Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1332
Versione
22 gennaio 1956
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo, della zona di arenile estesa metri quadrati 34.687, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Pescara, localita' "Porto Canale", per il prezzo di lire 27.750.000, con l'obbligo, pena la risoluzione del contratto, di costruirvi entro cinque anni e mantenervi, per almeno venti anni dalla data di stipula dell'atto, un magazzino centrale ortofrutticolo.
All'approvazione del relativo contratto provvedera' il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1956