Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/06/2023
N. 00197/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2023, proposto da AL RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Salviani e Bernardo Mucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
Provincia di Campobasso, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alle sentenze, passate in giudicato, n. 495/2016 del Tribunale di Campobasso, pubblicata il 19 settembre 2016, e n. 137/2020 della Corte di Appello di Campobasso, pubblicata in data 23 aprile 2020, entrambe notificate in forma esecutiva il 4 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione IS;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione sugli scritti depositata dalla parte ricorrente in data 6 giugno 2023;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Federico Giuseppe Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso in epigrafe è inteso a ottenere l’esecuzione delle sentenze n. 495 del 19 giugno 2016 del Tribunale di Campobasso e n. 137 del 23 aprile 2020 della locale Corte d’Appello, confermativa della prima decisione.
Con la prima sentenza il Tribunale ordinario adito, nell’accogliere la domanda risarcitoria introdotta dall’RI nei confronti della Regione IS, condannava quest’ultima al pagamento della somma, a titolo di danno risarcibile, di euro 5.142,20, oltre a interessi legali dall’evento fino al soddisfo; nonché dell’importo, a titolo di spese di lite, di euro 2.400,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., e di euro 142,66 per esborsi.
La Corte d’Appello di Campobasso, nel confermare il decisum del Giudice di prime cure, disponeva la condanna dell’Amministrazione regionale a favore del ricorrente al pagamento delle spese del nuovo grado di giudizio, liquidate in euro 1.830,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Quest’ultima pronuncia passava indi in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 8 luglio 2021 in atti.
Le predette sentenze, munite entrambe di formula esecutiva, venivano regolarmente notificate all’Amministrazione regionale, in data 4 marzo 2021, sia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale (regionemolise@cert.regione.molise.it), sia presso quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it), come desumibile dalla documentazione in atti.
2. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notifica dalle citate sentenze alla Regione, l’interessato, con ricorso notificato in data 27 marzo 2023 e depositato il successivo 5 aprile, agiva allora dinanzi a questo T.A.R. ai sensi dell’art. 114 del cod. proc. amm. per l’ottemperanza dei predetti titoli giudiziali.
In dettaglio, la parte ricorrente domandava:
- il pagamento della somma di euro 5.142,20, oltre a interessi e rivalutazione;
- il pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate nelle rispettive pronunzie azionate;
- la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta ;
- la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e) del cod. proc. amm.;
- la condanna, infine, al pagamento delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
3. La Regione IS si costituiva in giudizio con difesa di stile.
4. Alla camera di consiglio del 7 giugno 2022, vista l’istanza di passaggio in decisione sugli scritti depositata dalla parte ricorrente in data 6 giugno 2023, la causa era trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è ammissibile e fondato.
6. In punto di ammissibilità, il ricorso risulta assistito dai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo – come emerge dagli atti versati in giudizio – sia al passaggio in giudicato dei titoli giudiziali azionati (comprovato dall’attestazione di cancelleria dell’8 luglio 2021), sia all’avvenuta decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla data di notifica dei titoli in forma esecutiva di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio può poi nutrirsi sulla ricomprensione dei provvedimenti nell’ambito dell’azione di ottemperanza, atteso che le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite possono pacificamente trovare attuazione con il rimedio processuale dell’azione di ottemperanza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 del cod. proc. amm.
7. Il ricorso è, altresì, fondato, essendo incontroverso che la Regione IS non abbia provveduto all’esecuzione delle pronunzie mediante il pagamento delle somme complessivamente dovute a titolo di risarcimento del danno patito dall’RI, interessi e spese di lite.
8. Accertato l’obbligo di dare integrale esecuzione alle sentenze ottemperande, deve conseguentemente ordinarsi all’Amministrazione intimata il pagamento degli importi ivi indicati in favore della parte ricorrente, e, pertanto, la corresponsione:
i ) della somma di euro 5.142,20, oltre al maggior importo per interessi fino al soddisfo;
ii ) della somma di euro 2.400,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., e di euro 142,66 per esborsi, a titolo di spese di lite liquidate per il giudizio di primo grado;
iii ) della somma di euro 1.830,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., quali spese di lite liquidate dalla Corte d’Appello per il grado di appello.
I citati pagamenti dovranno avere luogo nel termine massimo di 30 giorni dalla data di notifica o di comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta , individuato, anche ratione muneris , nella persona del Direttore pro tempore del Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria regionale della Regione IS, il quale dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 30 giorni.
Il Tribunale, infine, in considerazione della nomina del Commissario ad acta effettuata con la presente decisione proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente di un’ulteriore somma, a titolo di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm..
Rimane, però, salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato Commissario ad acta .
10. Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e per l’effetto:
- ordina alla Regione IS di provvedere al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi indicati nelle sentenze del Tribunale di Campobasso n. 495 del 19 giugno 2016 e della Corte d’Appello di Campobasso n. 137 del 23 aprile 2020, nella misura e nei modi ivi specificati, nel termine ultimativo di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina fin d’ora, anche ratione muneris , per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta , nella persona del Direttore pro tempore del Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale della Regione IS, che – su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione - a sua volta provvederà ad assicurare l’ottemperanza con le modalità di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 600,00, oltre gli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato di euro 300,00 versato nel presente giudizio: spese tutte da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Roberto Ferrari, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO