Articolo 19 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 18Articolo 20
Versione
7 maggio 1995
Art. 19. (Manifestazione del pensiero religioso) 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dala Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione ed un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995