Art. 4.
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo da iscrivere al capitolo 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, e stabilita per l'anno 1973 in lire 20 miliardi dall' articolo 41 della legge 27 febbraio 1973, n. 18 , e' elevata a lire 30 miliardi.
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo da iscrivere al capitolo 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, e stabilita per l'anno 1973 in lire 20 miliardi dall' articolo 41 della legge 27 febbraio 1973, n. 18 , e' elevata a lire 30 miliardi.