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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 40/2025 V.G.
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA
SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli, Presidente
Dott. Marina Vitulli, Consigliere Dott.
Giuliano Berardi, Consigliere rel. nella causa iscritta al n. 40/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto: reclamo ex art.739 c.p.c. avverso il decreto del Tribunale di Trieste emesso in data 15.01.2025, proposto con ricorso depositato in data
18.02. 2025 da rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Benvenuti e Maria Adelaide Cassini Parte_1
RECLAMANTE contro
Camera di Commercio di Pordenone-Udine
RECLAMATA
Letti gli atti e i documenti di causa, sentita la parte reclamante, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, a scioglimento della riserva dd. 2.4.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO ha interposto reclamo ex artt. 739 e ss. c.p.c. con atto depositato telematicamente in Parte_1
data 18.2.2025 avverso il decreto dd. 15.1.2025, comunicato all'interessata via p.e.c in data 6.2.2025, con il quale il Tribunale delle Imprese di Trieste, su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese di Pordenone-Udine, preso atto, sulla base di dati oggettivi di bilancio, che l'odierna reclamante aveva superato negli esercizi 2021 e 2022 almeno uno dei limiti dimensionali di cui all'art. 2477, comma 2, lett. c), cod. civ. e non aveva provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio 2022, né lo aveva fatto dopo che il
Conservatore l'aveva sollecitata con p.e.c. del 2.5.2024, aveva nominato sindaco unico la dott.ssa
. Persona_1 La reclamante, premesso che aveva sempre svolto in nome proprio - ma per conto e nell'interesse delle consorziate, riunite in associazione temporanea di imprese - attività dirette al coordinamento e all'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'appalto per la realizzazione del Centro Direzionale di Intesa
Sanpaolo S.p.A. in Torino;
che dal 2012 al 2018 si era dotata sia del sindaco unico, sia del revisore legale dei conti;
che nondimeno tali incarichi non erano stati in seguito rinnovati per la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina in seguito al ridimensionamento delle attività societarie;
tutto ciò premesso, ha gravato il decreto dd. 15.1.2025, lamentando: che l'impugnato decreto risultava emesso in assenza della preventiva instaurazione del contradditorio;
che il potere di nomina del Tribunale delle Imprese non poteva trovare fondamento normativo nell'art. 2477 cod. civ. laddove la società, all'atto della cessazione dell'incarico, non aveva sostituito il sindaco o il revisore;
che il procedimento ex art. 2477 cod. civ. non poteva essere nel caso di specie avviato o proseguito, essendo in via di deliberazione lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, rimasta inattiva a seguito della scadenza del contratto di appalto;
che nel decreto dd. 15.1.2025 non risultava indicato il compenso del sindaco nominato, né se, nel rispetto delle previsioni statutarie, allo stesso andavano attribuite anche le funzioni di revisione legale.
* * *
Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che il reclamo risulta depositato in data 18.2.2025, e dunque oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 739 c.p.c., nella fattispecie pacificamente decorso il 17.2.2025.
La reclamante ha nondimeno chiesto di essere rimessa in termini evidenziando, con istanza dd.
18.2.2025, di aver “ripetuto” il deposito, non avendo la Cancelleria dato seguito all'iscrizione a ruolo del primo invio, effettuato in data 17.2.2025, in considerazione del mancato pagamento del contributo unificato, e precisando che il deposito telematico doveva comunque ritenersi perfezionato contestualmente alla generazione della prima ricevuta di consegna.
* * *
L'istanza non può tuttavia trovare accoglimento, dovendo essere rilevato che il rifiuto di ricezione dell'atto non è stato nella fattispecie originato da un malfunzionamento del sistema o da un errore della Cancelleria, ma da una omissione imputabile allo stesso mittente, come tale insuscettibile di sanatoria ex art. 184-bis c.p.c.
L'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), stabilisce, infatti - com'è noto - che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non
è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.”
Il testo della norma risulta assolutamente chiaro ed univoco, e con circolare del 24 marzo 2025 la stessa , premesso che il Controparte_1
pagamento del contributo unificato costituisce presupposto indefettibile per l'instaurazione valida del processo, non soggetto a sanatoria o regolarizzazione postuma, ne ha condivisibilmente ribadito l'interpretazione letterale, evidenziando che la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non risulta versato il contributo unificato nella misura minima prevista (43 euro) ovvero, laddove applicabile, il minore importo stabilito per legge, con esclusione delle ipotesi di esenzione espressamente previste, e che non è consentita alcuna sospensione in attesa della regolarizzazione del pagamento.
* * *
Rilevata dunque la perentorietà del termine per l'impugnazione stabilito dall'art. 739 c.p.c., ne discende che il reclamo debba essere necessariamente dichiarato inammissibile.
In mancanza di costituzione delle parti resistenti nulla andrà disposto in ordine al regolamento delle spese del grado.
Dovrà nondimeno darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando,
Dichiara inammissibile il reclamo;
Nulla per le spese;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002; Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA
SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli, Presidente
Dott. Marina Vitulli, Consigliere Dott.
Giuliano Berardi, Consigliere rel. nella causa iscritta al n. 40/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto: reclamo ex art.739 c.p.c. avverso il decreto del Tribunale di Trieste emesso in data 15.01.2025, proposto con ricorso depositato in data
18.02. 2025 da rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Benvenuti e Maria Adelaide Cassini Parte_1
RECLAMANTE contro
Camera di Commercio di Pordenone-Udine
RECLAMATA
Letti gli atti e i documenti di causa, sentita la parte reclamante, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, a scioglimento della riserva dd. 2.4.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO ha interposto reclamo ex artt. 739 e ss. c.p.c. con atto depositato telematicamente in Parte_1
data 18.2.2025 avverso il decreto dd. 15.1.2025, comunicato all'interessata via p.e.c in data 6.2.2025, con il quale il Tribunale delle Imprese di Trieste, su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese di Pordenone-Udine, preso atto, sulla base di dati oggettivi di bilancio, che l'odierna reclamante aveva superato negli esercizi 2021 e 2022 almeno uno dei limiti dimensionali di cui all'art. 2477, comma 2, lett. c), cod. civ. e non aveva provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio 2022, né lo aveva fatto dopo che il
Conservatore l'aveva sollecitata con p.e.c. del 2.5.2024, aveva nominato sindaco unico la dott.ssa
. Persona_1 La reclamante, premesso che aveva sempre svolto in nome proprio - ma per conto e nell'interesse delle consorziate, riunite in associazione temporanea di imprese - attività dirette al coordinamento e all'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'appalto per la realizzazione del Centro Direzionale di Intesa
Sanpaolo S.p.A. in Torino;
che dal 2012 al 2018 si era dotata sia del sindaco unico, sia del revisore legale dei conti;
che nondimeno tali incarichi non erano stati in seguito rinnovati per la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina in seguito al ridimensionamento delle attività societarie;
tutto ciò premesso, ha gravato il decreto dd. 15.1.2025, lamentando: che l'impugnato decreto risultava emesso in assenza della preventiva instaurazione del contradditorio;
che il potere di nomina del Tribunale delle Imprese non poteva trovare fondamento normativo nell'art. 2477 cod. civ. laddove la società, all'atto della cessazione dell'incarico, non aveva sostituito il sindaco o il revisore;
che il procedimento ex art. 2477 cod. civ. non poteva essere nel caso di specie avviato o proseguito, essendo in via di deliberazione lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, rimasta inattiva a seguito della scadenza del contratto di appalto;
che nel decreto dd. 15.1.2025 non risultava indicato il compenso del sindaco nominato, né se, nel rispetto delle previsioni statutarie, allo stesso andavano attribuite anche le funzioni di revisione legale.
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Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che il reclamo risulta depositato in data 18.2.2025, e dunque oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 739 c.p.c., nella fattispecie pacificamente decorso il 17.2.2025.
La reclamante ha nondimeno chiesto di essere rimessa in termini evidenziando, con istanza dd.
18.2.2025, di aver “ripetuto” il deposito, non avendo la Cancelleria dato seguito all'iscrizione a ruolo del primo invio, effettuato in data 17.2.2025, in considerazione del mancato pagamento del contributo unificato, e precisando che il deposito telematico doveva comunque ritenersi perfezionato contestualmente alla generazione della prima ricevuta di consegna.
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L'istanza non può tuttavia trovare accoglimento, dovendo essere rilevato che il rifiuto di ricezione dell'atto non è stato nella fattispecie originato da un malfunzionamento del sistema o da un errore della Cancelleria, ma da una omissione imputabile allo stesso mittente, come tale insuscettibile di sanatoria ex art. 184-bis c.p.c.
L'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), stabilisce, infatti - com'è noto - che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non
è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.”
Il testo della norma risulta assolutamente chiaro ed univoco, e con circolare del 24 marzo 2025 la stessa , premesso che il Controparte_1
pagamento del contributo unificato costituisce presupposto indefettibile per l'instaurazione valida del processo, non soggetto a sanatoria o regolarizzazione postuma, ne ha condivisibilmente ribadito l'interpretazione letterale, evidenziando che la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non risulta versato il contributo unificato nella misura minima prevista (43 euro) ovvero, laddove applicabile, il minore importo stabilito per legge, con esclusione delle ipotesi di esenzione espressamente previste, e che non è consentita alcuna sospensione in attesa della regolarizzazione del pagamento.
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Rilevata dunque la perentorietà del termine per l'impugnazione stabilito dall'art. 739 c.p.c., ne discende che il reclamo debba essere necessariamente dichiarato inammissibile.
In mancanza di costituzione delle parti resistenti nulla andrà disposto in ordine al regolamento delle spese del grado.
Dovrà nondimeno darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando,
Dichiara inammissibile il reclamo;
Nulla per le spese;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002; Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli