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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/07/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del TT. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2620/2023 promoSS da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. RANDO FRANCESCA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Schio (VI), via Veneto nr. 2
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
PASSUELLO LIVIO e dall'avv. NASCINGUERRA ELISA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in BaSSno del Grappa (VI),
Piazzale Firenze nr. 21
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera professionale – Opp. d.i pagina 1 di 11 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
1)Dichiararsi la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto perché le somme ingiunte non sono dovute per i motivi illustrati in atti e disporne di conseguenza la revoca del Decreto Ingiuntivo, previo accertamento che la fattura 25/2022 è stata pagata prima del deposito del ricorso e la fattura 26/2022
non è dovuta;
2)Rigettarsi tutte le domande avversarie perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
3)con vittoria di spese e competenze legali con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie deTTe
nella memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC del 12.12.2023 e non ammesse e si oppone alla ammissione di quelle avversarie.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
L'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- nel merito: accertata l'esistenza ed esecuzione tra le parti dell'accordo di riaddebito dei costi della SI.ra , dato atto del pagamento parziale di € Parte_2
2.390,11, e comunque per tutte le ragioni deTTe in atti, voglia revocare il decreto opposto e condannare , in persona del Parte_1
liquidatore e leg. rapp.te p.t., al pagamento in favore del TT. della CP_1
somma di € 16'201,43 più interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 dal dovuto all'effettivo soddisfo, e con le spese legali liquidate in sede monitoria.
pagina 2 di 11 - in via subordinata e sussidiaria: ex art. 2041 c.c. voglia l'adito Tribunale,
ritenuto che la SI.ra ha prestato la propria attività ad Parte_3
esclusivo vantaggio della e che quest'ultima ha lucrato senza Parte_1
giusta causa dalle relative prestazioni svolte a favore dei sui clienti, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di verso il TT. Parte_1 CP_1
, che ha sopportato ed anticipato tutti i costi della lavoratrice. Si chiede
[...]
che l'importo dell'ingiustificato arricchimento sia riconosciuto nella somma della fattura n. 26/2022 ad oggi insoluta (€ 16'201,43), trattandosi di somma inferiore all'arricchimento di giusta la sua fatturazione ai clienti Parte_1
finali, e che quest'ultima sia condannata al relativo pagamento a favore del
TT. , con interessi e rivalutazione monetaria. CP_1
- in ogni caso, con totale rifusione di spese, diritti ed onorari della presente causa di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, (d'ora in avanti ”) Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 858/2023 (R.G. 2147/2023) emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 13/14.04.23 con il quale le era stato ingiunto di pagare a , entro giorni 40 dalla notifica, l'importo di € 18.651,54, CP_1
gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione come liquidate, quale credito portato da due fatture, entrambe del 10.12.22, la nr.
25/001 dell'importo di € 2.309,11 e la nr. 26/001 dell'importo di € 16.201,43.
La opponente formulava i seguenti motivi di opposizione:
pagina 3 di 11 1) nullità del d.i. per inesistenza del credito relativo alla fattura nr. 25 in quanto la stesse era già stata pagata dalla in data 02.01.23, come da Parte_1
contabile di bonifica proTTa e quindi in epoca ben anteriore alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
2) nullità de d.i. per non debenza della fattura nr. 26 recante un importo a titolo di “Riaddebito spese mese di ottobre 2022 per lavori eseguiti per VS
ordine e conto )” e “Riaddebito spese di liquidazione mese di Parte_3
novembre 2022 ”. L'opponente in proposito deduceva che Parte_3
la fattura aveva ad oggetto lo stipendio di , ex dipendente del Parte_3
TT. e non della e licenziata dal suo datore di lavoro. Tale CP_1 Parte_1
dipendente aveva sempre lavorato per il solo TT. e pertanto gli importi CP_1
portati dalla fattura non potevano essere addebitati alla che, infatti, li Parte_1
aveva tempestivamente contestati. Era altresì escluso che la SI.ra Parte_2
avesse svolto attività a favore della e, comunque, non potevano Parte_1
essere addebitate alla opposta le voci relative ai debiti del TT. verso CP_1
l'Erario e altri enti relativi alla predetta dipendente;
in ogni caso la dipendente era stata licenziata a metà ottobre 2022 e da allora non aveva più svolto alcuna attività. La SI.ra non aveva mai avuto rapporti con e Parte_2 Parte_1
prendeva istruzioni dal solo TT. , il quale aveva la sede del proprio CP_1
studio DZ Data System in via Garibaldi nr. 61 a Rosà mentre la sede operativa della era in via Segafredo nr. 2 a Rosà. Parte_1
Concludeva, quindi, previa non concessione della provvisoria esecutività
del d.i. opposto, per la declaratoria della nullità del decreto monitorio e per la conseguente revoca del medesimo.
pagina 4 di 11 II. Si costituiva in giudizio il TT. dando atto dell'effettivo CP_1
pagamento della fattura nr. 25/2022 azionata con il d.i. opposto;
quanto al credito portato dalla fattura nr. 26 deduceva la sussistenza di un accordo tra le parti in cause per il quale tutti i costi sostenuti dall'opposto per la lavoratrice sarebbero stati rifusi dalla , come risultava evidente Parte_3 Parte_1
dalla documentazione fiscale depositata, relativa agli anni 2021 e 2022, da cui emergevano sia le prestazioni mensili svolte dal TT. per conto del CP_1
C.E.D. sia il riaddebito dei costi mensili per i dipendenti, ivi Parte_1
compresi tutti i costi retributivi, previdenziali e fiscali. La spiegazione di tale accordo risiedeva nei rapporti parentali tra i soci della e nel Parte_1
funzionamento della società. Dall'apertura nel 2021, l'attività di elaborazione dati era sempre stata svolta nella sede operativa di via Segafredo nr. 2 a Rosà,
sia dai soci, sia dai dipendenti della , poiché l'attività della società era Parte_1
cresciuta nel tempo la SI.ra aveva chiesto al TT. , Controparte_2 CP_1
titolare di partita IVA, di assumere alcuni stagisti e apprendisti per applicarli presso la sede di Rosà della;
inoltre negli anni 2021 e 2022 l'opposto Parte_1
aveva sempre lavorato presso la sede della , ove trascorreva la Parte_1
giornata lavorativa insieme alla SI.ra e ad altri stagisti e apprendisti, Parte_2
evadendo le pratiche dei clienti della . Parte_1
L'opposto rilevava poi che, a conferma di quanto deTTo, risultava quanto segue:
- i preavvisi di parcella, quale specifica dei costi applicati in ogni fattura,
erano sempre messi a disposizione di insieme alle buste paga di Parte_1
ciascun lavoratore del TT. ; CP_1
pagina 5 di 11 - tali buste paga erano elaborate da che, dopo averle Controparte_2
redatte col programma “job sistemi”, le consegnava a mano mensilmente a ogni lavoratore e forniva al TT. il modello F24 dei contributi e il prospetto CP_1
dei costi mensili per il riaddebito;
- tutti gli stagisti/apprendisti lavoravano sempre e solo presso la Parte_1
curando le pratiche dei clienti del CED;
- la SI.ra , già ad aprile 2018, era stata assunta da Parte_2 [...]
società avente gli stessi soci della come stagista del Controparte_3 Parte_1
CED; alla scadenza dello stage era stata assunta dal TT. ma, in pratica, CP_1
non aveva mai mutato posto di lavoro, rispettando sempre le direttive della
SI.ra e del figlio . Controparte_2 Persona_1
Concludeva, quindi, previa concessione della p.e. del d.i. opposto relativamente all'importo portato dalla fattura nr. 26/2022, per la revoca del decreto con condanna della opponente a pagare l'importo di € 16.201,43 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo e le spese liquidate in sede monitoria o, in subordine, per la condanna al pagamento del medesimo importo ex art. 2041 c.c..
III. La causa era istruita mediante le prove per testi ammesse dal precedente g.i. con ordinanza a verbale dell'udienza del 18.01.24. Subentrato
dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., esperite le prove ammesse, la causa era rinviata all'udienza del 19.06.25 per la rimessione in decisione con termini anteriori ex art. 189 c.p.c. come per legge e quindi all'esito di tale udienza trattenuta in decisione.
pagina 6 di 11 IV. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
IV.
1. Non vi è contestazione da parte dell'opposto sul fatto che la fattura nr. 25/001 del 10.12.2022, azionata in monitorio, fosse, in realtà, già stata pagata antecedentemente al deposito del ricorso per ingiunzione e quindi non
è sicuramente dovuto dalla opponente l'importo di € 2.390,11, con conseguente revoca del d.i. opposto.
IV.
2. Quanto alla fattura 26/001 del 10.12.2022 le deduzioni della parte opponente appaiono smentite dallo svolgersi dei fatti, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi in istruttoria.
Preliminarmente si deve rilevare come, palesemente, non appaia credibile, in quanto fattualmente smentita, l'asserzione della opponente
(seguita anche dai testi e volta a sminuire il Testimone_1 Controparte_2
ruolo della medesima TT.SS nell'ambito della , Controparte_2 Parte_1
quale mera socia paritaria (con quota del 25%) insieme ai due figli Per_1
e e al TT. . In realtà è da ritenersi che la TT.SS
[...] Testimone_1 CP_1
, pur avendo la formale qualità di sola socia (mentre l.r. era il figlio Parte_1
) fosse in realtà la vera “dominus” della società agendo in realtà Persona_1
quale amministratore di fatto della steSS (che, infatti, e non pare un caso si chiama come si chiamava la precedente Parte_1 Controparte_3
società, ora inattiva, della quale erano soci paritari i medesimi soggetti).
Tale conclusione deriva dalle dichiarazioni dei seguenti testi escussi in istruttoria, che non avendo alcun interesse in causa (a differenza delle SI.re pagina 7 di 11 e , socie della opponente) sono sicuramente da ritenersi Per_1 Parte_1
attendibili:
- teste (ud. 18.03.25), la steSS confermava che, nel Testimone_2
periodo 2021-2022, era la TT.SS a impartirle Controparte_2
quotidianamente ordini e direttive di lavoro, a decidere i cedolini dei clienti del CED da affidarle e con cui doveva discutere orario di lavoro, permessi e ferie. La steSS confermava anche di essere tenuta a compilare periodicamente rapportini sull'attività svolta per i clienti del CED da consegnare alla TT.SS
, la quale redigeva mensilmente le buste paga dei lavoratori del CED, Parte_1
inclusa e le consegnava a mani ai lavoratori. Dichiarava che Parte_3
l'operatività bancaria della opponente era gestiva da;
Persona_1
- teste (ud. 18.03.25), la steSS confermava di aver ricevuto Testimone_3
le buste paga dalla TT.SS , così come e altri Parte_1 Parte_3
dipendenti del CED. Inoltre dichiarava che la Banca era gestita dalla TT.SS
e dal figlio Parte_1 Per_1
Dirimente, però, a smentire gli assunti attorei appare la testimonianza di
, anch'eSS indifferente in causa (e che anzi semmai avrebbe Parte_3
dovuto essere teste “ostile” all'opposto che l'aveva licenziata nell'ottobre 2022).
La steSS dichiarava che i cedolini paga alla steSS intestati le venivano consegnati direttamente dalla TT.SS con cadenza mensile, mentre Parte_1
le fatture e gli avvisi di parcella del TT. aveva avuto modo di vederli CP_1
sulla scrivania del TT. intestati fino a giugno 2022 a CP_1 Controparte_3
e quindi a oltre a ricordare che, nel periodo dal 2018 ad
[...] Parte_1
ottobre 2022, con esclusione del periodo ottobre 2021-maggio 2022, aveva pagina 8 di 11 visto il TT. consegnare mensilmente alla TT.SS documenti CP_1 Parte_1
simili agli avvisi di parcella proTTi dall'opposto. La teste negava di aver mai seguito clienti del TT. , ma di seguire la clientela aziendale della CP_1
TT.SS , non avendo mai svolto attività lavorativa su indicazione e Parte_1
direttiva del TT. , ma sempre solo su indicazione e direttiva della CP_1
TT.SS , nonché di aver sostenuto il colloquio di assunzione con la Parte_1
sola TT.SS e di aver conosciuto il TT. solo in occasione del Parte_1 CP_1
primo giorno di lavoro. Inoltre la SI.ra confermava che le era stato Parte_2
verbalmente comunicato, dalla TT.SS , un elenco di aziende per le Parte_1
quali doveva seguire l'elaborazione paghe, che si rivolgeva per orario di lavoro,
permessi e ferie alla TT.SS che le dava indicazione e chiedeva poi Parte_1
l'assenso del TT. per definitiva conferma, di validare il badge CP_1
nell'edificio sede della insieme a tutte gli altri dipendenti della Parte_1
medesima. Quanto alla operatività bancaria confermava che la delega bancaria della era in capo al solo SI. . Parte_1 Persona_1
Da quanto sopra esposto appare evidente che la SI.ra fosse in Parte_2
realtà una dipendente della che, per ragioni che in questa sede non Parte_1
rilevano, era stata formalmente assunta dal TT. il quale poi ne CP_1
“riversava i costi” alla opponente che ne era l'effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa, come ha confermato, senza alcun dubbio, la testimonianza della lavoratrice medesima.
Anche a voler ritenere che l'opponente mai abbia visto i cc.dd. preavvisi di parcella del TT. , contenenti i riaddebiti del costo della prestazione CP_1
lavorativa della dipendente SI.ra , la steSS li ha pagati, tranne per Parte_2
pagina 9 di 11 l'importo relativo alla fattura nr. 26/2022, oggetto di causa. Inoltre è stato smentito dai testi escussi, indifferenti in causa, come già detto, a differenza dei testi e che il TT. avesse le credenziali Parte_1 Testimone_1 CP_1
bancarie della che erano in possesso sicuramente del solo Parte_1 Per_1
(e, forse, della TT.SS ). In siffatte circostanze non si
[...] Parte_1
comprende, francamente, né la opponente lo spiega cosa abbia inteso pagare nel tempo rispetto alle fatture emesse, e proTTe, dal TT. in quanto CP_1
pur deducendo di non aver mai visto i preavvisi di fattura dallo stesso allegati alle fatture non ne dà una diversa spiegazione che valga peraltro a smentire quanto dichiarato anche dalla teste che ha confermato la redazione Parte_2
da parte del TT. di conteggi analoghi a quelli proTTi che venivano CP_1
consegnati alla TT.SS . Parte_1
In conclusione l'opposizione, per quanto riguarda la fattura nr. 26/001 del
10.12.2022, appare priva di fondamento e pertanto l'opponente deve essere condannata a pagare all'opposto l'importo di € 16.201,43 oltre interessi ex art. 5
D.Lgs 231/02 dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento della fattura al soddisfo.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza prevalente della opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa pari all'accordato al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. con compensazione nella misura di 1/9.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
pagina 10 di 11 1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto revoca il d.i. opposto (n. 858/2023 R. Ing. – R.G. 2147/2023 emesso in data 13/14.04.23
dal Tribunale di Vicenza);
2) condanna la opponente a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 16.201,43 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 dal CP_1
giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento della fattura nr. 26/001 del 10.12.2022 al soddisfo;
3) condanna la opponente a rifondere all'opposto le spese di lite Parte_1
della presente fase di opposizione che liquida, già compensate nella misura di
1/9, nell'importo di € 4.512,9 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 14/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del TT. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2620/2023 promoSS da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. RANDO FRANCESCA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Schio (VI), via Veneto nr. 2
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
PASSUELLO LIVIO e dall'avv. NASCINGUERRA ELISA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in BaSSno del Grappa (VI),
Piazzale Firenze nr. 21
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera professionale – Opp. d.i pagina 1 di 11 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
1)Dichiararsi la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto perché le somme ingiunte non sono dovute per i motivi illustrati in atti e disporne di conseguenza la revoca del Decreto Ingiuntivo, previo accertamento che la fattura 25/2022 è stata pagata prima del deposito del ricorso e la fattura 26/2022
non è dovuta;
2)Rigettarsi tutte le domande avversarie perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
3)con vittoria di spese e competenze legali con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie deTTe
nella memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC del 12.12.2023 e non ammesse e si oppone alla ammissione di quelle avversarie.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
L'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- nel merito: accertata l'esistenza ed esecuzione tra le parti dell'accordo di riaddebito dei costi della SI.ra , dato atto del pagamento parziale di € Parte_2
2.390,11, e comunque per tutte le ragioni deTTe in atti, voglia revocare il decreto opposto e condannare , in persona del Parte_1
liquidatore e leg. rapp.te p.t., al pagamento in favore del TT. della CP_1
somma di € 16'201,43 più interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 dal dovuto all'effettivo soddisfo, e con le spese legali liquidate in sede monitoria.
pagina 2 di 11 - in via subordinata e sussidiaria: ex art. 2041 c.c. voglia l'adito Tribunale,
ritenuto che la SI.ra ha prestato la propria attività ad Parte_3
esclusivo vantaggio della e che quest'ultima ha lucrato senza Parte_1
giusta causa dalle relative prestazioni svolte a favore dei sui clienti, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di verso il TT. Parte_1 CP_1
, che ha sopportato ed anticipato tutti i costi della lavoratrice. Si chiede
[...]
che l'importo dell'ingiustificato arricchimento sia riconosciuto nella somma della fattura n. 26/2022 ad oggi insoluta (€ 16'201,43), trattandosi di somma inferiore all'arricchimento di giusta la sua fatturazione ai clienti Parte_1
finali, e che quest'ultima sia condannata al relativo pagamento a favore del
TT. , con interessi e rivalutazione monetaria. CP_1
- in ogni caso, con totale rifusione di spese, diritti ed onorari della presente causa di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, (d'ora in avanti ”) Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 858/2023 (R.G. 2147/2023) emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 13/14.04.23 con il quale le era stato ingiunto di pagare a , entro giorni 40 dalla notifica, l'importo di € 18.651,54, CP_1
gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione come liquidate, quale credito portato da due fatture, entrambe del 10.12.22, la nr.
25/001 dell'importo di € 2.309,11 e la nr. 26/001 dell'importo di € 16.201,43.
La opponente formulava i seguenti motivi di opposizione:
pagina 3 di 11 1) nullità del d.i. per inesistenza del credito relativo alla fattura nr. 25 in quanto la stesse era già stata pagata dalla in data 02.01.23, come da Parte_1
contabile di bonifica proTTa e quindi in epoca ben anteriore alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
2) nullità de d.i. per non debenza della fattura nr. 26 recante un importo a titolo di “Riaddebito spese mese di ottobre 2022 per lavori eseguiti per VS
ordine e conto )” e “Riaddebito spese di liquidazione mese di Parte_3
novembre 2022 ”. L'opponente in proposito deduceva che Parte_3
la fattura aveva ad oggetto lo stipendio di , ex dipendente del Parte_3
TT. e non della e licenziata dal suo datore di lavoro. Tale CP_1 Parte_1
dipendente aveva sempre lavorato per il solo TT. e pertanto gli importi CP_1
portati dalla fattura non potevano essere addebitati alla che, infatti, li Parte_1
aveva tempestivamente contestati. Era altresì escluso che la SI.ra Parte_2
avesse svolto attività a favore della e, comunque, non potevano Parte_1
essere addebitate alla opposta le voci relative ai debiti del TT. verso CP_1
l'Erario e altri enti relativi alla predetta dipendente;
in ogni caso la dipendente era stata licenziata a metà ottobre 2022 e da allora non aveva più svolto alcuna attività. La SI.ra non aveva mai avuto rapporti con e Parte_2 Parte_1
prendeva istruzioni dal solo TT. , il quale aveva la sede del proprio CP_1
studio DZ Data System in via Garibaldi nr. 61 a Rosà mentre la sede operativa della era in via Segafredo nr. 2 a Rosà. Parte_1
Concludeva, quindi, previa non concessione della provvisoria esecutività
del d.i. opposto, per la declaratoria della nullità del decreto monitorio e per la conseguente revoca del medesimo.
pagina 4 di 11 II. Si costituiva in giudizio il TT. dando atto dell'effettivo CP_1
pagamento della fattura nr. 25/2022 azionata con il d.i. opposto;
quanto al credito portato dalla fattura nr. 26 deduceva la sussistenza di un accordo tra le parti in cause per il quale tutti i costi sostenuti dall'opposto per la lavoratrice sarebbero stati rifusi dalla , come risultava evidente Parte_3 Parte_1
dalla documentazione fiscale depositata, relativa agli anni 2021 e 2022, da cui emergevano sia le prestazioni mensili svolte dal TT. per conto del CP_1
C.E.D. sia il riaddebito dei costi mensili per i dipendenti, ivi Parte_1
compresi tutti i costi retributivi, previdenziali e fiscali. La spiegazione di tale accordo risiedeva nei rapporti parentali tra i soci della e nel Parte_1
funzionamento della società. Dall'apertura nel 2021, l'attività di elaborazione dati era sempre stata svolta nella sede operativa di via Segafredo nr. 2 a Rosà,
sia dai soci, sia dai dipendenti della , poiché l'attività della società era Parte_1
cresciuta nel tempo la SI.ra aveva chiesto al TT. , Controparte_2 CP_1
titolare di partita IVA, di assumere alcuni stagisti e apprendisti per applicarli presso la sede di Rosà della;
inoltre negli anni 2021 e 2022 l'opposto Parte_1
aveva sempre lavorato presso la sede della , ove trascorreva la Parte_1
giornata lavorativa insieme alla SI.ra e ad altri stagisti e apprendisti, Parte_2
evadendo le pratiche dei clienti della . Parte_1
L'opposto rilevava poi che, a conferma di quanto deTTo, risultava quanto segue:
- i preavvisi di parcella, quale specifica dei costi applicati in ogni fattura,
erano sempre messi a disposizione di insieme alle buste paga di Parte_1
ciascun lavoratore del TT. ; CP_1
pagina 5 di 11 - tali buste paga erano elaborate da che, dopo averle Controparte_2
redatte col programma “job sistemi”, le consegnava a mano mensilmente a ogni lavoratore e forniva al TT. il modello F24 dei contributi e il prospetto CP_1
dei costi mensili per il riaddebito;
- tutti gli stagisti/apprendisti lavoravano sempre e solo presso la Parte_1
curando le pratiche dei clienti del CED;
- la SI.ra , già ad aprile 2018, era stata assunta da Parte_2 [...]
società avente gli stessi soci della come stagista del Controparte_3 Parte_1
CED; alla scadenza dello stage era stata assunta dal TT. ma, in pratica, CP_1
non aveva mai mutato posto di lavoro, rispettando sempre le direttive della
SI.ra e del figlio . Controparte_2 Persona_1
Concludeva, quindi, previa concessione della p.e. del d.i. opposto relativamente all'importo portato dalla fattura nr. 26/2022, per la revoca del decreto con condanna della opponente a pagare l'importo di € 16.201,43 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo e le spese liquidate in sede monitoria o, in subordine, per la condanna al pagamento del medesimo importo ex art. 2041 c.c..
III. La causa era istruita mediante le prove per testi ammesse dal precedente g.i. con ordinanza a verbale dell'udienza del 18.01.24. Subentrato
dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., esperite le prove ammesse, la causa era rinviata all'udienza del 19.06.25 per la rimessione in decisione con termini anteriori ex art. 189 c.p.c. come per legge e quindi all'esito di tale udienza trattenuta in decisione.
pagina 6 di 11 IV. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
IV.
1. Non vi è contestazione da parte dell'opposto sul fatto che la fattura nr. 25/001 del 10.12.2022, azionata in monitorio, fosse, in realtà, già stata pagata antecedentemente al deposito del ricorso per ingiunzione e quindi non
è sicuramente dovuto dalla opponente l'importo di € 2.390,11, con conseguente revoca del d.i. opposto.
IV.
2. Quanto alla fattura 26/001 del 10.12.2022 le deduzioni della parte opponente appaiono smentite dallo svolgersi dei fatti, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi in istruttoria.
Preliminarmente si deve rilevare come, palesemente, non appaia credibile, in quanto fattualmente smentita, l'asserzione della opponente
(seguita anche dai testi e volta a sminuire il Testimone_1 Controparte_2
ruolo della medesima TT.SS nell'ambito della , Controparte_2 Parte_1
quale mera socia paritaria (con quota del 25%) insieme ai due figli Per_1
e e al TT. . In realtà è da ritenersi che la TT.SS
[...] Testimone_1 CP_1
, pur avendo la formale qualità di sola socia (mentre l.r. era il figlio Parte_1
) fosse in realtà la vera “dominus” della società agendo in realtà Persona_1
quale amministratore di fatto della steSS (che, infatti, e non pare un caso si chiama come si chiamava la precedente Parte_1 Controparte_3
società, ora inattiva, della quale erano soci paritari i medesimi soggetti).
Tale conclusione deriva dalle dichiarazioni dei seguenti testi escussi in istruttoria, che non avendo alcun interesse in causa (a differenza delle SI.re pagina 7 di 11 e , socie della opponente) sono sicuramente da ritenersi Per_1 Parte_1
attendibili:
- teste (ud. 18.03.25), la steSS confermava che, nel Testimone_2
periodo 2021-2022, era la TT.SS a impartirle Controparte_2
quotidianamente ordini e direttive di lavoro, a decidere i cedolini dei clienti del CED da affidarle e con cui doveva discutere orario di lavoro, permessi e ferie. La steSS confermava anche di essere tenuta a compilare periodicamente rapportini sull'attività svolta per i clienti del CED da consegnare alla TT.SS
, la quale redigeva mensilmente le buste paga dei lavoratori del CED, Parte_1
inclusa e le consegnava a mani ai lavoratori. Dichiarava che Parte_3
l'operatività bancaria della opponente era gestiva da;
Persona_1
- teste (ud. 18.03.25), la steSS confermava di aver ricevuto Testimone_3
le buste paga dalla TT.SS , così come e altri Parte_1 Parte_3
dipendenti del CED. Inoltre dichiarava che la Banca era gestita dalla TT.SS
e dal figlio Parte_1 Per_1
Dirimente, però, a smentire gli assunti attorei appare la testimonianza di
, anch'eSS indifferente in causa (e che anzi semmai avrebbe Parte_3
dovuto essere teste “ostile” all'opposto che l'aveva licenziata nell'ottobre 2022).
La steSS dichiarava che i cedolini paga alla steSS intestati le venivano consegnati direttamente dalla TT.SS con cadenza mensile, mentre Parte_1
le fatture e gli avvisi di parcella del TT. aveva avuto modo di vederli CP_1
sulla scrivania del TT. intestati fino a giugno 2022 a CP_1 Controparte_3
e quindi a oltre a ricordare che, nel periodo dal 2018 ad
[...] Parte_1
ottobre 2022, con esclusione del periodo ottobre 2021-maggio 2022, aveva pagina 8 di 11 visto il TT. consegnare mensilmente alla TT.SS documenti CP_1 Parte_1
simili agli avvisi di parcella proTTi dall'opposto. La teste negava di aver mai seguito clienti del TT. , ma di seguire la clientela aziendale della CP_1
TT.SS , non avendo mai svolto attività lavorativa su indicazione e Parte_1
direttiva del TT. , ma sempre solo su indicazione e direttiva della CP_1
TT.SS , nonché di aver sostenuto il colloquio di assunzione con la Parte_1
sola TT.SS e di aver conosciuto il TT. solo in occasione del Parte_1 CP_1
primo giorno di lavoro. Inoltre la SI.ra confermava che le era stato Parte_2
verbalmente comunicato, dalla TT.SS , un elenco di aziende per le Parte_1
quali doveva seguire l'elaborazione paghe, che si rivolgeva per orario di lavoro,
permessi e ferie alla TT.SS che le dava indicazione e chiedeva poi Parte_1
l'assenso del TT. per definitiva conferma, di validare il badge CP_1
nell'edificio sede della insieme a tutte gli altri dipendenti della Parte_1
medesima. Quanto alla operatività bancaria confermava che la delega bancaria della era in capo al solo SI. . Parte_1 Persona_1
Da quanto sopra esposto appare evidente che la SI.ra fosse in Parte_2
realtà una dipendente della che, per ragioni che in questa sede non Parte_1
rilevano, era stata formalmente assunta dal TT. il quale poi ne CP_1
“riversava i costi” alla opponente che ne era l'effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa, come ha confermato, senza alcun dubbio, la testimonianza della lavoratrice medesima.
Anche a voler ritenere che l'opponente mai abbia visto i cc.dd. preavvisi di parcella del TT. , contenenti i riaddebiti del costo della prestazione CP_1
lavorativa della dipendente SI.ra , la steSS li ha pagati, tranne per Parte_2
pagina 9 di 11 l'importo relativo alla fattura nr. 26/2022, oggetto di causa. Inoltre è stato smentito dai testi escussi, indifferenti in causa, come già detto, a differenza dei testi e che il TT. avesse le credenziali Parte_1 Testimone_1 CP_1
bancarie della che erano in possesso sicuramente del solo Parte_1 Per_1
(e, forse, della TT.SS ). In siffatte circostanze non si
[...] Parte_1
comprende, francamente, né la opponente lo spiega cosa abbia inteso pagare nel tempo rispetto alle fatture emesse, e proTTe, dal TT. in quanto CP_1
pur deducendo di non aver mai visto i preavvisi di fattura dallo stesso allegati alle fatture non ne dà una diversa spiegazione che valga peraltro a smentire quanto dichiarato anche dalla teste che ha confermato la redazione Parte_2
da parte del TT. di conteggi analoghi a quelli proTTi che venivano CP_1
consegnati alla TT.SS . Parte_1
In conclusione l'opposizione, per quanto riguarda la fattura nr. 26/001 del
10.12.2022, appare priva di fondamento e pertanto l'opponente deve essere condannata a pagare all'opposto l'importo di € 16.201,43 oltre interessi ex art. 5
D.Lgs 231/02 dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento della fattura al soddisfo.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza prevalente della opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa pari all'accordato al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. con compensazione nella misura di 1/9.
-
P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
pagina 10 di 11 1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto revoca il d.i. opposto (n. 858/2023 R. Ing. – R.G. 2147/2023 emesso in data 13/14.04.23
dal Tribunale di Vicenza);
2) condanna la opponente a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 16.201,43 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 dal CP_1
giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento della fattura nr. 26/001 del 10.12.2022 al soddisfo;
3) condanna la opponente a rifondere all'opposto le spese di lite Parte_1
della presente fase di opposizione che liquida, già compensate nella misura di
1/9, nell'importo di € 4.512,9 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 14/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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