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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile tra
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'avv. Paola Tamanti (C.F. ), C.F._2
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto,
autorizzare con effetto immediato la modifica anagrafica del prenome e del genere
sessuale del ricorrente e per l'effetto ordinare al Comune di Orbetello – ufficio anagrafe e
a ogni ufficio competente la rettificazione anagrafica del genere sessuale da maschile a
femminile e del nome del ricorrente, da a Parte_1 CP_1
;
[...] nonché accertare il diritto della parte ricorrente all'effettuazione al trattamento
chirurgico che potrà avvenire anche in tempi successivi, compatibilmente con le
tempistiche del Servizio Sanitario, emettendo la relativa autorizzazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, comunicato al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Grosseto, , nato a [...] il Parte_1
01.10.1987 ,ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte, volte in particolare a sentire ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi all'effettuazione dell'intervento medico-
chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili .
Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto in data 27 novembre 2024,
nulla opponendo alla richiesta del ricorrente.
All'udienza del 25.2.2025, la parte, personalmente, ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e dichiarato quanto segue:
“il percorso ormonale è iniziato nel febbraio 2022; già nel 2021 avevo intrapreso un
percorso di sostengo psicologico per motivi personali che non attenevano alla disforia di
genere, ma relativo all'approfondimento del mio vissuto di infanzia e di adolescenza.
Nell'ambito delle sedute tenute durante questo percorso, il terapeuta si è accorto che
molti dei mei narrati erano compatibili con la disforia e mi ha pertanto indirizzato ad
uno specialista, con cui ho successivamente intrapreso un ulteriore percorso nel quale
abbiamo approfondito il tema della mia disforia di genere. L'attestazione ufficiale della
disforia è arrivata nell'ambito di tale percorso, che è a tutt'oggi in essere. Il primo
terapeuta di cui ho parlato era il dott. lo specialista, invece, è il dott. Per_1
Successivamente sono stata presa in carico anche dall'unità Persona_2
pag. 2/8 specialistica di Careggi, dove sono seguita dalla dott.ssa e dal dott.ssa Per_3 Per_4
nonché dallo psichiatra dott. Per_5
Ho sempre avvertito un disagio identitario, ma soltanto con l'analisi fatta durante i
percorsi di cui ho detto, sono riuscita a dargli un nome.”
All'esito, il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
*** ***
La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
È documentale, infatti, che la parte ricorrente da diversi anni vive al femminile,
relazionandosi agli altri come donna e presentandosi con un aspetto e un abbigliamento tipicamente femminili, anche se il nome ed il genere sui documenti sono ancora maschili.
La ricorrente risulta in carico presso il Centro di Coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) di Careggi (FI),
dove ha svolto valutazione psicodiagnostica che ha certificato “sulla base degli
elementi raccolti nel corso delle valutazioni”che la stessa “presenta un quadro di
Incongruenza/disforia di Genere ( IG/DG) secondo ICD11 ( codice HA60) e DSM 5
(codice 302.85) di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di
sofferenza psichica. La persona, in particolare presenta un'evidente e stabile
identificazione con il genere femminile, di tipo binario, associata a forte desiderio di
avere caratteristiche corporee femminili. Coerentemente, parla di sé al femminile e da tre
anni si esprime stabilmente al femminile in tutti gli ambiti di vita, con riferito beneficio.
Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è mostrata di per sé
non sufficiente né risolutiva al fine del benessere psicologico, non presenta CP_1
pag. 3/8 condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. In
relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che
vive stabilmente in un ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la CP_1
richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di
affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un
riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo femminile e
gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla
vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un migliore equilibrio psicologico
(anche alla luce della stabile identificazione femminile di . Al contrario, il CP_1
mancato riconoscimento della propria identità femminile e l'impossibilità di procedere
con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e
comprometterne il funzionamento psicologico” (vds. doc. 1 allegato al ricorso)
Dallo stesso certificato appena richiamato, emerge poi che
L'assunzione delle terapia omraonale è poi ducmentata dal certificato il
05.7.2024 dalla dott.ssa dell'az. (doc. 2) Persona_6 Controparte_2
con cui pag. 4/8 All'udienza di comparizione si è avuta conferma, poi, di come la parte ricorrente abbia già assunto l'aspetto esteriore femminile, coerentemente con il trattamento ormonale in atto.
In ragione della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rilasciate in udienza non può dubitarsi che la parte ricorrente sia assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali possono essere gli effetti protratti sul lungo periodo,
sia dell'irreversibilità del percorso di transizione.
Ciò è ulteriormente e fattualmente confermato dal significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale ottenuto dalla parte ricorrente grazie al percorso di affermazione di genere e riscontrato nella sopra citata relazione di cui al doc. 1
Essendo dunque pienamente dimostrato che la parte ricorrente non solo presenta un disturbo di identità di genere e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi donna ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che per quanto concerne il nome.
pag. 5/8 Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali,
quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole
situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo,
coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico.
I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di
un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima
legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per
ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non
obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali
anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il
frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed
univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove
necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. n. 15138/15).
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost. 143/2024, intervenuta nel corso del presente giudizio. La
Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 c. 4 d.lgs 150/2011, ha pag. 6/8 stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra. In particolare, la Corte ha chiarito che “potendo
questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la
prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese
irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe
comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio, qualora il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transazione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò
corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento.
In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero “completamento” della già intervenuta transizione e della già
avvenuta rettificazione dei dati anagrafici.
Nella vicenda oggetto di giudizio, ha manifestato sia al Tribunale, formulando la relativa domanda, che allo psicologo il proprio desiderio di affrontare l'intervento.
Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte
Costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale.
Nulla deve disporsi sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
pag. 7/8
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
ORDINA, ai sensi dell'art. 31 comma 5, D. Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del comune di Magliano in Toscana di rettificare l'atto di nascita di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.10.1987, residente a [...], con sostituzione dell'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile” e con sostituzione del prenome da “ ” a “ ,”; Parte_1 CP_1
DICHIARA CHE NULLA osta a che la parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, senza necessità di ulteriore autorizzazione giudiziale;
MANDA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa e del Comune di
Orbetello per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 19/06/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile tra
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'avv. Paola Tamanti (C.F. ), C.F._2
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto,
autorizzare con effetto immediato la modifica anagrafica del prenome e del genere
sessuale del ricorrente e per l'effetto ordinare al Comune di Orbetello – ufficio anagrafe e
a ogni ufficio competente la rettificazione anagrafica del genere sessuale da maschile a
femminile e del nome del ricorrente, da a Parte_1 CP_1
;
[...] nonché accertare il diritto della parte ricorrente all'effettuazione al trattamento
chirurgico che potrà avvenire anche in tempi successivi, compatibilmente con le
tempistiche del Servizio Sanitario, emettendo la relativa autorizzazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, comunicato al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Grosseto, , nato a [...] il Parte_1
01.10.1987 ,ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte, volte in particolare a sentire ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi all'effettuazione dell'intervento medico-
chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili .
Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto in data 27 novembre 2024,
nulla opponendo alla richiesta del ricorrente.
All'udienza del 25.2.2025, la parte, personalmente, ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e dichiarato quanto segue:
“il percorso ormonale è iniziato nel febbraio 2022; già nel 2021 avevo intrapreso un
percorso di sostengo psicologico per motivi personali che non attenevano alla disforia di
genere, ma relativo all'approfondimento del mio vissuto di infanzia e di adolescenza.
Nell'ambito delle sedute tenute durante questo percorso, il terapeuta si è accorto che
molti dei mei narrati erano compatibili con la disforia e mi ha pertanto indirizzato ad
uno specialista, con cui ho successivamente intrapreso un ulteriore percorso nel quale
abbiamo approfondito il tema della mia disforia di genere. L'attestazione ufficiale della
disforia è arrivata nell'ambito di tale percorso, che è a tutt'oggi in essere. Il primo
terapeuta di cui ho parlato era il dott. lo specialista, invece, è il dott. Per_1
Successivamente sono stata presa in carico anche dall'unità Persona_2
pag. 2/8 specialistica di Careggi, dove sono seguita dalla dott.ssa e dal dott.ssa Per_3 Per_4
nonché dallo psichiatra dott. Per_5
Ho sempre avvertito un disagio identitario, ma soltanto con l'analisi fatta durante i
percorsi di cui ho detto, sono riuscita a dargli un nome.”
All'esito, il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
*** ***
La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
È documentale, infatti, che la parte ricorrente da diversi anni vive al femminile,
relazionandosi agli altri come donna e presentandosi con un aspetto e un abbigliamento tipicamente femminili, anche se il nome ed il genere sui documenti sono ancora maschili.
La ricorrente risulta in carico presso il Centro di Coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) di Careggi (FI),
dove ha svolto valutazione psicodiagnostica che ha certificato “sulla base degli
elementi raccolti nel corso delle valutazioni”che la stessa “presenta un quadro di
Incongruenza/disforia di Genere ( IG/DG) secondo ICD11 ( codice HA60) e DSM 5
(codice 302.85) di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di
sofferenza psichica. La persona, in particolare presenta un'evidente e stabile
identificazione con il genere femminile, di tipo binario, associata a forte desiderio di
avere caratteristiche corporee femminili. Coerentemente, parla di sé al femminile e da tre
anni si esprime stabilmente al femminile in tutti gli ambiti di vita, con riferito beneficio.
Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è mostrata di per sé
non sufficiente né risolutiva al fine del benessere psicologico, non presenta CP_1
pag. 3/8 condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. In
relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che
vive stabilmente in un ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la CP_1
richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di
affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un
riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo femminile e
gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla
vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un migliore equilibrio psicologico
(anche alla luce della stabile identificazione femminile di . Al contrario, il CP_1
mancato riconoscimento della propria identità femminile e l'impossibilità di procedere
con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e
comprometterne il funzionamento psicologico” (vds. doc. 1 allegato al ricorso)
Dallo stesso certificato appena richiamato, emerge poi che
L'assunzione delle terapia omraonale è poi ducmentata dal certificato il
05.7.2024 dalla dott.ssa dell'az. (doc. 2) Persona_6 Controparte_2
con cui pag. 4/8 All'udienza di comparizione si è avuta conferma, poi, di come la parte ricorrente abbia già assunto l'aspetto esteriore femminile, coerentemente con il trattamento ormonale in atto.
In ragione della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rilasciate in udienza non può dubitarsi che la parte ricorrente sia assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali possono essere gli effetti protratti sul lungo periodo,
sia dell'irreversibilità del percorso di transizione.
Ciò è ulteriormente e fattualmente confermato dal significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale ottenuto dalla parte ricorrente grazie al percorso di affermazione di genere e riscontrato nella sopra citata relazione di cui al doc. 1
Essendo dunque pienamente dimostrato che la parte ricorrente non solo presenta un disturbo di identità di genere e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi donna ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che per quanto concerne il nome.
pag. 5/8 Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali,
quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole
situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo,
coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico.
I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di
un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima
legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per
ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non
obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali
anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il
frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed
univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove
necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. n. 15138/15).
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost. 143/2024, intervenuta nel corso del presente giudizio. La
Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 c. 4 d.lgs 150/2011, ha pag. 6/8 stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra. In particolare, la Corte ha chiarito che “potendo
questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la
prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese
irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe
comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio, qualora il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transazione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò
corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento.
In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero “completamento” della già intervenuta transizione e della già
avvenuta rettificazione dei dati anagrafici.
Nella vicenda oggetto di giudizio, ha manifestato sia al Tribunale, formulando la relativa domanda, che allo psicologo il proprio desiderio di affrontare l'intervento.
Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte
Costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale.
Nulla deve disporsi sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
pag. 7/8
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
ORDINA, ai sensi dell'art. 31 comma 5, D. Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del comune di Magliano in Toscana di rettificare l'atto di nascita di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.10.1987, residente a [...], con sostituzione dell'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile” e con sostituzione del prenome da “ ” a “ ,”; Parte_1 CP_1
DICHIARA CHE NULLA osta a che la parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, senza necessità di ulteriore autorizzazione giudiziale;
MANDA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa e del Comune di
Orbetello per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 19/06/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
pag. 8/8