Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ORSOLA CAROZZA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio dell'avv. VINCENZO RUSSO il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 19/07/2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo al figlio minore (nato il [...]) alle Per_1
seguenti condizioni:
f) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con l'impegno da parte di entrambi ad educarlo ed istruirlo, concordando tutte le decisioni importanti per il bambino, con collocazione prevalente presso la madre: il piccolo , infatti, continuerà a vivere con la madre, unitamente Per_1 alla stessa presso l'abitazione dei nonni materni ove già dimora, sita in Bellona alla Via A.
Sorrentino n° 72, con facoltà per il padre di visitarlo, unitamente ad un altro familiare il mercoledì dalle 18,00 alle 19,00 e il sabato mattina dalle 10,00 alle 11,00. Tali orari potranno essere ampliati o modificati previo accordo tra le parti;
g) considerata la tenerissima età del piccolo , le visite da parte del padre verranno effettuate Per_1 sempre in presenza della madre e presso l'abitazione della stessa. Al compimento di un anno di età il padre potrà effettuare il diritto di visita senza la presenza della madre e prelevare il piccolo Per_1
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anche pernottare presso il padre secondo le condizioni che saranno previamente concordate tenendo in considerazione al momento le avvertite esigenze del bambino;
h) porre a carico del padre sig. la somma di Euro 300,00 per il mantenimento del figlio Parte_1
a titolo di assegno alimentare da versarsi a mezzo bonifico bancario sulla postepay evolution IBAN:
[...] entro il giorno 25 di ogni mese. La somma di Euro 300,00 sarà rivalutata automaticamente di anno in anno, sulla scorta della rivalutazione o svalutazione monetaria degli indici ISTAT;
i) l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_2
j) le spese straordinarie cederanno, come per legge, in parti uguali a carico di entrambi i genitori;
k) emettersi ogni ulteriore provvedimento di legge.
All'udienza del 12/02/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso e, ad integrazione delle stesse, hanno raggiunto il seguente accordo: “il padre vedrà il minore il lunedì, mercoledì e giovedì dopo il lavoro alle 18:30; weekend alternati, il sabato e la domenica in orari concordati tra le parti. Restano ferme le altre disposizioni del ricorso con la precisazione che il pernotto sarà introdotto dal quarto anno di età”.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 13/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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