Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. Rg131-1/ /2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente relatore
Dott.ssa Ida Moretti Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale rubricato al n. 131- 1/2024 RGPU promosso da in persona del legale rapp.te rappresentata e difesa come in Parte_1 atti;
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Montecalvo Irpino (AV), Via Dietro Corte n. 36, numero iscrizione REA Av P.IVA_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024 la ha chiesto dichiararsi l' Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale della , denunciandone Controparte_1
l'insolvenza; esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore, in quanto imprenditore commerciale (cfr. risultanze visura camerale in atti), è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
sussiste il requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale posto che dalla documentazione contabile acquisita agli atti nel corso dell'istruttoria ( segnatamente bilanci depositati dalla società presso la camera di commercio) è emerso il superamento delle soglie di legge
ritenuto, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la resistente non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, ed invero va osservato in primo luogo che la ricorrente ha inutilmente esperito procedure di esecuzione individuale ( pignoramenti prezzo terzi che in un solo caso hanno consentito il recupero della contenuta somma di euro 953,46 ) Con per il recupero del suo credito, pari a circa 75.000, portati da reso provvisoriamente esecutivo;
in danno della resistente risultano elevati protesti cambiari per un complessivo ammontare di euro 102.835,52; la debitrice ha depositato ritualmente i bilanci relativi all'attività di impresa esercitata solo fino all'anno 2022, posto che il solo bilancio relativo all'esercizio 2023 è stato depositato in pendenza del presente procedimento ovvero in data 28 gennaio 2025, e da tale documento in ogni caso, emergono dati contabili che certificano lo stato di decozione della predetta società, risultando in esso esposte perdite di esercizio per oltre 240 mila euro, ovvero l'ammontare delle perdite consolidate è pari ad un valore di gran lunga superiore a quello del capitale sociale ( 10,000 euro), completamento eroso.
Né assumono rilievo i prospetti relativi alla situazione contabile per gli anni 2023 e 2024, trattandosi di documenti privi del rango di ufficialità, dai quali, comunque, emergono dati non idonei a contraddire quanto innanzi ritenuto in merito alla sussistenza dello stato di conclamata decozione della società. Ed invero, anche dalla situazione contabile per l'anno 2024 è indicata una perdita di euro 53.586,22 e ciò pur a fronte di crediti indicati come esigibili che rimangono invariati nella loro entità sin dall'esercizio precedente, cosi dimostrando la difficoltà di effettivo recupero delle somme indicate.
Peraltro non può essere sottaciuto che dalle informazioni richieste agli enti - previdenziali e tributari, risulta che la ha una esposizione debitoria Controparte_1 di circa 72.000 euro, di cui euro 70 mila verso l'erario , è altresì certificata la pendenza, in danno della debitrice, di una procedura esecutiva mobiliare rubricata sub n. 822/2024 RGE.
Infine appare significativo che la stessa società resistente- cfr. memoria redatta a firma del suo amministratore p.t. e depositata il 28 gennaio 2025, ha espressamente riconosciuto che “ i [suoi] tre principali creditori (
[...]
, [hnno un]… credito complessivo [pari Parte_2
a]…. circa €. 700.000” , dovendosi segnalare, quale dato di particolare pregiudizio, la circostanza che unicamente nei confronti dei suddetti soggetti la società resistente ha concluso accordi transattivi ( pagamenti rateali) per la definizione del debito, in aperto dispregio del principio di par condicio creditorum il cui rispetto, attesa la situazione di insolvenza per come emersa dall'istruttoria svolta, può essere garantito unicamente dalla apertura della sua liquidazione giudiziale. rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, dovendosi considerare già sufficienti ,a tale fine, i crediti della parte ricorrente cui devono sommarsi, come sopra detto, i rilevanti debiti nei confronti dell'erario e dei fornitori, così che è ampiamente superata la soglia di legge corrispondente ad euro 30.000,00; ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Montecalvo Irpino (AV), Via Dietro Corte n. 36, numero iscrizione REA Av P.IVA_2
nomina la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Giudice Delegato per la procedura in oggetto nomina curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al rappresentante legale della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 19 giugno 2025 ore 10,15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Benevento, 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi