CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1485/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2012
- sul ricorso n. 1489/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2013
- sul ricorso n. 1490/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 357/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi depositati in data 20.03.2025 l'avvocato Ricorrente_1 proponeva opposizione al diniego tacito di rimborso dell'IRAP relativa agli anni d'imposta 2012-2013-2014.
Precisava che dall'esame della documentazione contabile dell'odierno ricorrente emergeva che le caratteristiche tipiche della autonoma organizzazione, così come disegnata dalla massima giurisprudenza, non erano in alcun modo rinvenibili, svolgendo la propria attività professionale mediante l'utilizzo di poche e poco significative attrezzature;
e i compensi corrisposti ai collaboratori si riferiscono ad attività del tutto secondarie e marginali, giacché sono riferiti ad attività di sostituzione in udienza, o a domiciliazioni. Dunque, manca del tutto la “autonoma organizzazione” nei sensi delineati dalla giurisprudenza, e non si realizza, di conseguenza, la fattispecie imponibile prevista dalla norma impositiva.
Si costituiva con separate comparse Agenzia delle Entrate che concludeva per il rigetto dei ricorsi.
Il ricorrente depositava memorie illustrative.
I fascicoli n. 1485/25, n. 1489/25 e n. 1490/25 venivano riuniti ed alla udienza del 22.01.2026 venivano riservati per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come affermato dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte (Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), il requisito dell'”autonoma organizzazione” di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell'IRAP, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi di segreteria ovvero meramente esecutive (v. Cass. n. 12111/19
n. 27056/25).
Ai fini della decisione occorre ricordare che l'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che il presupposto dell'IRAP è l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Il soggetto passivo del tributo è, quindi, colui che esercita tale attività. Affinché ricorra il presupposto impositivo è necessario che l'organizzazione sia “autonoma”, con la precisazione che detto requisito non è integrato dalla (sola) mera quantità degli elementi organizzati, ma (in modo del tutto prevalente) dalla qualità degli stessi, in relazione alla specifica attività considerata.
Con la Circolare n. 45 del 13 Giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate ha preso atto di talune pronunzie di legittimità, ritenendo che, se da un lato, non è possibile dubitare della possibile applicabilità dell'IRAP ai lavoratori autonomi, dall'altro, il requisito dell'autonoma organizzazione è imprescindibile perché un'attività sia soggetta ad IRAP, precisando altresì che detto requisito non può essere inteso in senso meramente soggettivo, ma deve essere inteso “necessariamente in senso oggettivo, non solo perché l'elemento dell'autonomia, se recepito in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perché è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione;
ma soprattutto perché è l'unica interpretazione costituzionalmente orientata”.
Richiamando la sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007, la citata Circolare chiarisce “che il tributo colpisce una capacità produttiva 'impersonale ed aggiuntiva' rispetto a quella propria del professionista”, rispetto alla quale “esemplificativamente il giudice del merito potrà ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l'autodichiarazione del contribuente ovvero la certificazione dell'Anagrafe tributaria in possesso dell'Amministrazione finanziaria, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del Quadro RE
(riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef) che specifica la composizione dei costi (righi da 6 a 18) riportando - tra gli altri – le quote di ammortamento dei beni strumentali (con tipologia ricavabile dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal registro dei pagamenti), i canoni di locazione finanziaria e non, le spese relative agli immobili, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni e di compensi comunque elargiti a terzi, gli interessi passivi”.
Anche la posizione più recente assunta dalla giurisprudenza della Suprema Corte identifica l'“autonomia” dell'organizzazione in termini non esclusivamente quantitativi.
Cosi si è affermato che, in tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione per le professioni liberali
(nel caso di specie la professione forense), quale presupposto impositivo dell'imposta, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista (Cass. n. 6212/25 e 22608/25).
Nel caso di specie militano a favore della tesi del ricorrente l'esiguità delle spese sostenute in relazione al volume dei ricavi realizzati: a fronte di un volume di ricavi di €. 219.106 , i costi sostenuti ammontano a soli
€. 55.942 , dei quali solo €.
3.041 si riferiscono alle quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46.
Anche il volume dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale
( €. 24.777) è compatibile con lo svolgimento dell'attività in modo del tutto autonomo, senza l'impiego di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Infatti non è presente alcuna spesa per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato , quindi manca completamente una vera e propria segreteria a sostegno dell'attività dell'avvocato contribuente.
Inoltre l'esame delle singole fatture ricevute per i compensi a terzi rende esplicito trattarsi di compensi corrisposti a colleghi a fronte della sostituzione soprattutto fuori circoscrizione, essendo impossibile per l'avvocato presenziare a tutte le udienze.
In conclusione, l'esame della documentazione contabile dell'odierno ricorrente dimostra senza alcun dubbio che le caratteristiche tipiche della autonoma organizzazione, così come disegnata dalla massima giurisprudenza, non sono in alcun modo rinvenibili.
L'avv. Ricorrente_1 svolgeva e svolge la propria attività professionale mediante l'utilizzo di poche e poco significative attrezzature;
e i compensi corrisposti ai collaboratori si riferiscono ad attività del tutto secondarie e marginali, giacché sono riferiti ad attività di sostituzione in udienza, o a domiciliazioni.
Dunque, manca del tutto la “autonoma organizzazione” nei sensi delineati dalla giurisprudenza, e non si realizza, di conseguenza, la fattispecie imponibile prevista dalla norma impositiva.
Spetta dunque il rimborso delle somme versate a titolo di Irap sulle quali vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dalla data dei rispettivi pagamenti. Le spese di lite seguono la soccombenza per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti.
Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 360,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compenso oltre accessori di legge.
Salerno 22.01.2026
Il Presidente
Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1485/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2012
- sul ricorso n. 1489/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2013
- sul ricorso n. 1490/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 357/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi depositati in data 20.03.2025 l'avvocato Ricorrente_1 proponeva opposizione al diniego tacito di rimborso dell'IRAP relativa agli anni d'imposta 2012-2013-2014.
Precisava che dall'esame della documentazione contabile dell'odierno ricorrente emergeva che le caratteristiche tipiche della autonoma organizzazione, così come disegnata dalla massima giurisprudenza, non erano in alcun modo rinvenibili, svolgendo la propria attività professionale mediante l'utilizzo di poche e poco significative attrezzature;
e i compensi corrisposti ai collaboratori si riferiscono ad attività del tutto secondarie e marginali, giacché sono riferiti ad attività di sostituzione in udienza, o a domiciliazioni. Dunque, manca del tutto la “autonoma organizzazione” nei sensi delineati dalla giurisprudenza, e non si realizza, di conseguenza, la fattispecie imponibile prevista dalla norma impositiva.
Si costituiva con separate comparse Agenzia delle Entrate che concludeva per il rigetto dei ricorsi.
Il ricorrente depositava memorie illustrative.
I fascicoli n. 1485/25, n. 1489/25 e n. 1490/25 venivano riuniti ed alla udienza del 22.01.2026 venivano riservati per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come affermato dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte (Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), il requisito dell'”autonoma organizzazione” di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell'IRAP, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi di segreteria ovvero meramente esecutive (v. Cass. n. 12111/19
n. 27056/25).
Ai fini della decisione occorre ricordare che l'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che il presupposto dell'IRAP è l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Il soggetto passivo del tributo è, quindi, colui che esercita tale attività. Affinché ricorra il presupposto impositivo è necessario che l'organizzazione sia “autonoma”, con la precisazione che detto requisito non è integrato dalla (sola) mera quantità degli elementi organizzati, ma (in modo del tutto prevalente) dalla qualità degli stessi, in relazione alla specifica attività considerata.
Con la Circolare n. 45 del 13 Giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate ha preso atto di talune pronunzie di legittimità, ritenendo che, se da un lato, non è possibile dubitare della possibile applicabilità dell'IRAP ai lavoratori autonomi, dall'altro, il requisito dell'autonoma organizzazione è imprescindibile perché un'attività sia soggetta ad IRAP, precisando altresì che detto requisito non può essere inteso in senso meramente soggettivo, ma deve essere inteso “necessariamente in senso oggettivo, non solo perché l'elemento dell'autonomia, se recepito in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perché è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione;
ma soprattutto perché è l'unica interpretazione costituzionalmente orientata”.
Richiamando la sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007, la citata Circolare chiarisce “che il tributo colpisce una capacità produttiva 'impersonale ed aggiuntiva' rispetto a quella propria del professionista”, rispetto alla quale “esemplificativamente il giudice del merito potrà ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l'autodichiarazione del contribuente ovvero la certificazione dell'Anagrafe tributaria in possesso dell'Amministrazione finanziaria, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del Quadro RE
(riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef) che specifica la composizione dei costi (righi da 6 a 18) riportando - tra gli altri – le quote di ammortamento dei beni strumentali (con tipologia ricavabile dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal registro dei pagamenti), i canoni di locazione finanziaria e non, le spese relative agli immobili, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni e di compensi comunque elargiti a terzi, gli interessi passivi”.
Anche la posizione più recente assunta dalla giurisprudenza della Suprema Corte identifica l'“autonomia” dell'organizzazione in termini non esclusivamente quantitativi.
Cosi si è affermato che, in tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione per le professioni liberali
(nel caso di specie la professione forense), quale presupposto impositivo dell'imposta, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista (Cass. n. 6212/25 e 22608/25).
Nel caso di specie militano a favore della tesi del ricorrente l'esiguità delle spese sostenute in relazione al volume dei ricavi realizzati: a fronte di un volume di ricavi di €. 219.106 , i costi sostenuti ammontano a soli
€. 55.942 , dei quali solo €.
3.041 si riferiscono alle quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46.
Anche il volume dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale
( €. 24.777) è compatibile con lo svolgimento dell'attività in modo del tutto autonomo, senza l'impiego di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Infatti non è presente alcuna spesa per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato , quindi manca completamente una vera e propria segreteria a sostegno dell'attività dell'avvocato contribuente.
Inoltre l'esame delle singole fatture ricevute per i compensi a terzi rende esplicito trattarsi di compensi corrisposti a colleghi a fronte della sostituzione soprattutto fuori circoscrizione, essendo impossibile per l'avvocato presenziare a tutte le udienze.
In conclusione, l'esame della documentazione contabile dell'odierno ricorrente dimostra senza alcun dubbio che le caratteristiche tipiche della autonoma organizzazione, così come disegnata dalla massima giurisprudenza, non sono in alcun modo rinvenibili.
L'avv. Ricorrente_1 svolgeva e svolge la propria attività professionale mediante l'utilizzo di poche e poco significative attrezzature;
e i compensi corrisposti ai collaboratori si riferiscono ad attività del tutto secondarie e marginali, giacché sono riferiti ad attività di sostituzione in udienza, o a domiciliazioni.
Dunque, manca del tutto la “autonoma organizzazione” nei sensi delineati dalla giurisprudenza, e non si realizza, di conseguenza, la fattispecie imponibile prevista dalla norma impositiva.
Spetta dunque il rimborso delle somme versate a titolo di Irap sulle quali vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dalla data dei rispettivi pagamenti. Le spese di lite seguono la soccombenza per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti.
Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 360,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compenso oltre accessori di legge.
Salerno 22.01.2026
Il Presidente
Dott.ssa Ornella Crespi