Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2025, proposto da
ER DR JI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Giovetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino, P-TO/L/N/2024/100215 del 25 novembre 2024, con il quale respinta l’istanza del ricorrente volta alla conversione del proprio permesso di soggiorno per motivi di studio in uno per lavoro subordinato nonché ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Vista la dichiarazione resa l’udienza con la quale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 26 novembre 2025 il dott. CA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe perché asseritamente illegittimo;
- che in udienza il difensore dello straniero ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e di questo il Collegio deve dare atto;
- di compensare integralmente le spese di lite tra le parti per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA RO, Presidente
CA VI, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA VI | RA RO |
IL SEGRETARIO