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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1184 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elia Francesco e De Parte_1
RE LA.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
EN RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'impugnazione dell'indebito rivendicato CP_ dall' con nota del 29.3.2017 per l'importo di € 3.247,02 afferente alla prestazione n. 04016571 cat. AS in godimento alla ricorrente, con vittoria di spese da distrarsi – è infondata e deve essere rigettata.
1 3. È opportuno ricordare, in via generale, che nelle azioni di accertamento negativo, l'attore postula l'inesistenza del diritto oggetto dell'accertamento giudiziale. Detto con le parole che si leggono in Cass. nr. 21799/2021: “chi agisce in mero accertamento negativo dell'altrui diritto intende contestare il vanto altrui circa l'esistenza di quel diritto”. In materia di azioni di accertamento negativo dell'indebito l'inesistenza (id. est: l'affermazione di inesistenza) del(l'altrui) diritto alla restituzione rappresenta solo il riflesso dell'esistenza (id est: dell'affermazione di esistenza) del diritto alla prestazione già conseguita (Cass. Sez.Un. nr. 18046 del 2010. In termini, Cass. nr. 2739 del 2016; Cass. nn. 15550 del 2019 e 4319 del 2022). In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Tuttavia, come noto, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti peculiari rispetto alla regola della ripetibilità stabilita dall'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento legittimo dei percettori nella stabilità di trattamenti che sono erogati da enti pubblici e normalmente sono destinati "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1). Quanto all'indebito assistenziale, la disciplina derogatoria si rinviene in un reticolato di disposizioni specifiche (l'art 3 ter del DL 850/1976 convertito con legge n. 29/77; l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 convertito nella L. 291/1988; l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998) [si rinvia a Cass. nr. 7048 del 2006 ma anche a Cass. nr. 28771 del 2018]. Se ne ricava un principio di settore in base al quale la restituzione dell'indebito assistenziale è limitato ai ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Pertanto, la parte ricorrente, ove agisca in giudizio impugnando la nota di indebito pervenuta dall' può contestarne la insussistenza ovvero la irripetibilità, con diversa CP_1 articolazione quanto agli oneri probatori.
Nella ipotesi in cui ne contesti l'esistenza sarà suo onere provare in positivo i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata;
nell'ipotesi in cui, invece, chieda l'accertamento negativo dell'indebito contestandone la irripetibilità per assenza di dolo, sarà onere dell' mettere in luce gli elementi rispetto ai quali possa ritenersi CP_1 assente un legittimo affidamento dell'accipiens.
2 4. Costituisce circostanza documentale la titolarità in capo alla ricorrente dell'assegno sociale n. 04016571 cat. AS con decorrenza dal 01 dicembre 2014. CP_ Risulta altresì dalla documentazione in atti che con nota di indebito del 29.03.2017 l' ha agito per il recupero della somma di € 3.247,02 per il periodo dal 01.02.2015 al 31.03.2017 sulla pensione cat. AS n. 04016571 in godimento alla ricorrente per le seguenti motivazioni:
“reddito 2014 + recupero periodo estero -timbri entrata/uscita dall'Italia”.
5. Si rileva preliminarmente che, in relazione alla causa petendi per come argomentata in ricorso, la difesa attorea non ha contestato la ripetibilità della somma erogata (sulla scorta del principio della buona fede e del legittimo affidamento), bensì, la sussistenza stessa dell'indebito – deducendo l'esistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti socioeconomici richiesti dalla legge, integranti gli elementi costitutivi del diritto alla percezione dell'assegno sociale.
5.1 Non è superfluo ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ai cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto i sessantacinque anni e che si trovino in determinate condizioni reddituali è concessa una prestazione CP_ assistenziale a carico dell' denominata “assegno sociale”. Trattandosi di prestazione di carattere assistenziale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65° anno di età (67 a partire dal 2020); b) cittadinanza italiana (ovvero per i cittadini stranieri comunitari iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per cittadini extracomunitari titolarità del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo); c) residenza in Italia effettiva, stabile e continuativa;
d) requisito reddituale. In particolare, ha dedotto parte ricorrente di non aver percepito redditi per gli anni oggetto di contestazione (dal 2015 al 2017) e di essersi allontanata - in tale arco temporale - solo per brevi periodi e di aver sempre fatto rientro in Italia, mantenendo la sua residenza in Latina, rappresentando quindi la permanenza stabile e continuativa sul territorio italiano.
6. Chiarita, pertanto la causa petendi ed il petitum immediato del ricorso, può passarsi all'analisi nel merito della causa in esame.
Con riferimento alla stabile e continuativa permanenza in Italia, si rileva che l'art. 20 comma 10 d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 113 del 2008, ha statuito che “a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla l. 8 agosto 1995 n. 333 art. 3 comma 6 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
3 In merito al requisito della permanenza continuativa decennale nel territorio nazionale, si evidenzia che la Cassazione ha precisato che il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano (in tal senso anche Ord. n. 197/2013 Corte Cost.), è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e non può essere configurato come un limite alla libertà di circolazione di cui all'art. 16, secondo comma, Cost. ed agli artt. 21 e 45 del T.F.E.U. non implicando alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in considerazione del fatto che la continuità della permanenza si sostanzia, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, in un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto sul territorio nazionale. Invero, il legislatore del 2008, a decorrere dal 2009, ha inteso fissare, per gli «aventi diritto», un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio, sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 16989/2019 del 25.6.2019).
6.1. Nella fattispecie in esame, come evincibile dai timbri entrata/uscita dall'Italia apposti sul passaporto, la ricorrente si è allontanata – rispetto agli anni oggetto di contestazione – soltanto nei seguenti periodi dall'Italia:
- dal 22/02/2015 al 24/04/2015
- dal 07/11/2015 al 06/12/2015
- dal 05/11/2016 al 04/02/2017 (cfr. allegato passaporto - fasc. ). CP_1
Rileva il Tribunale che alla luce dei principi di diritto sopra espressi, a fronte del periodo complessivo oggetto di contestazione (dal 01.02.2015 al 31.03.2017), la circostanza che la ricorrente, per brevi periodi e comunque in modo discontinuo, si sia allontanata dall'Italia, non fa venire meno il radicamento con il territorio nazionale, in quanto non può dirsi che a fronte di un biennio, quale quello contestato, il complessivo allontanamento temporaneo dal territorio per alcuni mesi, per di più in modo discontinuo, possa rendere in automatico la permanenza in Italia episodica e di breve durata. Ne deriva, pertanto, che poteva ritenersi sussistente in capo alla ricorrente tale requisito per la fruizione dell'assegno sociale nel periodo oggetto di contestazione.
7. A diverse, conclusioni, deve invece giungersi con riferimento al co-requisito reddituale. Invero, per il diritto all'assegno sociale degli invalidi ultrasessantacinquenni (e quindi già titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile che abbiano compiuto il 65° anno di età) si fa riferimento ai limiti di reddito previsto per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità in godimento e si considerano soltanto i redditi personali
(assoggettati ad IRPEF) con esclusione dei redditi del coniuge;
diversamente, per i soggetti ultrasessantacinquenni non invalidi, il requisito reddituale è calcolato tenendo
4 conto dell'ammontare del reddito annuale familiare (comprensivo pertanto dei redditi percepiti dal coniuge).
7.1. Nella fattispecie in esame, a fronte della circostanza dichiarata ed evincibile dalla documentazione in atti dello stato civile “coniugata” della ricorrente (cfr. doc. 5 allegata CP_ al ricorso e relazione amministrativa allegata alla memoria dell' , è evidente che il requisito reddituale da considerare per la corresponsione dell'assegno sociale – per il periodo contestato - è il reddito annuale familiare. A seguito di disposizione dell'Ufficio, la parte ricorrente ha prodotto certificato reddituale dell'Agenzia dell'Entrate, nel quale si certifica che relativamente agli anni dal 2015 al 2017, non risultano redditi imponibili percepiti e/o relativamente alla ricorrente. Quanto ai redditi del marito, invece, non risulta prodotta in atti documentazione idonea ad attestare il requisito reddituale dello stesso, requisito imprescindibile ai fini della valutazione della sussistenza o meno del requisito reddituale per la percezione da parte della ricorrente dell'assegno sociale contestato;
con riferimento al requisito reddituale non può ritenersi, pertanto, che la parte ricorrente abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di prova circa la sussistenza del requisito reddituale per la fruizione dell'assegno sociale nel periodo oggetto di contestazione, ne deriva il rigetto del ricorso.
9. Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 1184/2022), ogni contraria domanda, Pt_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1184 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elia Francesco e De Parte_1
RE LA.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
EN RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'impugnazione dell'indebito rivendicato CP_ dall' con nota del 29.3.2017 per l'importo di € 3.247,02 afferente alla prestazione n. 04016571 cat. AS in godimento alla ricorrente, con vittoria di spese da distrarsi – è infondata e deve essere rigettata.
1 3. È opportuno ricordare, in via generale, che nelle azioni di accertamento negativo, l'attore postula l'inesistenza del diritto oggetto dell'accertamento giudiziale. Detto con le parole che si leggono in Cass. nr. 21799/2021: “chi agisce in mero accertamento negativo dell'altrui diritto intende contestare il vanto altrui circa l'esistenza di quel diritto”. In materia di azioni di accertamento negativo dell'indebito l'inesistenza (id. est: l'affermazione di inesistenza) del(l'altrui) diritto alla restituzione rappresenta solo il riflesso dell'esistenza (id est: dell'affermazione di esistenza) del diritto alla prestazione già conseguita (Cass. Sez.Un. nr. 18046 del 2010. In termini, Cass. nr. 2739 del 2016; Cass. nn. 15550 del 2019 e 4319 del 2022). In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Tuttavia, come noto, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti peculiari rispetto alla regola della ripetibilità stabilita dall'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento legittimo dei percettori nella stabilità di trattamenti che sono erogati da enti pubblici e normalmente sono destinati "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1). Quanto all'indebito assistenziale, la disciplina derogatoria si rinviene in un reticolato di disposizioni specifiche (l'art 3 ter del DL 850/1976 convertito con legge n. 29/77; l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 convertito nella L. 291/1988; l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998) [si rinvia a Cass. nr. 7048 del 2006 ma anche a Cass. nr. 28771 del 2018]. Se ne ricava un principio di settore in base al quale la restituzione dell'indebito assistenziale è limitato ai ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Pertanto, la parte ricorrente, ove agisca in giudizio impugnando la nota di indebito pervenuta dall' può contestarne la insussistenza ovvero la irripetibilità, con diversa CP_1 articolazione quanto agli oneri probatori.
Nella ipotesi in cui ne contesti l'esistenza sarà suo onere provare in positivo i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata;
nell'ipotesi in cui, invece, chieda l'accertamento negativo dell'indebito contestandone la irripetibilità per assenza di dolo, sarà onere dell' mettere in luce gli elementi rispetto ai quali possa ritenersi CP_1 assente un legittimo affidamento dell'accipiens.
2 4. Costituisce circostanza documentale la titolarità in capo alla ricorrente dell'assegno sociale n. 04016571 cat. AS con decorrenza dal 01 dicembre 2014. CP_ Risulta altresì dalla documentazione in atti che con nota di indebito del 29.03.2017 l' ha agito per il recupero della somma di € 3.247,02 per il periodo dal 01.02.2015 al 31.03.2017 sulla pensione cat. AS n. 04016571 in godimento alla ricorrente per le seguenti motivazioni:
“reddito 2014 + recupero periodo estero -timbri entrata/uscita dall'Italia”.
5. Si rileva preliminarmente che, in relazione alla causa petendi per come argomentata in ricorso, la difesa attorea non ha contestato la ripetibilità della somma erogata (sulla scorta del principio della buona fede e del legittimo affidamento), bensì, la sussistenza stessa dell'indebito – deducendo l'esistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti socioeconomici richiesti dalla legge, integranti gli elementi costitutivi del diritto alla percezione dell'assegno sociale.
5.1 Non è superfluo ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ai cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto i sessantacinque anni e che si trovino in determinate condizioni reddituali è concessa una prestazione CP_ assistenziale a carico dell' denominata “assegno sociale”. Trattandosi di prestazione di carattere assistenziale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65° anno di età (67 a partire dal 2020); b) cittadinanza italiana (ovvero per i cittadini stranieri comunitari iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per cittadini extracomunitari titolarità del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo); c) residenza in Italia effettiva, stabile e continuativa;
d) requisito reddituale. In particolare, ha dedotto parte ricorrente di non aver percepito redditi per gli anni oggetto di contestazione (dal 2015 al 2017) e di essersi allontanata - in tale arco temporale - solo per brevi periodi e di aver sempre fatto rientro in Italia, mantenendo la sua residenza in Latina, rappresentando quindi la permanenza stabile e continuativa sul territorio italiano.
6. Chiarita, pertanto la causa petendi ed il petitum immediato del ricorso, può passarsi all'analisi nel merito della causa in esame.
Con riferimento alla stabile e continuativa permanenza in Italia, si rileva che l'art. 20 comma 10 d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 113 del 2008, ha statuito che “a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla l. 8 agosto 1995 n. 333 art. 3 comma 6 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
3 In merito al requisito della permanenza continuativa decennale nel territorio nazionale, si evidenzia che la Cassazione ha precisato che il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano (in tal senso anche Ord. n. 197/2013 Corte Cost.), è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e non può essere configurato come un limite alla libertà di circolazione di cui all'art. 16, secondo comma, Cost. ed agli artt. 21 e 45 del T.F.E.U. non implicando alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in considerazione del fatto che la continuità della permanenza si sostanzia, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, in un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto sul territorio nazionale. Invero, il legislatore del 2008, a decorrere dal 2009, ha inteso fissare, per gli «aventi diritto», un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio, sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 16989/2019 del 25.6.2019).
6.1. Nella fattispecie in esame, come evincibile dai timbri entrata/uscita dall'Italia apposti sul passaporto, la ricorrente si è allontanata – rispetto agli anni oggetto di contestazione – soltanto nei seguenti periodi dall'Italia:
- dal 22/02/2015 al 24/04/2015
- dal 07/11/2015 al 06/12/2015
- dal 05/11/2016 al 04/02/2017 (cfr. allegato passaporto - fasc. ). CP_1
Rileva il Tribunale che alla luce dei principi di diritto sopra espressi, a fronte del periodo complessivo oggetto di contestazione (dal 01.02.2015 al 31.03.2017), la circostanza che la ricorrente, per brevi periodi e comunque in modo discontinuo, si sia allontanata dall'Italia, non fa venire meno il radicamento con il territorio nazionale, in quanto non può dirsi che a fronte di un biennio, quale quello contestato, il complessivo allontanamento temporaneo dal territorio per alcuni mesi, per di più in modo discontinuo, possa rendere in automatico la permanenza in Italia episodica e di breve durata. Ne deriva, pertanto, che poteva ritenersi sussistente in capo alla ricorrente tale requisito per la fruizione dell'assegno sociale nel periodo oggetto di contestazione.
7. A diverse, conclusioni, deve invece giungersi con riferimento al co-requisito reddituale. Invero, per il diritto all'assegno sociale degli invalidi ultrasessantacinquenni (e quindi già titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile che abbiano compiuto il 65° anno di età) si fa riferimento ai limiti di reddito previsto per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità in godimento e si considerano soltanto i redditi personali
(assoggettati ad IRPEF) con esclusione dei redditi del coniuge;
diversamente, per i soggetti ultrasessantacinquenni non invalidi, il requisito reddituale è calcolato tenendo
4 conto dell'ammontare del reddito annuale familiare (comprensivo pertanto dei redditi percepiti dal coniuge).
7.1. Nella fattispecie in esame, a fronte della circostanza dichiarata ed evincibile dalla documentazione in atti dello stato civile “coniugata” della ricorrente (cfr. doc. 5 allegata CP_ al ricorso e relazione amministrativa allegata alla memoria dell' , è evidente che il requisito reddituale da considerare per la corresponsione dell'assegno sociale – per il periodo contestato - è il reddito annuale familiare. A seguito di disposizione dell'Ufficio, la parte ricorrente ha prodotto certificato reddituale dell'Agenzia dell'Entrate, nel quale si certifica che relativamente agli anni dal 2015 al 2017, non risultano redditi imponibili percepiti e/o relativamente alla ricorrente. Quanto ai redditi del marito, invece, non risulta prodotta in atti documentazione idonea ad attestare il requisito reddituale dello stesso, requisito imprescindibile ai fini della valutazione della sussistenza o meno del requisito reddituale per la percezione da parte della ricorrente dell'assegno sociale contestato;
con riferimento al requisito reddituale non può ritenersi, pertanto, che la parte ricorrente abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di prova circa la sussistenza del requisito reddituale per la fruizione dell'assegno sociale nel periodo oggetto di contestazione, ne deriva il rigetto del ricorso.
9. Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 1184/2022), ogni contraria domanda, Pt_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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