CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1278/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CORTI ARIALDO e dell'Avv. STRACCI Parte_1 P.IVA_1 GIULIANO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. ROCCO Controparte_1 P.IVA_2 SERGIO (CF ) C.F._1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. EUSTACCHI MAURO Controparte_2 P.IVA_3 (CF C.F._2
(CF con il patrocinio dell'Avv. CORSI BARBARA (CF Controparte_3 P.IVA_4
) e dell'Avv. C.F._3 Parte_2
APPELLATO/I
CONCERIA (CF con il patrocinio dell'Avv. SIMONCINI MANUELE CP_4 P.IVA_5 (CF C.F._4
APPELLATA ED APPELANTE IN VIA INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 1534/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 22/05/2023
CONCLUSIONI pagina 1 di 22 In data 11-28.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed Parte_1 eccezione disattesa e respinta, previa ogni occorrenda declaratoria del caso, - in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma, nei limiti della presente impugnazione, della sentenza n. 1534/2023 emessa dal Tribunale Civile di Firenze nella persona del Dott. Carlo Carvisiglia in data 19.05.2023, pubblicata il 22.05.2023 e in pari data comunicata dalla competente Cancelleria, nonché notificata da a mezzo PEC sempre in data 22.05.2023 […] - IN VIA Controparte_5
PRINCIPALE E NEL MERITO, - dichiarare, in ogni caso, che la è tenuta a Controparte_5 prestare nei confronti della tutte le garanzie di legge in qualità di produttore e Parte_1 venditore del pellame di cui alle fatture indicate e descritte in premessa per i vizi e difetti che sono emersi e che sono stati denunciati oltre agli altri eventuali vizi e/o difetti che dovessero emergere in corso di causa, e per l'effetto, - dichiarare risolto per esclusivo inadempimento e colpa della il contratto di fornitura di pellame di cui alle fatture emesse per la fornitura Controparte_5
n. 117 del 31.01.2017, n. 542 del 28.02.2017, n. 543 del 28.02.2017, n. 937 del 31.03.2017, n. 1374 del 29.04.2017, n. 1786 del 31.5.2017 e per l'effetto - respingere in toto le domande di
compreso l'appello incidentale proposto, nonché quelle delle altre
Controparte_5 convenute appellate, poiché del tutto infondate sia in fatto, sia in diritto, IN VIA RICONVENZIONALE: - condannare la in persona del legale rappresentante
Controparte_5 pro tempore al risarcimento dei danni causati a seguito dell'inadempimento contrattuale posto in essere nella misura che risulterà provata e dovuta in corso di causa, oltre gli interessi e maggior danno come per legge, - disporre la compensazione tra le somme che eventualmente dovessero risultare a credito della con quelle che risulteranno a debito della stessa
Controparte_5 anche per risarcimento danni, con condanna della in persona del suo legale
Controparte_5 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dell'importo in eccedenza. Parte_1 Quanto al giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 13664/2019 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Accertare e dichiarare che la ha fornito il
Controparte_5 pellame affetto da vizi e difetti tali da renderlo inidoneo all'uso per cui era destinato e Pt_3 pertanto - dichiarare risolto per esclusivo inadempimento e colpa della il
Controparte_5 contratto di fornitura di pellame di cui alle fatture azionate con il ricorso per il decreto ingiuntivo n. 117 del 31.01.2017, n. 542 del 28.02.2017, n. 543 del 28.02.2017, n. 937 del 31.03.2017, n. 1374 del 29.04.2017, n. 1786 del 31.5.2017 e per l'effetto - revocare, annullare e dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE: - condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al
Controparte_5 risarcimento dei danni causati a seguito dell'inadempimento contrattuale posto in essere nella misura che risulterà provata e dovuta in corso di causa oltre gli interessi e maggior danno come per legge, - disporre la compensazione tra le somme che eventualmente dovessero risultare a credito della con quelle che risulteranno a debito della stessa anche per
Controparte_5 risarcimento danni, con condanna della in persona del suo legale
Controparte_5 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dell'importo in Parte_1 eccedenza;
- dichiarare che la ha dato causa alla chiamata nel giudizio della
Controparte_5
e/o della e per effetto della Controparte_3 Controparte_2 soccombenza sul punto;
- condannare la al pagamento delle spese legali Controparte_5 liquidate in favore delle predette e/o della CP_3 Controparte_2 Controparte_2
pagina 2 di 22 - condannare e/o e/o CP_1 Controparte_5 Controparte_3 CP_2 alla restituzione delle somme che nel frattempo avessero eventualmente riscosso in
[...] forza della sentenza di primo grado, di cui deve essere disposta la parziale riforma nei limiti della presente impugnazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”, insistendo nelle richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'impugnazione proposta CP_1 avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze confermando quest'ultima. Con il favore delle spese”.
Per “Piaccia all'Ecc.Ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_2 reiectis, -In via preliminare, dichiarare ai sensi dell'art. 345 cpc l'inammissibilità dell'appello proposto da nei confronti di -In via ulteriormente Parte_1 Controparte_2 preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; -Nel merito,
- rigettare la domanda della perché infondata in fatto e diritto, - rigettare la domanda
Parte_1 riconvenzionale formulata da nei confronti di e, per l'effetto,
Parte_1 Controparte_2 confermare la Sentenza n. 1534/23 del Tribunale di Firenze di condanna di alla
Parte_1 refusione delle spese di lite nei confronti di come da dispositivo che di Controparte_2 seguito si richiama: “”9) condanna al pagamento in favore di
Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in euro 16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %,
[...] Iva e CPA, come per legge, oltre euro 6.324,00 oltre IVA e CPA, per spese di CTP;
10). pone le spese di CTU, come già liquidate, per la quota di 1/5 a carico di e per la Controparte_5 restante quota di 4/5 a carico di In ordine all'appello incidentale proposto dalla Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riscontro alle risultanze peritali Controparte_5 di primo grado, dichiarare l'estraneità di ad ogni ipotesi di responsabilità Controparte_2 per i vizi del pellame de quo”. Con vittoria di Spese, diritti e onorari di lite”.
Per “➢ avverso l'appello principale della “3§ - Controparte_3 Parte_1
CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: • rigettare l'appello proposto dalla perché inammissibile ed infondato in Parte_1 fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado;
• condannare, la ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
• condannare la appellante alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CNA."; ➢ nei riguardi dell'appello incidentale della “Voglia l'Ecc.ma Controparte_5
Corte di Appello adita, confermare e ribadire la più completa estraneità della Controparte_3
ad ipotesi di causazione di vizi sul pellame de quo, giusta le incontrovertibili risultanze
[...] peritali del primo grado - non contestate da alcuna parte processuale - per quanto concerna l'accertata ininfluenza del procedimento di accoppiatura del pellame stesso.”.
Per : “Il rigetto dell'appello avversario, incluse le istanze istruttorie, Controparte_5 perché inammissibile e/o infondato in fatto e diritto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado sotto riportate Causa di primo grado 8521/2017 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare che non deve Controparte_5 la garanzia a per la vendita del pellame descritto nelle fatture elencate nella Parte_1 narrativa che precede, oppure, accertare l'insussistenza di vizi e difetti del pellame medesimo.
pagina 3 di 22 Voglia respingere le domande riconvenzionali spiegate da anche per le ragioni formulate Pt_1 nella memoria ex art. 183, co.VI, n. 1 depositata dall'attrice il 06/07/2018. Con vittoria di spese
[…] Causa di primo grado 13664/2019 Voglia il Tribunale respingere l'opposizione e tutte le domande, principali e/o riconvenzionali proposte dall'opponente, confermando il decreto opposto, con vittoria di compensi e spese, incluso contributo forfetario”, insistendo nelle richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, (di seguito anche solo “ ), Controparte_1 CP_1
(di seguito anche solo “ ), e Controparte_5 CP_5 Controparte_2 [...] proponendo gravame avverso la sentenza n. 1534/2023, emessa dal Controparte_3
Tribunale di Firenze e pubblicata il 22/05/2023, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, aveva così deciso: “
1. operata la compensazione c.d. impropria nei termini di cui al paragrafo 3 della sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 3467/2019 e condanna Pt_1 al pagamento in favore di al pagamento di euro 134.973,22, oltre
[...] Controparte_5 interessi legali di mora dal 2-8-2019 fino al saldo;
2. rigetta la domanda di risoluzione promossa in via riconvenzionale da 3. rigetta ogni domanda avanzata nei confronti di Parte_1 [...]
e delle terze chiamate e di Controparte_1 Controparte_3 CP_2
4. rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte di
[...] [...]
5. dichiara, con riferimento al rapporto processuale tra e Controparte_3 Parte_1
le spese compensate per 1/5, ponendo a carico di ed in Controparte_5 Parte_1 favore di la restante quota di 4/5 delle spese di lite, liquidata in euro Controparte_5
12.800,00 per compensi, euro 436,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
6. pone le spese del procedimento monitorio per 4/5 a carico di 7. Parte_1 condanna al pagamento in favore di delle Controparte_5 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
8. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite, liquidate in euro 16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e
CPA, come per legge, oltre euro 6.500,00, oltre IVA e CPA, per spese di CTP;
9. condanna Pt_1 al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in euro
[...] Controparte_2
16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge, oltre euro
6.324,00 oltre IVA e CPA, per spese di CTP;
10. pone le spese di CTU, come già liquidate, per la quota di 1/5 a carico di e per la restante quota di 4/5 a carico di Controparte_5 Pt_1
[...]
1 – Il giudizio di primo grado. pagina 4 di 22 Part Con 1.1. – aveva convenuto in giudizio ed , esponendo: CP_5 Part
- di avere fornito a pellame scamosciato di crosta di vitello sottoposto ad una lavorazione innovativa, consistente in un trattamento con resina poliammidica reticolata a caldo, per realizzare una superficie superiore cosparsa di piccoli brillantini, utilizzabile per la fabbricazione di calzature moda ed in tutto analoga al pellame verniciato;
che tale trattamento era stato effettuato, da sulle pelli scamosciate di crosta di vitello;
CP_1 Part che le forniture di erano state effettuate a per la stagione primavera/estate 2016 e per CP_5 quella 2017; che il compratore era a conoscenza del fatto che la superficie superiore del pellame doveva essere trattata con estrema cautela durante la costruzione della scarpa perché, diversamente, lo strato superficiale della resina avrebbe potuto debilitarsi e subire distacchi, di talché era esclusa la garanzia, anche per effetto delle clausole d'uso; Part che, per tale motivo, aveva chiesto ed ottenuto da l'approvazione di ogni singola partita CP_5 consegnata, con ogni documento di trasporto, a partire dall'11.1.2017; Part che, improvvisamente, , con p.e.c. del 12-13.5.2017, aveva denunciato un vizio della resina e prospettato il ricorso alle vie legali, anche per ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti, qualora non avesse visitato lo stabilimento della compratrice entro il 15.5.2017; CP_5 che, pur trattandosi di comportamento contrario al principio di buona fede contrattuale, la Con denuncia veniva girata immediatamente a da cui aveva diritto di essere garantita, CP_5 avendo provveduto alla realizzazione del trattamento con resina. Part Chiedeva, quindi, di accertare che essa non doveva alcuna garanzia nei confronti di CP_5 ovvero l'assenza di vizi o difetti del pellame medesimo, nonché di accertare la responsabilità di Con
per eventuali difetti del pellame, con conseguente obbligo di manleva nei confronti dell'attrice. Part 1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
nello specifico, deduceva:
- che, per la stagione autunno/inverno 2017 – e non per quella primavera/estate 2017 (come affermato da parte attrice) – essa aveva acquistato da un determinato quantitativo di CP_5 pellame del tipo “Croste Underground col. ” che era stato ceduto Pt_3 Persona_1
a diversi calzaturifici, al fine di realizzare le calzature “NeroGiardini”;
- che il pellame veniva tagliato, le tomaie orlate e le calzature prodotte ed inscatolate, con Part consegna anche a;
pagina 5 di 22 - che mentre era in corso l'attività produttiva, il in data 5.5.2017, Controparte_6 Part aveva denunciato a il vizio manifestatosi sul pellame informandola che “la superficie Pt_3 perde i brillantini applicati”;
- che, in particolare, durante la lavorazione era emerso che, in alcuni punti del pellame la Pt_3 resina applicata alla superficie superiore del pellame, cosparsa appunto di brillantini, si staccava in modo evidente dalla parte sottostante alla pelle, creando, così, delle macchie completamente prive di brillantini;
- che tale problematica si era presentata nelle tomaie, nelle calzature in fase di lavorazione nonché nel pellame non ancora lavorato, ed aveva determinato la sospensione immediata della produzione;
Part
- che, quindi, con lettera del 12-13.5.2017, aveva contestato a il suddetto vizio, CP_5 significando che “durante la lavorazione, dopo che una parte delle calzature era stata completata
e scatolata, altre stavano in fase di montaggio, altre orlate, altre ancora pronte da orlare, il tutto per circa 30.000 paia di calzature, ha incominciato ad evidenziarsi il problema del distacco della superficie superiore dei brillantini, rispetto alla parte sottostante della pelle”; Part
- che, nel corso del sopralluogo eseguito presso lo stabilimento di , aveva riconosciuto CP_5
l'esistenza del vizio ma, con successive pec del 24.5.2017 e del 30.5.2017, ne aveva attribuito la causa alla procedura di accoppiatura (consistente nell'applicazione, nella parte sottostante del pellame, di un tessuto più rigido) fatta eseguire dalla convenuta dopo la vendita e la consegna del pellame;
Part
- che, nonostante ritenesse del tutto infondata l'eccezione di aveva contestato CP_5
l'esistenza dei vizi e dei difetti sul pellame sia alla ditta con Pt_3 Controparte_3 lettera del 31.5.2017 inviata a mezzo pec in data 1.6.2017, sia alla Controparte_2 con lettera del 21.6.2017;
- che, pertanto, l'intera partita di pellame era da ritenersi viziata e ciò aveva arrecato Pt_3 Part notevoli danni a , che aveva dovuto sospendere la produzione delle calzature e si era vista restituire, dai vari calzaturifici, il materiale lavorato o semilavorato, che si trovava in giacenza presso il suo magazzino.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dall'attrice; per la risoluzione del contratto di fornitura del pellame;
per il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento contrattuale di per la compensazione tra le eventuali somme dovute ed CP_5 il controcredito vantato.
pagina 6 di 22 Chiamava, inoltre, in causa “ e “ al fine di Controparte_2 Controparte_3 ottenere il risarcimento del danno patito, nel caso di accertamento giudiziale della responsabilità delle medesime.
1.3. – Si costituiva in giudizio deducendo di aver eseguito a regola d'arte la lavorazione CP_1 richiestale sul pellame consegnato da e concludendo per il rigetto della domanda attorea. CP_5
1.4. – Si costituiva, altresì, in giudizio “ , la quale evidenziava la tardività Controparte_3 della denunzia dei vizi lamentati (con conseguente decadenza dalla garanzia), e, in ogni caso, la loro inesistenza, negando qualsiasi profilo di responsabilità.
1.5. – Si costituiva, infine, in giudizio “ , contestando qualsiasi addebito Controparte_2
e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
1.6. – All'udienza del 6.10.2020, veniva disposta la riunione, al procedimento di accertamento negativo (RG 8521/2017), della causa (RG 13664/2019), promossa da di opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo n. 3467/2019, con il quale era stato ad essa intimato il pagamento della somma di € 140.273,08, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di quale prezzo della fornitura della merce in contestazione. CP_5
1.7. – In corso di causa veniva incardinato, su ricorso di anche il procedimento di a.t.p. ex Pt_1 art. 696 c.p.c. che, tuttavia, si concludeva con la rinuncia all'incarico da parte del c.t.u. nominato.
1.8. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'acquisizione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il tribunale, disattese le ulteriori richieste istruttorie delle parti, decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) innanzi tutto, non poteva affermarsi la responsabilità né di né di Controparte_3
in quanto l'espletata c.t.u. aveva consentito di escludere qualsiasi Controparte_2 vizio nell'operazione di accoppiatura;
Con (-) ad analoga conclusione si doveva pervenire anche in relazione alla posizione di , stante il mancato accertamento, in sede peritale, di vizi di lavorazione nel trattamento con resina poliammidica reticolata da essa effettuato;
(-) per quanto riguardava, invece, la posizione di all'esito dell'indagine peritale – espletata CP_5 alla stregua della “normativa UNI 10594” e del metodo di prova “UNI EN ISO 11640:2018”
(“Cuoio – Prove di Solidità del colore – Solidità del colore a cicli di strofinio”) – era emerso che: i) con riferimento al pellame non lavorato, “1 campione su 32 ha dimostrato non conformità”, subendo un “distacco del glitter”, per un tasso di non conformità pari al 3,125 % (cfr. c.t.u., p. 8);
ii) con riferimento al pellame lavorato, “6 campioni su 20 hanno dimostrato non conformità”, per un tasso pari al 30 % (cfr. c.t.u., pag. 9); infine, riguardo alle calzature completate, non erano stati riscontrati vizi di distacco del glitter (cfr. c.t.u., pag. 11); pagina 7 di 22 (-) quindi, relativamente al pellame non lavorato, le difformità riscontrate dal c.t.u. erano riconducibili al pellame fornito originariamente da attesa la sussistenza del vizio del distacco CP_5 del glitter a prescindere dalle successive lavorazioni applicate sul prodotto;
(-) relativamente al pellame lavorato, invece, le difformità riscontrate dal perito non potevano essere ricondotte univocamente al pellame fornito da dal momento che “la causa del vizio CP_5 non è identificabile in modo certo, in quanto le variabili del processo di lavorazione per realizzare un articolo glitter sono troppe, e potrebbero riguardare l'intero processo produttivo” (c.t.u., p.
13);
(-) pertanto, attesa l'impossibilità di stabilire con certezza la causa dei difetti riscontrati sul Part pellame lavorato, non si poteva ritenere che avesse adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante;
(-) in ragione di ciò, la domanda di accertamento della responsabilità dell'attrice, promossa da Part
, poteva essere accolta limitatamente ai difetti riscontrati sul pellame campionato ancora non oggetto di lavorazione, per un tasso di non conformità pari al 3,125% del materiale consegnato;
(-) proprio in considerazione di tale ridotta percentuale, non era possibile pervenire alla Part dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1492 c.c., da parte di , difettando il requisito della gravità dell'inadempimento; Part (-) la domanda di risarcimento danni proposta da , per i vizi riscontrati sulla merce acquistata, doveva essere accolta entro i limiti del 3,125% dell'intero prezzo della fornitura (pari ad €
140.273,08), e quindi per complessivi € 5.299,86, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria;
(-) al riguardo, era infondata la tesi di in ordine all'esclusione della garanzia per vizi, non CP_5 essendo tale patto in alcun modo documentato né risultando, dai d.d.t. in atti, un'accettazione Part espressa della merce consegnata a;
(-) parimenti infondata era l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c., in quanto la denuncia Part operata da , con pec del 12.5.2017, doveva considerarsi tempestiva, tenuto conto del carattere occulto dei difetti che erano stati scoperti solo a seguito della loro segnalazione da parte di con fax del 5.5.2017; Controparte_6 Part (-) non potevano, invece, essere accolte le ulteriori voci di danno lamentate da (vizi del pellame lavorato;
somme pagate a terzi fornitori per le lavorazioni effettuate sul pellame Pt_3 danni da sospensione della produzione delle calzature e da ritardate/mancate consegne), in quanto non provate, anche con riferimento al nesso causale;
(-) ricorrevano, dunque, i presupposti per la compensazione cd. impropria, essendosi in presenza di una reciproca relazione di debito-credito derivante da un unico rapporto, con conseguente pagina 8 di 22 riconoscimento a della somma di € (140.273,08-5.299,86=) 134.973,22, oltre interessi CP_5 legali di mora dal 2.8.2019 (data di notifica del provvedimento monitorio a fino al Parte_1 saldo;
Part (-) sussistevano i presupposti per la compensazione per 1/5 delle spese di lite tra e , CP_5 mentre i restanti 4/5 andavano posti a carico di quest'ultima, in ragione della sua prevalente soccombenza;
(-) invece, andava condannata al pagamento integrale delle spese di lite nei confronti di CP_5 Con
mentre quelle sostenute dalle terze chiamate (“ e “ Controparte_3 CP_2 Part
) andavano poste a carico di , in ragione del rigetto della domanda
[...] riconvenzionale da questa formulata nei loro confronti, considerata anche la mancanza di necessità della chiamata in causa sulla scorta di quanto sostenuto dall'attrice in atto di citazione;
Part (-) le spese di atp/ctu andavano poste a carico per 1/5 di e per 4/5 di . CP_5
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , articolando le seguenti censure:
1) il tribunale, sebbene avesse accertato l'esistenza del vizio (occulto), la cui presenza era, peraltro, stata riconosciuta anche da (che aveva cercato di attribuirne la responsabilità, CP_5 Con senza riuscirci, prima ad e poi alle società incaricate delle operazioni di accoppiatura), aveva errato nel rigettare la domanda di risoluzione del contratto, pur dando atto che le difformità riscontrate dal c.t.u. erano “riconducibili al pellame fornito originariamente da Controparte_5
attesa la sussistenza del vizio del distacco del glitter a prescindere dalle successive
[...] lavorazioni applicate (dalle convenute e dalle terze chiamate) sul prodotto”; in particolare, il tribunale aveva ritenuto che non fosse possibile stabilire, con certezza, la causa dei vizi, omettendo di considerare che il c.t.u. aveva comunque ricondotto gli stessi alla fase di lavorazione del pellame (di competenza di e non a quella di produzione delle calzature (di competenza CP_5 Part delle società incaricate da ).
Il primo giudice aveva, altresì, errato nel ritenere che il quantitativo del materiale accertato come viziato (3,125%) non fosse idoneo ad integrare il requisito della gravità dell'inadempimento richiesto per la risoluzione del contratto;
difatti, l'accertata esistenza del vizio sul pellame rendeva comunque impossibile procedere alla sua lavorazione, dal momento che non era possibile circoscrivere materialmente il difetto (che sarebbe stato presente “a macchia di leopardo”) e quindi individuare la parte di pellame che ne era affetta.
2) Il tribunale, inoltre, aveva errato nel quantificare il risarcimento del danno sulla base della percentuale del prodotto difettato, omettendo di considerare che il c.t.u. aveva esaminato solo un campione e non tutto il pellame;
ingiustamente, poi, il tribunale aveva rigettato la domanda di pagina 9 di 22 Part risarcimento danni che aveva ad oggetto il rimborso delle somme corrisposte da alle ditte Part incaricate delle lavorazioni sul pellame lavorazioni di cui non aveva beneficiato, dal Pt_3 momento che si era vista costretta ad interrompere le commesse a seguito della segnalazione dell'esistenza di difetti.
3) Ingiusta era anche la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti delle terze chiamate, dal momento che era stata ad affermare la loro responsabilità e, quindi, a rendere CP_5 Part necessaria la loro evocazione in giudizio da parte di .
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, Controparte_1 CP_2
e nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché
[...] Controparte_3 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3 – Si costituiva, altresì, in giudizio CONCERIA contestando integralmente CP_4 Part l'impugnazione proposta da e spiegando, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva riconosciuto la sua responsabilità, per il distacco del glitter, nella misura del
3,125% del pellame, condannandola al risarcimento del danno.
Al riguardo, rilevava che essa non aveva mai garantito il pellame glitterato per l'uso calzaturiero e che l'esclusione pattizia della garanzia era stata confermata nella comparsa di costituzione e Part risposta depositata da .
Il tribunale, inoltre, non aveva considerato che il pellame in questione aveva superato tutti i test Part di idoneità, fatti eseguire dalla medesima nonché da . CP_5
Per converso, inattendibili si presentavano gli esiti dell'espletata c.t.u. anche perché le analisi condotte dall'ausiliario d'ufficio erano state eseguite a distanza di cinque anni dai fatti di causa e da un laboratorio non accreditato, oltre che in difformità alle norme tecniche. Part 2.4. – Con ordinanza del 31.8.2023, la Corte rigettava l'istanza, proposta da , di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-28.6.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 352 c.p.c. (come sostituito dall'art. 3, comma 26, del d.lgs n. 149/2022).
***
3 – In via preliminare pagina 10 di 22 3.1. – In primo luogo, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle note di trattazione di scritta depositate dall'appellante in data 10.6.2025, in quanto le stesse consistono in una risposta (di ben
28 pagine) alle memorie di replica delle sue controparti, con evidente sviamento dalla funzione processuale di tale scritto difensivo.
Al riguardo, si osserva come la nuova formulazione dell'art. 352 c.p.c. – come modificato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs n. 149/2022 – preveda che successivamente al deposito del foglio contenente la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'udienza sia destinata “alla rimessione della causa in decisione”, di talché l'attività in quella sede deve ritenersi limitata alla verifica dei presupposti affinché la causa sia assegnata a sentenza.
Deve, dunque, considerarsi preclusa qualsiasi attività difensiva che vada al di là della manifestazione o negazione del consenso a che la causa sia decisa, avendo i contendenti già avuto modo di esporre compiutamente le proprie posizioni, in quanto, diversamente, si finirebbe per ledere il principio del contraddittorio (soprattutto allorquando, come nel caso in esame, le note scritte si atteggino ad una vera e propria memoria), vedendosi le altre parti preclusa la possibilità di replicare a loro volta.
3.2. – Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 342
c.p.c., sollevata da parte appellata, la stessa si appalesa infondata (ad eccezione di quanto si dirà al § 4.2.), poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto – per quanto difficoltosa in quanto caratterizzato da un incidere argomentativo ripetitivo, pletorico e scarsamente lineare – è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
3.3. – Deve, altresì, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione Part delle somme corrisposte da , nel corso del giudizio d'appello, in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cass. civ., n. 24896/2023). pagina 11 di 22 3.4. – Occorre, poi, evidenziare che non ha impugnato la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui ha escluso qualsiasi responsabilità delle terze chiamate (“ e Controparte_2
“ ), di talché, sul punto, la decisione deve ritenersi passata in giudicato. Controparte_3
3.5. – Va, infine, disattesa l'istanza di ammissione della prova testimoniale articolata dall'appellante principale, essendosi la stessa limitata unicamente a riproporla in questo grado, senza allegare alcunché in punto di sua decisività e rilevanza nonché senza censurare la decisione istruttoria del tribunale.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv 591566).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare Part l'appello proposto da .
4 – L'esame del gravame principale.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
4.1.1. – Come affermato dalle Sezioni Unite: “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 11748/2019).
Orbene, sostiene l'appellante di aver fornito la prova dei vizi lamentati, che peraltro sarebbero stati riconosciuti anche da attraverso l'espletata c.t.u., le cui risultanze non sarebbero state CP_5 correttamente interpretate dal giudice di prime cure.
Si deve dissentire.
In proposito, si trascrivono i passaggi più significativi della relazione peritale: “il vizio/difetto reclamato da è non da ritenersi palese, bensì occulto. Il distacco del glitter sul pellame Pt_1 fornito a si è palesato solo a seguito di strofinio. I risultati dei test effettuati sono i Pt_1 seguenti: Su 32 test effettuati su campioni prelevati come segue: 16 su tomaia non accoppiata e
16 su articoli tomaia accoppiata è risultata una NON CONFORMITA' PARI AL 3,125% La non conformità è stata rilevata su un campione non accoppiato. Su 20 test effettuati su campioni prelevati da articoli di varia tipologia - da tomaie orlate, orlate con puntale e forte, e calzature - è risultato LA NON CONFORMITA' PARI AL 30% Ovvero 6 campioni su 20 hanno dimostrato NON
CONFORMITA'. La causa del vizio non è identificabile in modo certo, in quanto le variabili del processo di lavorazione per realizzare un articolo glitter sono troppe, e potrebbero riguardare
l'intero processo produttivo” (cfr. c.t.u., pag. 12-13). pagina 12 di 22 Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante (con toni spesso inappropriati, poiché pesantemente ed ingiustamente denigratori del primo giudice), la circostanza che il problema del distacco del glitter fosse imputabile all'intero processo di produzione delle calzature (e non solo a quello precedente o contestuale alla stesura del glitter) non risulta il frutto di una “invenzione” del tribunale (cfr. atto di appello, pag. 30), bensì è avvalorata proprio dal c.t.u. che, nel passaggio citato, ha fatto riferimento allo “intero processo produttivo” come causa del vizio, dando atto che i campioni, sottoposti ad esame, erano stati prelevati anche dalle “calzature” e, quindi, dal prodotto finito.
Soggiunge, infatti, l'ausiliario d'ufficio: “indipendentemente da come sia applicato il glitter (ad esempio mescolato con una resina o applicato a spruzzo), indipendentemente dal tipo di resina utilizzata, circoscrivere una o più cause in modo certo non è tecnicamente possibile. In generale, nel caso di un problema di tenuta rifinizione ( e quindi anche nel caso del glitter), per individuarne la causa bisognerebbe andare a ritroso di tutte le lavorazioni effettuate” (cfr. c.t.u., pag. 13).
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui l'espressione “andare a ritroso di tutte le lavorazioni effettuate” dovrebbe essere interpretata nel senso che bisognerebbe andare a “ritroso dall'applicazione del glitter indietro” (cfr. atto di appello, pag. 36), giacché il c.t.u. ha fatto riferimento a “tutte le lavorazioni effettuate” (incluse, quindi, quelle successive alla stesura del glitter e che portano alla produzione delle calzature vere e proprie), mentre l'applicazione del glitter costituisce solo una delle tante fasi di cui si compone il processo di produzione.
Quanto, poi, affermato dal c.t.u. circa il fatto che “non si può infatti escludere che il problema nasca dalla pelle grezza, da come era condizionata e/o da come è stata effettuata la prima fase di concia. Non si può infatti escludere che il problema nasca dalla spaccatura tra fiore e crosta, come dalla riconcia (semi – terminato), come dall'utilizzo di tutti i vari prodotti chimici nelle varie fasi di lavorazione (se idonei nella tipologia e nella ricettazione). Non è possibile stabilire se in tutto questo sono stati rispettati i tempi opportuni e se è stata utilizzata una sufficiente quantità
d'acqua per portare la fibra a raggiungere uno stato ottimale per permettere adeguata aderenza della rifinizione” (cfr. c.t.u., pag. 13), viene interpretato in modo strumentale dall'appellante per sostenere la sua estraneità a tali lavorazioni quando, invece, la loro elencazione, da parte del perito, aveva, da un lato, valenza esemplificativa e, dall'altro, serviva a rafforzare la tesi che esse riguardavano l'intero processo produttivo (come dimostra il riferimento all'applicazione di “prodotti chimici nelle varie fasi di lavorazione”).
Difatti, nel rispondere alle osservazioni dei c.t.p., il c.t.u., dopo aver elencato le varie fasi del processo di lavorazione del pellame, scrive: “poi parte il prodotto di realizzazione del prodotto pagina 13 di 22 finale, quello che va in negozio, sia esso una calzatura, una borsa o un divano. I Ctp hanno CP_5 già riportato una sintesi delle operazioni necessarie per realizzare una calzatura: ribadisco, anche alla luce di quanto sopra espresso, che sono tali da rendere impossibile dire ove possa risiedere la causa del danneggiamento” (cfr. c.t.u., pag. 17), con ciò intendendo chiaramente affermare l'impossibilità di individuare la causa del vizio a causa (del numero) delle operazioni che compongono l'intero processo di produzione di una calzatura.
Invero, “sono tali” va riferito alle “operazioni necessarie per realizzare una calzatura” e non solo alle fasi di lavorazione del pellame esposte a pag. 15-16-17 della relazione peritale, come erroneamente sostenuto dall'appellante.
Pertanto, il c.t.u. non ha confinato il vizio al processo di lavorazione del pellame antecedente l'applicazione del glitter (di competenza di ma, nell'affermare l'impossibilità di procedere CP_5 all'individuazione della fase in cui lo stesso si è verificato, ha inteso riferirsi all'intero processo di produzione delle calzature.
4.1.2. – D'altronde, alcuna rilevanza, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante in comparsa conclusionale (pag. 62,70), può attribuirsi al fatto che la fornitura eseguita da per CP_5 la stagione 2016, fosse risultata esente da vizi. Part Da tale circostanza non può in alcun modo desumersi, come vorrebbe , che il problema verificatosi nel 2017 non potrebbe che essere imputato a (perché “se il distacco del glitter CP_5 fosse dipeso dalle modalità di trattamento della o di qualsiasi altra azienda sua Parte_1 terzista, o dal fatto che queste ultime non avessero usato le cautele opportune, il problema si sarebbe verificato anche nell'anno precedente;
invece, come ammesso dalla Controparte_5 nell'ambito del giudizio di primo grado, il rapporto, durante la stagione 2016, si era svolto senza complicazioni di sorta”), giacché il ragionamento induttivo è viziato da un palese salto logico – essendosi in presenza di forniture diverse e non constando neppure l'identità delle ditte terziste che hanno proceduto alla lavorazione del pellame – e, comunque, non risulta caratterizzato da alcun margine di verosimiglianza.
4.1.3. – Correttamente, poi, il tribunale non ha dichiarato la risoluzione del contratto, ritenendo non grave l'inadempimento di dal momento che lo stesso interessava solo il 3,125% del CP_5 Part pellame, non lavorato, acquistato da .
4.1.3.a. – In proposito, è certamente pertinente il riferimento, da parte del primo giudice, al precedente giurisprudenziale secondo cui “gli artt. 1490 e 1492 cod. civ. in tema di azione redibitoria al pari dell'art. 1497 cod. civ., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a pagina 14 di 22 ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui è destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito” (cfr. Cass. civ., n. 19798/2020; in termini analoghi anche Cass. civ., n. 21949/2013).
Sbaglia, quindi, l'appellante nell'affermare che, per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, è sufficiente aver provato l'esistenza del vizio, il quale, a suo dire, dimostrerebbe che tutto il pellame acquistato sarebbe inidoneo all'uso, stante l'impossibilità di accertare in che punto esso perderebbe il glitter e, dunque, la quantità del materiale viziato. Part In realtà, per ammissione della medesima , il pellame dopo essere stato acquistato, Pt_3 era stato ceduto, per la lavorazione, a ben otto calzaturifici, di cui solamente uno (
[...]
, segnalò l'esistenza del problema di distacco del glitter. Controparte_6
Peraltro, tale segnalazione (del seguente tenore: “con la presente vi comunichiamo che il pellame ha manifestato il seguente problema: la superficie perde i brillantini applicati. Abbiamo Pt_3 fermato la produzione in attesa che veniate a verificare la situazione ed impartire le istruzioni del caso”), da un lato, si presentava alquanto generica, non essendo specificata la quantità del pellame interessato dalla manifestazione del difetto e, dall'altro, non era rappresentativa di una situazione irrimediabile, in quanto dal suo contenuto si evince che la sospensione della produzione Part era avvenuta in via cautelativa in attesa che fosse venuta “a verificare la situazione ed impartire le istruzioni del caso”.
Il fatto, poi, che anche gli altri calzaturifici abbiano restituito il pellame (cfr. doc. 118-127) Pt_3 non vale ad integrare il requisito della gravità dell'inadempimento, giacché, non avendo essi segnalato, per quel che consta, l'esistenza di alcun difetto sul pellame lavorato, deve ritenersi che Part il reso sia stato effettuato su richiesta di .
Difatti, la restituzione della merce, da parte degli altri calzaturifici, è avvenuta tra il 29.5.2017 ed Part il 20.6.2017 e, quindi, successivamente alla ricezione, da parte di , della segnalazione del
(avvenuta il 5.5.2017). Controparte_6
Alla luce di tali elementi, deve, dunque, concludersi che il difetto in questione concernesse solo in Part minima parte il pellame acquistato da , apparendo, così, certamente verosimile la percentuale del 3,125% indicata dal c.t.u. Part
4.1.3.b. – Ne deriva che, sulla base del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c., era tenuta a non sospendere il processo di produzione delle calzature, per poi eventualmente porre a carico di quelle che sarebbero risultate viziate (per perdita del glitter). CP_5
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, pagina 15 di 22 ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri” (cfr. Cass. civ., n.
8277/2024). Part Nella specie, la decisione di di sospendere tutte le linee di produzione si pone in contrasto con tale principio, non essendo stata preceduta da una ponderata analisi della situazione di fatto, con specifico riferimento all'accertamento della quantità di prodotto viziato, di talché la stessa non risulta in alcun modo giustificata ed esclude il requisito della gravità dell'inadempimento imputato a CP_5
4.1.3.c. – Per completezza, si osserva che non è vero che abbia riconosciuto l'esistenza del CP_5 Part vizio, in quanto, dallo scambio di comunicazioni intercorso con , emerge che essa, in un primo momento, individuò nel processo di accoppiatura del pellame e, in un secondo momento, imputò a
(che aveva applicato il glitter), la causa del difetto lamentato. CP_1
Ora, pur essendosi tale indicazione rivelata errata (per quanto accertato dal c.t.u.), essa certamente non implicava un riconoscimento della difettosità ab origine del pellame ma, al contrario, la negava, perché riconduceva il vizio al processo di lavorazione a cui era CP_5 estranea.
4.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere corretta la decisione del tribunale anche in Part punto di quantificazione del danno subito da .
L'appellante si duole della somma riconosciuta, a suo favore, dal tribunale, perché, a suo dire, rappresenterebbe “una riduzione del prezzo”, peraltro mai richiesta, e non già una liquidazione a titolo di risarcimento del danno.
E' evidente la carenza di interesse a sostenere tale assunto che, qualora fosse accolto, porterebbe ad un'inammissibile reformatio in peius della sentenza impugnata. Part Sostiene, poi, che il tribunale avrebbe errato nel considerare la domanda, per le altre voci, non provata, poiché non avrebbe esaminato i documenti dalla stessa prodotti e che, al contrario, dimostrerebbero il pregiudizio subito.
In realtà, il primo giudice ha ritenuto tali voci di danno “prive di adeguata allegazione nell'an e nel quantum e carenti della prova del nesso causale rispetto all'inadempimento di Controparte_5
(cfr. sentenza di primo grado, pag. 15).
[...]
Su tale aspetto, l'appello omette completamente di confrontarsi con la sentenza impugnata, di talché, mancando di un'apprezzabile parte critica, lo stesso deve essere considerato inammissibile in parte qua ex art. 342 c.p.c. pagina 16 di 22 Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l.
n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017).
4.3. – Palesemente infondato è, infine, il terzo motivo di appello.
4.3.1. – Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (cfr. Cass. civ., n. 2492/2016).
Nella specie, non è risultata soccombente nel giudizio di primo grado, con la conseguenza CP_5 che, già solo per questo motivo, le spese dei terzi chiamati non potevano essere poste a suo carico.
Inoltre, mette conto di evidenziare come né nell'atto di citazione introduttivo nel giudizio di primo grado né nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avesse allegato la responsabilità delle società e CP_5 Controparte_3
di talché la loro chiamata in causa, in considerazione del contenuto Controparte_2 delle difese delle parti, non era certamente necessaria.
4.3.2. – Vero è che, con pec del 24.5.2017 e del 30.5.2017 (successivamente, quindi alla notifica Part dell'atto di citazione), informava che, all'esito delle verifiche effettuate, il vizio CP_5 lamentato era da imputarsi al processo di accoppiatura (doc. 77-78). Part Tuttavia, è altrettanto vero che , nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (pag. 9), affermava di ritenere “del tutto infondata l'eccezione della , Controparte_5 come ribadito nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (pag. 9) e finanche nell'atto di appello (pag. 15,50) e, ciononostante, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_7
Inoltre, giova considerare come le domande nei confronti delle terze chiamate siano state riproposte anche dopo il deposito della c.t.u. (che scagionava completamente le ditte che avevano eseguito le lavorazioni di accoppiatura), atteso che, all'udienza di precisazione delle conclusioni, pagina 17 di 22 Part
così concludeva: “dichiarare, in ogni caso, che la in persona del Controparte_3 legale rappresentate pro tempore e/o la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, hanno l'obbligo di garantire la da ogni e qualsiasi Parte_1 pregiudizio e/o danno subito dalla medesima a seguito dei vizi e/o difetti di cui è Parte_1 affetto il pellame per cui è causa, nel caso in cui tali vizi e/o difetti dovessero essere Pt_4 conseguenza in tutto o in parte della lavorazione di accoppiatura dalle stesse poste in essere e/o dai materiali utilizzati nella fase di accoppiatura del pellame commercializzato dalla Pt_4
e per l'effetto - condannare la in persona del Controparte_5 Controparte_3 legale rappresentate pro tempore e/o la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di ogni e qualsiasi pregiudizio e/o danno subito dalla medesima a seguito dei vizi e/o difetti di cui è affetto il pellame JA per cui è Parte_1 causa, anche in via solidale, qualora sussista il vincolo della solidarietà passiva, nel caso in cui tali vizi e/o difetti dovessero essere conseguenza in tutto o in parte della lavorazione di accoppiatura dalle stesse poste in essere e/o dai materiali utilizzati nella fase di accoppiatura del pellame commercializzato dalla (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127- Pt_4 Controparte_5 ter c.p.c. depositate il 22.12.2022). Part È evidente la contraddittorietà del comportamento processuale di , in quanto, pur dichiarando di ritenere esenti da responsabilità le ditte che avevano eseguito l'accoppiatura del pellame, non solo procedeva a chiamarle lo stesso in causa ma, inoltre, manteneva ferme le conclusioni nei loro confronti anche dopo il deposito della c.t.u.
Pertanto, dal rigetto delle domande proposte nei confronti delle terze chiamate non poteva che Part derivare, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di al pagamento delle spese di lite nei loro confronti, non rinvenendosi alcuna ragione, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., neppure per disporne la compensazione.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello principale.
5 – L'esame dell'appello incidentale.
5.1. – Pure l'appello incidentale è infondato e va respinto.
5.1.1. – Come correttamente affermato dal tribunale, non sussiste la prova che le parti avessero pattuito l'esclusione della garanzia per vizi.
Invero, la dicitura, presente nelle conferme d'ordine emesse da secondo cui “il pellame CP_5 sopra descritto è destinato ad un prodotto finito alla moda. Non è garantito per un uso particolare.
Si raccomanda quindi di fare le sperimentazioni necessarie alla verifica della rispondenza delle caratteristiche fondamentali in fase di progettazione dell'articolo finito”, non può essere interpretata come esclusione della garanzia per vizi, trattandosi soltanto di un avviso, rivolto pagina 18 di 22 all'acquirente, circa il fatto che il pellame non fosse destinato, per le sue caratteristiche, ad una specifica utilizzazione.
Né si comprende come l'affermazione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta Part depositata in prime cure da (pag. 9), secondo cui “il pellame fornito dalla Controparte_5
è stato ordinato dalla in forma semplice, e dunque, per renderlo idoneo alla
[...] Parte_1 produzione delle calzature, prima di essere ceduto ai vari calzaturifici, è stato sottoposto alla procedura di accoppiatura”, possa valere come riconoscimento dell'esclusione della garanzia per vizi. Part Anzi, il fatto che fosse compito della rendere il pellame idoneo alla produzione delle calzature Part implicava necessariamente che esso fosse esente da vizi atteso che, diversamente, non avrebbe potuto procedere alle necessarie lavorazioni.
Infine, non può utilmente invocare l'appellante incidentale neppure l'applicazione del principio di Part non contestazione, dal momento che l'intera linea difensiva di , incentrata sulla risoluzione del contratto di compravendita per i difetti riscontrati sul pellame acquistato, era inequivocabilmente diretta a contrastare l'assunto dell'esclusione della garanzia per vizi.
5.1.2. – Per quanto concerne, poi, gli esiti dell'accertamento peritale, non può tentare di CP_5 confutarli facendo riferimento alle verifiche effettuate spontaneamente ed unilateralmente dalle parti al di fuori del contraddittorio processuale, anche perché non constano le norme tecniche seguite per la loro esecuzione, con la conseguenza che i loro risultati non possono essere ritenuti inattendibili.
Al riguardo, l'appellante incidentale afferma che la c.t.u. sarebbe stata espletata “in difformità alla norma tecnica” senza, tuttavia, neanche allegare quella che, a suo dire, si sarebbe dovuta applicare;
deduce, inoltre, che le analisi sarebbero state eseguite da un laboratorio “non accreditato”, pur non avendo sollevato alcuna contestazione in ordine alla sua scelta in sede di operazioni peritali.
Peraltro, al momento dell'esecuzione dell'accertamento peritale, nessuna delle parti ha contestato l'applicazione delle norme tecniche “UNI 10594” e “UNI EN ISO 11640:2018” da parte del c.t.u., né sono stati dedotti vizi delle modalità di svolgimento dell'indagine idonei ad inficiarne i risultati.
In proposito, l'unica obiezione sollevata da concerne le modalità di conservazione del CP_5 pellame ed il tempo trascorso tra l'espletamento della c.t.u. e la denuncia del vizio, senza, però, specificare come ciò abbia potuto influire sugli esiti dell'accertamento.
Correttamente, quindi, il tribunale ha addebitato a la percentuale di prodotto non lavorato CP_5 che il c.t.u. ha riscontrato come viziato, non sussistendo, del resto, contestazioni che il pellame pagina 19 di 22 esaminato fosse quello oggetto della fornitura per cui è causa (il che rende non pertinente il riferimento, da parte dell'appellante, agli artt. 2727 e 2729 c.c.).
5.1.3. – Vanno, infine, rigettate le istanze istruttorie articolate da non sussistendo i CP_5 presupposti per la convocazione a chiarimenti del c.t.u. (in ragione di quanto esposto), mentre, per quanto riguarda la prova testimoniale, la stessa è completamente inidonea a mettere in discussione i risultati dell'indagine peritale.
6 – Sulle spese.
6.1. – In ragione della reciproca soccombenza, si rinvengono i presupposti per compensare interamente le spese del grado tra e Pt_1 CP_5
6.2. – Per quanto riguarda, invece, la posizione di e Controparte_2 [...]
le spese del grado devono essere poste interamente a carico di stante Controparte_3 Pt_1 il rigetto del gravame proposto nei loro confronti.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si ricomprende, nella fase istruttoria/trattazione, il sub procedimento di inibitoria.
Si precisa che il valore della causa rientra nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000,00 in quanto l'impugnazione concerne, nel relativo rapporto processuale, esclusivamente la condanna alle spese legali.
6.3. – Non può, poi, riconoscersi l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 invocato nella nota spese depositata da Controparte_3
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 14.1.2020, n. 461).
pagina 20 di 22 Quindi, il numero delle parti assistite (o presenti all'interno del processo) non comporta alcun automatismo in ordine al riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, trattandosi di mera facoltà spettante al giudice che, nell'esercitarla, è tenuto solo a congruamente motivare la sua decisione.
Nella specie, il numero delle parti non ha comportato, con riferimento alla posizione di
[...]
alcun aggravio dell'attività difensiva, come risulta anche dal contenuto degli Controparte_3 atti depositati, dove la posizione è stata trattata unitariamente, senza alcuna apprezzabile distinzione di carattere soggettivo.
6.4. – Per quanto riguarda la posizione di le spese devono essere dichiarate irripetibili, dal CP_1 momento che nessuna delle parti ha avanzato domande nei suoi confronti, con la conseguenza che la notifica dell'atto di appello è avvenuta solo ai fini della litis denuntiatio che, in quanto tale, non consente alla medesima di acquistare la qualità di parte (cfr. Cassazione civile, CP_1 sentenza del 21.3.2016, n. 5508). Part 6.5. – Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna di ex art. 96 c.p.c., invocata da non potendosi ritenere che la proposizione del gravame sia avvenuta in Controparte_3 mala fede o colpa grave.
6.6. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e su quello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 1534/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_5
Firenze e pubblicata il 22/05/2023, così provvede:
1) rigetto l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) conferma interamente la sentenza impugnata;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_3
5) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 [...]
CP_5
6) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di Parte_1
e che liquida, per ciascuna, in € Controparte_2 Controparte_3
pagina 21 di 22 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
7) dichiara irripetibili le spese del presente grado nei confronti di Controparte_1
[...]
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
Firenze, 8.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1278/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CORTI ARIALDO e dell'Avv. STRACCI Parte_1 P.IVA_1 GIULIANO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. ROCCO Controparte_1 P.IVA_2 SERGIO (CF ) C.F._1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. EUSTACCHI MAURO Controparte_2 P.IVA_3 (CF C.F._2
(CF con il patrocinio dell'Avv. CORSI BARBARA (CF Controparte_3 P.IVA_4
) e dell'Avv. C.F._3 Parte_2
APPELLATO/I
CONCERIA (CF con il patrocinio dell'Avv. SIMONCINI MANUELE CP_4 P.IVA_5 (CF C.F._4
APPELLATA ED APPELANTE IN VIA INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 1534/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 22/05/2023
CONCLUSIONI pagina 1 di 22 In data 11-28.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed Parte_1 eccezione disattesa e respinta, previa ogni occorrenda declaratoria del caso, - in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma, nei limiti della presente impugnazione, della sentenza n. 1534/2023 emessa dal Tribunale Civile di Firenze nella persona del Dott. Carlo Carvisiglia in data 19.05.2023, pubblicata il 22.05.2023 e in pari data comunicata dalla competente Cancelleria, nonché notificata da a mezzo PEC sempre in data 22.05.2023 […] - IN VIA Controparte_5
PRINCIPALE E NEL MERITO, - dichiarare, in ogni caso, che la è tenuta a Controparte_5 prestare nei confronti della tutte le garanzie di legge in qualità di produttore e Parte_1 venditore del pellame di cui alle fatture indicate e descritte in premessa per i vizi e difetti che sono emersi e che sono stati denunciati oltre agli altri eventuali vizi e/o difetti che dovessero emergere in corso di causa, e per l'effetto, - dichiarare risolto per esclusivo inadempimento e colpa della il contratto di fornitura di pellame di cui alle fatture emesse per la fornitura Controparte_5
n. 117 del 31.01.2017, n. 542 del 28.02.2017, n. 543 del 28.02.2017, n. 937 del 31.03.2017, n. 1374 del 29.04.2017, n. 1786 del 31.5.2017 e per l'effetto - respingere in toto le domande di
compreso l'appello incidentale proposto, nonché quelle delle altre
Controparte_5 convenute appellate, poiché del tutto infondate sia in fatto, sia in diritto, IN VIA RICONVENZIONALE: - condannare la in persona del legale rappresentante
Controparte_5 pro tempore al risarcimento dei danni causati a seguito dell'inadempimento contrattuale posto in essere nella misura che risulterà provata e dovuta in corso di causa, oltre gli interessi e maggior danno come per legge, - disporre la compensazione tra le somme che eventualmente dovessero risultare a credito della con quelle che risulteranno a debito della stessa
Controparte_5 anche per risarcimento danni, con condanna della in persona del suo legale
Controparte_5 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dell'importo in eccedenza. Parte_1 Quanto al giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 13664/2019 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Accertare e dichiarare che la ha fornito il
Controparte_5 pellame affetto da vizi e difetti tali da renderlo inidoneo all'uso per cui era destinato e Pt_3 pertanto - dichiarare risolto per esclusivo inadempimento e colpa della il
Controparte_5 contratto di fornitura di pellame di cui alle fatture azionate con il ricorso per il decreto ingiuntivo n. 117 del 31.01.2017, n. 542 del 28.02.2017, n. 543 del 28.02.2017, n. 937 del 31.03.2017, n. 1374 del 29.04.2017, n. 1786 del 31.5.2017 e per l'effetto - revocare, annullare e dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE: - condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al
Controparte_5 risarcimento dei danni causati a seguito dell'inadempimento contrattuale posto in essere nella misura che risulterà provata e dovuta in corso di causa oltre gli interessi e maggior danno come per legge, - disporre la compensazione tra le somme che eventualmente dovessero risultare a credito della con quelle che risulteranno a debito della stessa anche per
Controparte_5 risarcimento danni, con condanna della in persona del suo legale
Controparte_5 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dell'importo in Parte_1 eccedenza;
- dichiarare che la ha dato causa alla chiamata nel giudizio della
Controparte_5
e/o della e per effetto della Controparte_3 Controparte_2 soccombenza sul punto;
- condannare la al pagamento delle spese legali Controparte_5 liquidate in favore delle predette e/o della CP_3 Controparte_2 Controparte_2
pagina 2 di 22 - condannare e/o e/o CP_1 Controparte_5 Controparte_3 CP_2 alla restituzione delle somme che nel frattempo avessero eventualmente riscosso in
[...] forza della sentenza di primo grado, di cui deve essere disposta la parziale riforma nei limiti della presente impugnazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”, insistendo nelle richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'impugnazione proposta CP_1 avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze confermando quest'ultima. Con il favore delle spese”.
Per “Piaccia all'Ecc.Ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_2 reiectis, -In via preliminare, dichiarare ai sensi dell'art. 345 cpc l'inammissibilità dell'appello proposto da nei confronti di -In via ulteriormente Parte_1 Controparte_2 preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; -Nel merito,
- rigettare la domanda della perché infondata in fatto e diritto, - rigettare la domanda
Parte_1 riconvenzionale formulata da nei confronti di e, per l'effetto,
Parte_1 Controparte_2 confermare la Sentenza n. 1534/23 del Tribunale di Firenze di condanna di alla
Parte_1 refusione delle spese di lite nei confronti di come da dispositivo che di Controparte_2 seguito si richiama: “”9) condanna al pagamento in favore di
Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in euro 16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %,
[...] Iva e CPA, come per legge, oltre euro 6.324,00 oltre IVA e CPA, per spese di CTP;
10). pone le spese di CTU, come già liquidate, per la quota di 1/5 a carico di e per la Controparte_5 restante quota di 4/5 a carico di In ordine all'appello incidentale proposto dalla Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riscontro alle risultanze peritali Controparte_5 di primo grado, dichiarare l'estraneità di ad ogni ipotesi di responsabilità Controparte_2 per i vizi del pellame de quo”. Con vittoria di Spese, diritti e onorari di lite”.
Per “➢ avverso l'appello principale della “3§ - Controparte_3 Parte_1
CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: • rigettare l'appello proposto dalla perché inammissibile ed infondato in Parte_1 fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado;
• condannare, la ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
• condannare la appellante alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CNA."; ➢ nei riguardi dell'appello incidentale della “Voglia l'Ecc.ma Controparte_5
Corte di Appello adita, confermare e ribadire la più completa estraneità della Controparte_3
ad ipotesi di causazione di vizi sul pellame de quo, giusta le incontrovertibili risultanze
[...] peritali del primo grado - non contestate da alcuna parte processuale - per quanto concerna l'accertata ininfluenza del procedimento di accoppiatura del pellame stesso.”.
Per : “Il rigetto dell'appello avversario, incluse le istanze istruttorie, Controparte_5 perché inammissibile e/o infondato in fatto e diritto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado sotto riportate Causa di primo grado 8521/2017 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare che non deve Controparte_5 la garanzia a per la vendita del pellame descritto nelle fatture elencate nella Parte_1 narrativa che precede, oppure, accertare l'insussistenza di vizi e difetti del pellame medesimo.
pagina 3 di 22 Voglia respingere le domande riconvenzionali spiegate da anche per le ragioni formulate Pt_1 nella memoria ex art. 183, co.VI, n. 1 depositata dall'attrice il 06/07/2018. Con vittoria di spese
[…] Causa di primo grado 13664/2019 Voglia il Tribunale respingere l'opposizione e tutte le domande, principali e/o riconvenzionali proposte dall'opponente, confermando il decreto opposto, con vittoria di compensi e spese, incluso contributo forfetario”, insistendo nelle richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, (di seguito anche solo “ ), Controparte_1 CP_1
(di seguito anche solo “ ), e Controparte_5 CP_5 Controparte_2 [...] proponendo gravame avverso la sentenza n. 1534/2023, emessa dal Controparte_3
Tribunale di Firenze e pubblicata il 22/05/2023, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, aveva così deciso: “
1. operata la compensazione c.d. impropria nei termini di cui al paragrafo 3 della sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 3467/2019 e condanna Pt_1 al pagamento in favore di al pagamento di euro 134.973,22, oltre
[...] Controparte_5 interessi legali di mora dal 2-8-2019 fino al saldo;
2. rigetta la domanda di risoluzione promossa in via riconvenzionale da 3. rigetta ogni domanda avanzata nei confronti di Parte_1 [...]
e delle terze chiamate e di Controparte_1 Controparte_3 CP_2
4. rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte di
[...] [...]
5. dichiara, con riferimento al rapporto processuale tra e Controparte_3 Parte_1
le spese compensate per 1/5, ponendo a carico di ed in Controparte_5 Parte_1 favore di la restante quota di 4/5 delle spese di lite, liquidata in euro Controparte_5
12.800,00 per compensi, euro 436,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
6. pone le spese del procedimento monitorio per 4/5 a carico di 7. Parte_1 condanna al pagamento in favore di delle Controparte_5 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
8. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite, liquidate in euro 16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e
CPA, come per legge, oltre euro 6.500,00, oltre IVA e CPA, per spese di CTP;
9. condanna Pt_1 al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in euro
[...] Controparte_2
16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge, oltre euro
6.324,00 oltre IVA e CPA, per spese di CTP;
10. pone le spese di CTU, come già liquidate, per la quota di 1/5 a carico di e per la restante quota di 4/5 a carico di Controparte_5 Pt_1
[...]
1 – Il giudizio di primo grado. pagina 4 di 22 Part Con 1.1. – aveva convenuto in giudizio ed , esponendo: CP_5 Part
- di avere fornito a pellame scamosciato di crosta di vitello sottoposto ad una lavorazione innovativa, consistente in un trattamento con resina poliammidica reticolata a caldo, per realizzare una superficie superiore cosparsa di piccoli brillantini, utilizzabile per la fabbricazione di calzature moda ed in tutto analoga al pellame verniciato;
che tale trattamento era stato effettuato, da sulle pelli scamosciate di crosta di vitello;
CP_1 Part che le forniture di erano state effettuate a per la stagione primavera/estate 2016 e per CP_5 quella 2017; che il compratore era a conoscenza del fatto che la superficie superiore del pellame doveva essere trattata con estrema cautela durante la costruzione della scarpa perché, diversamente, lo strato superficiale della resina avrebbe potuto debilitarsi e subire distacchi, di talché era esclusa la garanzia, anche per effetto delle clausole d'uso; Part che, per tale motivo, aveva chiesto ed ottenuto da l'approvazione di ogni singola partita CP_5 consegnata, con ogni documento di trasporto, a partire dall'11.1.2017; Part che, improvvisamente, , con p.e.c. del 12-13.5.2017, aveva denunciato un vizio della resina e prospettato il ricorso alle vie legali, anche per ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti, qualora non avesse visitato lo stabilimento della compratrice entro il 15.5.2017; CP_5 che, pur trattandosi di comportamento contrario al principio di buona fede contrattuale, la Con denuncia veniva girata immediatamente a da cui aveva diritto di essere garantita, CP_5 avendo provveduto alla realizzazione del trattamento con resina. Part Chiedeva, quindi, di accertare che essa non doveva alcuna garanzia nei confronti di CP_5 ovvero l'assenza di vizi o difetti del pellame medesimo, nonché di accertare la responsabilità di Con
per eventuali difetti del pellame, con conseguente obbligo di manleva nei confronti dell'attrice. Part 1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
nello specifico, deduceva:
- che, per la stagione autunno/inverno 2017 – e non per quella primavera/estate 2017 (come affermato da parte attrice) – essa aveva acquistato da un determinato quantitativo di CP_5 pellame del tipo “Croste Underground col. ” che era stato ceduto Pt_3 Persona_1
a diversi calzaturifici, al fine di realizzare le calzature “NeroGiardini”;
- che il pellame veniva tagliato, le tomaie orlate e le calzature prodotte ed inscatolate, con Part consegna anche a;
pagina 5 di 22 - che mentre era in corso l'attività produttiva, il in data 5.5.2017, Controparte_6 Part aveva denunciato a il vizio manifestatosi sul pellame informandola che “la superficie Pt_3 perde i brillantini applicati”;
- che, in particolare, durante la lavorazione era emerso che, in alcuni punti del pellame la Pt_3 resina applicata alla superficie superiore del pellame, cosparsa appunto di brillantini, si staccava in modo evidente dalla parte sottostante alla pelle, creando, così, delle macchie completamente prive di brillantini;
- che tale problematica si era presentata nelle tomaie, nelle calzature in fase di lavorazione nonché nel pellame non ancora lavorato, ed aveva determinato la sospensione immediata della produzione;
Part
- che, quindi, con lettera del 12-13.5.2017, aveva contestato a il suddetto vizio, CP_5 significando che “durante la lavorazione, dopo che una parte delle calzature era stata completata
e scatolata, altre stavano in fase di montaggio, altre orlate, altre ancora pronte da orlare, il tutto per circa 30.000 paia di calzature, ha incominciato ad evidenziarsi il problema del distacco della superficie superiore dei brillantini, rispetto alla parte sottostante della pelle”; Part
- che, nel corso del sopralluogo eseguito presso lo stabilimento di , aveva riconosciuto CP_5
l'esistenza del vizio ma, con successive pec del 24.5.2017 e del 30.5.2017, ne aveva attribuito la causa alla procedura di accoppiatura (consistente nell'applicazione, nella parte sottostante del pellame, di un tessuto più rigido) fatta eseguire dalla convenuta dopo la vendita e la consegna del pellame;
Part
- che, nonostante ritenesse del tutto infondata l'eccezione di aveva contestato CP_5
l'esistenza dei vizi e dei difetti sul pellame sia alla ditta con Pt_3 Controparte_3 lettera del 31.5.2017 inviata a mezzo pec in data 1.6.2017, sia alla Controparte_2 con lettera del 21.6.2017;
- che, pertanto, l'intera partita di pellame era da ritenersi viziata e ciò aveva arrecato Pt_3 Part notevoli danni a , che aveva dovuto sospendere la produzione delle calzature e si era vista restituire, dai vari calzaturifici, il materiale lavorato o semilavorato, che si trovava in giacenza presso il suo magazzino.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dall'attrice; per la risoluzione del contratto di fornitura del pellame;
per il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento contrattuale di per la compensazione tra le eventuali somme dovute ed CP_5 il controcredito vantato.
pagina 6 di 22 Chiamava, inoltre, in causa “ e “ al fine di Controparte_2 Controparte_3 ottenere il risarcimento del danno patito, nel caso di accertamento giudiziale della responsabilità delle medesime.
1.3. – Si costituiva in giudizio deducendo di aver eseguito a regola d'arte la lavorazione CP_1 richiestale sul pellame consegnato da e concludendo per il rigetto della domanda attorea. CP_5
1.4. – Si costituiva, altresì, in giudizio “ , la quale evidenziava la tardività Controparte_3 della denunzia dei vizi lamentati (con conseguente decadenza dalla garanzia), e, in ogni caso, la loro inesistenza, negando qualsiasi profilo di responsabilità.
1.5. – Si costituiva, infine, in giudizio “ , contestando qualsiasi addebito Controparte_2
e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
1.6. – All'udienza del 6.10.2020, veniva disposta la riunione, al procedimento di accertamento negativo (RG 8521/2017), della causa (RG 13664/2019), promossa da di opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo n. 3467/2019, con il quale era stato ad essa intimato il pagamento della somma di € 140.273,08, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di quale prezzo della fornitura della merce in contestazione. CP_5
1.7. – In corso di causa veniva incardinato, su ricorso di anche il procedimento di a.t.p. ex Pt_1 art. 696 c.p.c. che, tuttavia, si concludeva con la rinuncia all'incarico da parte del c.t.u. nominato.
1.8. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'acquisizione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il tribunale, disattese le ulteriori richieste istruttorie delle parti, decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) innanzi tutto, non poteva affermarsi la responsabilità né di né di Controparte_3
in quanto l'espletata c.t.u. aveva consentito di escludere qualsiasi Controparte_2 vizio nell'operazione di accoppiatura;
Con (-) ad analoga conclusione si doveva pervenire anche in relazione alla posizione di , stante il mancato accertamento, in sede peritale, di vizi di lavorazione nel trattamento con resina poliammidica reticolata da essa effettuato;
(-) per quanto riguardava, invece, la posizione di all'esito dell'indagine peritale – espletata CP_5 alla stregua della “normativa UNI 10594” e del metodo di prova “UNI EN ISO 11640:2018”
(“Cuoio – Prove di Solidità del colore – Solidità del colore a cicli di strofinio”) – era emerso che: i) con riferimento al pellame non lavorato, “1 campione su 32 ha dimostrato non conformità”, subendo un “distacco del glitter”, per un tasso di non conformità pari al 3,125 % (cfr. c.t.u., p. 8);
ii) con riferimento al pellame lavorato, “6 campioni su 20 hanno dimostrato non conformità”, per un tasso pari al 30 % (cfr. c.t.u., pag. 9); infine, riguardo alle calzature completate, non erano stati riscontrati vizi di distacco del glitter (cfr. c.t.u., pag. 11); pagina 7 di 22 (-) quindi, relativamente al pellame non lavorato, le difformità riscontrate dal c.t.u. erano riconducibili al pellame fornito originariamente da attesa la sussistenza del vizio del distacco CP_5 del glitter a prescindere dalle successive lavorazioni applicate sul prodotto;
(-) relativamente al pellame lavorato, invece, le difformità riscontrate dal perito non potevano essere ricondotte univocamente al pellame fornito da dal momento che “la causa del vizio CP_5 non è identificabile in modo certo, in quanto le variabili del processo di lavorazione per realizzare un articolo glitter sono troppe, e potrebbero riguardare l'intero processo produttivo” (c.t.u., p.
13);
(-) pertanto, attesa l'impossibilità di stabilire con certezza la causa dei difetti riscontrati sul Part pellame lavorato, non si poteva ritenere che avesse adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante;
(-) in ragione di ciò, la domanda di accertamento della responsabilità dell'attrice, promossa da Part
, poteva essere accolta limitatamente ai difetti riscontrati sul pellame campionato ancora non oggetto di lavorazione, per un tasso di non conformità pari al 3,125% del materiale consegnato;
(-) proprio in considerazione di tale ridotta percentuale, non era possibile pervenire alla Part dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1492 c.c., da parte di , difettando il requisito della gravità dell'inadempimento; Part (-) la domanda di risarcimento danni proposta da , per i vizi riscontrati sulla merce acquistata, doveva essere accolta entro i limiti del 3,125% dell'intero prezzo della fornitura (pari ad €
140.273,08), e quindi per complessivi € 5.299,86, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria;
(-) al riguardo, era infondata la tesi di in ordine all'esclusione della garanzia per vizi, non CP_5 essendo tale patto in alcun modo documentato né risultando, dai d.d.t. in atti, un'accettazione Part espressa della merce consegnata a;
(-) parimenti infondata era l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c., in quanto la denuncia Part operata da , con pec del 12.5.2017, doveva considerarsi tempestiva, tenuto conto del carattere occulto dei difetti che erano stati scoperti solo a seguito della loro segnalazione da parte di con fax del 5.5.2017; Controparte_6 Part (-) non potevano, invece, essere accolte le ulteriori voci di danno lamentate da (vizi del pellame lavorato;
somme pagate a terzi fornitori per le lavorazioni effettuate sul pellame Pt_3 danni da sospensione della produzione delle calzature e da ritardate/mancate consegne), in quanto non provate, anche con riferimento al nesso causale;
(-) ricorrevano, dunque, i presupposti per la compensazione cd. impropria, essendosi in presenza di una reciproca relazione di debito-credito derivante da un unico rapporto, con conseguente pagina 8 di 22 riconoscimento a della somma di € (140.273,08-5.299,86=) 134.973,22, oltre interessi CP_5 legali di mora dal 2.8.2019 (data di notifica del provvedimento monitorio a fino al Parte_1 saldo;
Part (-) sussistevano i presupposti per la compensazione per 1/5 delle spese di lite tra e , CP_5 mentre i restanti 4/5 andavano posti a carico di quest'ultima, in ragione della sua prevalente soccombenza;
(-) invece, andava condannata al pagamento integrale delle spese di lite nei confronti di CP_5 Con
mentre quelle sostenute dalle terze chiamate (“ e “ Controparte_3 CP_2 Part
) andavano poste a carico di , in ragione del rigetto della domanda
[...] riconvenzionale da questa formulata nei loro confronti, considerata anche la mancanza di necessità della chiamata in causa sulla scorta di quanto sostenuto dall'attrice in atto di citazione;
Part (-) le spese di atp/ctu andavano poste a carico per 1/5 di e per 4/5 di . CP_5
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , articolando le seguenti censure:
1) il tribunale, sebbene avesse accertato l'esistenza del vizio (occulto), la cui presenza era, peraltro, stata riconosciuta anche da (che aveva cercato di attribuirne la responsabilità, CP_5 Con senza riuscirci, prima ad e poi alle società incaricate delle operazioni di accoppiatura), aveva errato nel rigettare la domanda di risoluzione del contratto, pur dando atto che le difformità riscontrate dal c.t.u. erano “riconducibili al pellame fornito originariamente da Controparte_5
attesa la sussistenza del vizio del distacco del glitter a prescindere dalle successive
[...] lavorazioni applicate (dalle convenute e dalle terze chiamate) sul prodotto”; in particolare, il tribunale aveva ritenuto che non fosse possibile stabilire, con certezza, la causa dei vizi, omettendo di considerare che il c.t.u. aveva comunque ricondotto gli stessi alla fase di lavorazione del pellame (di competenza di e non a quella di produzione delle calzature (di competenza CP_5 Part delle società incaricate da ).
Il primo giudice aveva, altresì, errato nel ritenere che il quantitativo del materiale accertato come viziato (3,125%) non fosse idoneo ad integrare il requisito della gravità dell'inadempimento richiesto per la risoluzione del contratto;
difatti, l'accertata esistenza del vizio sul pellame rendeva comunque impossibile procedere alla sua lavorazione, dal momento che non era possibile circoscrivere materialmente il difetto (che sarebbe stato presente “a macchia di leopardo”) e quindi individuare la parte di pellame che ne era affetta.
2) Il tribunale, inoltre, aveva errato nel quantificare il risarcimento del danno sulla base della percentuale del prodotto difettato, omettendo di considerare che il c.t.u. aveva esaminato solo un campione e non tutto il pellame;
ingiustamente, poi, il tribunale aveva rigettato la domanda di pagina 9 di 22 Part risarcimento danni che aveva ad oggetto il rimborso delle somme corrisposte da alle ditte Part incaricate delle lavorazioni sul pellame lavorazioni di cui non aveva beneficiato, dal Pt_3 momento che si era vista costretta ad interrompere le commesse a seguito della segnalazione dell'esistenza di difetti.
3) Ingiusta era anche la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti delle terze chiamate, dal momento che era stata ad affermare la loro responsabilità e, quindi, a rendere CP_5 Part necessaria la loro evocazione in giudizio da parte di .
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, Controparte_1 CP_2
e nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché
[...] Controparte_3 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3 – Si costituiva, altresì, in giudizio CONCERIA contestando integralmente CP_4 Part l'impugnazione proposta da e spiegando, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva riconosciuto la sua responsabilità, per il distacco del glitter, nella misura del
3,125% del pellame, condannandola al risarcimento del danno.
Al riguardo, rilevava che essa non aveva mai garantito il pellame glitterato per l'uso calzaturiero e che l'esclusione pattizia della garanzia era stata confermata nella comparsa di costituzione e Part risposta depositata da .
Il tribunale, inoltre, non aveva considerato che il pellame in questione aveva superato tutti i test Part di idoneità, fatti eseguire dalla medesima nonché da . CP_5
Per converso, inattendibili si presentavano gli esiti dell'espletata c.t.u. anche perché le analisi condotte dall'ausiliario d'ufficio erano state eseguite a distanza di cinque anni dai fatti di causa e da un laboratorio non accreditato, oltre che in difformità alle norme tecniche. Part 2.4. – Con ordinanza del 31.8.2023, la Corte rigettava l'istanza, proposta da , di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-28.6.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 352 c.p.c. (come sostituito dall'art. 3, comma 26, del d.lgs n. 149/2022).
***
3 – In via preliminare pagina 10 di 22 3.1. – In primo luogo, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle note di trattazione di scritta depositate dall'appellante in data 10.6.2025, in quanto le stesse consistono in una risposta (di ben
28 pagine) alle memorie di replica delle sue controparti, con evidente sviamento dalla funzione processuale di tale scritto difensivo.
Al riguardo, si osserva come la nuova formulazione dell'art. 352 c.p.c. – come modificato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs n. 149/2022 – preveda che successivamente al deposito del foglio contenente la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'udienza sia destinata “alla rimessione della causa in decisione”, di talché l'attività in quella sede deve ritenersi limitata alla verifica dei presupposti affinché la causa sia assegnata a sentenza.
Deve, dunque, considerarsi preclusa qualsiasi attività difensiva che vada al di là della manifestazione o negazione del consenso a che la causa sia decisa, avendo i contendenti già avuto modo di esporre compiutamente le proprie posizioni, in quanto, diversamente, si finirebbe per ledere il principio del contraddittorio (soprattutto allorquando, come nel caso in esame, le note scritte si atteggino ad una vera e propria memoria), vedendosi le altre parti preclusa la possibilità di replicare a loro volta.
3.2. – Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 342
c.p.c., sollevata da parte appellata, la stessa si appalesa infondata (ad eccezione di quanto si dirà al § 4.2.), poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto – per quanto difficoltosa in quanto caratterizzato da un incidere argomentativo ripetitivo, pletorico e scarsamente lineare – è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
3.3. – Deve, altresì, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione Part delle somme corrisposte da , nel corso del giudizio d'appello, in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cass. civ., n. 24896/2023). pagina 11 di 22 3.4. – Occorre, poi, evidenziare che non ha impugnato la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui ha escluso qualsiasi responsabilità delle terze chiamate (“ e Controparte_2
“ ), di talché, sul punto, la decisione deve ritenersi passata in giudicato. Controparte_3
3.5. – Va, infine, disattesa l'istanza di ammissione della prova testimoniale articolata dall'appellante principale, essendosi la stessa limitata unicamente a riproporla in questo grado, senza allegare alcunché in punto di sua decisività e rilevanza nonché senza censurare la decisione istruttoria del tribunale.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv 591566).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare Part l'appello proposto da .
4 – L'esame del gravame principale.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
4.1.1. – Come affermato dalle Sezioni Unite: “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 11748/2019).
Orbene, sostiene l'appellante di aver fornito la prova dei vizi lamentati, che peraltro sarebbero stati riconosciuti anche da attraverso l'espletata c.t.u., le cui risultanze non sarebbero state CP_5 correttamente interpretate dal giudice di prime cure.
Si deve dissentire.
In proposito, si trascrivono i passaggi più significativi della relazione peritale: “il vizio/difetto reclamato da è non da ritenersi palese, bensì occulto. Il distacco del glitter sul pellame Pt_1 fornito a si è palesato solo a seguito di strofinio. I risultati dei test effettuati sono i Pt_1 seguenti: Su 32 test effettuati su campioni prelevati come segue: 16 su tomaia non accoppiata e
16 su articoli tomaia accoppiata è risultata una NON CONFORMITA' PARI AL 3,125% La non conformità è stata rilevata su un campione non accoppiato. Su 20 test effettuati su campioni prelevati da articoli di varia tipologia - da tomaie orlate, orlate con puntale e forte, e calzature - è risultato LA NON CONFORMITA' PARI AL 30% Ovvero 6 campioni su 20 hanno dimostrato NON
CONFORMITA'. La causa del vizio non è identificabile in modo certo, in quanto le variabili del processo di lavorazione per realizzare un articolo glitter sono troppe, e potrebbero riguardare
l'intero processo produttivo” (cfr. c.t.u., pag. 12-13). pagina 12 di 22 Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante (con toni spesso inappropriati, poiché pesantemente ed ingiustamente denigratori del primo giudice), la circostanza che il problema del distacco del glitter fosse imputabile all'intero processo di produzione delle calzature (e non solo a quello precedente o contestuale alla stesura del glitter) non risulta il frutto di una “invenzione” del tribunale (cfr. atto di appello, pag. 30), bensì è avvalorata proprio dal c.t.u. che, nel passaggio citato, ha fatto riferimento allo “intero processo produttivo” come causa del vizio, dando atto che i campioni, sottoposti ad esame, erano stati prelevati anche dalle “calzature” e, quindi, dal prodotto finito.
Soggiunge, infatti, l'ausiliario d'ufficio: “indipendentemente da come sia applicato il glitter (ad esempio mescolato con una resina o applicato a spruzzo), indipendentemente dal tipo di resina utilizzata, circoscrivere una o più cause in modo certo non è tecnicamente possibile. In generale, nel caso di un problema di tenuta rifinizione ( e quindi anche nel caso del glitter), per individuarne la causa bisognerebbe andare a ritroso di tutte le lavorazioni effettuate” (cfr. c.t.u., pag. 13).
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui l'espressione “andare a ritroso di tutte le lavorazioni effettuate” dovrebbe essere interpretata nel senso che bisognerebbe andare a “ritroso dall'applicazione del glitter indietro” (cfr. atto di appello, pag. 36), giacché il c.t.u. ha fatto riferimento a “tutte le lavorazioni effettuate” (incluse, quindi, quelle successive alla stesura del glitter e che portano alla produzione delle calzature vere e proprie), mentre l'applicazione del glitter costituisce solo una delle tante fasi di cui si compone il processo di produzione.
Quanto, poi, affermato dal c.t.u. circa il fatto che “non si può infatti escludere che il problema nasca dalla pelle grezza, da come era condizionata e/o da come è stata effettuata la prima fase di concia. Non si può infatti escludere che il problema nasca dalla spaccatura tra fiore e crosta, come dalla riconcia (semi – terminato), come dall'utilizzo di tutti i vari prodotti chimici nelle varie fasi di lavorazione (se idonei nella tipologia e nella ricettazione). Non è possibile stabilire se in tutto questo sono stati rispettati i tempi opportuni e se è stata utilizzata una sufficiente quantità
d'acqua per portare la fibra a raggiungere uno stato ottimale per permettere adeguata aderenza della rifinizione” (cfr. c.t.u., pag. 13), viene interpretato in modo strumentale dall'appellante per sostenere la sua estraneità a tali lavorazioni quando, invece, la loro elencazione, da parte del perito, aveva, da un lato, valenza esemplificativa e, dall'altro, serviva a rafforzare la tesi che esse riguardavano l'intero processo produttivo (come dimostra il riferimento all'applicazione di “prodotti chimici nelle varie fasi di lavorazione”).
Difatti, nel rispondere alle osservazioni dei c.t.p., il c.t.u., dopo aver elencato le varie fasi del processo di lavorazione del pellame, scrive: “poi parte il prodotto di realizzazione del prodotto pagina 13 di 22 finale, quello che va in negozio, sia esso una calzatura, una borsa o un divano. I Ctp hanno CP_5 già riportato una sintesi delle operazioni necessarie per realizzare una calzatura: ribadisco, anche alla luce di quanto sopra espresso, che sono tali da rendere impossibile dire ove possa risiedere la causa del danneggiamento” (cfr. c.t.u., pag. 17), con ciò intendendo chiaramente affermare l'impossibilità di individuare la causa del vizio a causa (del numero) delle operazioni che compongono l'intero processo di produzione di una calzatura.
Invero, “sono tali” va riferito alle “operazioni necessarie per realizzare una calzatura” e non solo alle fasi di lavorazione del pellame esposte a pag. 15-16-17 della relazione peritale, come erroneamente sostenuto dall'appellante.
Pertanto, il c.t.u. non ha confinato il vizio al processo di lavorazione del pellame antecedente l'applicazione del glitter (di competenza di ma, nell'affermare l'impossibilità di procedere CP_5 all'individuazione della fase in cui lo stesso si è verificato, ha inteso riferirsi all'intero processo di produzione delle calzature.
4.1.2. – D'altronde, alcuna rilevanza, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante in comparsa conclusionale (pag. 62,70), può attribuirsi al fatto che la fornitura eseguita da per CP_5 la stagione 2016, fosse risultata esente da vizi. Part Da tale circostanza non può in alcun modo desumersi, come vorrebbe , che il problema verificatosi nel 2017 non potrebbe che essere imputato a (perché “se il distacco del glitter CP_5 fosse dipeso dalle modalità di trattamento della o di qualsiasi altra azienda sua Parte_1 terzista, o dal fatto che queste ultime non avessero usato le cautele opportune, il problema si sarebbe verificato anche nell'anno precedente;
invece, come ammesso dalla Controparte_5 nell'ambito del giudizio di primo grado, il rapporto, durante la stagione 2016, si era svolto senza complicazioni di sorta”), giacché il ragionamento induttivo è viziato da un palese salto logico – essendosi in presenza di forniture diverse e non constando neppure l'identità delle ditte terziste che hanno proceduto alla lavorazione del pellame – e, comunque, non risulta caratterizzato da alcun margine di verosimiglianza.
4.1.3. – Correttamente, poi, il tribunale non ha dichiarato la risoluzione del contratto, ritenendo non grave l'inadempimento di dal momento che lo stesso interessava solo il 3,125% del CP_5 Part pellame, non lavorato, acquistato da .
4.1.3.a. – In proposito, è certamente pertinente il riferimento, da parte del primo giudice, al precedente giurisprudenziale secondo cui “gli artt. 1490 e 1492 cod. civ. in tema di azione redibitoria al pari dell'art. 1497 cod. civ., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a pagina 14 di 22 ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui è destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito” (cfr. Cass. civ., n. 19798/2020; in termini analoghi anche Cass. civ., n. 21949/2013).
Sbaglia, quindi, l'appellante nell'affermare che, per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, è sufficiente aver provato l'esistenza del vizio, il quale, a suo dire, dimostrerebbe che tutto il pellame acquistato sarebbe inidoneo all'uso, stante l'impossibilità di accertare in che punto esso perderebbe il glitter e, dunque, la quantità del materiale viziato. Part In realtà, per ammissione della medesima , il pellame dopo essere stato acquistato, Pt_3 era stato ceduto, per la lavorazione, a ben otto calzaturifici, di cui solamente uno (
[...]
, segnalò l'esistenza del problema di distacco del glitter. Controparte_6
Peraltro, tale segnalazione (del seguente tenore: “con la presente vi comunichiamo che il pellame ha manifestato il seguente problema: la superficie perde i brillantini applicati. Abbiamo Pt_3 fermato la produzione in attesa che veniate a verificare la situazione ed impartire le istruzioni del caso”), da un lato, si presentava alquanto generica, non essendo specificata la quantità del pellame interessato dalla manifestazione del difetto e, dall'altro, non era rappresentativa di una situazione irrimediabile, in quanto dal suo contenuto si evince che la sospensione della produzione Part era avvenuta in via cautelativa in attesa che fosse venuta “a verificare la situazione ed impartire le istruzioni del caso”.
Il fatto, poi, che anche gli altri calzaturifici abbiano restituito il pellame (cfr. doc. 118-127) Pt_3 non vale ad integrare il requisito della gravità dell'inadempimento, giacché, non avendo essi segnalato, per quel che consta, l'esistenza di alcun difetto sul pellame lavorato, deve ritenersi che Part il reso sia stato effettuato su richiesta di .
Difatti, la restituzione della merce, da parte degli altri calzaturifici, è avvenuta tra il 29.5.2017 ed Part il 20.6.2017 e, quindi, successivamente alla ricezione, da parte di , della segnalazione del
(avvenuta il 5.5.2017). Controparte_6
Alla luce di tali elementi, deve, dunque, concludersi che il difetto in questione concernesse solo in Part minima parte il pellame acquistato da , apparendo, così, certamente verosimile la percentuale del 3,125% indicata dal c.t.u. Part
4.1.3.b. – Ne deriva che, sulla base del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c., era tenuta a non sospendere il processo di produzione delle calzature, per poi eventualmente porre a carico di quelle che sarebbero risultate viziate (per perdita del glitter). CP_5
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, pagina 15 di 22 ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri” (cfr. Cass. civ., n.
8277/2024). Part Nella specie, la decisione di di sospendere tutte le linee di produzione si pone in contrasto con tale principio, non essendo stata preceduta da una ponderata analisi della situazione di fatto, con specifico riferimento all'accertamento della quantità di prodotto viziato, di talché la stessa non risulta in alcun modo giustificata ed esclude il requisito della gravità dell'inadempimento imputato a CP_5
4.1.3.c. – Per completezza, si osserva che non è vero che abbia riconosciuto l'esistenza del CP_5 Part vizio, in quanto, dallo scambio di comunicazioni intercorso con , emerge che essa, in un primo momento, individuò nel processo di accoppiatura del pellame e, in un secondo momento, imputò a
(che aveva applicato il glitter), la causa del difetto lamentato. CP_1
Ora, pur essendosi tale indicazione rivelata errata (per quanto accertato dal c.t.u.), essa certamente non implicava un riconoscimento della difettosità ab origine del pellame ma, al contrario, la negava, perché riconduceva il vizio al processo di lavorazione a cui era CP_5 estranea.
4.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere corretta la decisione del tribunale anche in Part punto di quantificazione del danno subito da .
L'appellante si duole della somma riconosciuta, a suo favore, dal tribunale, perché, a suo dire, rappresenterebbe “una riduzione del prezzo”, peraltro mai richiesta, e non già una liquidazione a titolo di risarcimento del danno.
E' evidente la carenza di interesse a sostenere tale assunto che, qualora fosse accolto, porterebbe ad un'inammissibile reformatio in peius della sentenza impugnata. Part Sostiene, poi, che il tribunale avrebbe errato nel considerare la domanda, per le altre voci, non provata, poiché non avrebbe esaminato i documenti dalla stessa prodotti e che, al contrario, dimostrerebbero il pregiudizio subito.
In realtà, il primo giudice ha ritenuto tali voci di danno “prive di adeguata allegazione nell'an e nel quantum e carenti della prova del nesso causale rispetto all'inadempimento di Controparte_5
(cfr. sentenza di primo grado, pag. 15).
[...]
Su tale aspetto, l'appello omette completamente di confrontarsi con la sentenza impugnata, di talché, mancando di un'apprezzabile parte critica, lo stesso deve essere considerato inammissibile in parte qua ex art. 342 c.p.c. pagina 16 di 22 Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l.
n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017).
4.3. – Palesemente infondato è, infine, il terzo motivo di appello.
4.3.1. – Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (cfr. Cass. civ., n. 2492/2016).
Nella specie, non è risultata soccombente nel giudizio di primo grado, con la conseguenza CP_5 che, già solo per questo motivo, le spese dei terzi chiamati non potevano essere poste a suo carico.
Inoltre, mette conto di evidenziare come né nell'atto di citazione introduttivo nel giudizio di primo grado né nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avesse allegato la responsabilità delle società e CP_5 Controparte_3
di talché la loro chiamata in causa, in considerazione del contenuto Controparte_2 delle difese delle parti, non era certamente necessaria.
4.3.2. – Vero è che, con pec del 24.5.2017 e del 30.5.2017 (successivamente, quindi alla notifica Part dell'atto di citazione), informava che, all'esito delle verifiche effettuate, il vizio CP_5 lamentato era da imputarsi al processo di accoppiatura (doc. 77-78). Part Tuttavia, è altrettanto vero che , nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (pag. 9), affermava di ritenere “del tutto infondata l'eccezione della , Controparte_5 come ribadito nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (pag. 9) e finanche nell'atto di appello (pag. 15,50) e, ciononostante, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_7
Inoltre, giova considerare come le domande nei confronti delle terze chiamate siano state riproposte anche dopo il deposito della c.t.u. (che scagionava completamente le ditte che avevano eseguito le lavorazioni di accoppiatura), atteso che, all'udienza di precisazione delle conclusioni, pagina 17 di 22 Part
così concludeva: “dichiarare, in ogni caso, che la in persona del Controparte_3 legale rappresentate pro tempore e/o la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, hanno l'obbligo di garantire la da ogni e qualsiasi Parte_1 pregiudizio e/o danno subito dalla medesima a seguito dei vizi e/o difetti di cui è Parte_1 affetto il pellame per cui è causa, nel caso in cui tali vizi e/o difetti dovessero essere Pt_4 conseguenza in tutto o in parte della lavorazione di accoppiatura dalle stesse poste in essere e/o dai materiali utilizzati nella fase di accoppiatura del pellame commercializzato dalla Pt_4
e per l'effetto - condannare la in persona del Controparte_5 Controparte_3 legale rappresentate pro tempore e/o la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di ogni e qualsiasi pregiudizio e/o danno subito dalla medesima a seguito dei vizi e/o difetti di cui è affetto il pellame JA per cui è Parte_1 causa, anche in via solidale, qualora sussista il vincolo della solidarietà passiva, nel caso in cui tali vizi e/o difetti dovessero essere conseguenza in tutto o in parte della lavorazione di accoppiatura dalle stesse poste in essere e/o dai materiali utilizzati nella fase di accoppiatura del pellame commercializzato dalla (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127- Pt_4 Controparte_5 ter c.p.c. depositate il 22.12.2022). Part È evidente la contraddittorietà del comportamento processuale di , in quanto, pur dichiarando di ritenere esenti da responsabilità le ditte che avevano eseguito l'accoppiatura del pellame, non solo procedeva a chiamarle lo stesso in causa ma, inoltre, manteneva ferme le conclusioni nei loro confronti anche dopo il deposito della c.t.u.
Pertanto, dal rigetto delle domande proposte nei confronti delle terze chiamate non poteva che Part derivare, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di al pagamento delle spese di lite nei loro confronti, non rinvenendosi alcuna ragione, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., neppure per disporne la compensazione.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello principale.
5 – L'esame dell'appello incidentale.
5.1. – Pure l'appello incidentale è infondato e va respinto.
5.1.1. – Come correttamente affermato dal tribunale, non sussiste la prova che le parti avessero pattuito l'esclusione della garanzia per vizi.
Invero, la dicitura, presente nelle conferme d'ordine emesse da secondo cui “il pellame CP_5 sopra descritto è destinato ad un prodotto finito alla moda. Non è garantito per un uso particolare.
Si raccomanda quindi di fare le sperimentazioni necessarie alla verifica della rispondenza delle caratteristiche fondamentali in fase di progettazione dell'articolo finito”, non può essere interpretata come esclusione della garanzia per vizi, trattandosi soltanto di un avviso, rivolto pagina 18 di 22 all'acquirente, circa il fatto che il pellame non fosse destinato, per le sue caratteristiche, ad una specifica utilizzazione.
Né si comprende come l'affermazione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta Part depositata in prime cure da (pag. 9), secondo cui “il pellame fornito dalla Controparte_5
è stato ordinato dalla in forma semplice, e dunque, per renderlo idoneo alla
[...] Parte_1 produzione delle calzature, prima di essere ceduto ai vari calzaturifici, è stato sottoposto alla procedura di accoppiatura”, possa valere come riconoscimento dell'esclusione della garanzia per vizi. Part Anzi, il fatto che fosse compito della rendere il pellame idoneo alla produzione delle calzature Part implicava necessariamente che esso fosse esente da vizi atteso che, diversamente, non avrebbe potuto procedere alle necessarie lavorazioni.
Infine, non può utilmente invocare l'appellante incidentale neppure l'applicazione del principio di Part non contestazione, dal momento che l'intera linea difensiva di , incentrata sulla risoluzione del contratto di compravendita per i difetti riscontrati sul pellame acquistato, era inequivocabilmente diretta a contrastare l'assunto dell'esclusione della garanzia per vizi.
5.1.2. – Per quanto concerne, poi, gli esiti dell'accertamento peritale, non può tentare di CP_5 confutarli facendo riferimento alle verifiche effettuate spontaneamente ed unilateralmente dalle parti al di fuori del contraddittorio processuale, anche perché non constano le norme tecniche seguite per la loro esecuzione, con la conseguenza che i loro risultati non possono essere ritenuti inattendibili.
Al riguardo, l'appellante incidentale afferma che la c.t.u. sarebbe stata espletata “in difformità alla norma tecnica” senza, tuttavia, neanche allegare quella che, a suo dire, si sarebbe dovuta applicare;
deduce, inoltre, che le analisi sarebbero state eseguite da un laboratorio “non accreditato”, pur non avendo sollevato alcuna contestazione in ordine alla sua scelta in sede di operazioni peritali.
Peraltro, al momento dell'esecuzione dell'accertamento peritale, nessuna delle parti ha contestato l'applicazione delle norme tecniche “UNI 10594” e “UNI EN ISO 11640:2018” da parte del c.t.u., né sono stati dedotti vizi delle modalità di svolgimento dell'indagine idonei ad inficiarne i risultati.
In proposito, l'unica obiezione sollevata da concerne le modalità di conservazione del CP_5 pellame ed il tempo trascorso tra l'espletamento della c.t.u. e la denuncia del vizio, senza, però, specificare come ciò abbia potuto influire sugli esiti dell'accertamento.
Correttamente, quindi, il tribunale ha addebitato a la percentuale di prodotto non lavorato CP_5 che il c.t.u. ha riscontrato come viziato, non sussistendo, del resto, contestazioni che il pellame pagina 19 di 22 esaminato fosse quello oggetto della fornitura per cui è causa (il che rende non pertinente il riferimento, da parte dell'appellante, agli artt. 2727 e 2729 c.c.).
5.1.3. – Vanno, infine, rigettate le istanze istruttorie articolate da non sussistendo i CP_5 presupposti per la convocazione a chiarimenti del c.t.u. (in ragione di quanto esposto), mentre, per quanto riguarda la prova testimoniale, la stessa è completamente inidonea a mettere in discussione i risultati dell'indagine peritale.
6 – Sulle spese.
6.1. – In ragione della reciproca soccombenza, si rinvengono i presupposti per compensare interamente le spese del grado tra e Pt_1 CP_5
6.2. – Per quanto riguarda, invece, la posizione di e Controparte_2 [...]
le spese del grado devono essere poste interamente a carico di stante Controparte_3 Pt_1 il rigetto del gravame proposto nei loro confronti.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si ricomprende, nella fase istruttoria/trattazione, il sub procedimento di inibitoria.
Si precisa che il valore della causa rientra nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000,00 in quanto l'impugnazione concerne, nel relativo rapporto processuale, esclusivamente la condanna alle spese legali.
6.3. – Non può, poi, riconoscersi l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 invocato nella nota spese depositata da Controparte_3
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 14.1.2020, n. 461).
pagina 20 di 22 Quindi, il numero delle parti assistite (o presenti all'interno del processo) non comporta alcun automatismo in ordine al riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, trattandosi di mera facoltà spettante al giudice che, nell'esercitarla, è tenuto solo a congruamente motivare la sua decisione.
Nella specie, il numero delle parti non ha comportato, con riferimento alla posizione di
[...]
alcun aggravio dell'attività difensiva, come risulta anche dal contenuto degli Controparte_3 atti depositati, dove la posizione è stata trattata unitariamente, senza alcuna apprezzabile distinzione di carattere soggettivo.
6.4. – Per quanto riguarda la posizione di le spese devono essere dichiarate irripetibili, dal CP_1 momento che nessuna delle parti ha avanzato domande nei suoi confronti, con la conseguenza che la notifica dell'atto di appello è avvenuta solo ai fini della litis denuntiatio che, in quanto tale, non consente alla medesima di acquistare la qualità di parte (cfr. Cassazione civile, CP_1 sentenza del 21.3.2016, n. 5508). Part 6.5. – Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna di ex art. 96 c.p.c., invocata da non potendosi ritenere che la proposizione del gravame sia avvenuta in Controparte_3 mala fede o colpa grave.
6.6. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e su quello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 1534/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_5
Firenze e pubblicata il 22/05/2023, così provvede:
1) rigetto l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) conferma interamente la sentenza impugnata;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_3
5) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 [...]
CP_5
6) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di Parte_1
e che liquida, per ciascuna, in € Controparte_2 Controparte_3
pagina 21 di 22 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
7) dichiara irripetibili le spese del presente grado nei confronti di Controparte_1
[...]
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
Firenze, 8.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22