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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1682/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6189/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1434/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 24/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001075 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: in via principale annullamento dell'avviso di accertamento e, in subordine, annullamento di sanzioni ed interessi, con vittoria di spese. Appellato: in via principale dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in subordine rigettarlo con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propose ricorso, notificato al Comune di Trentola Ducenta ed a Puliservizi, concessionaria per le entrate comunali del predetto Comune, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo
IMU n. 40402400001075 con il quale per l'anno 2020 le era stato chiesto il pagamento di euro 10.157,00 per differenza di imposta, sanzioni ed interessi.
La contribuente eccepì l'illegittimità della imposizione perché il Comune aveva determinato il valore venale erroneamente, non avendo considerato la inedificabilità di fatto e la riacquistata vocazione agricola a seguito dell'annullamento del Pip.
Si costituì la Publiservizi che giustificò il proprio operato e chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 1434 emessa all'udienza del 7.3.2025 e depositata il 24.3.2025 rigettò il ricorso compensando le spese, perché a suo giudizio era corretta la tassazione dei fondi come aree edificabili.
La Ricorrente_1 ha proposto appello chiedendo in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in subordine, l'annullamento delle sanzioni ed interessi, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la publiservizi con il deposito di controdeduzioni eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 Dlgs 546/92 e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 53 del decreto legislativo
546/92 va respinta in quanto l'atto di impugnazione contiene una esaustiva indicazione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali si fonda la richiesta di riforma. La succitata norma richiede che l'appello contenga specifici motivi e non nuovi motivi, il che rende ammissibile l'impugnazione che ripropone le eccezioni sollevate in primo grado.
Le vicende amministrative incidenti sulla destinazione urbanistica dei fondi in esame possono essere così riassunte:
nel 2001 il PRG lo classificò come zona “D” P.I.P.;
con delibera del C.C. n° 53 del 23/7/2001 fu adottato il P.I.P. dell'ambito della zona D2 del P.RG;
il P.I.P. fu annullato con sentenza T.A.R. Campania n. 5181 del 18.11.2013;
nel 2015 come strumento urbanistico comunale vigente vi era il P.U.C. il quale venne approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 29.04.2015, e il fondo fu classificato come “ZONA D PIP – P.I.P. Esistente”. La difesa della Ricorrente_1 a sostegno della illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte relativa alla determinazione del valore del fondo evidenzia che per la zona D la delibera distingue chiaramente tra “Zona
Dpip – P.I.P. Esistente” e “Zona D – Produttive esistenti e di completamento”, attribuendo due valori catastali differenti.
I fondi in esame, secondo l'appellante, non rientrerebbero nella “Zona Dpip – P.I.P. Esistente”, poiché il P.
I.P. era stato annullato dal TAR. Da ciò deriverebbe la erroneità del PUC che, nel 2015, quindi dopo la pronuncia del Tar, ha inserito i fondi nella Zona Pip esistente – come risulta anche dal certificato di destinazione urbanistica dell'11.11.2019 – pur non essendo possibile edificare, fino all'adozione di un nuovo Puc, per l'assenza di parametri urbanistici. I fondi, privi di potenzialità edificatoria, sarebbero equiparabili ai fondi agricoli con valore di molto inferiore a quello dei terreni edificabili.
Errata sarebbe, pertanto, la decisione dei primi giudici.
La sentenza di primo grado va confermata.
La giurisprudenza consolidata (Cassazione Sez. Unite n. 25506/2006) stabilisce che un'area è considerata edificabile non appena viene inserita nello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione di piani attuativi (come il PIP) o dall'effettiva possibilità di costruire.
Correttamente i primi giudici, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, hanno posto l'accento sulla distinzione tra ius edificandi a fini urbanistici ( che necessita del completamento dell'iter predetto) dallo ius valutandi in materia fiscale, in ragione della diversa finalità della legislazione urbanistica rispetto a quella della legislazione fiscale, la prima tendente a garantire il corretto uso del territorio urbano ( di talchè lo ius edificandi non può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati), la seconda, invece, mirante ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano e progrediscono in parallelo , dal sorgere della mera aspettativa dello ius edificandi
, fino al perfezionamento dello stesso.
Per quanto concerne le sanzioni l'appellante ne chiede l'annullamento in considerazione della complessità della situazione e dell'incertezza ingeneratasi tra le parti.
Il collegio non ritiene che la situazione dedotta non sia riconducibile ad alcuna delle cause di non punibilità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 472/97.
L'appello va respinto.
Le spese, per la peculiarità delle questioni trattate, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6189/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1434/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 24/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001075 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: in via principale annullamento dell'avviso di accertamento e, in subordine, annullamento di sanzioni ed interessi, con vittoria di spese. Appellato: in via principale dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in subordine rigettarlo con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propose ricorso, notificato al Comune di Trentola Ducenta ed a Puliservizi, concessionaria per le entrate comunali del predetto Comune, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo
IMU n. 40402400001075 con il quale per l'anno 2020 le era stato chiesto il pagamento di euro 10.157,00 per differenza di imposta, sanzioni ed interessi.
La contribuente eccepì l'illegittimità della imposizione perché il Comune aveva determinato il valore venale erroneamente, non avendo considerato la inedificabilità di fatto e la riacquistata vocazione agricola a seguito dell'annullamento del Pip.
Si costituì la Publiservizi che giustificò il proprio operato e chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 1434 emessa all'udienza del 7.3.2025 e depositata il 24.3.2025 rigettò il ricorso compensando le spese, perché a suo giudizio era corretta la tassazione dei fondi come aree edificabili.
La Ricorrente_1 ha proposto appello chiedendo in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in subordine, l'annullamento delle sanzioni ed interessi, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la publiservizi con il deposito di controdeduzioni eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 Dlgs 546/92 e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 53 del decreto legislativo
546/92 va respinta in quanto l'atto di impugnazione contiene una esaustiva indicazione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali si fonda la richiesta di riforma. La succitata norma richiede che l'appello contenga specifici motivi e non nuovi motivi, il che rende ammissibile l'impugnazione che ripropone le eccezioni sollevate in primo grado.
Le vicende amministrative incidenti sulla destinazione urbanistica dei fondi in esame possono essere così riassunte:
nel 2001 il PRG lo classificò come zona “D” P.I.P.;
con delibera del C.C. n° 53 del 23/7/2001 fu adottato il P.I.P. dell'ambito della zona D2 del P.RG;
il P.I.P. fu annullato con sentenza T.A.R. Campania n. 5181 del 18.11.2013;
nel 2015 come strumento urbanistico comunale vigente vi era il P.U.C. il quale venne approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 29.04.2015, e il fondo fu classificato come “ZONA D PIP – P.I.P. Esistente”. La difesa della Ricorrente_1 a sostegno della illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte relativa alla determinazione del valore del fondo evidenzia che per la zona D la delibera distingue chiaramente tra “Zona
Dpip – P.I.P. Esistente” e “Zona D – Produttive esistenti e di completamento”, attribuendo due valori catastali differenti.
I fondi in esame, secondo l'appellante, non rientrerebbero nella “Zona Dpip – P.I.P. Esistente”, poiché il P.
I.P. era stato annullato dal TAR. Da ciò deriverebbe la erroneità del PUC che, nel 2015, quindi dopo la pronuncia del Tar, ha inserito i fondi nella Zona Pip esistente – come risulta anche dal certificato di destinazione urbanistica dell'11.11.2019 – pur non essendo possibile edificare, fino all'adozione di un nuovo Puc, per l'assenza di parametri urbanistici. I fondi, privi di potenzialità edificatoria, sarebbero equiparabili ai fondi agricoli con valore di molto inferiore a quello dei terreni edificabili.
Errata sarebbe, pertanto, la decisione dei primi giudici.
La sentenza di primo grado va confermata.
La giurisprudenza consolidata (Cassazione Sez. Unite n. 25506/2006) stabilisce che un'area è considerata edificabile non appena viene inserita nello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione di piani attuativi (come il PIP) o dall'effettiva possibilità di costruire.
Correttamente i primi giudici, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, hanno posto l'accento sulla distinzione tra ius edificandi a fini urbanistici ( che necessita del completamento dell'iter predetto) dallo ius valutandi in materia fiscale, in ragione della diversa finalità della legislazione urbanistica rispetto a quella della legislazione fiscale, la prima tendente a garantire il corretto uso del territorio urbano ( di talchè lo ius edificandi non può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati), la seconda, invece, mirante ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano e progrediscono in parallelo , dal sorgere della mera aspettativa dello ius edificandi
, fino al perfezionamento dello stesso.
Per quanto concerne le sanzioni l'appellante ne chiede l'annullamento in considerazione della complessità della situazione e dell'incertezza ingeneratasi tra le parti.
Il collegio non ritiene che la situazione dedotta non sia riconducibile ad alcuna delle cause di non punibilità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 472/97.
L'appello va respinto.
Le spese, per la peculiarità delle questioni trattate, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Compensa le spese.