CASS
Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
Massime • 1
In tema di contratto di trasporto o di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento del vettore spetta, ai sensi dell'art. 1689 c.c., al destinatario che, una volta giunta la merce a destinazione, ne richieda la consegna, così esercitando un potere di fatto su di essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ritenendo unitario il contratto di trasporto e spedizione seppur avente ad oggetto una pluralità di colli, aveva ravvisato l'ipotesi del cd. svincolo simbolico, avendo il destinatario manifestato di voler aderire al contratto ricevendo parte dei beni, così esercitando un potere di fatto su di essi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/09/2023, n. 27116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27116 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16294/2020 proposto da: METALPRINT SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MOLINARI TOSATTI e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato EA RS in Roma Via Aquileia 12 Pec: -ricorrente - contro XI Insurance Company SE Rappresentanza Generale Italia;
- intimata - Civile Sent. Sez. 3 Num. 27116 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: MOSCARINI ANNA Data pubblicazione: 22/09/2023 2 nonchè da XI INSURANCE COMPANY SE, Rappresentanza Generale Italia, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO MASCARINO e MARIO ROMANO CHIAVERINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma Via RN Basile 9 Pec: -ricorrente incidentale - contro METALPRINT SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MOLINARI TOSATTI e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato EA RS in Roma Via Aquileia 12 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 235/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI. FATTI DI CAUSA La società IN PA (di seguito IN) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Genova la propria compagnia di assicurazioni XA RA SO SS (di seguito XA), rappresentando di aver venduto alla società CO con sede in Canada dei particolari in alluminio;
di aver affidato il trasporto ad un’impresa di spedizioni e di aver ricevuto 3 contestazione, da parte della destinataria, al momento dell’arrivo della merce a destinazione, che dei 39 bancali spediti e tutti contenuti in un container sigillato, erano arrivati a destinazione solo 7, con la conseguente perdita di merce avvenuta nel corso del traporto, evidentemente trafugata;
chiese, pertanto di essere indennizzata dalla propria compagnia di assicurazione per l’importo complessivo di € 92.384,00, corrispondente in parte al valore della merce venduta e non arrivata a destinazione ed in parte alle spese aeree sostenute per inviare nuovamente la merce alla CO. Il Tribunale adito, ritenuta la legittimazione attiva della società IN, accolse la domanda e condannò la compagnia di assicurazioni convenuta a versare, in favore dell’attrice, la somma di € 57.150,00 oltre interessi e rivalutazione. A seguito di appello della società XA, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 20/2/2020, ha riformato la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda originaria della società IN con condanna della medesima alla restituzione di quanto ricevuto, oltre che alle spese del doppio grado. Per quanto ancora di interesse in questa sede, il giudice del gravame ha ritenuto che si siano realizzate le due condizioni previste dall’art. 1689 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità per l’acquisto in capo al destinatario dei diritti nascenti dal contratto di trasporto: l’elemento oggettivo - arrivo a destinazione delle cose trasportate- e l’elemento volitivo - riconsegna della merce (Cass., n. 31067 del 28/11/2019). 4 Che si sia pertanto verificato lo svincolo simbolico della merce giunta a destinazione e che la società destinataria abbia esercitato sulla merce un potere di fatto, con conseguente esclusione della legittimazione della società IN a chiedere l’escussione della polizza assicurativa. Con un secondo ordine di argomenti la Corte del gravame ha ritenuto che, essendo quella intercorsa tra le parti una vendita piazza a piazza ex art. 1510 c.c., in assenza di patto contrario la proprietà sulla merce debba ritenersi trasferita alla destinataria società CO con sede in Canada, nel momento in cui la stessa era stata incaricata dalla DHL per il tramite di una impresa di autotrasporti, di guisa che i diritti nascenti dal contratto di assicurazione avrebbero potuto essere fatti valere dalla predetta CO nei confronti di XA e non da IN non più proprietaria della merce. Avverso la sentenza la IN PA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Ha resistito la XL Insurance Company SE (già XA PA) con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi. La IN PA ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in pubblica udienza in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso principale ed assorbimento dell’incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso -violazione o falsa applicazione dell’art. 1689 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione 5 all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la corte del gravame abbia errato nel ritenere sussistenti i presupposti di cui all’art. 1689 c.c., e cioè l’arrivo a destinazione della merce e l’esercizio, da parte della destinataria, di un potere di fatto sui beni, in quanto non essendo 32 dei 39 bancali affidati al vettore per il trasporto mai giunti a destinazione, e dovendosi la vendita considerare non unitaria bensì frazionata, non può configurarsi l’esercizio di un potere di fatto su questi ultimi, con conseguente trasferimento sulla destinataria del rischio della loro perdita. Si duole che la corte del merito abbia confuso l’arrivo a destinazione del mero container, cioè del solo contenitore multiuso, con l’arrivo a destinazione delle “cose” trasportate, e che, non avendo il destinatario acquistato diritti su merce mai ricevuta, la IN avrebbe dovuto essere considerata l’unico soggetto legittimato a richiedere ed ottenere dalla compagnia di assicurazioni il risarcimento del danno per la merce trafugata durante il trasporto e mai giunta a destinazione, come confermato dalla circostanza pacifica tra le parti che la IN (anche) relativamente alla merce rubata e mai giunta a destinazione, aveva emesso a beneficio di BC una nota di credito, rimanendo pertanto escluso che quest’ultima non avesse titolo per pretendere alcunché dalla compagnia di assicurazioni. Nella sentenza impugnata la Corte di merito ha ritenuto trattarsi di unico contratto di trasporto e spedizione, pur se avente ad oggetto diversi colli, e che il destinatario avesse manifestato positivamente la volontà di aderire al contratto di trasporto e di voler ricevere la spedizione, esercitando un potere di fatto sui beni;
a seguito di tale accertamento, la Corte di 6 merito ha fatto invero applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di contratto di trasporto o di vendita con spedizione la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto inadempimento del vettore spetta al destinatario della merce ai sensi dell’art. 1689 c.c. nel momento in cui, giunta la merce a destinazione, il destinatario ne richieda la consegna, così esercitando un potere di fatto su di essa (Cass., n. 2842 del 9/7/1968; Cass., S.U. n. 1034 del 1/3/1978; Cass., 3, n. 916 del 9/2/1980; Cass., 3, n. 2136 del 10/5/1989; Cass., 1, n. 3692 del 18/4/1994; Cass. 3, n. 4650 del 11/5/1999, Cass., 3, n. 19451 del 15/7/2008; Cass., n. 15107 del 2013). Nel qualificare il contratto e nel ritenere nella specie verificatasi l’ipotesi del cd. svincolo simbolico, la Corte di merito ha fatto luogo ad accertamento di fatto in applicazione dei poteri ad essa spettanti, né risulta d’altro canto dalla ricorrente mossa censura di erronea interpretazione del contratto mediante idonea deduzione di violazione dei criteri di interpretazione ex art. 1362 e ss. c.c. Con il secondo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione degli artt. 1904, 1918 e 1510 c.c., 1683 c.c. e dell’art. 1689 c.c. nonché dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c la ricorrente impugna il capo di sentenza che, in applicazione della disciplina della vendita da piazza a piazza ai sensi dell’art. 1510, co. 2 c.c., ha ritenuto che la proprietà della merce si fosse trasferita dalla venditrice alla destinataria al momento della consegna al vettore, con la conseguente perdita di ogni legittimazione in capo ad essa IN. 7 Ad avviso della ricorrente il giudice non si é avveduto che, data l’autonomia della disciplina del trasp-orto rispetto a quella della vendita, in ordine all’applicazione dell’art. 1683 e ss. c.c. si è formato il giudicato interno, dovendosi valutare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita o al deterioramento delle cose trasportate solo sulla base della disciplina del contratto di trasporto, e non anche della vendita ex art. 1510 c.c. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo in quanto la Corte del merito ha qualificato la fattispecie quale trasporto di merci ed ha ritenuto che si fossero verificate le condizioni di cui all’art. 1689 c.c. sia di tipo oggettivo - merce giunta a destinazione- sia di tipo soggettivo - avvenuta presa in carico della merce da parte dell’acquirente. Il richiamo, pure contenuto in sentenza alla disciplina di cui all’art. 1510 c.c. appare ulteriore ed accessorio rispetto alla ratio decidendi basata sugli artt. 1683 e ss. Esso è, peraltro, a ben considerare strumentale, nella logica della sentenza, ad escludere la sussistenza di permanenti diritti di natura assicurativa in capo alla società venditrice ma in nessun caso elide la principale ratio della impugnata sentenza, rispetto alla quale il richiamo alla disciplina di cui all’art. 1510, 2° co. c.c. ha un valore di mero argomento ad adiuvandum, non integrante un’autonoma ratio decidendi. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1904, 1918 e 1510 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente impugna il capo di sentenza ove risulta che IN non “si è resa cessionaria dei diritti risarcitori acquisiti da CO”, pur essendovi evidenza della cessione nel fatto che la IN emise a beneficio di 8 CO dopo il furto una nota di credito corrispondente alla merce trafugata durante il trasporto. Il motivo, al di là della sua configurazione che non ottempera ai requisiti di contenuto-forma del ricorso, è manifestamente infondato. La nota di credito menzionata nel motivo non ha alcuna valenza di cessio crediti ma solo di documentazione avente natura fiscale e contabile. E comunque la censura involge accertamenti di merito preclusi in questa sede. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale condizionato. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese. Ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza
- intimata - Civile Sent. Sez. 3 Num. 27116 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: MOSCARINI ANNA Data pubblicazione: 22/09/2023 2 nonchè da XI INSURANCE COMPANY SE, Rappresentanza Generale Italia, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO MASCARINO e MARIO ROMANO CHIAVERINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma Via RN Basile 9 Pec: -ricorrente incidentale - contro METALPRINT SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MOLINARI TOSATTI e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato EA RS in Roma Via Aquileia 12 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 235/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI. FATTI DI CAUSA La società IN PA (di seguito IN) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Genova la propria compagnia di assicurazioni XA RA SO SS (di seguito XA), rappresentando di aver venduto alla società CO con sede in Canada dei particolari in alluminio;
di aver affidato il trasporto ad un’impresa di spedizioni e di aver ricevuto 3 contestazione, da parte della destinataria, al momento dell’arrivo della merce a destinazione, che dei 39 bancali spediti e tutti contenuti in un container sigillato, erano arrivati a destinazione solo 7, con la conseguente perdita di merce avvenuta nel corso del traporto, evidentemente trafugata;
chiese, pertanto di essere indennizzata dalla propria compagnia di assicurazione per l’importo complessivo di € 92.384,00, corrispondente in parte al valore della merce venduta e non arrivata a destinazione ed in parte alle spese aeree sostenute per inviare nuovamente la merce alla CO. Il Tribunale adito, ritenuta la legittimazione attiva della società IN, accolse la domanda e condannò la compagnia di assicurazioni convenuta a versare, in favore dell’attrice, la somma di € 57.150,00 oltre interessi e rivalutazione. A seguito di appello della società XA, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 20/2/2020, ha riformato la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda originaria della società IN con condanna della medesima alla restituzione di quanto ricevuto, oltre che alle spese del doppio grado. Per quanto ancora di interesse in questa sede, il giudice del gravame ha ritenuto che si siano realizzate le due condizioni previste dall’art. 1689 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità per l’acquisto in capo al destinatario dei diritti nascenti dal contratto di trasporto: l’elemento oggettivo - arrivo a destinazione delle cose trasportate- e l’elemento volitivo - riconsegna della merce (Cass., n. 31067 del 28/11/2019). 4 Che si sia pertanto verificato lo svincolo simbolico della merce giunta a destinazione e che la società destinataria abbia esercitato sulla merce un potere di fatto, con conseguente esclusione della legittimazione della società IN a chiedere l’escussione della polizza assicurativa. Con un secondo ordine di argomenti la Corte del gravame ha ritenuto che, essendo quella intercorsa tra le parti una vendita piazza a piazza ex art. 1510 c.c., in assenza di patto contrario la proprietà sulla merce debba ritenersi trasferita alla destinataria società CO con sede in Canada, nel momento in cui la stessa era stata incaricata dalla DHL per il tramite di una impresa di autotrasporti, di guisa che i diritti nascenti dal contratto di assicurazione avrebbero potuto essere fatti valere dalla predetta CO nei confronti di XA e non da IN non più proprietaria della merce. Avverso la sentenza la IN PA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Ha resistito la XL Insurance Company SE (già XA PA) con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi. La IN PA ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in pubblica udienza in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso principale ed assorbimento dell’incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso -violazione o falsa applicazione dell’art. 1689 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione 5 all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la corte del gravame abbia errato nel ritenere sussistenti i presupposti di cui all’art. 1689 c.c., e cioè l’arrivo a destinazione della merce e l’esercizio, da parte della destinataria, di un potere di fatto sui beni, in quanto non essendo 32 dei 39 bancali affidati al vettore per il trasporto mai giunti a destinazione, e dovendosi la vendita considerare non unitaria bensì frazionata, non può configurarsi l’esercizio di un potere di fatto su questi ultimi, con conseguente trasferimento sulla destinataria del rischio della loro perdita. Si duole che la corte del merito abbia confuso l’arrivo a destinazione del mero container, cioè del solo contenitore multiuso, con l’arrivo a destinazione delle “cose” trasportate, e che, non avendo il destinatario acquistato diritti su merce mai ricevuta, la IN avrebbe dovuto essere considerata l’unico soggetto legittimato a richiedere ed ottenere dalla compagnia di assicurazioni il risarcimento del danno per la merce trafugata durante il trasporto e mai giunta a destinazione, come confermato dalla circostanza pacifica tra le parti che la IN (anche) relativamente alla merce rubata e mai giunta a destinazione, aveva emesso a beneficio di BC una nota di credito, rimanendo pertanto escluso che quest’ultima non avesse titolo per pretendere alcunché dalla compagnia di assicurazioni. Nella sentenza impugnata la Corte di merito ha ritenuto trattarsi di unico contratto di trasporto e spedizione, pur se avente ad oggetto diversi colli, e che il destinatario avesse manifestato positivamente la volontà di aderire al contratto di trasporto e di voler ricevere la spedizione, esercitando un potere di fatto sui beni;
a seguito di tale accertamento, la Corte di 6 merito ha fatto invero applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di contratto di trasporto o di vendita con spedizione la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto inadempimento del vettore spetta al destinatario della merce ai sensi dell’art. 1689 c.c. nel momento in cui, giunta la merce a destinazione, il destinatario ne richieda la consegna, così esercitando un potere di fatto su di essa (Cass., n. 2842 del 9/7/1968; Cass., S.U. n. 1034 del 1/3/1978; Cass., 3, n. 916 del 9/2/1980; Cass., 3, n. 2136 del 10/5/1989; Cass., 1, n. 3692 del 18/4/1994; Cass. 3, n. 4650 del 11/5/1999, Cass., 3, n. 19451 del 15/7/2008; Cass., n. 15107 del 2013). Nel qualificare il contratto e nel ritenere nella specie verificatasi l’ipotesi del cd. svincolo simbolico, la Corte di merito ha fatto luogo ad accertamento di fatto in applicazione dei poteri ad essa spettanti, né risulta d’altro canto dalla ricorrente mossa censura di erronea interpretazione del contratto mediante idonea deduzione di violazione dei criteri di interpretazione ex art. 1362 e ss. c.c. Con il secondo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione degli artt. 1904, 1918 e 1510 c.c., 1683 c.c. e dell’art. 1689 c.c. nonché dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c la ricorrente impugna il capo di sentenza che, in applicazione della disciplina della vendita da piazza a piazza ai sensi dell’art. 1510, co. 2 c.c., ha ritenuto che la proprietà della merce si fosse trasferita dalla venditrice alla destinataria al momento della consegna al vettore, con la conseguente perdita di ogni legittimazione in capo ad essa IN. 7 Ad avviso della ricorrente il giudice non si é avveduto che, data l’autonomia della disciplina del trasp-orto rispetto a quella della vendita, in ordine all’applicazione dell’art. 1683 e ss. c.c. si è formato il giudicato interno, dovendosi valutare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita o al deterioramento delle cose trasportate solo sulla base della disciplina del contratto di trasporto, e non anche della vendita ex art. 1510 c.c. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo in quanto la Corte del merito ha qualificato la fattispecie quale trasporto di merci ed ha ritenuto che si fossero verificate le condizioni di cui all’art. 1689 c.c. sia di tipo oggettivo - merce giunta a destinazione- sia di tipo soggettivo - avvenuta presa in carico della merce da parte dell’acquirente. Il richiamo, pure contenuto in sentenza alla disciplina di cui all’art. 1510 c.c. appare ulteriore ed accessorio rispetto alla ratio decidendi basata sugli artt. 1683 e ss. Esso è, peraltro, a ben considerare strumentale, nella logica della sentenza, ad escludere la sussistenza di permanenti diritti di natura assicurativa in capo alla società venditrice ma in nessun caso elide la principale ratio della impugnata sentenza, rispetto alla quale il richiamo alla disciplina di cui all’art. 1510, 2° co. c.c. ha un valore di mero argomento ad adiuvandum, non integrante un’autonoma ratio decidendi. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1904, 1918 e 1510 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente impugna il capo di sentenza ove risulta che IN non “si è resa cessionaria dei diritti risarcitori acquisiti da CO”, pur essendovi evidenza della cessione nel fatto che la IN emise a beneficio di 8 CO dopo il furto una nota di credito corrispondente alla merce trafugata durante il trasporto. Il motivo, al di là della sua configurazione che non ottempera ai requisiti di contenuto-forma del ricorso, è manifestamente infondato. La nota di credito menzionata nel motivo non ha alcuna valenza di cessio crediti ma solo di documentazione avente natura fiscale e contabile. E comunque la censura involge accertamenti di merito preclusi in questa sede. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale condizionato. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese. Ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza