Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 76-1/2025 R.G. P.U. promossa da
, con l'Avv. Maurizio Scarpa Parte_1
RICORRENTE
***
Il Tribunale, letto il ricorso proposto da ai sensi dell'art. 268 CCII, Parte_1
ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente a [...](Tv), rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII, ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett.
c, CCII perché:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti per circa 261.000,00 euro,
- non è proprietario di immobili e percepisce redditi da lavoro dipendente,
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 76-1/2025 R.G. P.U.
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di , Parte_1
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e l'avv. Chiara Pagotto quale liquidatore, ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 1 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio Dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 76-1/2025 R.G. P.U.