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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE EM
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 95/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall' Avv. Carla Voria del Foro di Bologna ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
costituitosi davanti al Tribunale di Rimini dichiaratosi incompetente rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dell'
[...]
,– Controparte_2 Controparte_3
–
[...] CP_4
resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “ - in via principale, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente signora ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di € 500,00 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui alla Legge
n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/21 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento Controparte_1
del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente signora alla fruizione del beneficio Parte_1
economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui alla Legge
n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/21 condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 500,00 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dello scrivente difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per il : “Voglia l'Ill.mo Giudice del Controparte_1
Lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
[…]
Nel merito gettare il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, in riassunzione, ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del
[...]
docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Pag. 2 di 8 Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di non discriminazione tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 500,00 per l' anno scolastico 2020/21.
Innanzi al Tribunale di Rimini, si è costituito il Controparte_1
che ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e
[...]
, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente non ha svolto attività di docenza fino al termine delle attività didattiche.
Dichiarata l'incompetenza da parte del Tribunale di Rimini , riassunta la causa davanti a questo Tribunale, il non ha svolto ulteriori difese. CP_1
La causa viene decisa all'esito di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato .
Come risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratto nel seguente anno scolastico:
- 2020/2021 dal 14.09.2020 al 09.04.2021, contratto risolto a cui è stata riconosciuta validità economica ma non giuridica, e successivamente dal
Pag. 3 di 8 12.04.2021 al 07.06.2021;
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2025/2026 o GPS 2024/26.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro
Pag. 4 di 8 volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
Pag. 5 di 8 l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Il ha eccepito che la ricorrente ha Controparte_1
svolto prestazioni soltanto parziali nell'a.s. 2020/2021, non essendo destinataria né di incarico fino al termine delle attività didattiche né di incarico annuale.
Deve essere riconosciuto il beneficio alla ricorrente.
La CGEU con la sentenza del 3/7/2025 nella causa C‑268/24 ha così statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto
Pag. 6 di 8 che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Nel caso di specie il periodo di insegnamento svolto, seppure non fino al termine delle attività didattiche, giustifica il riconoscimento del beneficio.
Le spese seguono a soccombenza e vanno riconosciute al procuratore antistatario tenuto conto del valore della causa , della sua serialità edel fatto che viene decisa dopo il deposito delle note di trattazione scritta senza ulteriore attività.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 95/2025:
1)Accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1
di euro 500,00 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ai sensi della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/21 e per l'effetto condanna il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso oltre Controparte_1
accessori di legge.
2) Condanna il a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, euro 21,50 per esborsi e euro 231,00 per compensi oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 7 di 8
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE EM
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 95/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall' Avv. Carla Voria del Foro di Bologna ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
costituitosi davanti al Tribunale di Rimini dichiaratosi incompetente rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dell'
[...]
,– Controparte_2 Controparte_3
–
[...] CP_4
resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “ - in via principale, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente signora ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di € 500,00 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui alla Legge
n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/21 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento Controparte_1
del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente signora alla fruizione del beneficio Parte_1
economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui alla Legge
n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/21 condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 500,00 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dello scrivente difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per il : “Voglia l'Ill.mo Giudice del Controparte_1
Lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
[…]
Nel merito gettare il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, in riassunzione, ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del
[...]
docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Pag. 2 di 8 Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di non discriminazione tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 500,00 per l' anno scolastico 2020/21.
Innanzi al Tribunale di Rimini, si è costituito il Controparte_1
che ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e
[...]
, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente non ha svolto attività di docenza fino al termine delle attività didattiche.
Dichiarata l'incompetenza da parte del Tribunale di Rimini , riassunta la causa davanti a questo Tribunale, il non ha svolto ulteriori difese. CP_1
La causa viene decisa all'esito di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato .
Come risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratto nel seguente anno scolastico:
- 2020/2021 dal 14.09.2020 al 09.04.2021, contratto risolto a cui è stata riconosciuta validità economica ma non giuridica, e successivamente dal
Pag. 3 di 8 12.04.2021 al 07.06.2021;
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2025/2026 o GPS 2024/26.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro
Pag. 4 di 8 volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
Pag. 5 di 8 l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Il ha eccepito che la ricorrente ha Controparte_1
svolto prestazioni soltanto parziali nell'a.s. 2020/2021, non essendo destinataria né di incarico fino al termine delle attività didattiche né di incarico annuale.
Deve essere riconosciuto il beneficio alla ricorrente.
La CGEU con la sentenza del 3/7/2025 nella causa C‑268/24 ha così statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto
Pag. 6 di 8 che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Nel caso di specie il periodo di insegnamento svolto, seppure non fino al termine delle attività didattiche, giustifica il riconoscimento del beneficio.
Le spese seguono a soccombenza e vanno riconosciute al procuratore antistatario tenuto conto del valore della causa , della sua serialità edel fatto che viene decisa dopo il deposito delle note di trattazione scritta senza ulteriore attività.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 95/2025:
1)Accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1
di euro 500,00 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ai sensi della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/21 e per l'effetto condanna il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso oltre Controparte_1
accessori di legge.
2) Condanna il a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, euro 21,50 per esborsi e euro 231,00 per compensi oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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