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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3355/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3355/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Denise Parte_1 C.F._1
D'ANNIBALLE
RICORRENTE contro
(cf. ,) con il patrocinio dell'Avv. Angela Controparte_1 C.F._2
GRASSESCHI
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
1 Per le parti congiuntamente: "Voglia l'ill.mo Tribunale adito, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, Sigg.ri e , alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, e con obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali variazioni di residenza e recapito;
2) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, alcun contributo verrà versato da una parte in favore dell'altra;
3) I coniugi prestano sin d'ora il consenso per la richiesta o il rinnovo del passaporto per
l'espatrio o di altri documenti equipollenti per tali finalità.
Con compensazione delle spese di lite tra le parti".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2024, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 1.9.1991, dall'unione con il quale erano Controparte_1
nati i figli (il 3.5.1997) e (il 14.1.1999), entrambi maggiorenni e autosufficienti, ha Per_1 Per_2
chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
In data 12.2.2025, si è costituito in giudizio che non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia della separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate in comparsa.
Nelle more dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, stante l'intervenuto accordo, le parti hanno presentato istanza di trattazione dell'udienza in forma scritta o collegamento da remoto.
Nelle note sostitutive dell'udienza, depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, nei termini riportati in epigrafe.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata laddove si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
2 La crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nella richiesta di pronuncia della separazione personale, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Il Tribunale, preso atto degli accordi raggiunti tra i coniugi e osservato che le condizioni, integralmente trascritte in epigrafe, sono legittime e non contrarie alla legge, ritiene che le stesse possano essere recepite.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate, peraltro conformemente all'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata a [...] il Parte_1
27.06.1968, e nato a [...] il [...], alle condizioni da Controparte_1
essi concordate, come in epigrafe integralmente trascritte;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3355/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Denise Parte_1 C.F._1
D'ANNIBALLE
RICORRENTE contro
(cf. ,) con il patrocinio dell'Avv. Angela Controparte_1 C.F._2
GRASSESCHI
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
1 Per le parti congiuntamente: "Voglia l'ill.mo Tribunale adito, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, Sigg.ri e , alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, e con obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali variazioni di residenza e recapito;
2) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, alcun contributo verrà versato da una parte in favore dell'altra;
3) I coniugi prestano sin d'ora il consenso per la richiesta o il rinnovo del passaporto per
l'espatrio o di altri documenti equipollenti per tali finalità.
Con compensazione delle spese di lite tra le parti".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2024, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 1.9.1991, dall'unione con il quale erano Controparte_1
nati i figli (il 3.5.1997) e (il 14.1.1999), entrambi maggiorenni e autosufficienti, ha Per_1 Per_2
chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
In data 12.2.2025, si è costituito in giudizio che non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia della separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate in comparsa.
Nelle more dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, stante l'intervenuto accordo, le parti hanno presentato istanza di trattazione dell'udienza in forma scritta o collegamento da remoto.
Nelle note sostitutive dell'udienza, depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, nei termini riportati in epigrafe.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata laddove si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
2 La crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nella richiesta di pronuncia della separazione personale, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Il Tribunale, preso atto degli accordi raggiunti tra i coniugi e osservato che le condizioni, integralmente trascritte in epigrafe, sono legittime e non contrarie alla legge, ritiene che le stesse possano essere recepite.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate, peraltro conformemente all'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata a [...] il Parte_1
27.06.1968, e nato a [...] il [...], alle condizioni da Controparte_1
essi concordate, come in epigrafe integralmente trascritte;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
3