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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10496/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANESE Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II N. 53 SANTA MARIA
CAPUA VETEREpresso il difensore avv. CALVANESE VALENTINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVANESE Parte_2 C.F._2
VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II N. 53 SANTA MARIA
CAPUA VETEREpresso il difensore avv. CALVANESE VALENTINA
Ricorrenti
Atti comunicati al PM il 27-9-2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo con le precisazioni di cui al verbale del 7-1-2025.
IL TRIBUNALE letto il ricorso depositato in data 12.09.2024 da e entrambi Parte_2 Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Calvanese, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 03.12.1988 nel comune di AR (CE), trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (CE) nel registro degli Atti di
Matrimonio al n.58 parte II Serie A Anno 1988 e che dalla loro unione sono nati Persona_1
pagina 1 di 3 nata il [...] e nato il [...], entrambi sono economicamente Persona_2
autosufficienti ed hanno costituito un proprio nucleo familiare;
rilevato che i coniugi si sono separati consensualmente ottenendo l'omologa dell'accordo di separazione in data 16.02.2023; sentiti i coniugi all'udienza del 7-1-2025, e dato atto che hanno confermato l'impossibilità di riconciliarsi e la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, come precisate nel verbale di udienza;
rilevato che le condizioni concordate sono le seguenti:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. per volontà delle parti, solo la SI.ra resterà ad abitare nella casa sita in San Parte_1
Giorgio di Piano alla via Stiatico n. 21, essendosi il marito già da tempo trasferito altrove;
4. i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
5. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.
6. Spese legali interamente compensate fra le parti. rilevato che trattasi di condizioni frutto di libero accordo e non contrarie alla legge, che pertanto si recepiscono, anche in punto di spese legali;
precisato che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cass. n. 10894/2005, conf. n.
12254/2020, n. 6136/2015, n. 22567/2013, n. 21065/2006) e rilevato che gli atti sono stati comunicati al PM il 27-9-2024 visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.12.1988 nel comune di
AR (CE), trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (CE) nel registro degli Atti di Matrimonio al n.58 parte II Serie A Anno 1988 da , nata nata a [...] il Parte_1
giorno 23.02.1969, e da nato a [...] il giorno 10.11.1966, Parte_2
alle condizioni concordate di cui in motivazione, comprensive della regolamentazione delle spese legali;
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.58 parte II Serie A Anno 1988).
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7-1-2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10496/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANESE Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II N. 53 SANTA MARIA
CAPUA VETEREpresso il difensore avv. CALVANESE VALENTINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVANESE Parte_2 C.F._2
VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II N. 53 SANTA MARIA
CAPUA VETEREpresso il difensore avv. CALVANESE VALENTINA
Ricorrenti
Atti comunicati al PM il 27-9-2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo con le precisazioni di cui al verbale del 7-1-2025.
IL TRIBUNALE letto il ricorso depositato in data 12.09.2024 da e entrambi Parte_2 Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Calvanese, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 03.12.1988 nel comune di AR (CE), trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (CE) nel registro degli Atti di
Matrimonio al n.58 parte II Serie A Anno 1988 e che dalla loro unione sono nati Persona_1
pagina 1 di 3 nata il [...] e nato il [...], entrambi sono economicamente Persona_2
autosufficienti ed hanno costituito un proprio nucleo familiare;
rilevato che i coniugi si sono separati consensualmente ottenendo l'omologa dell'accordo di separazione in data 16.02.2023; sentiti i coniugi all'udienza del 7-1-2025, e dato atto che hanno confermato l'impossibilità di riconciliarsi e la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, come precisate nel verbale di udienza;
rilevato che le condizioni concordate sono le seguenti:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. per volontà delle parti, solo la SI.ra resterà ad abitare nella casa sita in San Parte_1
Giorgio di Piano alla via Stiatico n. 21, essendosi il marito già da tempo trasferito altrove;
4. i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
5. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.
6. Spese legali interamente compensate fra le parti. rilevato che trattasi di condizioni frutto di libero accordo e non contrarie alla legge, che pertanto si recepiscono, anche in punto di spese legali;
precisato che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cass. n. 10894/2005, conf. n.
12254/2020, n. 6136/2015, n. 22567/2013, n. 21065/2006) e rilevato che gli atti sono stati comunicati al PM il 27-9-2024 visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.12.1988 nel comune di
AR (CE), trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (CE) nel registro degli Atti di Matrimonio al n.58 parte II Serie A Anno 1988 da , nata nata a [...] il Parte_1
giorno 23.02.1969, e da nato a [...] il giorno 10.11.1966, Parte_2
alle condizioni concordate di cui in motivazione, comprensive della regolamentazione delle spese legali;
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.58 parte II Serie A Anno 1988).
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7-1-2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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