Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/02/2026, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14426/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14426 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Desmond Kipenge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale d'Italia a Casablanca, Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo VI, Prefettura di VI, ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensiva,
del provvedimento di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, Prot. n. 9391 del 29 settembre 2025, notificato al ricorrente in data 30.09.2025, nonché dell’atto presupposto, provvedimento di revoca del nulla osta emesso dallo sportello Unico per l’immigrazione di VI (di seguito anche S.U.I. per brevità), non notificato al ricorrente di cui lo stesso ha avuto conoscenza unitamente al provvedimento di diniego in data 30.09.2025 e di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Consolato Generale D'Italia A Casablanca e di Ufficio Territoriale del Governo VI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. DA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente impugna il diniego di visto in epigrafe indicato ed il presupposto provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro.
1.1. In fatto, riferisce:
- che in data 26/07/2025, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di VI rilasciava nulla osta al lavoro subordinato (Prot. N° P-RO/L/Q/2025/102021) in suo favore, su richiesta del (potenziale) datore di lavoro -OMISSIS-, per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata nell’ambito dell’assistenza familiare;
2) che il nulla osta veniva regolarmente trasmesso alla competente rappresentanza diplomatico-consolare di Casablanca in Marrocco;
3) che il ricorrente presentava regolare domanda di visto per lavoro subordinato presso il Consolato Generale d'Italia a Casablanca;
4) che con provvedimento del 29.09.2025, notificato in data 30.09.2025, il Consolato Generale d'Italia a Casablanca comunicava il diniego del visto richiesto dal ricorrente recante la seguente motivazione “ La sua domanda di visto d’ingresso in Italia ai fini di “Lavoro Subordinato” è stata respinta per mancanza dei requisiti e in particolare poiché: La pratica SUI P-RO/L/Q/2025/102021 è stata chiusa definitivamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ”;
5) che solamente in tale sede il ricorrente è venuto a conoscenza della “chiusura della pratica”, senza peraltro saperne il motivo;
1.2. In diritto il ricorrente formula i motivi così rubricati:
- “c. Nel merito, illegittimità del provvedimento di revoca del Nulla Osta emesso dallo sportello Unico per l’immigrazione di VI, non notificato al ricorrente di cui lo stesso ha avuto conoscenza unitamente al provvedimento di diniego in data 30.09.2025. Vizio di violazione di legge con riferimento agli art. 22 comma 5 quinquies del d.lgs. 286/1998, Art. 2963 del Codice Civile, Art. 155 del Codice di Procedura civile”; in sostanza il ricorrente lamenta che lo Sportello Unico Immigrazione ha definito la pratica, relativamente alla conferma del nulla osta, senza rispettare il termine di legge concesso al (potenziale) datore di lavoro per manifestare la conferma dell’interesse all’assunzione;
- “d. Nel merito, illegittimità del provvedimento di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, Prot. n. 9391 del 29 settembre 2025, notificato al ricorrente in data 30.09.2025. Vizio di violazione di legge derivata in conseguenza al motivo di cui al numero 1 con riferimento agli art. 22 comma 5 quinques del d.lgs 286/1998, Art. 2963 del Codice Civile, Art. 155 del Codice di Procedura civile”; in sostanza, il provvedimento di diniego mutuerebbe l’illegittimità dal provvedimento di revoca di nulla osta;
1.3. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento del provvedimento di diniego di visto e del presupposto atto di revoca del nulla osta al lavoro.
2. Si sono costituite le amministrazioni resistenti a mezzo difesa erariale eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza nel merito, depositando memoria del consolato di Casablanca nella quale l’amministrazione rappresenta che il sistema informatico L-Vis attesta la revoca del nulla osta e che risulta pertanto impossibile il rilascio del visto.
3. Con memoria depositata il 23/01/2026 il ricorrente ha riferito che, con nota del 16/01/2026, il Ministero dell’interno ha ripristinato informaticamente il Nulla Osta in accoglimento delle doglianze, mentre il Ministero degli Affari Esteri è rimasto inerte, e pertanto insiste nell’accoglimento della domanda.
4. All’udienza camerale del 27 gennaio 2026, previo avviso di possibile definizione con sentenza resa in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
6. In sostanza, il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento di diniego di visto, in quanto basato unicamente sull’intervenuta definizione con esito negativo del sub-procedimento diconferma del Nulla Osta al lavoro subordinato. Tale revoca è a sua volta illegittima in quanto avvenuta in violazione di legge, essendo stata la pratica relativa alla conferma del nulla osta (di ci all’art. 22 c. 5 quinquies d.lgs 286/1998) definita prima della scadenza del termine di legge concesso al datore di lavoro per la conferma dell’interesse, così impedendo al datore di lavoro di esercitare la facoltà di conferma dell’interesse.
7. Le doglianze sono fondate considerato che:
- l’amministrazione dell’interno ha definito la pratica di conferma del nulla osta prima della scadenza del termine di sette giorni stabilito dall’art. 22 comma 5 quinquies del D.lgs 286/1998, così impedendo al datore di lavoro di esercitare la propria facoltà di conferma (segnatamente, l’amministrazione non ha atteso il decorso dei sette giorni a partire dal 12 settembre, giorno di invio dell’invito a confermare l’interesse, chiudendo la pratica già il 19 settembre);
-ai sensi dell’art. 155 c.p.c. e 172 c.p.p. il datore di lavoro aveva invece tempo fino alle 23:59 del 19 settembre per esprimere l’interesse all’assunzione;
- tale pratica peraltro, è stata ri-aperta in autotutela dall’amministrazione dell’interno stessa, dopo la notifica del ricorso;
- il provvedimento di diniego dell’amministrazione degli affari esteri è basato unicamente sulla definizione negativa del procedimento di conferma del nulla osta (la quale implica la revoca del nulla-osta già concesso), e pertanto, una volta venuta meno la revoca del nulla osta, esso è irriducibilmente privo di motivazione e deve essere pertanto annullato.
Giova sottolineare che la rigidità del sistema informatico non può compromettere la tutela dei diritti e degli interessi riconosciuti dalla legge e che, a fronte di tali rigidità, l’amministrazione è tenuta ad intervenire sul sistema stesso, al fine di garantire il suo adattamento alla disciplina di legge.
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e gli impugnati provvedimenti devono essere annullati. Resta fermo il potere dell’amministrazione di valutare nel merito la sussistenza dei presupposti di rilascio del visto.
9. Le spese seguono la soccombenza delle amministrazioni e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Condanna le amministrazioni in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
DA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA AR | SC AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.