Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16692/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
GiudiceDott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/05/2024 promossa da
Parte 1
Data e luogo di nascita: il 11/03/1981 in ROMANIA
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]6 20134 MILANO ITALIA con l'Avv. CAVALLARO PAOLA MARIA e PEVIANI FRANCESCA elettivamente domiciliato
VIA FONTANA, 28 20122 MILANO
Parte attrice nei confronti di
CP 1 data e luogo di nascita: 29/09/1975 a ROMANIA
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in VIA TEODOSIO 74 20131 MILANO ITALIA con l'Avv. STRADELLI ALESSANDRO elettivamente domiciliato Via Ilarione Rancati 20127
MILANO
Parte convenuta avv.to MASSIMO SCHIRO' (IN QUALITA' DI CURATORE SPECIALE del minore
[...]
Persona 1 ) elettivamente domiciliato in VIA FONTANA N. 19 20100 MILANO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6.6.2024
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO/
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in LAVENA ON SA (VA) il
05/03/2003 (anno 2003 atto n. 1 parte I serie ).
Dal matrimonio nascevano due figli, Persona 2 1'8.9.2002, oggi maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona 1 nato il [...]
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al tribunale di Milano con verbale in data 7.6.2018 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 25/06/2018
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/05/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso del figlio minore nato il [...], con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione Persona 1 alla stessa della casa coniugale, già di sua proprietà e di incaricare i Servizi Sociali del Comune di
Milano -ovvero, in via subordinata, nominare un coordinatore genitoriale, disponendo che lo stesso intervenga con un costante e frequente monitoraggio del nucleo familiare relazionando sull'andamento del percorso del minore, attuando sostengo alla genitorialità e fornendo attivo sostegno alla crescita di Per 1, tramite la di lui frequentazione di un percorso presso idoneo professionista, la regolamentazione del diritto di visita in favore del padre e la determinazione in €
450,00 mensili dell'assegno che il convenuto doveva ritenersi obbligato a corrisponderle entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento di Per 1 oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicato all'interno delle Linee Guida del Tribunale di Milano
Il Giudice Delegato, preso atto della circostanze evidenziate in ricorso, con il decreto di fissazione dell'udienza del 4.6.2024 disponeva la presa in carico dei nucleo familiare da parte dei 66
Servizi Sociali di Milano affinché gli stessi svolgano un'indagine psicosociale del nucleo familiare facendo pervenire una sintetica relazione sulle condizioni psicofisiche di entrambi i genitori e del minore ( anche attraverso colloqui con le insegnanti ), sulle competenze Persona 1 genitoriali di entrambi, con accessi domiciliari presso la residenza paterna, segnalando senza ritardo ogni eventuale pregiudizio per il minore a cui nominava un Curatore Speciale ( avv.to Massimo
Schirò) incaricando i Servizi Sociali di Milano di prendere con urgenza in carico il nucleo familiare e di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo facendo una relazione preliminare sulle condizioni psicofisiche di entrambi i genitori e del minore, anche attraverso colloqui con il medico e insegnanti, sulle competenze genitoriali di entrambi, con accessi domiciliari presso la residenza materna, segnalando a questa Autorità giudiziaria senza ritardo ogni eventuale pregiudizio per il minore. Costituitosi in giudizio ( comparsa depositata il 5.7,.2024) il Curatore Speciale del minore chiedeva che, previa audizione anche in via d'urgenza del minore, lo stesso venisse affidato al
Comune di Milano con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle questioni sanitarie, di istruzione ed educazione, che si desse incarico ai Servizi
Sociali del Comune di Milano di attivare tutti gli strumenti di sostegno alla genitorialità e psicologici al minore ritenuti necessari a favorire il recupero del rapporto tra madre e minore, che venisse disposto il collocamento di Per 1 presso l'abitazione paterna prevedendo che lo stesso potesse frequentare liberamente la madre secondo i suggerimenti che saranno dati dal Servizio sociale determinando altresì l'assegno da porsi a carico del genitore non collocatario CP 1 itualmente costituitosi in giudizio (comparsa depositata il 10.9.2024) nulla opponeva alla domanda di divorzio avanzata dalla moglie, domanda alla quale, invero, aderiva. Si opponeva, invece alle ulteriori domande svolte dalla ricorrente chiedendo che il minore Per 1 venisse affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori ma collocato presso il padre, che le frequentazioni tra madre e figlio avvenissero liberamente secondo le indicazioni date dai Servizi Sociali del Comune di Milano, che venisse revocato l'obbligo per il medesimo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento per Per 1 e che fosse previsto che la madre del minore contribuisse al suo mantenimento corrispondendogli l'importo di € 450,00 mensili oltre alle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 4.12.2024, macquisite le relazioni dei servizio sociali, sentite le parti e il Curatore Speciale del minore, il Giudice Delegato con ordinanza in pari data così disponeva:
"...vista la relazione dei Servizi sociali ritenuto necessario, alla luce dell'elevata conflittualità tra le parti, disporre l'affido del minore
Persona 3 ai Servizi sociali di Milano, attivando una serie di incarichi come suggerito dagli stessi servizi;
ritenuto necessario disporre il collocamento di Per 1 presso il padre, sospendendo, allo sato, le frequentazioni madre/figlio ritenuto che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità; ritenuto in forza del collocamento esclusivo del minore presso il padre che la ricorrente corrisponda al resistente una somma a titolo di contributo di mantenimento, somma che - tenuto conto del fatto che il l'assegno unico, su accordo tra le parti, sarà percepito in via esclusiva dal padre, - può essere quantificato, nell'accordo tra le parti, nella somma di euro 150 al mese a decorrere dalla data della comparsa di costituzione, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione settembre 2025);
PQM
Visto l'art. 473 bis n 21 cpc Persona 11) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis 1. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore nato a [...] in data [...], ai Servizi Sociali del Comune di Milano
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
3) Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, minore presso il padre a Milano Via Teodosio n.74, sospendendo allo stato le frequentazioni madre/figlio ;
4) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
5) Dispone che il genitore collocatario prevalente/ciascuno dei genitori in caso di collocamento alternato, previo avviso ai Servizi affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto dei genitori in caso di collocamento alternato oppure in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, il Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, il minore ed il Curatore Speciale assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
7) Dispone che i Servizi sociali affidatari, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. medico, insegnanti), sentito il minore ed il Curatore Speciale, convochino i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente (o uno di essi, in caso di collocamento alternato) provveda al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, i Servizi affidatari segnalino la situazione al
Giudice, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
11) Incarica i Servizi affidatari in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto di seguito dettagliati: interventi di supporto psicologico per il minore, nonché la presa in carico del minore presso UONPIA;
12) Incarica i Servizi Sociali Affidatari, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire gli interventi di seguito dettagliati: interventi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori;
13) Incarica i Servizi Affidatari di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore
14) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
15) Pone a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante il pagamento al resistente della somma mensile di euro 150, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito della comparsa di costituzione, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione settembre 2025) oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle linee guida del Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano)
16) Dispone, su accordo tra le parti, che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dal resistente;
17) Assegna ai Servizi sociali di Milano termine fino al 30.4.2025 per depositare relazione;
18) Rinvia la causa alla udienza del 14.5.2025 ore 13:30 con termine alle parti fino al 7 maggio 2025 per osservazioni alla relazione dei Servizi sociali affidatari...."
Alla successiva udienza in prosecuzione ex art. 473 bias.21 c.p.c. del 14.5.2025, vista la richiesta di sentenza non definitiva sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione
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Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
E' decorso, infatti, il termine di legge per ottenere lo scioglimento del matrimonio:
i coniugi si sono separati consensualmente avanti al tribunale di Milano con verbale in data 7.6.2018
e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano del 25/06/2018 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 03/05/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in ragione del contegno serbato da ciascun coniuge che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 16692/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1 con rito civile/o in LAVENA ONe CP 1
SA (VA) il 05/03/2003 ((anno 2003 atto n. 1 parte I serie);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di LAVENA ON SA (VA), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025 Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai