Articolo 4 della Legge 2 dicembre 1967, n. 1213
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 gennaio 1968
Art. 4.
Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di "ottimo".
Ai fini indicati nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.
L'assegnazione e' disposta dal provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, nella quale sara' assicurata la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1968
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