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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/11/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5446/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD IN Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FRANCESCA Parte_1 C.F._1
LO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via G. Garibaldi n. 22, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DAVIDE Controparte_1 C.F._2
UT ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Barga (LU), frazione Fornaci di Barga, via A. De Gasperi s.c., giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, ed osservate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della convivenza, dichiarare, alle medesime condizioni e conclusioni di cui sopra, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 04.06.2022 a CA (LU) (Atto n. 2, Parte I, anno 2022 del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) Ufficio 1), ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere con le dovute annotazioni».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in CA (LU) il 4/6/2022, antecedentemente al quale Per_ sono nati i due figli (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni Per_1
1 - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 157/2025 pubblicata il 24/3/2025, passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 19/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n CA (LU) in data 4/6/2022, debitamente trascritto nel Registro degli Atti CP_1 di Matrimonio del Comune di CA (LU) all'Atto Numero 2, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2022; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore
RD IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD IN Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FRANCESCA Parte_1 C.F._1
LO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via G. Garibaldi n. 22, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DAVIDE Controparte_1 C.F._2
UT ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Barga (LU), frazione Fornaci di Barga, via A. De Gasperi s.c., giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, ed osservate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della convivenza, dichiarare, alle medesime condizioni e conclusioni di cui sopra, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 04.06.2022 a CA (LU) (Atto n. 2, Parte I, anno 2022 del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) Ufficio 1), ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere con le dovute annotazioni».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in CA (LU) il 4/6/2022, antecedentemente al quale Per_ sono nati i due figli (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni Per_1
1 - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 157/2025 pubblicata il 24/3/2025, passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 19/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n CA (LU) in data 4/6/2022, debitamente trascritto nel Registro degli Atti CP_1 di Matrimonio del Comune di CA (LU) all'Atto Numero 2, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2022; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore
RD IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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