Ordinanza collegiale 22 giugno 2020
Ordinanza cautelare 16 novembre 2020
Sentenza 12 luglio 2024
Ordinanza collegiale 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 14/03/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2025, proposto da
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Saraceno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni, n. 265 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I Stralcio, 12 luglio 2024, n. 14243, resa tra le parti, non notificata e concernente l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento a domanda nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste el conclusioni delle parti come in atti;
Considerato che
oggetto del contendere è la verifica della legittimità dell’esclusione dell’appellante dalla procedura speciale di reclutamento a domanda nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per non aver superato la prova di acquaticità nel tempo massimo previsto di 35 secondi, avendo il candidato, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato in prime cure, concluso la prova nel tempo di 35,04 secondi;
con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II Civile ha così disposto: “ a) accoglie la domanda del querelante e per l’effetto dichiara la falsità del verbale -OMISSIS- per le ragioni indicate in parte motiva: dispone che sia cancellata, nel documento -OMISSIS-, -OMISSIS-., la locuzione: “……., e -OMISSIS- ”;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite per euro 2.500,00, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge .”;
per la riforma della predetta sentenza il Ministero dell’interno ha proposto appello, attualmente pendente con il n.r.g. -OMISSIS- dinanzi alla Corte di Appello di Roma;
l’appellante ha presentato rinuncia alla domanda cautelare con atto depositato il 12 marzo 2025;
Ritenuto che
occorre prendere atto della rinuncia alla domanda cautelare rilevando che, in ogni caso, e a prescindere da detta rinuncia, la presente istanza cautelare non può essere trattata perché non risulta presentata istanza di fissazione di udienza;
la definizione del giudizio civile di falso assume il carattere di pregiudizialità rispetto alla delibazione del thema decidendum della presente controversia, ai sensi degli articoli 77, comma 4 e 39, comma 1, c.p.a. e dell’articolo 295 c.p.c.;
deve pertanto essere disposta la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del giudizio di falso, riservato ogni ulteriore provvedimento in rito, nel merito e sulle spese;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dà atto della rinuncia alla domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e, riservato ogni ulteriore provvedimento in rito, nel merito e sulle spese, sospende il giudizio ai sensi degli articoli 77, comma 4 e 39, comma 1, c.p.a. e dell’articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di falso.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.