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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 10071 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. RN D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 08/08/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. D'Archi Roberto, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 04/12/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num.
758 - PARTE II - SERIE A - ANNO1999 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
3)L'immobile sito in Negrar di Valpolicella, in Via Chiesa S. AR n. 12, in comproprietà tra i coniugi, nel quale attualmente risiede la madre con le figlie, viene assegnato alla sig.ra , per Parte_2 abitarvi unitamente alle figlie, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti;
4) Il padre avrà facoltà di vedere e stare con le figlie e ogni qualvolta vorrà, Persona_1 Persona_2
accordandosi direttamente con le figlie, in considerazione dell'età delle stesse, di anni 15 e 17, così come attualmente sta avvenendo e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e;
Persona_1 Persona_2
5) In considerazione dell'affido condiviso e di tempi di permanenza il più possibile paritetici, i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario delle figlie e in modalità diretta. Persona_1 Persona_2
Ogni genitore provvederà al mantenimento delle figlie allorché alloggeranno presso ciascuno di essi, senza dar luogo a versamento di alcuna somma a titolo di assegno nel concorso al mantenimento della prole;
6) Le spese straordinarie delle figlie e sono poste al 50% ciascuno tra i Persona_1 Persona_2
genitori, secondo quanto prevede il Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona;
7) Il sig. si accolla interamente, fino all'estinzione, il finanziamento e relative rate Parte_1
erogato da ES SP (scadenza gennaio 2030) di originari euro 60.000 e con debito residuo di euro 41.000 circa, contratto per la ristrutturazione dell'immobile sito in Negrar di Valpolicella, Via
Chiesa S. AR n. 12 (assegnato alla sig.ra ), in cui abita la moglie unitamente Parte_2
alle figlie. Il pagamento delle rate da parte del sig. è imputato quale mantenimento indiretto Pt_1
delle figlie;
8) Rimane altresì integralmente a carico del sig. il finanziamento in essere con la Parte_1
finanziaria fino alla sua completa estinzione (originari euro 16.000 con debito residuo di euro 8.000 Pt_3 circa).
9) Quanto agli ulteriori accordi economici, con la precisazione che le condizioni tutte contenute nel presente atto sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le Parti concordano quanto segue:
- In relazione al compendio immobiliare denominato “Casa Rossa”, sito in comune Negrar (VR), Via
Chiesa S. AR n. 12, di proprietà di entrambi i coniugi, per quote uguali, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Negrar al foglio 40 particelle: m.n. 1054, Sub.1, Cat. A7/, cl.3, Vani 10,5 e m.n.
1082, Cat. F1, cons. 96 mq, il tutto come pervenuto giusta atto pubblico di compravendita e contestuale costituzione di servitù di passo del 30 settembre 2013 del Segretario Comunale di Negrar (VR), n. 6172 di Repertorio, registrato presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro di
Verona 2 in data 16 ottobre 2013, al numero 44 serie uno V;
trascritto presso l'Agenzia del territorio di
Verona, Conservatoria dei Registri Immobiliari, il 30 ottobre 2013 ai numeri 36072 e 36071 R.G. e 24594
e 25591 R.P., , per le citate ragioni, si obbliga a trasferire, con separato atto notarile Parte_1
da stipularsi entro 90 giorni dalla sentenza di divorzio, alla signora la propria Parte_2
quota di un mezzo di piena proprietà del suddetto compendio, oltre ai diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze e le parti comuni come da atto di provenienza.
- Spese notarili a carico del signor . Parte_4
- Saranno inoltre trasferiti in piena proprietà alla signora i tratti di terreno Parte_2
scoperti circostanti il fabbricato (C.T. di Negrar, F. 44, m.n. 982, 984) il tutto come da citato atto di provenienza.
- In relazione all'immobile sito in San Pietro in Cariano (VR), Via Cengia n. 89, di proprietà anch'esso di entrambi i coniugi per quote uguali, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di San Pietro in
Cariano al foglio 23, particelle: m.n. 863, Sub. 14, Cat. A/2, cl. 3, vani 11 m.n. 863 sub. 10, cat. F/1, cons. mq. 56 il tutto come pervenuto giusta atto pubblico di compravendita in data 5/12/03, con firme autenticate per notaio di Verona (Rep. 88627 – Racc. 17923), registrato presso la Direzione Per_3
Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro di Verona 1 in data 22/12/03, al numero 12007; trascritto presso l'Agenzia del territorio di Verona, Conservatoria dei Registri Immobiliari, il 23/12/03, n.
35034 R.P., la sig.ra i obbliga a trasferire, con separato atto notarile da stipularsi Parte_2
entro 90 giorni dalla sentenza di divorzio, al sig. , la propria quota di un mezzo di Parte_1
piena proprietà del suddetto immobile, oltre ai diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze e le parti comuni comeda atto di provenienza. Spese notarili a carico del signor . Parte_1
- Inoltre, saranno trasferiti in piena proprietà al sig. i tratti di terreno scoperti adibiti Parte_1
a posto auto e giardino (C.T. F. 23, m.n. 950 – 951 - 952 – 956 -753 - 768) il tutto come da citato atto di provenienza.
- Il sig. si impegna ed obbliga ad alienare, entro 7 (sette) anni dalla sottoscrizione del presente Pt_1
ricorso e comunque una volta estinti i finanziamenti in corso, il seguente piccolo compendio immobiliare attualmente in sua piena proprietà: In Verona, Via Antonio Milani n. 5, appartamento adibito a civile abitazione e vano deposito/cantina il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Verona, Foglio 69, particelle: m.n. 270, Sub. 45, Cat. A/2 (l'appartamento) e m.n. 270, sub. 46, Cat.
C/2; - Dalla vendita di cui sopra il sig. riconoscerà e verserà alla sig.ra Parte_4 Parte_2
la metà del ricavato prezzo, al netto di eventuali oneri;
[...]
- Con l'esatto adempimento di quanto previsto nelle condizioni che precedono, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito tra loro ogni pretesa di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- I signori e dichiarano entrambi di essere Parte_1 Parte_2
economicamente indipendenti godendo di redditi propri e di non richiedere pertanto alcun assegno di mantenimento per il coniuge.
- Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 16/12/2025
Il Presidente
RN D'IC
N. 10071 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. RN D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 08/08/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. D'Archi Roberto, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 04/12/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num.
758 - PARTE II - SERIE A - ANNO1999 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
3)L'immobile sito in Negrar di Valpolicella, in Via Chiesa S. AR n. 12, in comproprietà tra i coniugi, nel quale attualmente risiede la madre con le figlie, viene assegnato alla sig.ra , per Parte_2 abitarvi unitamente alle figlie, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti;
4) Il padre avrà facoltà di vedere e stare con le figlie e ogni qualvolta vorrà, Persona_1 Persona_2
accordandosi direttamente con le figlie, in considerazione dell'età delle stesse, di anni 15 e 17, così come attualmente sta avvenendo e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e;
Persona_1 Persona_2
5) In considerazione dell'affido condiviso e di tempi di permanenza il più possibile paritetici, i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario delle figlie e in modalità diretta. Persona_1 Persona_2
Ogni genitore provvederà al mantenimento delle figlie allorché alloggeranno presso ciascuno di essi, senza dar luogo a versamento di alcuna somma a titolo di assegno nel concorso al mantenimento della prole;
6) Le spese straordinarie delle figlie e sono poste al 50% ciascuno tra i Persona_1 Persona_2
genitori, secondo quanto prevede il Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona;
7) Il sig. si accolla interamente, fino all'estinzione, il finanziamento e relative rate Parte_1
erogato da ES SP (scadenza gennaio 2030) di originari euro 60.000 e con debito residuo di euro 41.000 circa, contratto per la ristrutturazione dell'immobile sito in Negrar di Valpolicella, Via
Chiesa S. AR n. 12 (assegnato alla sig.ra ), in cui abita la moglie unitamente Parte_2
alle figlie. Il pagamento delle rate da parte del sig. è imputato quale mantenimento indiretto Pt_1
delle figlie;
8) Rimane altresì integralmente a carico del sig. il finanziamento in essere con la Parte_1
finanziaria fino alla sua completa estinzione (originari euro 16.000 con debito residuo di euro 8.000 Pt_3 circa).
9) Quanto agli ulteriori accordi economici, con la precisazione che le condizioni tutte contenute nel presente atto sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le Parti concordano quanto segue:
- In relazione al compendio immobiliare denominato “Casa Rossa”, sito in comune Negrar (VR), Via
Chiesa S. AR n. 12, di proprietà di entrambi i coniugi, per quote uguali, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Negrar al foglio 40 particelle: m.n. 1054, Sub.1, Cat. A7/, cl.3, Vani 10,5 e m.n.
1082, Cat. F1, cons. 96 mq, il tutto come pervenuto giusta atto pubblico di compravendita e contestuale costituzione di servitù di passo del 30 settembre 2013 del Segretario Comunale di Negrar (VR), n. 6172 di Repertorio, registrato presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro di
Verona 2 in data 16 ottobre 2013, al numero 44 serie uno V;
trascritto presso l'Agenzia del territorio di
Verona, Conservatoria dei Registri Immobiliari, il 30 ottobre 2013 ai numeri 36072 e 36071 R.G. e 24594
e 25591 R.P., , per le citate ragioni, si obbliga a trasferire, con separato atto notarile Parte_1
da stipularsi entro 90 giorni dalla sentenza di divorzio, alla signora la propria Parte_2
quota di un mezzo di piena proprietà del suddetto compendio, oltre ai diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze e le parti comuni come da atto di provenienza.
- Spese notarili a carico del signor . Parte_4
- Saranno inoltre trasferiti in piena proprietà alla signora i tratti di terreno Parte_2
scoperti circostanti il fabbricato (C.T. di Negrar, F. 44, m.n. 982, 984) il tutto come da citato atto di provenienza.
- In relazione all'immobile sito in San Pietro in Cariano (VR), Via Cengia n. 89, di proprietà anch'esso di entrambi i coniugi per quote uguali, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di San Pietro in
Cariano al foglio 23, particelle: m.n. 863, Sub. 14, Cat. A/2, cl. 3, vani 11 m.n. 863 sub. 10, cat. F/1, cons. mq. 56 il tutto come pervenuto giusta atto pubblico di compravendita in data 5/12/03, con firme autenticate per notaio di Verona (Rep. 88627 – Racc. 17923), registrato presso la Direzione Per_3
Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro di Verona 1 in data 22/12/03, al numero 12007; trascritto presso l'Agenzia del territorio di Verona, Conservatoria dei Registri Immobiliari, il 23/12/03, n.
35034 R.P., la sig.ra i obbliga a trasferire, con separato atto notarile da stipularsi Parte_2
entro 90 giorni dalla sentenza di divorzio, al sig. , la propria quota di un mezzo di Parte_1
piena proprietà del suddetto immobile, oltre ai diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze e le parti comuni comeda atto di provenienza. Spese notarili a carico del signor . Parte_1
- Inoltre, saranno trasferiti in piena proprietà al sig. i tratti di terreno scoperti adibiti Parte_1
a posto auto e giardino (C.T. F. 23, m.n. 950 – 951 - 952 – 956 -753 - 768) il tutto come da citato atto di provenienza.
- Il sig. si impegna ed obbliga ad alienare, entro 7 (sette) anni dalla sottoscrizione del presente Pt_1
ricorso e comunque una volta estinti i finanziamenti in corso, il seguente piccolo compendio immobiliare attualmente in sua piena proprietà: In Verona, Via Antonio Milani n. 5, appartamento adibito a civile abitazione e vano deposito/cantina il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Verona, Foglio 69, particelle: m.n. 270, Sub. 45, Cat. A/2 (l'appartamento) e m.n. 270, sub. 46, Cat.
C/2; - Dalla vendita di cui sopra il sig. riconoscerà e verserà alla sig.ra Parte_4 Parte_2
la metà del ricavato prezzo, al netto di eventuali oneri;
[...]
- Con l'esatto adempimento di quanto previsto nelle condizioni che precedono, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito tra loro ogni pretesa di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- I signori e dichiarano entrambi di essere Parte_1 Parte_2
economicamente indipendenti godendo di redditi propri e di non richiedere pertanto alcun assegno di mantenimento per il coniuge.
- Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 16/12/2025
Il Presidente
RN D'IC