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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TRAPANI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Maria Bucalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6/2022 promossa da:
C.F.: ), con sede in Milano, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene (pec domiciliazione:
; Email_1
Parte attrice
Contro
(C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore, con gli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani (pec domiciliazione: avv. apani.it). Email_2 CP_1
Parte convenuta
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate con cui le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.12.2021, l'attrice in epigrafe indicata,
premettendo di aver concluso, con più contratti di cessione di crediti CP_2 Parte_2
pro soluto aventi ad oggetto, tra gli altri, crediti che la società cedente vanta verso il ha convenuto in giudizio il medesimo al fine di ottenere il Controparte_1 CP_1
pagamento dei relativi crediti derivanti da:
i) n. 117 fatture insolute (indicate nel documento n. 2 allegato all'atto di citazione)
emesse dalla società cedente a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi di connettività, per un ammontare complessivo di € 33.176,45 a titolo di sorte capitale:
ii) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002, dal giorno successivo a quello di N. R.G. 6/2022
scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo, per un ammontare complessivo di € 2.950,48 alla data del 24.12.2021;
iii) interessi anatocistici c.d. “giudiziali” (sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda ex art. 1283 c.c.), nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D.lgs. 231/2002; iv) € 373,07 a titolo di ulteriori interessi di mora, a motivo del tardivo pagamento di crediti differenti da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, specificamente enucleati nella “Nota Debito Interessi” di cui all'allegato doc. n. 3;
v) gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della nota di debito, nella misura di cui agli artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02.
In subordine, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma ritenuta dovuta a titolo di indennizzo per ingiustificato pagamento ex art. 2041 c.c..
Costituendosi in giudizio, il ha avversato la pretesa creditoria spiegata Controparte_1
da parte attrice, chiedendone l'integrale rigetto.
Segnatamente:
i) quanto alla sorte capitale azioanta da la parte convenuta ha dedotto: a) di Pt_3
aver già pagato, prima della notifica dell'atto di cessione del credito, 88 delle fatture oggi azionate direttamente nelle mani di per un totale di € CP_3
30.883,67, allegando i relativi mandati di pagamento quietanzati afferenti alle stesse;
b) di aver già pagato altre 15 fatture oggi azionate direttamente nelle mani di parte attrice, dopo la notifica dell'atto di cessione di credito, per un totale di € 240,30, allegando i relativi mandati di pagamenti quietanzati;
c) che una fattura azionata, del valore di € 242,45, risulta essere stata annullata a seguito di nota di credito del 7.06.2021 da d) che una fattura, del CP_3
valore di € 98,98, non è mai stata notificata all'Ente tramite il sistema S.D.I., né è
pervenuta tramite la Piattaforma di Certificazione Crediti del M.E.F., circostanza che determinerebbe l'inesigibilità dell'importo ivi dedotto, ex art. 1, commi 209-
214 l. n. 244/2007, richiamata dall'art. 25, D.lgs. n. 66/14 ; e) che per le 12 fatture N. R.G. 6/2022
rimanenti, per un ammontare complessivo di € 1.711,05, non vi sarebbe prova del rapporto negoziale e della prestazione asseritamente effettuata;
ii) e iii) inoltre, parte convenuta ha contestato la debenza degli interessi di mora ed anatocistici richiesti da parte attrice;
iv) e v) quanto agli ulteriori € 373,07 richiesti a titolo di ulteriori interessi di mora per il tardivo pagamento di crediti differenti da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, il convenuto ha evidenziato che delle 217 fatture riportate CP_1
nell'allegato n. 3 di parte attrice, 184 sono state pagate entro i termini (come testimoniato dai mandati di pagamento allegati) e che solo le restanti 33 fatture sono state effettivamente pagate in ritardo, facendo maturare un debito per interessi pari ad € 30,44.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., parte attrice ha rettificato il credito azionato nei confronti del quantificandolo in € 1.619,30 per sorte Controparte_1
capitale in relazione a 11 fatture insolute (delle 117 originariamente azionate), oltre interessi di mora ed anatocistici dovuti ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, ed ha inoltre avversato le altre eccezioni rese da parte convenuta in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta in ordine alla fondatezza del proprio diritto di credito.
Il con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., ha spiegato Controparte_1
ulteriore eccezione relativa all'incedibilità dei crediti alla p.a., richiamando il combinato disposto di cui all'art. 8, all. E, l. n. 2248/1865 e all'art. 70, R.D. 2240/1923 ed evidenziando di non aver mai espresso il proprio consenso.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
*.*.*
L'attrice ha, nel corso del giudizio, rettificato l'ammontare del credito azionato, Pt_3
riducendolo all'importo di € 1.619,30 per sorte capitale (oltre interessi di mora ed anatocistici ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/01), indicando analiticamente le undici fatture dalle quali detto credito scaturirebbe;
trattasi, in particolare, delle seguenti fatture (cfr. doc. n. 7
allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. di parte attrice):
1) fattura n. FR080054189 del 22.06.2020, del valore di € 147,97; N. R.G. 6/2022
2) fattura n. F3080054190 del 22.06.2020, per un valore di € 128,00;
3) fattura n. F3080076457 del 16.09.2020, per un valore di € 230,98;
4) fattura n. F7X01832611, del 15.06.2020, per un valore di € 159,93;
5) fattura n. F7X02565532 del 14.08.2020, per un valore di € 176,97;
6) fattura n. F7X03264392, del 14.10.2020, per un valore di € 129,64;
7) fattura n. F7X04042750, del 12.12.2020, per un valore di € 99,12;
8) fattura n. F3080163308, del 19.05.2021, per un valore di € 347,18;
9) fattura n. F7X00278743 dell'11.02.21, per un valore di € 101,16;
10) fattura n. F7X02352848, dell'11.08.2021, per un valore di €41,12;
11) fattura n. F7X03024993, dell'11.10.2021per un valore di € 56,59.
Considerata la rideterminazione ad opera dell'attrice del quantum richiesto a titolo di sorte capitale rispetto agli importi portati dalle fatture originariamente indicate in citazione,
deve ritenersi cessata la materia del contendere relativamente al maggior importo richiesto con l'atto introduttivo.
Ciò posto, giova premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Sul punto, si vedano, ex multis, Cassazione civile, Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387;
Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre
2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13
giugno 2006, n. 13674.
Nel caso di specie, ha dedotto l'inadempimento del il quale non Pt_3 Controparte_1
avrebbe provveduto a saldare undici fatture (rispetto alle quali parte convenuta non ha eccepito l'intervenuto pagamento), relative alle prestazioni rese da Telecom TA S.p.A. (e fatte oggetto del successivo contratto di cessione del credito). In relazione a tale credito non può legittimamente dubitarsi dell'esistenza del rapporto negoziale sottostante N. R.G. 6/2022
(nonostante, effettivamente, parte attrice non ha prodotto nel corso del giudizio il
Con contratto di fornitura concluso da ed il , il quale può agevolmente Controparte_1
desumersi dai molteplici pagamenti effettuati dal convenuto, senza sollevare mai CP_1
alcuna eccezione, in relazione a tutte le altre, innumerevoli, fatture Telecom trasmessegli.
Quanto all'eccezione relativa all'inopponibilità della cessione alla p.a. in mancanza di espressa accettazione, muovendo dal pacifico (in quanto non contestato) presupposto che vi è prova della notifica della cessione dei crediti oggetto del contendere al CP_1
si osserva che le fonti normative relative alla fattispecie in esame non sono quelle
[...]
indicate da parte convenuta, bensì sono le previsioni di cui agli artt. 117 del D.Lgs.
163/2006 e 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, che impongono alle p.a. di opporre, alle singole cessioni del credito, il tempestivo rifiuto espresso. Infatti, nel caso di specie, la deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito invocata da parte convenuta (art. 1260
c.c.) è fondata non già sulla normativa in tema di contabilità pubblica di cui all'art. art. 70,
co. 3 R.D. n. 2440/1923, Legge di contabilità generale dello Stato (“Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e
355, allegato F, della legge medesima”), in relazione all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865
(“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”) ma su quella, successiva e speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, abrogato e sostituito dall'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016. Nello specifico, l'art. 117 del c.d. "Vecchio
Codice degli Appalti" D.Lgs. 163/2006, (abrogato dall'art. 217 D.Lgs. 50/2016 a far data dal
19.4.2016) stabiliva “
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al
presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni
di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di
crediti di impresa./ 2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata N. R.G. 6/2022
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici./ 3. Le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione./4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte
dei crediti che devono venire a maturazione./5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata
la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Analogamente, l' art. 106, co. 13 del c.d. "Nuovo Codice degli Appalti" D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, il quale ha dato attuazione alle 2004/17/CE e
2004/18/CE” ed alla relativa Legge delega 11/2016, c.d. Legge Madia) dispone che “Ai fini
dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le
amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi,
forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Con tale disciplina, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, se per un verso il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A.
possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52
(cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla N. R.G. 6/2022
pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
Nel caso di specie, tuttavia, il non ha provato di aver opposto il rifiuto Controparte_1
alla cessione del credito entro i 45 giorni dalla notifica del contratto di cessione, sicché tale eccezione deve essere rigettata.
Deve dunque accogliersi la domanda di pagamento dell'importo di € 1.619,30, in relazione alle undici fatture sopra individuate, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002, dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo ed interessi anatocistici (sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda ex art. 1283 c.c.), sempre nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002.
In relazione alla richiesta di pagamento di ulteriori € 373,07 a titolo di interessi di mora,
per il tardivo pagamento di crediti differenti da quelli costituenti la sorte capitale di cui sopra, portati dalle 217 fatture indicate riportate nell'allegato n. 3 di parte attrice, il deve essere condannato al pagamento del minore importo, pari ad € Controparte_1
30,44, avendo dimostrato, mediante deposito dei relativi mandati di pagamento, non contestati, che solo 33 delle fatture in questione sono state effettivamente pagate in ritardo
(cfr. docc. dal 53 al 56 prodotti dalla parte convenuta).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, considerata l'intervenuta rinuncia di parte attrice a gran parte del credito azionato in ragione del pregresso pagamento da parte del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 1.619,30, in relazione alle undici fatture indicate in parte motiva, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura di cui N. R.G. 6/2022
agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002, dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo ed oltre interessi anatocistici (sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda ex art. 1283 c.c.), sempre nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 30,44 a titolo di interessi di mora, per il tardivo pagamento delle fatture evidenziate in azzurro nell'allegato n. 53 di parte convenuta, oltre eventuali interessi anatocistici (sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda ex art. 1283 c.c.), nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Trapani, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TRAPANI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Maria Bucalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6/2022 promossa da:
C.F.: ), con sede in Milano, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene (pec domiciliazione:
; Email_1
Parte attrice
Contro
(C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore, con gli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani (pec domiciliazione: avv. apani.it). Email_2 CP_1
Parte convenuta
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate con cui le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.12.2021, l'attrice in epigrafe indicata,
premettendo di aver concluso, con più contratti di cessione di crediti CP_2 Parte_2
pro soluto aventi ad oggetto, tra gli altri, crediti che la società cedente vanta verso il ha convenuto in giudizio il medesimo al fine di ottenere il Controparte_1 CP_1
pagamento dei relativi crediti derivanti da:
i) n. 117 fatture insolute (indicate nel documento n. 2 allegato all'atto di citazione)
emesse dalla società cedente a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi di connettività, per un ammontare complessivo di € 33.176,45 a titolo di sorte capitale:
ii) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002, dal giorno successivo a quello di N. R.G. 6/2022
scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo, per un ammontare complessivo di € 2.950,48 alla data del 24.12.2021;
iii) interessi anatocistici c.d. “giudiziali” (sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda ex art. 1283 c.c.), nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D.lgs. 231/2002; iv) € 373,07 a titolo di ulteriori interessi di mora, a motivo del tardivo pagamento di crediti differenti da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, specificamente enucleati nella “Nota Debito Interessi” di cui all'allegato doc. n. 3;
v) gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della nota di debito, nella misura di cui agli artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02.
In subordine, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma ritenuta dovuta a titolo di indennizzo per ingiustificato pagamento ex art. 2041 c.c..
Costituendosi in giudizio, il ha avversato la pretesa creditoria spiegata Controparte_1
da parte attrice, chiedendone l'integrale rigetto.
Segnatamente:
i) quanto alla sorte capitale azioanta da la parte convenuta ha dedotto: a) di Pt_3
aver già pagato, prima della notifica dell'atto di cessione del credito, 88 delle fatture oggi azionate direttamente nelle mani di per un totale di € CP_3
30.883,67, allegando i relativi mandati di pagamento quietanzati afferenti alle stesse;
b) di aver già pagato altre 15 fatture oggi azionate direttamente nelle mani di parte attrice, dopo la notifica dell'atto di cessione di credito, per un totale di € 240,30, allegando i relativi mandati di pagamenti quietanzati;
c) che una fattura azionata, del valore di € 242,45, risulta essere stata annullata a seguito di nota di credito del 7.06.2021 da d) che una fattura, del CP_3
valore di € 98,98, non è mai stata notificata all'Ente tramite il sistema S.D.I., né è
pervenuta tramite la Piattaforma di Certificazione Crediti del M.E.F., circostanza che determinerebbe l'inesigibilità dell'importo ivi dedotto, ex art. 1, commi 209-
214 l. n. 244/2007, richiamata dall'art. 25, D.lgs. n. 66/14 ; e) che per le 12 fatture N. R.G. 6/2022
rimanenti, per un ammontare complessivo di € 1.711,05, non vi sarebbe prova del rapporto negoziale e della prestazione asseritamente effettuata;
ii) e iii) inoltre, parte convenuta ha contestato la debenza degli interessi di mora ed anatocistici richiesti da parte attrice;
iv) e v) quanto agli ulteriori € 373,07 richiesti a titolo di ulteriori interessi di mora per il tardivo pagamento di crediti differenti da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, il convenuto ha evidenziato che delle 217 fatture riportate CP_1
nell'allegato n. 3 di parte attrice, 184 sono state pagate entro i termini (come testimoniato dai mandati di pagamento allegati) e che solo le restanti 33 fatture sono state effettivamente pagate in ritardo, facendo maturare un debito per interessi pari ad € 30,44.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., parte attrice ha rettificato il credito azionato nei confronti del quantificandolo in € 1.619,30 per sorte Controparte_1
capitale in relazione a 11 fatture insolute (delle 117 originariamente azionate), oltre interessi di mora ed anatocistici dovuti ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, ed ha inoltre avversato le altre eccezioni rese da parte convenuta in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta in ordine alla fondatezza del proprio diritto di credito.
Il con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., ha spiegato Controparte_1
ulteriore eccezione relativa all'incedibilità dei crediti alla p.a., richiamando il combinato disposto di cui all'art. 8, all. E, l. n. 2248/1865 e all'art. 70, R.D. 2240/1923 ed evidenziando di non aver mai espresso il proprio consenso.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
*.*.*
L'attrice ha, nel corso del giudizio, rettificato l'ammontare del credito azionato, Pt_3
riducendolo all'importo di € 1.619,30 per sorte capitale (oltre interessi di mora ed anatocistici ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/01), indicando analiticamente le undici fatture dalle quali detto credito scaturirebbe;
trattasi, in particolare, delle seguenti fatture (cfr. doc. n. 7
allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. di parte attrice):
1) fattura n. FR080054189 del 22.06.2020, del valore di € 147,97; N. R.G. 6/2022
2) fattura n. F3080054190 del 22.06.2020, per un valore di € 128,00;
3) fattura n. F3080076457 del 16.09.2020, per un valore di € 230,98;
4) fattura n. F7X01832611, del 15.06.2020, per un valore di € 159,93;
5) fattura n. F7X02565532 del 14.08.2020, per un valore di € 176,97;
6) fattura n. F7X03264392, del 14.10.2020, per un valore di € 129,64;
7) fattura n. F7X04042750, del 12.12.2020, per un valore di € 99,12;
8) fattura n. F3080163308, del 19.05.2021, per un valore di € 347,18;
9) fattura n. F7X00278743 dell'11.02.21, per un valore di € 101,16;
10) fattura n. F7X02352848, dell'11.08.2021, per un valore di €41,12;
11) fattura n. F7X03024993, dell'11.10.2021per un valore di € 56,59.
Considerata la rideterminazione ad opera dell'attrice del quantum richiesto a titolo di sorte capitale rispetto agli importi portati dalle fatture originariamente indicate in citazione,
deve ritenersi cessata la materia del contendere relativamente al maggior importo richiesto con l'atto introduttivo.
Ciò posto, giova premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Sul punto, si vedano, ex multis, Cassazione civile, Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387;
Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre
2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13
giugno 2006, n. 13674.
Nel caso di specie, ha dedotto l'inadempimento del il quale non Pt_3 Controparte_1
avrebbe provveduto a saldare undici fatture (rispetto alle quali parte convenuta non ha eccepito l'intervenuto pagamento), relative alle prestazioni rese da Telecom TA S.p.A. (e fatte oggetto del successivo contratto di cessione del credito). In relazione a tale credito non può legittimamente dubitarsi dell'esistenza del rapporto negoziale sottostante N. R.G. 6/2022
(nonostante, effettivamente, parte attrice non ha prodotto nel corso del giudizio il
Con contratto di fornitura concluso da ed il , il quale può agevolmente Controparte_1
desumersi dai molteplici pagamenti effettuati dal convenuto, senza sollevare mai CP_1
alcuna eccezione, in relazione a tutte le altre, innumerevoli, fatture Telecom trasmessegli.
Quanto all'eccezione relativa all'inopponibilità della cessione alla p.a. in mancanza di espressa accettazione, muovendo dal pacifico (in quanto non contestato) presupposto che vi è prova della notifica della cessione dei crediti oggetto del contendere al CP_1
si osserva che le fonti normative relative alla fattispecie in esame non sono quelle
[...]
indicate da parte convenuta, bensì sono le previsioni di cui agli artt. 117 del D.Lgs.
163/2006 e 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, che impongono alle p.a. di opporre, alle singole cessioni del credito, il tempestivo rifiuto espresso. Infatti, nel caso di specie, la deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito invocata da parte convenuta (art. 1260
c.c.) è fondata non già sulla normativa in tema di contabilità pubblica di cui all'art. art. 70,
co. 3 R.D. n. 2440/1923, Legge di contabilità generale dello Stato (“Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e
355, allegato F, della legge medesima”), in relazione all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865
(“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”) ma su quella, successiva e speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, abrogato e sostituito dall'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016. Nello specifico, l'art. 117 del c.d. "Vecchio
Codice degli Appalti" D.Lgs. 163/2006, (abrogato dall'art. 217 D.Lgs. 50/2016 a far data dal
19.4.2016) stabiliva “
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al
presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni
di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di
crediti di impresa./ 2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata N. R.G. 6/2022
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici./ 3. Le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione./4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte
dei crediti che devono venire a maturazione./5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata
la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Analogamente, l' art. 106, co. 13 del c.d. "Nuovo Codice degli Appalti" D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, il quale ha dato attuazione alle 2004/17/CE e
2004/18/CE” ed alla relativa Legge delega 11/2016, c.d. Legge Madia) dispone che “Ai fini
dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le
amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi,
forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Con tale disciplina, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, se per un verso il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A.
possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52
(cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla N. R.G. 6/2022
pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
Nel caso di specie, tuttavia, il non ha provato di aver opposto il rifiuto Controparte_1
alla cessione del credito entro i 45 giorni dalla notifica del contratto di cessione, sicché tale eccezione deve essere rigettata.
Deve dunque accogliersi la domanda di pagamento dell'importo di € 1.619,30, in relazione alle undici fatture sopra individuate, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002, dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo ed interessi anatocistici (sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda ex art. 1283 c.c.), sempre nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002.
In relazione alla richiesta di pagamento di ulteriori € 373,07 a titolo di interessi di mora,
per il tardivo pagamento di crediti differenti da quelli costituenti la sorte capitale di cui sopra, portati dalle 217 fatture indicate riportate nell'allegato n. 3 di parte attrice, il deve essere condannato al pagamento del minore importo, pari ad € Controparte_1
30,44, avendo dimostrato, mediante deposito dei relativi mandati di pagamento, non contestati, che solo 33 delle fatture in questione sono state effettivamente pagate in ritardo
(cfr. docc. dal 53 al 56 prodotti dalla parte convenuta).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, considerata l'intervenuta rinuncia di parte attrice a gran parte del credito azionato in ragione del pregresso pagamento da parte del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 1.619,30, in relazione alle undici fatture indicate in parte motiva, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura di cui N. R.G. 6/2022
agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002, dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo ed oltre interessi anatocistici (sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda ex art. 1283 c.c.), sempre nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 30,44 a titolo di interessi di mora, per il tardivo pagamento delle fatture evidenziate in azzurro nell'allegato n. 53 di parte convenuta, oltre eventuali interessi anatocistici (sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda ex art. 1283 c.c.), nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Trapani, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo