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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6829 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI Napoli Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2698/25 del ruolo generale Lavoro, avente ad oggetto: pagamento ratei indennità d'accompagnamento
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) in qualità di eredi della de cuius , C.F._2 Persona_1 rappresentate e difese dell'Avv. Antonietta Chiariello , in virtù di CodiceFiscale_3 procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Sant'Antimo alla Via Roma n. 157 sono elettivamente domiciliate, ricorrenti C O N T R O in persona del suo l.r.p.t. CP_1 Resistente contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/02/2025 le ricorrenti in epigrafe, n.q. di eredi della defunta deducevano che: la de cuius in data 28/06/2017 inoltrava domanda Persona_1 amministrativa all' per l'accertamento del requisito sanitario per il conseguimento CP_1 dell'indennità di accompagnamento, che in data 30/01/2018, veniva sottoposta a visita medica presso la Commissione ASL di competenza, la quale rigettava la domanda;
che avverso tale decisione proponeva ricorso per A.T.P. iscritto al N. R. G. 11201/2019 all'esito del quale, il Tribunale di Napoli, con decreto di omologa del 04/09/2020, riconosceva in Persona_1 possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da marzo 2019; che nelle more di tale giudizio in data 25/05/2020 decedeva Per_1 lasciando quali eredi ed, a seguito del decesso
[...] Parte_1 Parte_2 dell'altra figlia, i figli di quest'ultima, e . Persona_2 Controparte_2 CP_3 Aggiungevano che in data 24.09.2024 tramite i canali istituzionali abilitati provvedevano a notificare via pec alle sedi territorialmente competenti, modello AP23 contenente richiesta di pagamento dei ratei limitatamente alla loro quota, corredata dai documenti necessari;
che tale documentazione veniva inoltrata anche dal difensore con pec del 25.09.2024, e che nonostante i solleciti l' non provvedeva al pagamento, pur avendo sempre posseduto la de cuius dal CP_1 28/06/2017 e fino al decesso i requisiti socio – economici per fruire dell'indennità di accompagnamento e, precisamente, il non essere mai stata ricoverata in strutture ospedaliere con retta a carico dello Stato, né di godere di indennità analoghe e/o incompatibili con l'indennità di accompagnamento. Tanto premesso, adivano il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della de cuius a godere dell' indennità di accompagnamento da marzo 2019 a 25.5.2020 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento CP_1 in favore ciascuna dei ratei di tale prestazione, limitatamente alla quota ereditaria di loro spettanza (33,33%), oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge, il tutto con il favore delle spese di giudizio, con attribuzione. CP_ Ritualmente instauratosi il contradditorio l' restava contumace. La parte ricorrente all'odierna udienza dichiarava che in data 20.05.2025 l aveva CP_1 provveduto al pagamento delle quote di ratei di indennità di accompagnamento spettanti nella misura di € Euro 2.593,02 ciascuna, chiedendo, dunque di dichiararsi cessata la materia del contendere. Il Gl decideva la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice. Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Nel caso in esame, in applicazione di tali principi, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia avendo l' in data 20.5.2025 provveduto al CP_1 pagamento della prestazione oggetto di lite Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Stante l'evidente fondatezza della domanda e considerato che il pagamento del dovuto in favore della ricorrente è avvenuto solo in data 20.5.2025 successiva alla notifica del ricorso (20.02.2025), le spese vanno poste a carico dell e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 in considerazione dell'oggetto della controversia, con riferimento allo scaglione di valore da 1101,00 a 5201,00 per le controversie in materia previdenziale e senza conteggiare la fase istruttoria.
P.Q.M.
La dott. ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente liquidate CP_1 in complessivi euro 1030,00 oltre Iva e Cpa secondo legge e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario. Così deciso in Napoli il 01/10/2025 Il Giudice dott. ssa Daniela Ammendola