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Sentenza 16 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 03/06/2022, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2022
N. 00459/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UL DU, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi, Lecce e Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
- Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di:
- IE PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Caggiula ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- RI PE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- del permesso di costruire n. 09/L.M. (pratica edilizia n. 3762 del 2014) del 6 agosto 2014, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento al sig. RI PE per la costruzione di un fabbricato residenziale nonché dell'autorizzazione paesaggistica n. 63 del 9 giugno 2014, rilasciata dal R.U.P. Paesaggio del Comune di Ugento sempre in relazione al citato progetto;
- del permesso di costruire n. 03/L.M. (pratica edilizia n. 4335 del 2017) del 17 aprile 2018, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento al sig. IE PE per una variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 09/L.M. del 06.08.2014 nonché dell'autorizzazione paesaggistica semplificata n. 04 del 15/01/2017, rilasciata dal R.U.P. Paesaggio del Comune di Ugento sempre in relazione al citato progetto di variante;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso;
B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2021:
- dell’ordinanza di demolizione del Comune di Ugento n. 6/2020, resa nei confronti di PE IE e degli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA. e di IE PE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. V. Mele, anche in sostituzione dell'avv. O. M. Calsolaro, per la parte ricorrente, avv. L. Quinto, in sostituzione dell'avv. A. Quinto, per il Comune, avv. A. Caggiula, nonché avv. L. Sticchi, in sostituzione dell'avv. E. Sticchi Damiani, per il controinteressato.
1) Premesso che:
- a) all’udienza pubblica del 24 maggio 2022 sono stati chiamati, tra gli altri, i ricorsi r.g.n. 387/2018, 458/2018 e 459/2018;
- b) il Sig. DU, tanto in via incidentale (ricorso r.g.n. 387/2018) quanto in via principale (ricorsi r.g.n. 458/2018 e 459/2018), ha impugnato i permessi di costruire in forza dei quali il Sig. IE PE ha realizzato opere edilizie sulle particelle, di proprietà di quest’ultimo, n. 2590, già particella 2496 (per la quale vi sono i p.d.c. nn. 03/LM del 18.4.2014 e 04 del 18.7.2016), e n. 2588, già particella n. 2497 (ex proprietà RI PE e per la quale vi sono i p.d.c. n. 09/LM del 6.8.2014 – inizialmente rilasciato al Sig. RI PE, a quell’epoca proprietario del suolo – e n. 03/LM del 17.4.2018, rilasciato al Sig. IE PE, nel frattempo divenuto proprietario di quel suolo);
- c) il Sig. DU si duole, tra l’altro, del fatto che il Sig. IE PE abbia edificato, sulle suddette particelle, una “palazzina”, che non rientrerebbe nelle tipologie di edifici ammesse, in quella zona, dalle norme di PRG.
2) Rilevato che la verifica della tempestività dell’impugnazione è esperibile dal Giudice anche d’ufficio.
3) Ritenuto, con riferimento al caso di specie e impregiudicata la valutazione in ordine a possibili profili di carenza di interesse all’impugnazione (considerato che la particella n. 2588 non è direttamente confinante con la proprietà DU), di dover acquisire ogni elemento utile volto a individuare il momento in cui il Sig. DU abbia avuto – o avrebbe potuto avere – percezione del tipo di edificio che il Sig. PE stava costruendo (ad es. comunicazione inizio lavori, foto di avanzamento del cantiere riferibili a una data, prova del momento dell’apposizione del cartello di cantiere).
4) Ritenuto di gravare del suddetto incombente tutte le parti in causa, con assegnazione del termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e di rinviare la causa, per il prosieguo, all’udienza pubblica di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dispone l’incombente di cui in motivazione e fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 16 novembre 2022.
Manda alla Segreteria di procedere alla comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO