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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/07/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 870/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di NO
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Il giorno 22.07.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di NO , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione.
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul pre- sente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui viene data lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NO , in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 bis e dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle
1
ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente di cui viene data lettura
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 870/2018 r.g.a.c.
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA SANTA CATE- Parte_1
RINA N.15 GRAGNANO, presso lo studio dell'Avv. DONNARUMMA
MARIA GIOVANNA (c.f.: ) dal quale è rappresen- C.F._1
ta e difesa in virtù di procura in atti.
- appellante
E
Controparte_1
- appellato contumace
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale.
DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del presente grado di giudizio l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza accogliersi la domanda risarcitoria proposta in primo grado all'uopo denunziando i vizi motivazionali meglio descritti in atti, no avendo il giudice di prime cure disposto la compensazione delle spese pur accogliendo la domanda ed annullando il verbale opposto.
Non si costituiva l'appellato di cui veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla
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scrivente come in epigrafe riassunte, la causa passava alla odierna udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies di tal che, dato at- to che la discussione orale veniva sostituita dallo scambio di note, lo scrivente magistrato decide la causa dando lettura delle concise ragioni di fatto e di dirit- to e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
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Ed ancora in via preliminare, va precisato che, secondo il principio tantum devo- lutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, an- cora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudica- to interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Merita accoglimento, invece, il motivo di appello indicato dall'appellante. La decisione del giudice di prime cure di compensare le spese deve essere indaga- ta in ragione della normativa rationae temporis applicabile.
Orbene, come si diceva, nel caso di specie, la domanda è stata con annulla- mento del verbale di contravvenzione elevato in quanto, sulla scorta della stes- sa relazione della polizia municipale, venivano riscontrati errori di cui si acqui- siva contezza a seguito (ed in ragione) della instaurazione del giudizio. Ne consegue che la controversia non presentava alcun elemento di peculiarità, né tantomeno lo stesso è stato in qualche modo evidenziato dal giudice di prime cure per giustificare la scelta di compensare le spese: a parere di chi scrive, pertanto, non vi era alcuna ragione per derogare al principio generale della soccombenza.
Ritiene il Tribunale che tale statuizione si ponga in contrasto con gli artt. 91,
1° co., e 92, 2° co., c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo, che subordina il provvedimento di compensa- zione delle spese di lite all'ipotesi di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni di- rimenti”, ovvero in caso di sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
E nel caso de quo, esclusa la soccombenza reciproca, nemmeno può affermar-
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si che la questione trattata dal giudice di primo grado fosse qualificabile come
“di assoluta novità”, ovvero che sussistesse il presupposto dei “mutamenti giurisprudenziali”, idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Né tanto meno sono state rappresentate “gravi ed eccezionali ragioni” a fon- damento della statuizione della compensazione operata.
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono li- quidate, come da dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia, l'assenza di fase istruttoria e la sempli- cità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NO, PRIMA SEZIONE civile, in composizione mo- nocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
1) Accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il evocato al pagamento delle spese di giudizio del primo CP_1
grado per un importo pari ad euro 43,00 per spese ed euro 150,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Pezzella Alfonso, dichiaratosi antistatario;
2) condanna il suddetto al pagamento delle spese del presente grado di CP_1
giudizio, che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 332,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di NO
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Il giorno 22.07.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di NO , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione.
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul pre- sente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui viene data lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NO , in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 bis e dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle
1
ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente di cui viene data lettura
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 870/2018 r.g.a.c.
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA SANTA CATE- Parte_1
RINA N.15 GRAGNANO, presso lo studio dell'Avv. DONNARUMMA
MARIA GIOVANNA (c.f.: ) dal quale è rappresen- C.F._1
ta e difesa in virtù di procura in atti.
- appellante
E
Controparte_1
- appellato contumace
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale.
DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del presente grado di giudizio l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza accogliersi la domanda risarcitoria proposta in primo grado all'uopo denunziando i vizi motivazionali meglio descritti in atti, no avendo il giudice di prime cure disposto la compensazione delle spese pur accogliendo la domanda ed annullando il verbale opposto.
Non si costituiva l'appellato di cui veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla
2
scrivente come in epigrafe riassunte, la causa passava alla odierna udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies di tal che, dato at- to che la discussione orale veniva sostituita dallo scambio di note, lo scrivente magistrato decide la causa dando lettura delle concise ragioni di fatto e di dirit- to e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
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Ed ancora in via preliminare, va precisato che, secondo il principio tantum devo- lutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, an- cora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudica- to interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Merita accoglimento, invece, il motivo di appello indicato dall'appellante. La decisione del giudice di prime cure di compensare le spese deve essere indaga- ta in ragione della normativa rationae temporis applicabile.
Orbene, come si diceva, nel caso di specie, la domanda è stata con annulla- mento del verbale di contravvenzione elevato in quanto, sulla scorta della stes- sa relazione della polizia municipale, venivano riscontrati errori di cui si acqui- siva contezza a seguito (ed in ragione) della instaurazione del giudizio. Ne consegue che la controversia non presentava alcun elemento di peculiarità, né tantomeno lo stesso è stato in qualche modo evidenziato dal giudice di prime cure per giustificare la scelta di compensare le spese: a parere di chi scrive, pertanto, non vi era alcuna ragione per derogare al principio generale della soccombenza.
Ritiene il Tribunale che tale statuizione si ponga in contrasto con gli artt. 91,
1° co., e 92, 2° co., c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo, che subordina il provvedimento di compensa- zione delle spese di lite all'ipotesi di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni di- rimenti”, ovvero in caso di sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
E nel caso de quo, esclusa la soccombenza reciproca, nemmeno può affermar-
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si che la questione trattata dal giudice di primo grado fosse qualificabile come
“di assoluta novità”, ovvero che sussistesse il presupposto dei “mutamenti giurisprudenziali”, idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Né tanto meno sono state rappresentate “gravi ed eccezionali ragioni” a fon- damento della statuizione della compensazione operata.
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono li- quidate, come da dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia, l'assenza di fase istruttoria e la sempli- cità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NO, PRIMA SEZIONE civile, in composizione mo- nocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
1) Accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il evocato al pagamento delle spese di giudizio del primo CP_1
grado per un importo pari ad euro 43,00 per spese ed euro 150,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Pezzella Alfonso, dichiaratosi antistatario;
2) condanna il suddetto al pagamento delle spese del presente grado di CP_1
giudizio, che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 332,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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