Ordinanza cautelare 11 febbraio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Zucchiatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio -OMISSIS-, via dei Combattenti, 4/A;
contro
Ministero dell’Interno – TU di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS- reso dal Questore di Bolzano in data -OMISSIS- e notificato all’interessato in data -OMISSIS-, con il quale gli veniva decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata alla TU di Bolzano in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della TU di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il consigliere Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 30 dicembre 2024, notificato in pari data, -OMISSIS- impugnava il provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dalla TU di Bolzano in data -OMISSIS- e allo stesso notificato il successivo -OMISSIS-.
Il ricorrente premetteva di avere presentato in data -OMISSIS-, presso la TU di Bolzano, domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenuta non meritevole di accoglimento in considerazione di due condanne dallo stesso riportate in sede penale nonché dell’irrogazione di una sanzione amministrativa determinata dal -OMISSIS-, circostanze sulle quali il provvedimento fondava il giudizio di pericolosità sociale.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. “ Violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2, c. 2, L. 241/90 e all’art. 4, c. 3, D. L.vo 286/98 ”.
Ad avviso del ricorrente il provvedimento impugnato si poneva in contrasto con l’art. 2, comma 2 della L. 241/1990, essendo stato emesso oltre il termine di trenta giorni ivi previsto.
Il procedimento traeva infatti l’abbrivio dall’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data -OMISSIS- e il diniego impugnato veniva emesso solamente il successivo -OMISSIS-.
Il ritardo nell’adozione dell’atto ingenerava in capo al ricorrente un legittimo affidamento circa la concessione del titolo di soggiorno, tenuto altresì conto della sua occupazione lavorativa nonché della conduzione in locazione di un appartamento -OMISSIS-, deputato a luogo di residenza del proprio nucleo familiare composto -OMISSIS-. A tal proposito, il ricorrente evidenziava come -OMISSIS- fossero nati successivamente ai fatti per i quali riportava condanna per il delitto di cui all’art. 572 c.p., sintomo evidente di un’avvenuta riappacificazione con il nucleo familiare, che fondava il proprio sostentamento esclusivamente sul suo reddito.
L’inerzia dell’Amministrazione nel rispondere all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e il conseguente legittimo affidamento ringenerato nel ricorrente portavano pertanto quest’ultimo ad allargare il proprio nucleo familiare, consentendogli una prosecuzione dell’attività lavorativa.
La TU di Bolzano, anziché attendere la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ben poteva direttamente provvedere alla revoca di tale titolo, evitando così di violare il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento e di incorrere nella violazione del cd. “ principio della buona fede nell’azione amministrativa ”.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione e carenza di motivazione in relazione all'art. 5, c. 5, d. lgs. 286/98 ”.
Il provvedimento impugnato ometteva un qualsivoglia riferimento alla situazione familiare del ricorrente, ciò in evidente contrasto con la normativa di cui al D. Lgs. n. 286/1998, che imponeva di considerare altresì la natura e l’effettività di tali vincoli, così come l’esistenza di legami con il paese di origine nonché la durata del soggiorno nel territorio nazionale.
3. In data 30 gennaio 2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno – TU di Bolzano, depositando in pari data memoria cautelare attraverso la quale contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, questo T.R.G.A. rigettava l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
5. Alla pubblica udienza tenutasi in data 14 maggio 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è destituito di fondamento e deve essere rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
2. I motivi di impugnazione, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse tra di loro afferenti i presupposti per la rinnovazione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non sono meritevoli di accoglimento.
Il Collegio ritiene preliminarmente necessario evidenziare come, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 286/1998, il giudizio positivo sulla pericolosità sociale manifestato dallo straniero rappresenti elemento ostativo ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno: “ Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all’articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell'emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ”.
Sulla scorta dell’inequivoco tenore letterale del dato normativo, di conseguenza, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare come la stabile occupazione, l’integrazione nella società locale e l’assenza di pericolosità rappresentino requisiti minimi e indispensabili per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, precisando nello specifico che: “ Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V- bis , 2 maggio 2025, n. 8551).
In relazione al giudizio di pericolosità sociale, inoltre, si prescinde dagli esiti di eventuali procedimenti penali ovvero dall’applicazione di misure di prevenzione, essendo al riguardo sufficiente la valutazione di qualsiasi condotta idonea a denotare la pericolosità sociale del cittadino straniero per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Il Consiglio di Stato ha invero avuto modo di precisare che: “ la giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo, 14 giugno 2022, n. 4816) è consolidata nel ritenere che il diniego di rilascio del titolo di soggiorno può fondarsi non solo su precedenti condanne penali per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti per la società civile, né presuppone l’accertamento della pericolosità desunta dall’appartenenza a particolari categorie di soggetti, ma prevede una sorta di clausola generale che consente alla TU di valutare qualunque condotta – a prescindere dall’esito del procedimento penale o dall’applicazione delle misure di prevenzione – che denoti la pericolosità sociale del cittadino straniero per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. L’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui gode nella materia, può legittimamente fondare il giudizio di pericolosità sociale anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti, trattandosi di verificare la ricorrenza di una fattispecie di pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato ” (Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11386).
Nel caso di specie il provvedimento gravato ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno richiamando in primo luogo la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Bolzano in data -OMISSIS- e divenuta irrevocabile il successivo -OMISSIS-, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di -OMISSIS- di reclusione per il reato di -OMISSIS- di cui all’art. 572 c.p. È pertanto appena il caso di evidenziare come tale fattispecie, in quanto richiamata dall’art. 380, comma 2 lett. l- ter ) c.p.p., rientri nei cd. “ reati ostativi ” per i quali non si rende nemmeno necessaria la definitività dell’accertamento giurisdizionale, ciò a prescindere dall’intervenuto passaggio in giudicato della citata statuizione.
A fondamento del diniego l’Amministrazione resistente ha inoltre richiamato l’ulteriore sentenza del Tribunale di Bolzano in composizione monocratica del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, con la quale il ricorrente è stato condannato pena di -OMISSIS- di reclusione per i reati di -OMISSIS- di cui agli artt. 81, comma 1 e 337 c.p. commesso in danno di -OMISSIS- della locale TU intervenuti presso la -OMISSIS-.
Il giudizio di pericolosità sociale ravvisato dall’Amministrazione si fonda inoltre non solo sulla citata sentenza di condanna, bensì anche sulla condotta tenuta dal ricorrente nel corso dell’intero soggiorno sul territorio nazionale. Assumono pertanto rilievo i seguenti elementi:
- applicazione in data -OMISSIS- da parte del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano della sanzione amministrativa prevista dall’art. 75, comma 1 del d.P.R. 309/90 consistente nella sospensione per il periodo di -OMISSIS- dei documenti amministrativi, in quanto segnalato dalla TU di Bolzano per -OMISSIS-;
- contestazione, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. Procura di Bolzano in cui è intervenuta condanna per il delitto di cui agli artt. 81, comma 1 e 337 c.p., dei delitti di -OMISSIS- (art. 572, comma 2 c.p.) e lesioni personali (artt. 582 e 577, n. 1, c.p.), per i quali è stata applicata la misura cautelare dell’ordine di -OMISSIS- e successivamente archiviati a seguito di dichiarazione della persona offesa di non volere procedere nei confronti -OMISSIS-.
A fronte delle condanne irrevocabili riportate, di per sé connotate da estremo allarme sociale, il ricorrente ha pertanto comunque tenuto ulteriori condotte sintomatiche della sua pericolosità sociale, tanto da indurre il Questore a evidenziare che: “ dal complesso degli episodi sopra riportati risulti evidente che l’-OMISSIS- è persona violenta che, nonostante il lungo soggiorno (ha fatto ingresso nel -OMISSIS-), non ha assimilato i valori fondamentali del nostro ordinamento e che la sua condotta non è episodica, ma l’espressione di uno stile di vita, ragione per cui la probabilità della reiterazione di reati della stessa natura è da ritenersi molto elevata ”.
La giurisprudenza amministrativa, in ogni caso, ha precisato che anche un solo episodio, laddove caratterizzato da particolare gravità, rappresenta elemento idoneo a determinare il diniego del permesso di soggiorno: “ … anche un singolo episodio penalmente rilevante, laddove esso sia indice di particolare pericolosità o per l’allarme sociale che desta il fatto e anche solo… per la reiterazione delle condotte… può costituire ragione bastevole a denegare il permesso, nell’esercizio del potere discrezionale che compete all’Amministrazione, e a far ritenere recessivo l’interesse dell’istante al mantenimento dei legami familiari o alla prosecuzione di una regolare attività lavorativa … ” (Consiglio di Stato,12 marzo 2015, 1289; T.R.G.A. Bolzano, 11 settembre 2023, n. 273).
Sul punto, è sufficiente una pur sommaria disamina dell’editto accusatorio formulato dal Pubblico Ministero e recepito dal Tribunale di Bolzano nella citata sentenza n. -OMISSIS- per rendersi contro dell’estremo allarme sociale caratterizzante la condotta tenuta da ultimo dal ricorrente: “ del delitto di cui all’art. 337 c.p., per avere usato minaccia nei confronti del -OMISSIS-, pubblici ufficiali, per opporsi al compimento dell’atto di ufficio o di servizio di intervenire a seguito di una lite in famiglia, pronunciando le frasi: “-OMISSIS-”; -OMISSIS- ”.
Né può ravvisarsi nel caso di specie la violazione dell’art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, così come lamentata nell’ambito del primo motivo di gravame. Ciò in quanto, sulla scorta dell’esclusione della materia dell’immigrazione sancita dal successivo comma 4, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di ribadire da ultimo che: “ la ‘sequenza’ delle disposizioni contenute nell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 – cioè l’articolazione nei vari suoi commi delle regole sulla durata massima dei procedimenti amministrativi – evidenzia la chiara volontà del legislatore di disciplinare specificamente ed in modo peculiare le materie concernenti gli stranieri (l’immigrazione e la concessione della cittadinanza italiana) rispetto all'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai commi 2 e 3. E’ preliminare considerare che il termine massimo dei 180 giorni (comma 4) costituisce un’eccezione ‘di secondo grado’, che si pone quale regola derogatoria rispetto a quella ordinaria del termine di trenta giorni (comma 2) e a quella del limite massimo dei 90 giorni (comma 3), che con regolamento statale può essere fissato per qualsiasi materia di competenza statale. 10.2 - Ebbene, questa prima constatazione si aggancia all’ulteriore rilievo che i procedimenti in materia di immigrazione e di cittadinanza risultano espressamente svincolati dal termine doppiamente derogatorio dei 180 giorni per effetto di una ulteriore previsione normativa solo ad essi riferita e non circoscritta da particolari condizioni limitative (“con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione”). 10.3 - Si tratta, quindi, di una deroga indeterminata e di “doppio grado”, la quale induce a ritenere che i procedimenti che ne sono oggetto siano complessivamente sottratti anche a tutto il sistema generale dei termini disciplinati dall’art. 2. Le ben diverse disposizioni contenute nei commi 2 e 4 si pongono in una relazione di alternatività logica e non di ‘coesistenza’, perché per i procedimenti in questione non si può affermare che si applica il termine ordinario di 30 giorni e, al contempo, che, sempre in via ordinaria, possa rilevare il più lungo termine “ultra eccezionale” di 180 giorni. 10.4 – Non si può ritenere che sia necessario il concreto esercizio del potere normativo previsto dai dai commi 3 e 4 dell’art. 2, affinché si debba ritenere inapplicabile il termine ordinario di 30 giorni, previsto dal comma 2. È certamente vero che per l’introduzione delle regole previste dai commi 3 (termine massimo di 90 giorni) e 4 (termine massimo di 180 giorni) occorre l’esercizio del potere regolamentare ivi previsto: il comma 3 prevede che con D.P.C.M. “sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali” ed il comma 4 aggiunge che con D.P.C.M. possono anche essere previsti termini superiori a 90 e inferiori a 180 giorni. Tuttavia, si deve escludere che l’esercizio del potere regolamentare sia necessario per sottrarre i procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza al limite temporale massimo dei 180 giorni: lo stesso articolo 2 ha previsto che per questi procedimenti (e solo loro) l’ordinaria durata possa essere più lunga, da un lato per la loro particolare e intrinseca complessità e dall’altro per il pressoché certo altissimo numero dei procedimenti amministrativi, attivati con le istanze degli interessati. D’altra parte, la deroga prevista per questi procedimenti, come già evidenziato, neppure prevede un espresso limite temporale: il comma 4 dell’art. 2 non fissa un termine finale (superiore ai 180 giorni) entro il quale tali procedimenti si devono comunque concludere e nemmeno dispone che il superamento del termine debba essere giustificato nei singoli casi. Ben diversamente, solo il primo periodo del comma 4 sottopone il regime derogatorio ivi disciplinato a stringenti vincoli motivazionali e alla necessità di esplicitare con essi la stretta “indispensabilità” della deroga temporale ai 90 giorni sotto i plurimi profili “della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento”. Viceversa, nessun vincolo motivazionale o giustificativo è previsto per i procedimenti riguardanti gli stranieri, nonostante per essi si preveda il superamento anche del tetto massimo dei 180 giorni. 10.5 – Ne consegue che l’ultimo periodo del comma 4, riguardante i soli procedimenti in materia di cittadinanza ed immigrazione, nel non subordinare la sua applicazione a condizioni procedurali espresse e specifiche, ha una immediata e incondizionata portata applicativa, nel senso che non occorre l’emanazione di disposizioni regolamentari affinché si ritenga senz’altro applicabile il termine di 180 giorni per la durata del procedimento. 11 – Per le ragioni che precedono, desumibili dalla lettura dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, la Sezione ritiene di ribadire il principio già enunciato con i suoi numerosi precedenti innanzi richiamati, per i quali “l'esclusione della materia dell'immigrazione, di cui all'ultimo periodo del sopra riportato comma 4, riguarda l'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo prevista dai tre commi e a maggior ragione il termine più breve previsto dal comma 2” (per tutte, Cons. Stato, sez. III, n. 1425 del 2016). 11.1 – Rileva inoltre una lettura sistematica delle seguenti fonti di settore: a) il D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214, adottato dal Ministero dell'Interno in attuazione dell’art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il quale, nel regolamentare i termini dei procedimenti amministrativi di durata non superiore a novanta giorni di competenza del Ministero dell'Interno, non considera tra questi la procedura di emersione; b) l'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale, nell’indicare il termine di 60 giorni per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, fissa un termine non perentorio, come fatto palese dalle disposizioni del successivo comma 9 bis del medesimo articolo che, per l’ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, consentono allo straniero di soggiornare nel territorio italiano e di continuare a svolgere, a determinate condizioni, una attività lavorativa; c) l’art. 9 ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il quale ha originariamente fissato il termine di definizione dei procedimenti in materia di cittadinanza (di cui agli articoli 5 e 9 della stessa legge) in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda, ed attualmente prevede il termine di 48 mesi, a seguito della sua modifica, disposta l’art. 14, comma 1, lettera c), del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. 11.2 - Ebbene, la soluzione che sottrae il procedimento in materia di emersione alla regola ordinaria del termine di 30 giorni è quella che meglio si raccorda con le richiamate previsioni di settore, tutte riferite alla più ampia materia della “immigrazione”, posto che le stesse: i) superano la regola “residuale” prevista dal comma 2 dell’art. 2; ii) la superano attraverso plurime previsioni speciali che non fanno alcun richiamo al menzionato art. 2; iii) non rivestono i caratteri formali e giuridici degli atti derogatori previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo. Da tale quadro normativo, emerge come la disciplina dei procedimenti concernenti l’immigrazione e la cittadinanza ‘viaggi su binari normativi’ del tutto svincolati da quelli previsti dalla legge n. 241 del 1990 e risponda a logiche ed esigenze organizzative (correlate alla mole e alla complessità dei procedimenti implicati) evidentemente non conciliabili con l’ordinario sistema dei termini ” (Consiglio di Stato,sez. III, 10 maggio 2022, n. 3649; sulla natura ordinatoria del termine per il rilascio del titolo di soggiorno cfr. altresì T.R.G.A. Bolzano, -OMISSIS-).
Deve inoltre escludersi che l’asserita inerzia dell’Amministrazione possa avere ingenerato in capo al ricorrente un legittimo affidamento circa l’ottenimento dell’auspicato rinnovo del permesso di soggiorno. Lo stesso è stato infatti avvisato in data -OMISSIS- con comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 che la sua condotta rappresentava elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno e l’ultima sentenza penale di condanna è intervenuta in data -OMISSIS-, ossia in un periodo successivo all’ultimo rinnovo di tale titolo, la cui validità risulta essere scaduta in data -OMISSIS- (cfr. provvedimento impugnato).
Il Consiglio di Stato, in relazione alla ravvisabilità di una situazione di affidamento legittimo giuridicamente tutelato, ha altresì avuto modo di precisare che: “ L’affidamento legittimo, giuridicamente tutelato, non può basarsi esclusivamente su una precedente determinazione positiva riguardante il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, successiva alla sentenza di condanna. Il ricorrente infatti non può fare affidamento su una disattenzione della TU (per quanto tale disattenzione possa essere grave) in merito alla conoscibilità dei summenzionati reati pur essendo consapevole di averli commessi, circostanza che secondo l’id quod plerumque accidit risulta preclusiva alla conclusione del procedimento con esito positivo. Non si può dunque sostenere che l’affidamento legittimo possa sorgere dalla mera imperizia o negligenza dell’Amministrazione con riguardo ad istruttorie precedenti, pur se il ricorrente conosce l’entità e la gravità dei fatti illeciti commessi; ciò sarebbe contrario alla buona fede, che informa e permea i rapporti che intercorrono tra l’Amministrazione ed il privato. Alle stesse conclusioni perviene peraltro la giurisprudenza comunitaria, che ha recentemente sancito che ‘il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell’amministrazione’ (CGUE Sez. i, 11/04/2018 n. 532); tra le prassi illegittime possono sicuramente annoverarsi le insufficienze istruttorie condotte in passato dalla TU ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 marzo 2023, n. 2549; cfr. altresì T.R.G.A. Bolzano, -OMISSIS-).
Destituite di fondamento si profilano inoltre le censure afferenti l’asserita mancata considerazione, da parte della TU, della situazione familiare del ricorrente, essendo per contro state riportate in maniera dettagliata le vicende che -OMISSIS- hanno caratterizzato il soggiorno nello Stato dei suoi congiunti, constatando che la condotta dello stesso “ mette in pericolo proprio l’incolumità fisica e psichica dei familiari ”.
I fattori di integrazione allegati dal ricorrente e consistenti nello svolgimento di attività lavorativa e nei legami familiari sono stati del resto puntualmente e debitamente valutati dall’Amministrazione con motivazione immune da vizi sintomatici di un esercizio distorto del potere attribuito e, per ciò stesso, insuscettibile di essere sindacata nella presente sede.
Il provvedimento impugnato, invero, dopo avere puntualmente richiamato gli episodi di violenza commessi dal ricorrente anche in presenza dei figli minori, evidenzia al riguardo che: “ né lo svolgimento di attività lavorativa, né la presenza in territorio italiano di moglie e figli minori possa bilanciare l’interesse dello Stato all’allontanamento del cittadino straniero, considerato che la sua condotta è lesiva di valori fondamentali per il nostro ordinamento e mette in pericolo proprio l’incolumità fisica e psichica dei familiari ”.
La motivazione del provvedimento impugnato, di tutta evidenza, risulta caratterizzata da una puntuale valutazione dei contrapposti interessi, anche attraverso uno specifico approfondimento delle questioni afferenti il bilanciamento con gli interessi dei minori coinvolti.
Il riferimento alla presenza del nucleo familiare, pertanto, si profila del tutto irrilevante, non rappresentando un fattore idoneo a garantire un diritto incondizionato e assoluto alla permanenza sul territorio nazionale. Sul punto, il Consiglio di Stato ha più volte evidenziato che: “ la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongono i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno – offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori. In forza del disposto dell’art. 31, comma 3, del TU immigrazione, infatti ‘Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si torva nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge ” (Cons. St., Sez. III, sentenza n. 6599 del 28.10.2020).
A ben vedere, gli stessi fattori di integrazione evocati dal ricorrente sembrano aggravare il disvalore delle condotte addebitate, in quanto poste in essere nonostante la presenza di elementi volti ad agevolare il processo di integrazione.
Sotto quest’ultimo profilo, è appena il caso di evidenziare come il Consiglio di Stato abbia più volte ravvisato l’irrilevanza della durata del soggiorno, apparendo piuttosto come fattore sintomatico circa il fallimento del processo di integrazione: “ In relazione alla durata del soggiorno, questa Sezione, in fattispecie analoga, ha avuto modo di osservare come “proprio la commissione del delitto in una fase avanzata del soggiorno in Italia denota in mancato perfezionamento del processo di integrazione” (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, n. 1060/2022; 1604/2019) ” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 7560 di data 16.06.2022).
Ne consegue pertanto che l’Amministrazione resistente ha pienamente soddisfatto l’onere motivazionale sulla stessa incombente nell’adottare l’atto di diniego oggetto di impugnazione, con conseguente infondatezza dei rilievi sollevati con l’interposta impugnazione.
Va, infine, sottolineato che il provvedimento impugnato non determina un grave vulnus di tutela per gli interessi dei figli minori del ricorrente, atteso che, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento - ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno - offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori.
Infatti in forza del disposto di cui all’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 “ il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge ” (cfr. Cons. Stato, Sezione III, 13 aprile 2021, n. 3024, 28 ottobre 2020, n. 6599 e 7 ottobre 2020, n. 5948; TAR Veneto, Sezione III, 3 febbraio 2022, n. 215; TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, 15 ottobre 2021, n. 2248 e TAR Lazio, Roma, Sezione I- ter , 9 giugno 2021, n. 6916).
Per le suesposte ragioni l’impugnato provvedimento, unitamente agli atti connessi, resiste alle censure del ricorrente.
3. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno – TU di Bolzano, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Edith Engl, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Sacchetti | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.