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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4207/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti LAURA LORENI e
CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: pagamento ratei di indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito alla liquidazione da parte dell' CP_1
dei ratei maturati e non riscossi a titolo di ratei di indennità di accompagnamento (art. 1 L. n.
18/1980) Cat. INVCIV, Prestazione n.044-400007098392 (prestazione riconosciuta a seguito del decreto di omologa R.G. n. 1603/2022 emesso dal Tribunale di Latina in data 29/06/2023 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 30.11.2018) in favore della parte ricorrente, per il periodo dal mese di dicembre 2018 e fino al mese di settembre 2021 nella misura di € 17.727,30 come dimostrato
CP_ dal provvedimento di liquidazione del 6.03.2024 e dal cedolino di pagamento in atti avente data di valuta del 2.04.2024 (cfr. provvedimento di liquidazione, cedolino di pagamento e bonifico allegati alla memoria difensiva) - è venuto meno l'interesse delle parti ricorrenti nella loro qualità di eredi ad una pronuncia sulla domanda principale, unitamente alle note conclusive, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, la liquidazione dei suddetti ratei avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e del pagamento dei ratei arretrati di indennità di accompagnamento (art.1 L n. 18/1980) avvenuta in data 2.04.2024 quindi successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario (del
18.12.2023) che alla sua notifica (del 19.02.2024), ed anche successivamente all'invio del modello Ap70 da parte della ricorrente avvenuto in data 13.07.2023 (cfr. doc. n. 3 all.to al
CP_ ricorso), tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio non ha resistito alla domanda, devono essere compensate per 1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti CP_1
2/3, liquidati e distratti come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/22 in relazione al valore della controversia (da €5.201/€26.000) con applicazione dei valori tariffari minimi avuto riguardo all'impegno professionale, alla natura della decisione , con esclusione della fase istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro CP_
2. compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi €569,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. oltre spese vive per c.u. versato pari ad € 28,66.
Latina, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4207/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti LAURA LORENI e
CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: pagamento ratei di indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito alla liquidazione da parte dell' CP_1
dei ratei maturati e non riscossi a titolo di ratei di indennità di accompagnamento (art. 1 L. n.
18/1980) Cat. INVCIV, Prestazione n.044-400007098392 (prestazione riconosciuta a seguito del decreto di omologa R.G. n. 1603/2022 emesso dal Tribunale di Latina in data 29/06/2023 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 30.11.2018) in favore della parte ricorrente, per il periodo dal mese di dicembre 2018 e fino al mese di settembre 2021 nella misura di € 17.727,30 come dimostrato
CP_ dal provvedimento di liquidazione del 6.03.2024 e dal cedolino di pagamento in atti avente data di valuta del 2.04.2024 (cfr. provvedimento di liquidazione, cedolino di pagamento e bonifico allegati alla memoria difensiva) - è venuto meno l'interesse delle parti ricorrenti nella loro qualità di eredi ad una pronuncia sulla domanda principale, unitamente alle note conclusive, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, la liquidazione dei suddetti ratei avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e del pagamento dei ratei arretrati di indennità di accompagnamento (art.1 L n. 18/1980) avvenuta in data 2.04.2024 quindi successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario (del
18.12.2023) che alla sua notifica (del 19.02.2024), ed anche successivamente all'invio del modello Ap70 da parte della ricorrente avvenuto in data 13.07.2023 (cfr. doc. n. 3 all.to al
CP_ ricorso), tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio non ha resistito alla domanda, devono essere compensate per 1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti CP_1
2/3, liquidati e distratti come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/22 in relazione al valore della controversia (da €5.201/€26.000) con applicazione dei valori tariffari minimi avuto riguardo all'impegno professionale, alla natura della decisione , con esclusione della fase istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro CP_
2. compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi €569,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. oltre spese vive per c.u. versato pari ad € 28,66.
Latina, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro