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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/09/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
IA AS Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa n. 2004/2023 R.G.A.C promossa
DA
nata il [...] ad [...] e residente Parte_1
in AZ (SP)
c.f. C.F._1
avv. PESCE GIANCARLO -RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] alla e residente in [...]Controparte_1 Pt_2
(SP)
c.f. C.F._2
avv. ROSSO PIETRO -CONVENUTO-
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
9.11.2023 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 6.12.2024 a margine della sentenza di separazione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 9.9.2025:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, con compensazione delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
n AZ (SP) in data 20.4.2010 (atto trascritto nel registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 1 parte I anno
2010) in regime di comunione dei beni, di non aver avuto figli, ha chiesto dichiararsi la separazione coniugale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra coniugi,
Si è costituito tardivamente non opponendosi alle domande Controparte_1 contestualmente proposte ma chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Con sentenza n. 816/2024 (passata in giudicato il 5.6.2025), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
2 Con ordinanza del 4.12.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 9.9.2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato l'accordo raggiunto e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe, sulle quali la causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n.
898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite compensate, come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in AZ (SP) in data 20.4.2010 (atto Controparte_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 1 parte I anno 2010)
Spese compensate.
3 Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'11.9.2025
Il Presidente est.
IA AS
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