Articolo 12 della Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Articolo 11Articolo 13
Versione
27 dicembre 1961
Art. 12. Limite dei posti da mettere a concorso

I posti che per effetto della presente legge vanno ad incrementare le attuali consistenze organiche dei ruoli di cui alle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, compresi i posti derivanti da vacanze nelle qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al quinto. All'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi, altrettante unita' di personale direttivo, insegnante e non insegnante, gia' comandate o distaccate presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle scuole e agli istituti di provenienza.
Dal limite stabilito nel precedente comma si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati appartenenti al ruoli della Amministrazione della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1961