Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2305 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 ta e difes iulio Veronese e Christian Fornasier con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, Viale Monte Grappa n. 26 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 esa dall' ER con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via P. Colletta n. 116 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1946/2022 pubblicata in data 24 novembre 2022 del Tribunale Ordinario di Venezia.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
1
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
"Nel merito: Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'appellata sentenza, accogliere l'appello proposto e accertato che non ha mai concluso con alcun Parte_1 Controparte_1 rapporto di subappalto c an OL e LO - Presid arlo, Via Pio II, 3, Milano accertato che si è resa inadempiente rispetto al contratto di Controparte_1 distacco di personale per le ragioni di c tato che l'acconto di € 4.000,00 corrisposto da a è riferibile al rapporto di distacco di personale, accertato Parte_1 Controparte_1 tt isulta satisfattivo delle pretese di parte convenuta opposta dichiarare che nulla è dovuto da a a qualsivoglia titolo e Parte_1 Controparte_1 ragione. Vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse di cui alla seconda memoria istruttoria, che si reiterano di seguito. Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che, con sua mail 22.06.2019 indirizzata a comunicava l'elenco Parte_1 maestranze autorizzato ad accedere al cantiere sino alla d to n. 14 e 15 che si rammostra al teste”. Si indica a teste l'arch. presso Studio Associato di Ing. arch. Persona_1 Persona_2
Via Guido Gozzano n ) Persona_3 Persona_4
14.0 guito al verbale di sopralluogo in cantiere di pari data, invitava al rispetto di alcune regole di cantiere come da documento n. 20 che si Parte_1 rammostra al teste”; Si indica a teste l'arch. presso Studio Associato di Ing. Persona_3 Persona_2 arch. Via Guido Gozzano n. Persona_3 Persona_4
3. “ za v notizia agli operai di affinché si CP_1 uniformassero all'ordine di servizio della stazione appaltante”; Si indica a teste arch. via A.G. Plana n. 26 -20155 Milano C.F. Testimone_1
, degli Arch. di Varese al n. 1877 e il Geom. C.F._1 CP_2
OD (PD) C.F.
[...] C.F._2
4. “Vero che, con ordine di servizio 03.06.2019 che si rammostra al teste con il documento n. 21, facente seguito al sopralluogo in cantiere, rilevava che in data 15/05/2019 si era verificata una perdita d'acqua con gocciolamento in locale MT al piano interrato, direttamente sottostante all'area di cantiere spogliatoi interrato”
5. “Vero che in tale occasione l'Impresa è stata richiamata ad una maggior attenzione e sorveglianza nell'esecuzione dei lavori e a segnalare tempestivamente eventuali anomalie e perdite”;
2 6. “Vero che, alla data del 03/06/2019, si era verificata nuovamente una perdita d'acqua nell'area di cantiere spogliatoi interrato nel corso delle lavorazioni sugli stacchi idrici per i nuovi bagni con abbondante gocciolamento in locale MT al piano interrato”;
7. “Vero che con l'ordine di servizio 03.06.2019, che si rammostra al teste come documento n. 21, ordinava a di verificare, prima di fare qualsiasi lavorazione su stacchi e derivazioni di Parte_1 tubazioni esistenti, che esse fossero adeguatamente tappate;
8. “Vero che con l'ordine di servizio 03.06.2019 che si rammostra al teste con il documento n. 21, ordinava a di procedere con lavorazioni che prevedessero tagli, stacchi e derivazioni da Parte_1 tubazioni esenza di opportuni accorgimenti che potessero contenere o riassorbire prontamente eventuali spanti accidentali e di avvisare, prima di eseguire lavorazioni sulle tubazioni esistenti che potessero generare spanti di acqua il Servizio di Manutenzione dell'Ospedale nella persona del P.I. ; Persona_5 to a teste L'ing. presso Prisma Engineering Srl Via XI Febbraio Testimone_2
n. 2/A – Villatora di Saonara (PD) 9. “Vero che di detta circostanza veniva data pronta notizia agli operai di affinché si CP_1 uniformassero all'ordine di servizio della stazione appaltante” Si chiede venga sentito a teste arch. via A.G. Plana n. 26 -20155 Milano C.F. Testimone_1
, iscritto all'ordine degli Arch. di Varese al n. 1877 e il Geom. C.F._1 CP_2
OD (PD) C.F.
[...] C.F._2 ero che con missiva 11.06.2019, che si rammost o n. 22, lamentava che nonostante quanto dichiarato nella comunicazione pervenuta via pec in data 10.06.2019, la pannellatura in cartongesso con cerniere realizzata, non aveva i requisiti di una porta antipanico”
11. “Vero che lamentava che la chiusura non era dotata di maniglione antipanico, ma di un sistema artigianale di chiusura, con evidente pericolo di taglio alle mani e ne richiedeva l'immediato adempimento”;
12. “Vero che, con missiva 11.06.2019 che si rammostra al teste con il documento n. 22, lamentava che, nonostante le ripetute richieste nei precedenti verbali, non era stata posata la rete antipolvere/schermatura visiva in corrispondenza della recinzione perimetrale dei depositi di cantiere al fine di mascherare l'area al passaggio alle persone in accesso al plesso ospedaliero”.
13. “Vero che, con missiva 11.06.2019 che si rammostra al teste con il documento n. 22, lamentava che la porta di accesso al cantiere posto al piano -1, rimaneva sempre spalancata ed invitava a tenere Pt_1 detta porta sempre chiusa, al fine di impedire l'accesso a maestranze estranee al cantie itare la propagazione di polveri all'interno dei reparti sanitari attivi”. Si indica a teste l'arch. presso Studio Associato di Ing. Persona_3 Persona_2 arch. e Ing. Via Guido Gozzano n.
6 -20831 Seregno (MB) Persona_3 Persona_4
14. nza a notizia agli operai di affinché si CP_1 uniformassero all'ordine di servizio della stazione appaltante” Si chiede venga sentito a teste arch. via A.G. Plana n. 26 -20155 Milano C.F. Testimone_1
, iscritto all'ordine degli Arch. di Varese al n. 1877 e il Geom. C.F._1 CP_2
OD (PD) C.F.
[...] C.F._2 ero che con documento n. 23 che si rammostra al vano portati al grezzo tutti i bagni dell'allora fase di cantiere, contrariamente a quanto previsto da progetto ragion per cui avvisava l'impresa di controllare”; Si indica a teste il legale rappresentante di Prisma Engineering s.r.l. con sede in Villatora di Saonara (PD) 3 16. “Vero che di detta circostanza veniva data pronta notizia agli operai di affinché si CP_1 uniformassero all'ordine di servizio della stazione appaltante” Si chiede venga sentito a teste arch. via A.G. Plana n. 26 -20155 Milano C.F. Testimone_1
, iscritto a rch. di Varese al n. 1877 e il Geom. C.F._1 CP_2
OD (PD) C.F.
[...] C.F._2
17. “Vero che in data 11/06/2019, a seguito di un sopralluogo riscontrava che non era ancora stata posata su recinzione perimetrale la rete antipolvere/schermatura visiva al fine di mascherare l'area stoccaggio al passaggio alle persone in accesso al plesso Ospedaliero come da verbale di riunione 11.06.2019 che si rammostra al teste con il documento n. 24”;
18. “Vero che per tal motivo ordinava l'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza relative alle violazioni summenzionate ricordando all'impresa che non sarebbe stato più tollerato ulteriore ritardo per l'esecuzione di tale lavorazione come da come da verbale di riunione 11.06.2019 che si rammostra al teste con il documento n. 24”; Si chiede venga sentito a teste L'ing. presso Prisma Engineering Srl Via XI Febbraio Testimone_2
n. 2/A – Villatora di Saonara (P 19. “Vero che di detta circostanza veniva data pronta notizia agli operai di affinché si CP_1 uniformassero all'ordine di servizio della stazione appaltante” Si chiede venga sentito a teste arch. via A.G. Plana n. 26 -20155 Milano C.F. Testimone_1
, iscritto a rch. di Varese al n. 1877 e il Geom. C.F._1 CP_2
OD (PD) C.F.
[...] C.F._2 ero che, nonostante fosse stata posata la rete a siva in corrispondenza della recinzione perimetrale del deposito di cantiere, la stessa non impediva la visuale delle macerie depositate all'interno del medesimo e per tal motivo richiedeva di mascherare con una recinzione antiveduta anche il lato trasversale fin contro l'edificio ai fine di impedirne la vista trasversale, come da doc. 25 che si ranmmostra al teste”; Si indica a teste l'arch. presso Studio Associato di Ing. Persona_3 Persona_2 arch. Via Guido Gozzano n. Persona_3 Persona_4
21. nza a notizia agli operai di affinché si CP_1 uniformassero all'ordine di servizio della stazione appaltante” Si chiede venga sentito a teste arch. via A.G. Plana n. 26 -20155 Milano C.F. Testimone_1
, iscritto a rch. al n. 1877 e il Geom. C.F._1 Per_6 CP_2
OD (PD) C.F.
[...] C.F._2 ero che insisteva a procedere alla chiusura di tutt aspirazione presenti in cantiere, così come di procedere con la protezione dei rilevatori fumi precisando che la richiesta di protezione delle bocchette era finalizzata ad evitare il rischio di contaminazione del filtro dell'U.T.A. e il conseguente propagarsi delle polveri all'interno dei locali sanitari limitrofi al cantiere come da documento 26 che si rammostra al teste”. Si indica a teste l'arch. Studio Associato di Ing. arch. Persona_3 Persona_2
Via Guido Gozzano n. ) Persona_3 Persona_4 rcosta ronta notizia agli operai di affinché si CP_1 uniformassero all'ordine di servizio della stazione appaltante” Si chiede venga sentito a teste arch. via A.G. Plana n. 26 -20155 Milano C.F. Testimone_1
, iscritto a rch. di Varese al n. 1877 e il Geom. C.F._1 CP_2
OD (PD) C.F. ”.
[...] C.F._2
4 Per la parte appellata:
"Voglia L'Ecc. ma Corte d'Appello di Venezia: 1) Confermare la sentenza n. 1946/2022 del Tribunale di Venezia e per l'effetto confermare la condanna di pagamento di in favore di Parte_1 Controparte_1
2) Accertare e i credito di ei confronti della debitrice CP_1 [...] nella misura maggiore o minore che l dovesse ritenere di Giustizia;
Parte_1
3) Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, compresa la fase inibitoria. IN VIA ISTRUTTORIA La comparente si rimette all'Ecc.ma Corte sulla necessità di riaprire la fase istruttoria, ritenendo sufficienti gli elementi probatori fin qui raccolti. In subordine e in caso di remissione della causa in istruttoria, si riporta alle richieste formulate nel giudizio di primo grado che si abbiano per riportate e trascritte e ne chiede l'ammissione. In ogni caso si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte, per i motivi di cui in narrativa in quanto superflue, ultronee, tardive e generiche”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO roponeva tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
20, emesso in favore della Controparte_1 dal Tribunale Ordinario di Venezia, per l'importo di € 25.755,87, oltre agli interessi ed alle spese di procedura monitoria.
A sostegno dell'atto oppositivo, in particolare, l'ingiunta, premessa la sussistenza di accordi negoziali intercorsi tra e l' omposta da Parte_2
, izz di opere di Parte_4 CP_3
r ionale dell'Edificio Parte_5 di Milano, riferiva di aver sottoscritto con la Controparte_1 distacco di personale per la realizzazione, rivestendo essa la qualifica di impresa costruttrice, di pareti in cartongesso, al quale quest'ultima sarebbe risultata inadempiente.
Ciò precisato deduceva l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto relativo a due fatturazioni, la n. 20/19 e la n. 63/2019, contestate e peraltro relative ad un contratto di subappalto che assumeva essere insussistente.
Ritualmente costituitasi in giudizio la creditrice opposta resisteva alla avversa opposizione instando per la conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore, ovvero per l'accertamento della propria pretesa creditoria.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove orali, per testi ed interpello.
Con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1946/2022 il Tribunale Ordinario di Venezia, definitivamente decidendo, così statuiva:
5 “… - in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 17.020,22 oltre ad interessi come da domanda monitoria
- compensa le spese, tanto del monitorio quanto del presente procedimento di opposizione, per la metà e condanna l'opponente alla rifusione della residua quota in favore dell'opposta
- liquida le spese di lite per l'intero, tanto del monitorio quanto del presente procedimento di opposizione, in € 5.540,00 per compensi, € 145,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge”.
Il Tribunale, più specificatamente, riconosceva il diritto di credito azionato in via monitoria quanto alla fattura n. 63/2019 rilevando, per quanto riguardava la ulteriore fattura n. 20/2019, un difetto di prova relativamente ad una parte dei lavori ivi descritti, per un ammontare di € 5.300,00 al netto dell'IVA, così scomputato dalla maggior pretesa.
Ha interposto tempestivo appello, per quanto di sancita soccombenza,
[...] ffidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea valutazione dei rapporti giuridici intercorsi tra le parti contendenti, erronea valutazione del compendio probatorio in riferimento alla fattura n. 20/2019 (primo motivo);
• Erronea valutazione dei rapporti giuridici intercorsi tra le parti contendenti, erronea valutazione del compendio probatorio in riferimento alla fattura n. 63/2019. Errore in diritto (secondo motivo);
• Erronea valutazione delle prove ed errore in diritto quanto alla eccepita sussistenza di vizi delle opere eseguite dalla terzo motivo); Controparte_1
• Erronea valutazione dei presupposti giuridici in punto di trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per l'addotta ipotesi di falsa testimonianza (quarto motivo);
• Omessa statuizione in relazione alla contestazione del quantum ingiunto (quinto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio Controparte_1 per resistere al proposto gravame, insta
[...] ta.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, respinta con ordinanza del 2 febbraio 2023 l'istanza per la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, all'udienza del 4 aprile 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame la si duole della Parte_1 valutazione dei rapporti giuridici inter al Giudice di prime cure nonché dell'incoerente bilanciamento, ai fini del decidere, delle risultanze probatorie con specifico riferimento alla fattura n. 20/2019.
In particolare, l'appellante deduce una inidoneità motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui il Decidente è pervenuto ad escludere, assumendone un difetto di prova, le ragioni creditorie azionate monitoriamente (per € 5.300,00 al netto dell'iva) con detta fattura quanto alla “demolizione di tramezzi e massetti” riconoscendo tuttavia il residuo credito inerente alla “posa in opera di pareti in cartongesso” per € 8.500,00.
Le doglianze non appaiono meritevoli di accoglimento.
Ed invero, la ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa consente di riscontrare, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante, come la stessa abbia in effetti riconosciuto, fornendone peraltro prova documentale (cfr. all. 2 fascicolo di primo grado), un accordo di distacco di lavoratori i quali avrebbero dovuto realizzare pareti di cartongesso.
Ne discende che, poiché è la stessa he deduce non la Parte_1 conclusione di un contratto di appa , alcuna rilevanza assumono gli assunti (e le relative richieste di prova) di irregolare esecuzione di dette opere. Infatti, in caso di distacco di manodopera, i lavoratori distaccati lavorano sotto la direzione di chi li riceve, e non sono responsabili dell'opera realizzata.
Quanto alla fornitura dei materiali a con cui le pareti sono Controparte_1 stata realizzate in favore di erva quanto segue. Parte_1
I materiali furono rinvenuti in loco e sono riferibili alla posa delle pareti in cartongesso, né vi è stata la contraria deduzione, da parte di circa un Parte_1 diverso e autonomo approvvigionamento del
A ciò aggiungasi la produzione della fattura n. 56/19 emessa dalla stessa ingiungente mediante il richiamo al DDT.
Il compendio probatorio, con specifico riferimento alla deposizione resa all'udienza del 29 giugno 2021 dai testi (…nel cantiere erano presenti materiali per eseguire le Testimone_3 lavorazioni in cartongesso… (…ricordo che c'erano dei pannelli, dei forati e Testimone_4 della malta…), non può che ncimento circa l'effettiva destinazione dei materiali alla la loro riferibilità al cantiere oggetto delle Parte_1 lavorazioni p
7 Da simili premesse consegue anche la infondatezza dei residui motivi di appello, declinabili congiuntamente in quanto tra loro connessi ed interdipendenti.
Con essi viene invero contestata la fattura n. 63/2019, per complessivi € 13.149,44, valorizzata dal Giudice di prime cure ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria oggetto di lite, deducendosi che, contrariamente a quanto sancito nel decisum impugnato, l'opponente ha in effetti reso giudizialmente intellegibile l'inadempimento della controparte per aver distaccato unità lavorative in numero insufficiente rispetto alle previsioni contrattuali (tre lavoratori in luogo dei cinque previsti).
L'assunto trova oggettiva smentita, per come già argomentato, dalla assoluta irrilevanza delle dedotte contestazioni sulla esecuzione dei lavori da parte della
[...]
n ragione dello specifico rapporto negoziale (accordo di Parte_1 intercorso tra le parti, non riconducibile ad un contratto di appalto.
La stessa quale distaccante, ha del resto fornito prova Controparte_1 producen e obbligatoria relative a 5 lavoratori CP_4 della propria pretesa creditoria, altresì sufficientemente documentandone la quantificazione, a nulla rilevando le contrarie unilaterali affermazioni di parte appellante.
L'assunto trova infatti conferma nelle deposizioni rese dai già citati testi e Tes_3
le quali depongono per per la presenza in loco delle concordate forze lavoro. Tes_4
Del resto non risulta che si sia lamentata con Parte_1 controparte in corso di rappo re ricevuto un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello concordato, né che abbia sollecitato l'invio di ulteriori di lavoratori.
Ciò posto contrariamente a quanto agitato dalla parte appellante, non risultano invero sussistere i presupposti di cui all'art. 331 ultimo comma c.p.p. per la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica all'utile fine di esercizio dell'azione penale per ipotesi di falsa testimonianza.
A riguardo la Corte rileva come nella fattispecie le asserite difformità tra quanto dichiarato dai testi rispetto a quanto prodotto dall'opponente (doc. 15 fascicolo di primo grado consistente in un foglio presenze privo di data e di sottoscrizioni) non assumano rilevanza in difetto di ulteriori elementi idonei a mettere in dubbio quanto riferito dai primi e la veridicità di quanto dimesso in atti così da poter, quantomeno, configurare un fumus di reato, fatto comunque salvo il diritto di eventuale denuncia autonomamente esercitabile dell'opponente odierna appellante.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
8 Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di , sulla scorta del D.M. Controparte_1
Ministero iguardo al disputatum (€ 17.020,22), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2305/2022 di Ruolo Generale, promossa da Parte_1 contro
[...] Controparte_1
1946/2022 pubblicata in data 24 novembre 2022 del Tribunale Ordinario di Venezia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p di lite del grado in favore di che liquida in € 3.966,00 per Controparte_1
spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro temp
[...]
e importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 25 luglio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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