TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 475/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani Parte_1
ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Massimo Pollina sito in Palermo, Via
Sciuti n. 18 giusta procura in atti
Parte appellante / Parte appellata
Contro appresentato e difeso dall'avv. CASARUBEA FEDERICA ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo Via P.pe di Paternò n. 17, giusta procura in atti
Parte appellante / Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto di appello e comparsa di costituzione (in entrambi giudizi riuniti, 475/20 r.g. e 637/20 r.g.)
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio dinanzi al G.d.P di Palermo la Controparte_1 Parte_1 dopo che, in data 6.01.2018, a causa di un “overbooking” sul volo Economy EK 101
Dubai/Milano, gli era stato negato l'imbarco dalla predetta compagnia aerea, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti consistenti nell'esborso di €
pagina 1 di 6 3.441,91 per acquistare un altro biglietto di ritorno in Italia (volo EK 097 Dubai- Roma
Fiumicino e volo Alitalia Roma Fiumicino – Milano Malpensa), nonché alla corresponsione di una compensazione pecuniaria di € 600,00 alla luce dei parametri dell'articolo 7 co.1 lett. C) del Reg CE n. 261/2004 e all'ulteriore pagamento di € 300,00 quale danno non patrimoniale alla luce di quanto disposto dagli artt. 19 e 22 della
Convenzione di Montreal ovvero degli artt. 9 e 12 del citato Regolamento.
Si è costituita tempestivamente allegando di avere tempestivamente proposto Parte_1
un volo di riprotezione al il quale lo avrebbe rifiutato, nonché eccependo che il CP_1 viaggiatore non avrebbe dato prova dell'asserito pagamento di un altro biglietto aereo per rientrare in Italia. Ha pure contestato l'applicazione al caso di specie del Reg. 261/2004.
Con la sentenza nr. 2047/2019 il primo giudice ha condannato al pagamento di € Pt_1
600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed ha rigettato le restanti domande attoree poiché non provate.
e hanno quindi proposto tempestivamente reciproco appello contro la Pt_1 CP_1 sentenza, instaurando due differenti giudizi (poi riuniti ai sensi dell'art. 273 cpc) e contestando, rispettivamente, l'accoglimento della domanda di compensazione pecuniaria di € 600,00 riconosciuta all'attore ed il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'acquisto di un nuovo biglietto aereo, come richiesto da Pt_1
Entrambi gli appelli proposti dalle parti sono parzialmente fondati e vanno accolti nella misura che si dirà.
Orbene, in primo luogo va esaminata la disciplina applicabile al caso di specie.
Sul punto, occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera b) del
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997, per “vettore aereo comunitario” si intende qualsiasi vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del disposto del Regolamento (CEE) n.
2407/92.
L'art 4, primo comma, lettera a) e secondo comma, del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, prevede che il rilascio della licenza è subordinato al fatto che l'impresa aerea abbia il principale centro di attività e, se esiste, la pagina 2 di 6 propria sede sociale in tale Stato membro e che la stessa sia o rimanga di proprietà, direttamente o attraverso una partecipazione di maggioranza, degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri atteso che il controllo effettivo sull'impresa dev'essere sempre esercitato da questi Stati o da questi cittadini.
Nel caso di specie, non può certo essere considerato vettore comunitario, Parte_1
non sussistendo alcuno dei presupposti suindicati.
Il Regolamento CE n. 261 dell'11 febbraio 2004 detta inoltre un complesso di regole per garantire ai passeggeri, da un lato, l'assistenza e, d'altro lato, la compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco ovvero di cancellazione o ritardo del volo.
Detto Regolamento si applica ai passeggeri in partenza da aeroporti situati in territorio comunitario ovvero ai passeggeri in partenza anche da aeroporti extra-comunitari ed in atterraggio nell'Unione Europea, purché, in quest'ultima ipotesi, il vettore aereo operante sia un vettore comunitario (l'art. 3, par. 1, alla lettera b) stabilisce infatti che il regolamento si applica “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, (…), qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”).
Ne consegue che, poiché vettore aereo operativo del volo del 6.1.2018, non può Pt_1
qualificarsi come vettore comunitario, il Regolamento CE 261/2004 e le compensazioni in esso previste non sono applicabili al caso di specie.
Ne consegue che la statuizione del giudice di prime cure sul punto deve ritenersi errata, sicché va accolto l'appello proposto da in ordine all'intervenuto Parte_1 riconoscimento dell'indennizzo di € 600,00.
Va però accolta la domanda spiegata dal diretta ad ottenere il risarcimento del CP_1
danno subito alla luce della Convenzione di Montreal.
Detta Convenzione (“Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale”), sottoscritta il 28 maggio 1999 e ratificata e resa operativa nel nostro ordinamento con L. 10 gennaio 2004, n. 12, prevede, all'art. 19, che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o
pagina 3 di 6 merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
In tal caso, la Convenzione stabilisce, all'art. 22, che “nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero”, somma convertibile con i criteri di cui all'art. 23. Inoltre, ai sensi dell'art. 41, “gli atti o omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e incaricati, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale”.
La normativa internazionale istituisce quindi un regime di responsabilità fondato su una stretta presunzione di colpa del vettore aereo nel caso in cui si verifichi un danno da ritardo aereo. Tale responsabilità – al limite di quella oggettiva – ed il conseguente obbligo di risarcire il danno al passeggero sono superabili solo ove il vettore aereo provi, con standard rigoroso, il caso fortuito o la forza maggiore. La Convenzione fonda poi una responsabilità solidale del vettore operante e di quello contrattuale per gli atti e le omissioni che cagionino danno al passeggero.
Quanto all'onere della prova che incombe sul viaggiatore vanno ricordati i principi dettati in materia dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che il ritardo del volo “identifica e definisce il fondamento della responsabilità contrattuale ossia, per l'appunto, il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta dal vettore (che di per sé obbliga il debitore al risarcimento del danno: art. 1218 cod. civ.), ma non basta ancora a dimostrare anche
l'effettiva esistenza di un danno risarcibile. Più precisamente, la prova del contratto di trasporto e l'allegazione del ritardo implicano bensì, di per sé, anche l'allegazione della lesione di un interesse rilevante in contratto e, dunque, di un danno-evento” (cfr. Cass.
9474/2021).
Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno-evento) non richiede l'assolvimento di alcun altro onere probatorio da parte del creditore (spettando al debitore pagina 4 di 6 dimostrare l'esatto adempimento o che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.).
Nel caso in esame, è pacifica la circostanza del rifiuto all'imbarco di per avere la Pt_1
stessa operato in overbooking: la prestazione risarcitoria dovrà quindi essere pari al valore della prestazione non eseguita o ai costi da sostenere per procurarsela altrimenti, salva anche in tal caso la prova degli ulteriori danni c.d. consequenziali ex art. 1223 cod. civ..
Tanto premesso, ritiene il Tribunale, a differenza di quanto deciso dal giudice di prime cure, che Il abbia comprovato l'esborso di euro 3.441,91 per l'acquisto di altro CP_1 biglietto aereo per rientrare in Italia, depositando la carta d'imbarco del volo e l'estratto conto del conto corrente sul quale è stato tratto l'avvenuto pagamento;
peraltro la stessa nelle sue difese, ha confermato che il viaggiatore acquistò autonomamente un Pt_1
nuovo biglietto aereo.
Per converso, – che non ha depositato i propri fascicoli di primo grado, onere cui Pt_1
la stessa era tenuta – non ha provato di avere offerto al viaggiatore un volo alternativo di rientro ma solo di avergli rimborsato il costo di quello rifiutato.
Il ha quindi diritto alla restituzione dell'esborso cui è stato costretto per il rifiuto CP_1 dell'imbarco da parte di dall'importo speso per l'acquisto del biglietto pari ad € Pt_1
3441,91, va però scomputato l'importo corrisposto da a titolo di rimborso Parte_1 per il volo negato, pari ad € 944,16, circostanza questa pacifica e non contestata dalle parti, al fine di evitare la duplicazione del risarcimento.
In ultima analisi, la sentenza va riformata anche su questo punto, con la condanna di al pagamento, in favore del dell'importo di € 2.497,75, somma sulla Pt_1 CP_1
quale spettano gli interessi legali dalla data della messa in mora.
Stante il parziale accoglimento dei motivi di appello proposti da entrambe le parti, le spese di lite vanno compensate.
Non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, considerato che gli appelli di entrambe le parti sono stati sostanzialmente accolti.
p.q.m.
pagina 5 di 6 in accoglimento degli appelli proposti da e , riforma ed Parte_1 Controparte_2
annulla la sentenza nr. 2047/2019 resa dal Giudice di Pace di Palermo;
per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 2.497,75, oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo;
spese compensate.
Palermo, 26 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 475/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani Parte_1
ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Massimo Pollina sito in Palermo, Via
Sciuti n. 18 giusta procura in atti
Parte appellante / Parte appellata
Contro appresentato e difeso dall'avv. CASARUBEA FEDERICA ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo Via P.pe di Paternò n. 17, giusta procura in atti
Parte appellante / Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto di appello e comparsa di costituzione (in entrambi giudizi riuniti, 475/20 r.g. e 637/20 r.g.)
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio dinanzi al G.d.P di Palermo la Controparte_1 Parte_1 dopo che, in data 6.01.2018, a causa di un “overbooking” sul volo Economy EK 101
Dubai/Milano, gli era stato negato l'imbarco dalla predetta compagnia aerea, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti consistenti nell'esborso di €
pagina 1 di 6 3.441,91 per acquistare un altro biglietto di ritorno in Italia (volo EK 097 Dubai- Roma
Fiumicino e volo Alitalia Roma Fiumicino – Milano Malpensa), nonché alla corresponsione di una compensazione pecuniaria di € 600,00 alla luce dei parametri dell'articolo 7 co.1 lett. C) del Reg CE n. 261/2004 e all'ulteriore pagamento di € 300,00 quale danno non patrimoniale alla luce di quanto disposto dagli artt. 19 e 22 della
Convenzione di Montreal ovvero degli artt. 9 e 12 del citato Regolamento.
Si è costituita tempestivamente allegando di avere tempestivamente proposto Parte_1
un volo di riprotezione al il quale lo avrebbe rifiutato, nonché eccependo che il CP_1 viaggiatore non avrebbe dato prova dell'asserito pagamento di un altro biglietto aereo per rientrare in Italia. Ha pure contestato l'applicazione al caso di specie del Reg. 261/2004.
Con la sentenza nr. 2047/2019 il primo giudice ha condannato al pagamento di € Pt_1
600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed ha rigettato le restanti domande attoree poiché non provate.
e hanno quindi proposto tempestivamente reciproco appello contro la Pt_1 CP_1 sentenza, instaurando due differenti giudizi (poi riuniti ai sensi dell'art. 273 cpc) e contestando, rispettivamente, l'accoglimento della domanda di compensazione pecuniaria di € 600,00 riconosciuta all'attore ed il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'acquisto di un nuovo biglietto aereo, come richiesto da Pt_1
Entrambi gli appelli proposti dalle parti sono parzialmente fondati e vanno accolti nella misura che si dirà.
Orbene, in primo luogo va esaminata la disciplina applicabile al caso di specie.
Sul punto, occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera b) del
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997, per “vettore aereo comunitario” si intende qualsiasi vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del disposto del Regolamento (CEE) n.
2407/92.
L'art 4, primo comma, lettera a) e secondo comma, del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, prevede che il rilascio della licenza è subordinato al fatto che l'impresa aerea abbia il principale centro di attività e, se esiste, la pagina 2 di 6 propria sede sociale in tale Stato membro e che la stessa sia o rimanga di proprietà, direttamente o attraverso una partecipazione di maggioranza, degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri atteso che il controllo effettivo sull'impresa dev'essere sempre esercitato da questi Stati o da questi cittadini.
Nel caso di specie, non può certo essere considerato vettore comunitario, Parte_1
non sussistendo alcuno dei presupposti suindicati.
Il Regolamento CE n. 261 dell'11 febbraio 2004 detta inoltre un complesso di regole per garantire ai passeggeri, da un lato, l'assistenza e, d'altro lato, la compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco ovvero di cancellazione o ritardo del volo.
Detto Regolamento si applica ai passeggeri in partenza da aeroporti situati in territorio comunitario ovvero ai passeggeri in partenza anche da aeroporti extra-comunitari ed in atterraggio nell'Unione Europea, purché, in quest'ultima ipotesi, il vettore aereo operante sia un vettore comunitario (l'art. 3, par. 1, alla lettera b) stabilisce infatti che il regolamento si applica “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, (…), qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”).
Ne consegue che, poiché vettore aereo operativo del volo del 6.1.2018, non può Pt_1
qualificarsi come vettore comunitario, il Regolamento CE 261/2004 e le compensazioni in esso previste non sono applicabili al caso di specie.
Ne consegue che la statuizione del giudice di prime cure sul punto deve ritenersi errata, sicché va accolto l'appello proposto da in ordine all'intervenuto Parte_1 riconoscimento dell'indennizzo di € 600,00.
Va però accolta la domanda spiegata dal diretta ad ottenere il risarcimento del CP_1
danno subito alla luce della Convenzione di Montreal.
Detta Convenzione (“Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale”), sottoscritta il 28 maggio 1999 e ratificata e resa operativa nel nostro ordinamento con L. 10 gennaio 2004, n. 12, prevede, all'art. 19, che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o
pagina 3 di 6 merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
In tal caso, la Convenzione stabilisce, all'art. 22, che “nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero”, somma convertibile con i criteri di cui all'art. 23. Inoltre, ai sensi dell'art. 41, “gli atti o omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e incaricati, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale”.
La normativa internazionale istituisce quindi un regime di responsabilità fondato su una stretta presunzione di colpa del vettore aereo nel caso in cui si verifichi un danno da ritardo aereo. Tale responsabilità – al limite di quella oggettiva – ed il conseguente obbligo di risarcire il danno al passeggero sono superabili solo ove il vettore aereo provi, con standard rigoroso, il caso fortuito o la forza maggiore. La Convenzione fonda poi una responsabilità solidale del vettore operante e di quello contrattuale per gli atti e le omissioni che cagionino danno al passeggero.
Quanto all'onere della prova che incombe sul viaggiatore vanno ricordati i principi dettati in materia dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che il ritardo del volo “identifica e definisce il fondamento della responsabilità contrattuale ossia, per l'appunto, il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta dal vettore (che di per sé obbliga il debitore al risarcimento del danno: art. 1218 cod. civ.), ma non basta ancora a dimostrare anche
l'effettiva esistenza di un danno risarcibile. Più precisamente, la prova del contratto di trasporto e l'allegazione del ritardo implicano bensì, di per sé, anche l'allegazione della lesione di un interesse rilevante in contratto e, dunque, di un danno-evento” (cfr. Cass.
9474/2021).
Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno-evento) non richiede l'assolvimento di alcun altro onere probatorio da parte del creditore (spettando al debitore pagina 4 di 6 dimostrare l'esatto adempimento o che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.).
Nel caso in esame, è pacifica la circostanza del rifiuto all'imbarco di per avere la Pt_1
stessa operato in overbooking: la prestazione risarcitoria dovrà quindi essere pari al valore della prestazione non eseguita o ai costi da sostenere per procurarsela altrimenti, salva anche in tal caso la prova degli ulteriori danni c.d. consequenziali ex art. 1223 cod. civ..
Tanto premesso, ritiene il Tribunale, a differenza di quanto deciso dal giudice di prime cure, che Il abbia comprovato l'esborso di euro 3.441,91 per l'acquisto di altro CP_1 biglietto aereo per rientrare in Italia, depositando la carta d'imbarco del volo e l'estratto conto del conto corrente sul quale è stato tratto l'avvenuto pagamento;
peraltro la stessa nelle sue difese, ha confermato che il viaggiatore acquistò autonomamente un Pt_1
nuovo biglietto aereo.
Per converso, – che non ha depositato i propri fascicoli di primo grado, onere cui Pt_1
la stessa era tenuta – non ha provato di avere offerto al viaggiatore un volo alternativo di rientro ma solo di avergli rimborsato il costo di quello rifiutato.
Il ha quindi diritto alla restituzione dell'esborso cui è stato costretto per il rifiuto CP_1 dell'imbarco da parte di dall'importo speso per l'acquisto del biglietto pari ad € Pt_1
3441,91, va però scomputato l'importo corrisposto da a titolo di rimborso Parte_1 per il volo negato, pari ad € 944,16, circostanza questa pacifica e non contestata dalle parti, al fine di evitare la duplicazione del risarcimento.
In ultima analisi, la sentenza va riformata anche su questo punto, con la condanna di al pagamento, in favore del dell'importo di € 2.497,75, somma sulla Pt_1 CP_1
quale spettano gli interessi legali dalla data della messa in mora.
Stante il parziale accoglimento dei motivi di appello proposti da entrambe le parti, le spese di lite vanno compensate.
Non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, considerato che gli appelli di entrambe le parti sono stati sostanzialmente accolti.
p.q.m.
pagina 5 di 6 in accoglimento degli appelli proposti da e , riforma ed Parte_1 Controparte_2
annulla la sentenza nr. 2047/2019 resa dal Giudice di Pace di Palermo;
per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 2.497,75, oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo;
spese compensate.
Palermo, 26 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 6 di 6