Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 21859 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21859 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CAUTIERO CONSIGLIA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAUTIERO CONSIGLIA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/12/2024 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro CP_1
contratto in BELLUNO il 29/03/1980 (atto n. 42, P. II, S. A, anno 1980). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 17/09/1980, il 16/03/1983, il 05/02/1987 Per_1 Per_2 Per_3
e il 06/09/1993, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_4
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il signor resterà a vivere a RN (CE) mentre la signora Parte_2 Parte_1
resterà a vivere presso l'immobile sito in Napoli, alla Via Settembrini, 26 insieme ai figli
[...]
maggiorenni.
Le condizioni non sono contrarie a norme imperative ed il Tribunale pertanto ritiene di provvedere in conformità.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
; Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BELLUNO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 42, P. II, S. A, anno 1980);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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