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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/10/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
266/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore
Dott. Luca FUZIO Giudice
Dott. Luca VERZENI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Botti
NONCHÉ
CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Doneda
-RICORRENTI-
nei confronti di
Contr CP_3
con sede in Urgnano (BG) vicolo NR SC n. 97, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , numero REA BG- 484308, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 CP_4
(c.f. )
[...] C.F._1
-RESISTENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
1 IL TRIBUNALE
Con letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di . CP_3
considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 c.c.i.i.;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura e dall'entità del credito delle parti ricorrenti, dalla presenza di debiti nei confronti di RI ed enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti,
senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale, dalla pluralità di procedimenti di esecuzione forzata;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i.,
poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali,
corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di
Bergamo;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121
c.c.i.i., e non è emerso che in capo al medesimo sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) c.c.i.i.;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto c.c.i.i.;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. iscritto all'Albo dei soggetti incaricati Controparte_5
dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 c.c.i.i., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 c.c.i.i., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;
2 visto l'art. 49 c.c.i.i.;
P.Q.M.
Contr dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Urgnano (BG) vicolo CP_3
NR SC n. 97, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , P.IVA_1
numero REA BG- 484308, in persona del legale rappresentante (c.f. CP_4
); C.F._1
nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;
nomina Curatore l'avv. (c.f. ); Controparte_5 C.F._2
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i.;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato il giorno 3 febbraio 2026 ore 9,30;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo c.c.i.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208
c.c.i.i.;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto c.c.i.i., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore e ai creditori istanti, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore
Dott. Luca FUZIO Giudice
Dott. Luca VERZENI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Botti
NONCHÉ
CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Doneda
-RICORRENTI-
nei confronti di
Contr CP_3
con sede in Urgnano (BG) vicolo NR SC n. 97, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , numero REA BG- 484308, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 CP_4
(c.f. )
[...] C.F._1
-RESISTENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
1 IL TRIBUNALE
Con letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di . CP_3
considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 c.c.i.i.;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura e dall'entità del credito delle parti ricorrenti, dalla presenza di debiti nei confronti di RI ed enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti,
senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale, dalla pluralità di procedimenti di esecuzione forzata;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i.,
poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali,
corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di
Bergamo;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121
c.c.i.i., e non è emerso che in capo al medesimo sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) c.c.i.i.;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto c.c.i.i.;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. iscritto all'Albo dei soggetti incaricati Controparte_5
dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 c.c.i.i., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 c.c.i.i., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;
2 visto l'art. 49 c.c.i.i.;
P.Q.M.
Contr dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Urgnano (BG) vicolo CP_3
NR SC n. 97, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , P.IVA_1
numero REA BG- 484308, in persona del legale rappresentante (c.f. CP_4
); C.F._1
nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;
nomina Curatore l'avv. (c.f. ); Controparte_5 C.F._2
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i.;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato il giorno 3 febbraio 2026 ore 9,30;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo c.c.i.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208
c.c.i.i.;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto c.c.i.i., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore e ai creditori istanti, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA
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