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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 21.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 298 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Obbligo contributivo Gestione Separata Inps. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha accolto solo in parte il ricorso che l'Avv. ha proposto per accertare l'insussistenza del suo obbligo di versare la Parte_1 contribuzione alla Gestione Separata Inps riferita ai redditi percepiti nello svolgimento della professione di avvocato nell'anno di imposta 2011. In particolare, il tribunale ha dichiarato la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'Inps, altresì rigettando l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente, mentre ha stabilito che le sanzioni civili dovevano essere calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), Legge 388/00, non ai sensi della lettera b), come sostenuto dall'ente previdenziale.
2) Avverso tale sentenza l'Avv. ha proposto appello chiedendone la riforma con Parte_1 integrale accoglimento della domanda giudiziale 3) Inps non si è costituito, in data 9.11.25 l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha chiesto di essere rimessa in termini per la notifica del ricorso in appello e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4) L'appello deve essere dichiarato improcedibile perché della relativa notifica all'Inps l'appellante non ha fornito alcuna prova, mentre risulta del tutto infondata l'istanza di rimessione in termini che la ricorrente ha avanzato con le note di trattazione scritta depositate il 9.11.25.
5) L'appellante ha chiesto di essere rimessa in termini con istanza del seguente tenore:
L'Avv. , procuratore e difensore di sé stessa ex art. 86 c.p.c., rappresenta che per Parte_1 un disguido, non è stata in grado di adempiere alla notifica per come disposta. Pertanto, chiede un rinvio per i medesimi, con la concessione di un nuovo termine per assolvere alla notifica nei confronti dell'Ente resistente.
Vibo Valentia, 09.11.2025 Avv. Piazza Parte_1
6) Al riguardo si osserva:
6.1) che l'appellante non nega affatto di avere regolarmente ricevuto a mezzo Pec dalla cancelleria di questa Corte il decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il 13.11.25;
6.2) che, ad ogni modo, la regolare comunicazione a mezzo pec del succitato decreto in data 23.4.24, ore 14,34, risulta dal fascicolo telematico di appello;
6.3) che l'appellante non chiarisce in alcun modo in cosa sarebbe consistito l'asserito “disguido” che le avrebbe impedito di adempiere alla notifica per come disposta, né fornisce alcuna prova al riguardo;
6.4) che, dunque, risulta del tutto ingiustificata l'omessa notifica dell'appello, sia pure tardiva;
6.5) che, infatti, l'appellante, pur essendo nella possibilità di effettuare la notifica dell'appello sia tempestiva, sia tardiva, non l'ha effettuata, come dalla stessa ammesso, e in ogni caso nulla ha documentato al riguardo;
6.6) che l'Inps non si è costituito nel presente grado di giudizio;
6.7) che, pertanto, l'istanza di rimessione in termini è manifestamente infondata per totale assenza di prova circa la sussistenza di un impedimento non imputabile alla parte appellante;
6.8) che, dunque, deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. SSUU n° 20604/08). 6.9) che, al riguardo, si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227).
7) Per quanto sopra, l'appello deve essere dichiarato improcedibile, mentre nulla deve essere statuito sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'Inps.
8) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° 636/23, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 21.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 298 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Obbligo contributivo Gestione Separata Inps. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha accolto solo in parte il ricorso che l'Avv. ha proposto per accertare l'insussistenza del suo obbligo di versare la Parte_1 contribuzione alla Gestione Separata Inps riferita ai redditi percepiti nello svolgimento della professione di avvocato nell'anno di imposta 2011. In particolare, il tribunale ha dichiarato la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'Inps, altresì rigettando l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente, mentre ha stabilito che le sanzioni civili dovevano essere calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), Legge 388/00, non ai sensi della lettera b), come sostenuto dall'ente previdenziale.
2) Avverso tale sentenza l'Avv. ha proposto appello chiedendone la riforma con Parte_1 integrale accoglimento della domanda giudiziale 3) Inps non si è costituito, in data 9.11.25 l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha chiesto di essere rimessa in termini per la notifica del ricorso in appello e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4) L'appello deve essere dichiarato improcedibile perché della relativa notifica all'Inps l'appellante non ha fornito alcuna prova, mentre risulta del tutto infondata l'istanza di rimessione in termini che la ricorrente ha avanzato con le note di trattazione scritta depositate il 9.11.25.
5) L'appellante ha chiesto di essere rimessa in termini con istanza del seguente tenore:
L'Avv. , procuratore e difensore di sé stessa ex art. 86 c.p.c., rappresenta che per Parte_1 un disguido, non è stata in grado di adempiere alla notifica per come disposta. Pertanto, chiede un rinvio per i medesimi, con la concessione di un nuovo termine per assolvere alla notifica nei confronti dell'Ente resistente.
Vibo Valentia, 09.11.2025 Avv. Piazza Parte_1
6) Al riguardo si osserva:
6.1) che l'appellante non nega affatto di avere regolarmente ricevuto a mezzo Pec dalla cancelleria di questa Corte il decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il 13.11.25;
6.2) che, ad ogni modo, la regolare comunicazione a mezzo pec del succitato decreto in data 23.4.24, ore 14,34, risulta dal fascicolo telematico di appello;
6.3) che l'appellante non chiarisce in alcun modo in cosa sarebbe consistito l'asserito “disguido” che le avrebbe impedito di adempiere alla notifica per come disposta, né fornisce alcuna prova al riguardo;
6.4) che, dunque, risulta del tutto ingiustificata l'omessa notifica dell'appello, sia pure tardiva;
6.5) che, infatti, l'appellante, pur essendo nella possibilità di effettuare la notifica dell'appello sia tempestiva, sia tardiva, non l'ha effettuata, come dalla stessa ammesso, e in ogni caso nulla ha documentato al riguardo;
6.6) che l'Inps non si è costituito nel presente grado di giudizio;
6.7) che, pertanto, l'istanza di rimessione in termini è manifestamente infondata per totale assenza di prova circa la sussistenza di un impedimento non imputabile alla parte appellante;
6.8) che, dunque, deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. SSUU n° 20604/08). 6.9) che, al riguardo, si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227).
7) Per quanto sopra, l'appello deve essere dichiarato improcedibile, mentre nulla deve essere statuito sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'Inps.
8) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° 636/23, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale