Sentenza breve 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 28/03/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02615/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2025, proposto da Opus Automazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Abbamonte, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Melisurgo n. 4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Maria Vittoria de Gennaro, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ente in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“1. del Decreto del Dirigente della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive- n. 8 del 10.1.2025 con cui si è rideterminato l’importo del contributo concesso alla Opus Automazione spa con precedente Decreto Dirigenziale n.362 del 13.5.2024 da euro 3.045.683,55 a euro 2.779.316.05;
2. della nota della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania dell’11.2.2025, di rigetto della richiesta di riesame del D.D. 8/2025 in autotutela, presentata dalla ricorrente;
3. di qualsiasi altro atto presupposto, connesso o conseguente lesivo degli interessi della ricorrente.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata e che, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione della sentenza in forma semplificata, “ può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato in data 11 marzo 2025, Opus Automazione s.p.a. ha chiesto l’annullamento del Decreto del Dirigente della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - n. 8 del 10 gennaio 2025, con cui era stato rideterminato l’importo del contributo concesso ad essa società con precedente Decreto Dirigenziale n. 362 del 13 maggio 2024 da € 3.045.683,55 a € 2.779.316.05, e della nota della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania dell’11 febbraio 2025, di rigetto della richiesta di riesame in autotutela del D.D. n. 8/2025, presentata dalla ricorrente;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
CONSIDERATO che la Regione Campania si è costituita a resistere in giudizio con atto di stile e ha poi depositato documentazione ed una memoria con la quale ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito T.A.R., ritenendo che la controversia spettasse alla cognizione del giudice ordinario poiché concernente il venir meno del concesso beneficio non per ragioni di illegittimità attinenti alla fase di ammissione al beneficio, bensì a causa dell’inadempimento del beneficiario nel corso della fase di esecuzione, con coinvolgimento di posizioni di diritti e di obblighi; ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTA fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, sollevata dalla Regione Campania con la memoria del 22 marzo 2025, in quanto avente ad oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario;
RITENUTO infatti che:
- secondo la condivisibile giurisprudenza, già fatta propria dalla Sezione (TAR Campania, Napoli, Sezione III, 1 agosto 2023, n. 4678, 4 aprile 2022, n. 2248, 18 gennaio 2022, n. 367 e 2 novembre 2021, n. 6901) e dalla quale il Collegio non ha una motivo di discostarsi, “il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150);
- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche che se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776)” (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17);
- è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario" (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17) come, incidentalmente, nel caso all’esame;”;
- le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sul giudice competente a decidere una controversia concernente la revoca di un finanziamento pubblico, con ordinanza n. 13492 del 18 maggio 2021, hanno condivisibilmente statuito che: a) la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico concernente l’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa l’ an , il quid e il quomodo dell’erogazione; b) la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico;
RITENUTO che, applicando la sopra richiamata giurisprudenza alla fattispecie per cui è causa:
- il Decreto Dirigenziale oggetto di impugnazione, per quello che in questa sede interessa, dopo avere “ RILEVATO che
a. l'Avviso prevede la concessione di aiuti alle imprese nella forma di contributi in conto capitale, fino alla misura percentuale massima indicata all'art. 8, per ciascuna delle tre categorie di intervento, variabile in ragione della dimensione dell'impresa beneficiaria;
b. con PEC del 12.09.2024 la OPUS AUTOMAZIONE S.P.A. ha trasmesso una comunicazione, relativa alla variazione del proprio assetto societario ed allegando la relativa documentazione;
c. a seguito delle opportune verifiche eseguite sul nuovo assetto societario, il beneficiario viene considerata una GRANDE IMPRESA ai sensi della sezione 1.1.3.1, punto 6, lettera e), della decisione 2012/838/UE della Commissione del 18 dicembre;
d. l'intensità di aiuto concedibile all'impresa beneficiaria, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, è dunque pari al 40% per la Categoria A, 65% Categoria B (Ricerca Industriale) e 40% Categoria B (Sviluppo Sperimentale);
e. in data 10.10.2024 si è provveduto alla modifica dell'importo dell'agevolazione di che trattasi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ed è stato acquisito il CoVar 1372821; ”,
ha quindi decretato
“ di rideterminare l'importo del contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. 362 del 13.05.2024 in relazione all'istanza RCM-04_00856547, proposta da proposta da OPUS AUTOMAZIONE S.P.A p. IVA 01133740538, da euro 3.045.683,55 a euro 2.779.316,05 ”, come dettagliato nel medesimo decreto dirigenziale;
- quanto disposto con il suddetto decreto dirigenziale è stato confermato della nota della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania dell’11 febbraio 2025, di rigetto della richiesta di riesame in autotutela del D.D. n. 8/2025, presentata dalla ricorrente, pure oggetto di impugnazione;
- la contestazione fa pertanto riferimento ad una sopravvenienza imputabile al beneficiario percettore nella fase esecutiva del rapporto che ha determinato la conseguente modifica del quantum del contributo concesso, determinato dalla legge, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente, né per ragioni di illegittimità attinenti alla fase di ammissione al beneficio, con conseguente inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente per oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario; ciò poiché la pretesa attiene ad una posizione di diritto soggettivo, sottoposta al sindacato del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda può essere riproposta, secondo le regole dettate dall'art. 11 c.p.a.;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano motivi di equità per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto dell’esito della presente pronuncia, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente il giudice ordinario.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO