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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Marta Settimo, opponente;
e , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario Chirulli, CP_1 opposto;
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fatto diritto Con atto depositato in data 18.10.2024, l' ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 831/2024, con cui il giudice del lavoro le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro 600,86, oltre accessori e competenze CP_1 della fase monitoria, chiesta dalla dipendente in parola a titolo di indennità ex art. 86 co. 6 CCNL comparto sanità del 21.5.2018, ora art. 107 del CCNL del 2.11.2022, in relazione a n. 124 giornate in cui aveva prestato attività lavorativa, quale infermiere, presso la c.d. “stanza bolla” (ove erano isolati i pazienti positivi al Covid-19) del reparto di geriatria del P.O. di Copertino. In particolare, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria azionata, rilevando, per un verso, che “il CCNL - tanto nella precedente, quanto nella nuova formulazione - è assolutamente perentorio nel prevedere l'erogabilità dell'indennità speciale, a patto che vi sia la corrispondente copertura regionale o aziendale: in assenza di detta copertura, alcuna rivendicazione economica può essere legittimamente azionata dal dipendente …”; per altro verso, che “il paziente ricoverato nei vari reparti e riscontrato positivo al COVID-19 veniva isolato in stanze dedicate al solo fine di evitare il contagio a danno di altri pazienti (magari più fragili) ivi ricoverati, e non certo per assicurargli cure particolari e funzionali alla sua negatività al virus” e che “pertanto, ai fini del riconoscimento dell'indennità COVID, non può essere equiparato il trattamento economico spettante all'infermiere chiamato a prestare un servizio a favore di un paziente affetto da malattia infettiva, con quello di un infermiere chiamato a prestare le attività a favore di un paziente affetto da una malattia
“generica” e, in via incidentale, affetto dal COVID-19”. Costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e CP_1 ha concluso per il rigetto dell'opposizione. Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
1 Preliminarmente, non è in contestazione (e in ogni risulta comprovato sulla scorta Part dei prospetti promananti dalla stessa opponente, versati in atti) che la abbia CP_1 prestato servizio, in qualità di infermiere, presso il reparto di geriatria dell'ospedale di Copertino per un numero complessivo di n. 124 giornate in concomitanza con il ricovero in detto reparto di pazienti positivi al covid-19.
Tanto puntualizzato, la fonte negoziale dell'emolumento per cui è causa è da far risalire all'art. 86 sulle “Indennità per particolari condizioni di lavoro” del CCNL comparto sanità 21.5.2018, il cui comma 6 espressamente prevede che “al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. Detta fonte normativa è stata poi sostituita, a decorrere dall'1.1.2023, dall'art. 107 del CCNL Comparto sanità del 2.11.2022 recante la disciplina sulle “indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi”, alla cui stregua:
1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:
Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità.
3. Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere integrati dalle aziende in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. l) tenuto conto della consistenza del fondo e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione. …
6. Le indennità di cui al presente articolo sono finanziate con il fondo di cui all'art. 103 (ovvero con il Fondo premialità e condizioni di lavoro istituito a decorrere dall'annualità 2023 e costituito in prima applicazione con le ricorse indicate al comma 2 dello stesso articolo 103).
7. Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'art. 86, commi 6, 8, 9, 10, 11 e 14, l'art. 87 e l'art. 88 del CCNL 21.5.2018.
A fronte della ricostruzione che precede, ritiene questo giudice che possa - (anche) nell'ambito della presente vicenda litigiosa - farsi riferimento a quanto, in termini
2 condivisibili, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in rapporto all'omologa disciplina negoziale contenuta nel previgente CCNL comparto sanità 1.9.1995 (segnatamente art. 44, comma 6, secondo cui “al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000; b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L.
8.000. c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000”), laddove si è specificatamente puntualizzato (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 14.1.2021, n. 550) che “in tema di indennità giornaliera per il personale infermieristico, prevista dall'art. 44, comma 6, lett. a), b) e c) del c.c.n.l. 1° settembre 1995 comparto sanità, la spettanza dell'emolumento è strettamente correlata allo svolgimento di attività in reparti specifici, destinati alla somministrazione di particolari cure, sicché essa compete solo al personale addetto ai servizi - intesi quali articolazioni strutturali dell'organizzazione sanitaria – di malattie infettive, di terapia intensiva e di terapia sub-intensiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'indennità in favore di un'infermiera che prestava la propria attività in un servizio pediatrico non esclusivamente dedicato alla cura della malattie infettive)”; (cfr. nei medesimi termini Cassazione civile, sez. lav., 4.6.2020, n. 10609: “La indennità in questione non spetta al personale infermieristico addetto al Pronto Soccorso o ad altri reparti che - sebbene in concreto chiamato a svolgere attività di terapia intensiva o sub-intensiva ovvero in contatto con pazienti affetti da malattie infettive - non sia però addetto ai relativi servizi. Ciò perché la clausola contrattuale si riferisce a specifiche articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologia con la quale l'infermiere può venire in contatto, quale che sia la struttura in cui lavora. (…) Il termine servizio è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario denominabili in modo diverso (divisione, reparto, dipartimento, ecc.) ma comunque identificabili come parti dell'organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie)”.
Venendo nel caso ugualmente in rilievo l'espletamento di attività lavorativa presso un servizio (segnatamente, il reparto di geriatria del p.o. di Copertino) non riconducibile all'ambito specificatamente considerato, tanto dal precitato art. 86, co. 6, lett. c, quanto dall'art. 107, co. 2, ad esso succeduto, è per ciò solo da escludere che alla TE possa competere l'emolumento per cui è causa. La circostanza che la lavoratrice in parola possa aver operato nell'ambito di un reparto connotato dalla presenza di pazienti positivi al covid (opportunamente collocati in apposita “stanza bolle” al fine di prevenire contagi in reparto) non vale, infatti, a ricondurre l'attività lavorativa in questione (se pure in contatto con pazienti affetti da malattie infettive) al novero di quella prestata nei servizi di malattie infettive, laddove, come detto, la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione - secondo l'opzione ermeneutica dappresso richiamata - “si riferisce a specifiche articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologia con la quale l'infermiere può venire in contatto, quale che sia la struttura in cui lavora”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta nei termini di cui dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, proposto con atto depositato in data 18.10.2024 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n. 831/2024; condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in euro 300,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15% e agli accessori nella misura di legge. Lecce, 22 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Marta Settimo, opponente;
e , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario Chirulli, CP_1 opposto;
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fatto diritto Con atto depositato in data 18.10.2024, l' ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 831/2024, con cui il giudice del lavoro le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro 600,86, oltre accessori e competenze CP_1 della fase monitoria, chiesta dalla dipendente in parola a titolo di indennità ex art. 86 co. 6 CCNL comparto sanità del 21.5.2018, ora art. 107 del CCNL del 2.11.2022, in relazione a n. 124 giornate in cui aveva prestato attività lavorativa, quale infermiere, presso la c.d. “stanza bolla” (ove erano isolati i pazienti positivi al Covid-19) del reparto di geriatria del P.O. di Copertino. In particolare, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria azionata, rilevando, per un verso, che “il CCNL - tanto nella precedente, quanto nella nuova formulazione - è assolutamente perentorio nel prevedere l'erogabilità dell'indennità speciale, a patto che vi sia la corrispondente copertura regionale o aziendale: in assenza di detta copertura, alcuna rivendicazione economica può essere legittimamente azionata dal dipendente …”; per altro verso, che “il paziente ricoverato nei vari reparti e riscontrato positivo al COVID-19 veniva isolato in stanze dedicate al solo fine di evitare il contagio a danno di altri pazienti (magari più fragili) ivi ricoverati, e non certo per assicurargli cure particolari e funzionali alla sua negatività al virus” e che “pertanto, ai fini del riconoscimento dell'indennità COVID, non può essere equiparato il trattamento economico spettante all'infermiere chiamato a prestare un servizio a favore di un paziente affetto da malattia infettiva, con quello di un infermiere chiamato a prestare le attività a favore di un paziente affetto da una malattia
“generica” e, in via incidentale, affetto dal COVID-19”. Costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e CP_1 ha concluso per il rigetto dell'opposizione. Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
1 Preliminarmente, non è in contestazione (e in ogni risulta comprovato sulla scorta Part dei prospetti promananti dalla stessa opponente, versati in atti) che la abbia CP_1 prestato servizio, in qualità di infermiere, presso il reparto di geriatria dell'ospedale di Copertino per un numero complessivo di n. 124 giornate in concomitanza con il ricovero in detto reparto di pazienti positivi al covid-19.
Tanto puntualizzato, la fonte negoziale dell'emolumento per cui è causa è da far risalire all'art. 86 sulle “Indennità per particolari condizioni di lavoro” del CCNL comparto sanità 21.5.2018, il cui comma 6 espressamente prevede che “al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. Detta fonte normativa è stata poi sostituita, a decorrere dall'1.1.2023, dall'art. 107 del CCNL Comparto sanità del 2.11.2022 recante la disciplina sulle “indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi”, alla cui stregua:
1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:
Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità.
3. Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere integrati dalle aziende in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. l) tenuto conto della consistenza del fondo e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione. …
6. Le indennità di cui al presente articolo sono finanziate con il fondo di cui all'art. 103 (ovvero con il Fondo premialità e condizioni di lavoro istituito a decorrere dall'annualità 2023 e costituito in prima applicazione con le ricorse indicate al comma 2 dello stesso articolo 103).
7. Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'art. 86, commi 6, 8, 9, 10, 11 e 14, l'art. 87 e l'art. 88 del CCNL 21.5.2018.
A fronte della ricostruzione che precede, ritiene questo giudice che possa - (anche) nell'ambito della presente vicenda litigiosa - farsi riferimento a quanto, in termini
2 condivisibili, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in rapporto all'omologa disciplina negoziale contenuta nel previgente CCNL comparto sanità 1.9.1995 (segnatamente art. 44, comma 6, secondo cui “al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000; b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L.
8.000. c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000”), laddove si è specificatamente puntualizzato (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 14.1.2021, n. 550) che “in tema di indennità giornaliera per il personale infermieristico, prevista dall'art. 44, comma 6, lett. a), b) e c) del c.c.n.l. 1° settembre 1995 comparto sanità, la spettanza dell'emolumento è strettamente correlata allo svolgimento di attività in reparti specifici, destinati alla somministrazione di particolari cure, sicché essa compete solo al personale addetto ai servizi - intesi quali articolazioni strutturali dell'organizzazione sanitaria – di malattie infettive, di terapia intensiva e di terapia sub-intensiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'indennità in favore di un'infermiera che prestava la propria attività in un servizio pediatrico non esclusivamente dedicato alla cura della malattie infettive)”; (cfr. nei medesimi termini Cassazione civile, sez. lav., 4.6.2020, n. 10609: “La indennità in questione non spetta al personale infermieristico addetto al Pronto Soccorso o ad altri reparti che - sebbene in concreto chiamato a svolgere attività di terapia intensiva o sub-intensiva ovvero in contatto con pazienti affetti da malattie infettive - non sia però addetto ai relativi servizi. Ciò perché la clausola contrattuale si riferisce a specifiche articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologia con la quale l'infermiere può venire in contatto, quale che sia la struttura in cui lavora. (…) Il termine servizio è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario denominabili in modo diverso (divisione, reparto, dipartimento, ecc.) ma comunque identificabili come parti dell'organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie)”.
Venendo nel caso ugualmente in rilievo l'espletamento di attività lavorativa presso un servizio (segnatamente, il reparto di geriatria del p.o. di Copertino) non riconducibile all'ambito specificatamente considerato, tanto dal precitato art. 86, co. 6, lett. c, quanto dall'art. 107, co. 2, ad esso succeduto, è per ciò solo da escludere che alla TE possa competere l'emolumento per cui è causa. La circostanza che la lavoratrice in parola possa aver operato nell'ambito di un reparto connotato dalla presenza di pazienti positivi al covid (opportunamente collocati in apposita “stanza bolle” al fine di prevenire contagi in reparto) non vale, infatti, a ricondurre l'attività lavorativa in questione (se pure in contatto con pazienti affetti da malattie infettive) al novero di quella prestata nei servizi di malattie infettive, laddove, come detto, la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione - secondo l'opzione ermeneutica dappresso richiamata - “si riferisce a specifiche articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologia con la quale l'infermiere può venire in contatto, quale che sia la struttura in cui lavora”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta nei termini di cui dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, proposto con atto depositato in data 18.10.2024 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n. 831/2024; condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in euro 300,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15% e agli accessori nella misura di legge. Lecce, 22 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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