Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.455/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Balsamo. Parte_1
- APPELLANTE - contro rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avvocato Antonino Rizzo.
- APPELLATO -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 15.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso depositato l'11.11.2022 conveniva in giudizio l , Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 in funzione di 103 giornate lavorate ed esponendo al tal fine:
- di avere presentato in data 26.01.2022 (prot. n. 2022915706021) domanda di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, quale lavoratore agricolo giornaliero;
- che l' , con provvedimento del 06/07.06.2022 aveva rigettato tale domanda “con la CP_1 motivazione per cui non sarebbero stati presentati i documenti richiesti, ed in particolare per difetto di valido permesso di soggiorno per tutto il 2021”;
- di avere presentato ricorso amministrativo in data 13.06.2022 (prot.8290) senza ricevere alcuna risposta dall'Istituto previdenziale;
- di avere avuto un valido permesso di soggiorno fino al 15.03.2021, poi rinnovato in data
02.08.2021 e nuovamente rilasciato in data 13.01.2022;
1
- che “per l'anno 2021, di massima emergenza epidemiologica da SARS-COVID 19, con l'art. 3 bis com. 3 D. L. n. 125/2020, conv. con modif. in L. n. 159/2020, come modificato dall'art. 5 com. 1 lett. a e b D. L. n. 2/2021, conv. con modif. in L. n. 29/2021, e successivamente dall'art. 11 ter com. 2 lett a e b D. L. n.52/2021, conv. con modif. in L. n.87/2021 (e ulteriormente dall'art. 2 com. 2 lett. a e b D. L. n. 56/2021, tuttavia abrogato dall'art. 1 com. 2 stessa L n. 87/2021, a norma del quale rimangono comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D. L. n. 56/2021), veniva disposto che i permessi di soggiorno, compresi quelli aventi scadenza sino al 31.07.2021, conservano la loro validità fino alla medesima data. E, prima della scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanza di rinnovo dei permessi, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti”;
- che il proprio permesso di soggiorno, destinato a scadere il 15.03.2021, prorogato ex lege al 31.07.2021, era stato rinnovato con decorrenza dal 02.08.2021 (l'1.08.2021 era coinciso con una domenica).
Si costituiva in giudizio l' , deducendo di avere provveduto, esaminata la CP_1 documentazione allegata a corredo del ricorso introduttivo, alla liquidazione dell'indennità invocata, come da allegato provvedimento.
Domandava, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, in quanto la predetta documentazione non era stata “a suo tempo unita alla domanda amministrativa, alla quale viceversa” era stato “unito un permesso con data di rilascio
13/01/2022 e scadenza 07/07/2022”.
Il Tribunale di Marsala G.L., con sentenza n.267/2023 dell'11.04.2023, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere - essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto fra le parti - compensando le spese di lite stante “l'avvenuto riconoscimento della fondatezza della domanda di parte ricorrente, per le motivazioni specifiche esposte dall' già in comparsa di costituzione”. CP_1
Per la riforma della predetta sentenza, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di giudizio, ha interposto gravame, con ricorso depositato il
17.05.2023, lamentando l'errore nel quale sarebbe incorso l'adito magistrato Parte_1 per avere ritenuto provato l'assunto dedotto dall' , secondo il quale l'appellante non CP_1 avrebbe documentato in sede amministrativa il possesso di valido permesso di soggiorno per il 2021 oggetto di causa, ma lo avrebbe fatto per la prima volta unitamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, cosicché, solo a seguito di tale produzione l' sarebbe stato nelle condizioni di procedere alla liquidazione e pagamento della CP_1 prestazione per cui è giudizio, “con conseguenziale non operatività nella fattispecie del principio causale in tema di condanna alle spese di giudizio”.
2 Deduce, invece, l'istante che configurando l'omessa allegazione della prescritta documentazione alla domanda amministrativa un fatto “impeditivo” sarebbe stato onere dell' , “che lo ha allegato e dedotto”, dimostrarne la sussistenza;
CP_1
Onere probatorio inosservato da controparte che non ha prodotto “copia della domanda amministrativa dell'appellante e della documentazione allegata del 26.01.2022” ovvero
“copia del ricorso amministrativo sempre dell'appellante e della documentazione allegata del 13.06.2022”, dalla “quale emerga che il predetto appellante avrebbe allegato - peraltro in maniera incomprensibile ed illogica - copia dell'inconferente permesso di soggiorno con data di rilascio 13.01.2022 e scadenza 07.07.2022, e non copia del conferente permesso di soggiorno con scadenza 15.03.2021 e relativa proroga del 02.08.2021”.
Rileva da ultimo come l' ha, comunque, proceduto alla liquidazione e Controparte_2 al pagamento della prestazione oggetto di causa “solo a seguito e per effetto della proposizione ad opera dell'appellante del giudizio di primo grado”, circostanza che giustifica la condanna dello stesso “al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio causale e della soccombenza virtuale”.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 5.5.2025, l' variamente contestando la CP_1 fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in atti.
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L'appello non può trovare accoglimento. Consolidato nella giurisprudenza dalla Suprema Corte (Cass. n.4155/2001) è il principio per cui ai fini del riconoscimento di una prestazione previdenziale per la quale costituisce presupposto necessario l'accertamento di un fatto demandato ad un'amministrazione diversa e autonoma da quella tenuta alla sua erogazione i requisiti costitutivi del diritto devono sussistere al momento della presentazione della domanda amministrativa (in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione) e devono essere dimostrati mediante la certificazione rilasciata dal competente ufficio.
Nell'odierna vicenda processuale la titolarità di un permesso di soggiorno per stranieri, rilasciato dalla Questura di Trapani, valido per tutto l'anno 2021, costituiva, dunque, imprescindibile requisito per il riconoscimento del diritto di alla liquidazione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione. Era, pertanto, onere dell'odierno appellante - il quale lamentava l'ingiustificato inadempimento dell all'obbligo di liquidargli l'indennità di disoccupazione pur in CP_1 presenza di tutti i requisiti di legge - dimostrare (e non solo verbalmente dedurre), di avere posto in essere l'ente convenuto nelle condizioni di valutare tutti i presupposti normativi legittimanti l'elargizione della prestazione in parola. Onere probatorio disatteso da non avendo egli documentato di avere allegato Parte_1 alla domanda amministrativa del 26.01.2022 (prot. n. 2022915706021) e/o al ricorso
3 amministrativo del 13.06.2022 (prot.8290), un proprio permesso di soggiorno valido per l'intero 2020. Lacuna documentale che giustifica, pertanto, l'adottato pronunciamento di compensazione delle spese di prime cure per avere l'adito giudice correttamente evidenziato, riprendendo le difese dell' , che solo dall'esame della certificazione allegata al ricorso ex art.414 c.p.c. CP_1 notificatogli (il 9.01.2023) da l ha avuto per la prima volta la Parte_1 CP_1 possibilità di visionare il permesso di soggiorno, valido per tutto il 2021, del richiedente l'indennità di disoccupazione (prestazione poi liquidata, rispetto alla notifica del ricorso, con solerzia il 17.02.2023).
L'esito complessivo della lite induce a compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.267/2023 resa dal Tribunale di Marsala G.L. l'11 aprile 2023. Compensa le spese del presente grado.
Così deciso in Palermo il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
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