Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3607/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3607 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: factoring, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Monica Fazio e Parte_1 con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
attore
e
, rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Controparte_1
Avv.ti Chiara Di Biase e Antimo D'Alessandro e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 20.02.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l adducendo:
1. di Controparte_2 avere stipulato, con diverse società fornitrici della convenuta, molteplici atti di cessione del credito pro soluto, successivamente notificati all'Ente e di essere divenuta titolare del credito di cui alle corrispondenti fatture;
2. che la convenuta, ricevute le fatture e l'intimazione di pagamento, non ha contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte,
l'erogazione delle forniture;
3. che i contratti di cessione hanno avuto ad oggetto, oltre
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c.; 5. di aver diritto all'ulteriore somma di € 30.000,00 a titolo di “indennizzo” dall'art. 6 D. Lgs.
n. 231/02 quantizzato in € 40,00 per ciascuna delle 750 fatture oggetto di cessione;
6. che in ogni caso gli importi di cui sopra saranno dovuti ai sensi dell'art.2041 c.c..
Ciò posto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare Parte_1
l' Controparte_2
(C.F.: ), in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_1 [...]
anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., delle seguenti somme: Parte_1
− € 210.839,38 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturandi
e/o maturati, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art.
1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 220.395,11 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 25 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 26, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 30.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Si costituiva tardivamente in giudizio la convenuta adducendo:
1. l'infondatezza dell'avversa pretesa in ragione dell'intervenuta soddisfazione del credito avendo già corrisposto in favore dell'attrice direttamente ovvero in favore della creditrice originaria
€ 80.110,60, salvo errori e/o omissioni, in relazione a parte delle fatture azionate;
2. che per quanto concerne i documenti contabili per i quali l non ha provveduto al CP_2 pagamento rappresenta che alcune fatture non sono presenti agli atti dell mentre CP_2 altre sono state stornate con note di credito, il tutto per un importo di € 101.534,88; 3. che tale importo, così come le somme già corrisposte, devono essere sottratti dalla pretesa sino alla concorrenza dell'importo residuo “presuntivamente” dovuto di € 20.193,90; 4. che non è dovuta anche l'ulteriore pretesa “accessoria” relativa agli interessi moratori, ex
D.lgs. n. 231/2002, di cui alle note debito in quanto attengono alle medesime fatture impugnate;
5. che ai sensi dell'art. 210 cpc, qualora ritenuto necessario, il Tribunale voglia disporre e/o ordinare l'acquisizione e/o la produzione di tutte le fatture sottese alle note debito e le conseguenti attestazioni bancarie relative al pagamento di ciascun singolo documento contabile;
6. l'inopponibilità nei confronti dell'Azienda delle cessioni stipulate con le singole cedenti atteso che le notifiche sono state effettuate utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata che, seppure riconducibile ad un'articolazione aziendale, non è ascritto e/o ricondotto ai Registri a cui la disciplina positiva fa riferimento al quale non può essere riconosciuta “funzione di protocollo” (domicilio) dell'Ente, pertanto, non può riconoscersi valore legale alla notificazione effettuata;
7. l'inesistenza ovvero l'impossibilità di rintracciare in contabilità innumerevoli fatture richiamate da controparte nonché le note di debito n. 90003455, ED90002308, 2152047422 e 2162022515; 8.
l'inidoneità della fattura a costituire valido elemento di prova del negozio giuridico e che nel caso di specie risultano allegate fatture senza attestazione di trasmissione e senza attestazione di autenticità;
9. l'inesigibilità degli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 richiesti da controparte per intervenuto pagamento, nei termini di legge, di tutti quanti i crediti di cui alle fatture già pagate;
10. l'inesigibilità degli interessi di mora relativi alle le fatture per le quali l' non ha provveduto al pagamento perché impossibilitata a CP_2 rinvenirle in contabilità, poiché mai trasmesse e/o emesse, ovvero in forza di problemi sulla fornitura per le quali non potranno farsi decorrere i termini di cui al D.lgs. n.
231/2002; 11. l'infondatezza dell'avversa pretesa alla corresponsione dell'importo di €
40,00 per ciascuna fattura ceduta per intervenuta estinzione del diritto di credito in data antecedente alla notifica della cessione;
12. l'infondatezza della pretesa di pagamento degli importi ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002, nonché agli interessi anatocistici calcolati sugli interessi di mora “presuntivamente” maturati.
Ciò posto, il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della notificazione così come eseguita dalla cessionaria;
b) Per l'effetto, dichiarare inopponibili, inefficaci, nulle ovvero prive di effetti le cessioni stipulate tra le parti nei confronti della ceduta;
c) Nel merito rigettare integralmente la domanda dell'attrice poiché infondata, tanto in fatto, quanto in diritto;
d) In subordine Voglia rideterminare gli importi, tanto in relazione alla sorta capitale, quanto in relazione agli interessi e/o alle spese successive e/o occorrende;
e) In via ulteriormente gradata Voglia accertare e dichiarare l'infondatezza delle ulteriori pretese poiché destituite d'ogni fondamento, in fatto e/o in diritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, come per legge.
Preliminarmente, va revocata la dichiarazione di contumacia di parte convenuta: ed invero, l' si è costituita in Controparte_2 giudizio in data 07.03.2022 mediante deposito della memoria di costituzione.
Riguardo alla titolarità dei crediti ceduti e all'opponibilità delle cessioni dei crediti, l'attrice ha versato in atti le copie degli atti di cessione dei crediti azionati, predisposti nelle forme di legge (scrittura privata autenticata da un notaio) e ritualmente notificati all'A.O. debitrice ceduta. Pertanto, l'eccezione dell'inopponibilità delle cessioni è infondata, atteso che, incontestate le avvenute notificazioni al debitore ceduto delle cessioni, va rilevato che, con riferimento all'eccepita mancanza di preventiva adesione alle cessioni dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici), si ricorda che la norma in commento, sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, in quanto enti pubblici, qualora questi non le “rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Orbene alcun rifiuto di cessione è stato mai comunicato all'attrice e comunque la disciplina sulla cessione dei crediti dettata dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 affonda le proprie radici e la ratio ispiratrice nella normativa sulla contabilità dello Stato e si colloca, in particolare, nella linea del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (cfr., specificatamente, gli artt. 69 e 70) e della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (cfr, nello specifico, l'art. 9, dell'allegato
E, espressamente richiamato dall'art. 70, R.D. n. 2440/1923), i quali stabilivano i requisiti di forma e di efficacia delle cessioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse e sancivano - per quanto qui di interesse - il principio del divieto di cessione in assenza di adesione dell'amministrazione pubblica, con espresso riferimento ai soli contratti in corso. Ricordata la finalità della relativa disciplina
(cfr., in particolare, art. 9, L. 2248/1865, All. E), consistente nella conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione pubblica, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione dello stesso –, si nota come il Codice dei Contratti Pubblici abbia confermato il principio di tutela dell'amministrazione pubblica in tema di cessione dei crediti, anche se in termini parzialmente differenti: l'accettazione formale, che prima fungeva da condizione sospensiva della cessione, viene ora sostituita dal rifiuto espresso, che diventa una condizione di inefficacia della cessione il cui avveramento dipende esclusivamente dal debitore ceduto. La nuova disposizione, inoltre, si applica a più figure contrattuali, quali gli appalti di lavori, servizi e forniture, i concorsi di progettazione e le concessioni.
Tutto ciò premesso, è chiaro che la ratio della disciplina dettata dal legislatore nell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 va, comunque, inquadrata alla luce di quella delle previgenti menzionate disposizioni, che trovavano applicazione, come espressamente risulta dal tenore letterale delle norme, esclusivamente rispetto ai “contratti in corso”, al solo precipuo fine, a tutela dell'amministrazione, appaltante/ceduta, di evitare che l'appaltatore/cedente, per effetto della cessione di quanto dovutogli a causa dell'appalto, venisse a trovarsi in condizioni economiche tali da compromettere, poi, l'esecuzione o la prosecuzione della propria prestazione contrattuale. Ne consegue, pertanto, che quando il contratto di fornitura si è concluso, come nel caso in esame, non è più applicabile la disciplina speciale dettata a tutela della pubblica amministrazione, tornando, invece, ad essere applicabile quella generale ex art. 1264 c.c.
Nel merito la domanda è in parte fondata.
Invero, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova applicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ Sez, Unite n. 13533/2001).
A tale principio va, inoltre, aggiunta la circostanza che parte in causa è un Ente pubblico e, in tema di attività jure privatorum della Pubblica Amministrazione, è noto il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secondo la previsione di cui all'art. art. 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 in materia di contabilità generale dello Stato (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, Sent.
n. 3575; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n. 6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio
2020, Sent. n. 142).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria
(Cass. civ., Sez. un., 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, Sent. n. 17016;
23 gennaio 2018, Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631; 13 ottobre 2016, Sent. n.
20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540; 22 dicembre 2015, Sent. n. 25798; 11 novembre
2015, Sent. n. 22994; 24 febbraio 2015, ord. n. 3721; 19 settembre 2013, Sent. n. 21477;
14 aprile 2011, Sent. n. 8539; 26 ottobre 2007, Sent. n. 22537).
Dall'applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie deve osservarsi che parte attrice ha depositato in atti i contratti di cessione dei crediti, la prova dell'avvenuta notificazione dei contratti di cessione, gli ordini di acquisto, alcuni contratti di fornitura, le fatture insolute, i solleciti di pagamento e le note di debito, deducendo l'inadempimento di controparte in ordine al mancato e/o ritardato pagamento delle fatture emesse per le forniture eseguite.
Orbene, a fronte del suddetto quadro probatorio si rileva la sussistenza del contratto avente forma scritta, stipulato tra creditore cedente e debitore ceduto, solo in relazione alle forniture delle società Menarini Diagnostic Srl, ED Energia S.p.a. e YO
Document NS Italia S.p.a..
Invero, soltanto per tali crediti parte attrice ha depositato l'Ordine diretto di acquisto predisposto sul modello AcquistiinretePA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), debitamente compilato e sottoscritto da entrambe le parti. Tale documento di stipula, generato all'esito della richiesta di offerta (RDO), dal portale www.acquistiinretepa.it, costituisce l'accettazione da parte della stazione appaltante, in qualità di oblato, della proposta formulata dall'impresa con l'upload della propria offerta sul M.E.P.A., secondo lo schema negoziale di cui all'art. 1326 c.c. (cfr. TAR Lazio, sez. I- quater, nella sentenza n. 14205 del 12 luglio 2024).
Non sussiste, invece, un valido contratto avente forma scritta in relazione alle ulteriori prestazioni svolte e che, pertanto, non possono trovare riconoscimento.
Onde accertare l'esatto ammontare del credito, viste le contestazioni sollevate dalla convenuta, il Tribunale ha conferito incarico al CTU contabile, dott. il Persona_1 quale all'esito delle operazioni peritali e dei chiarimenti richiesti ha accertato che: “a
[...] vanno riconosciuti gli interessi moratori sulle fatture pagate in ritardo, in particolare: Parte_1
EDISON: SULLA NOTA DEBITO BFF N.90003455 € 9.595,86; RI
DIAGNOSTIC SRL NOTE DEBITO BFF N. 90006412 E 90016595 € 25.59;
KY SPA NOTA DEBITO N. 90016595 € 257.69. IN TOTALE € 9.979,14 a titolo di interessi moratori”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, la convenuta è debitrice della somma di € 9.979,14 a titolo di interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, come quantificati dal CTU.
In relazione al suddetto credito, devono, inoltre, ritenersi dovuti gli interessi prodotti dagli interessi moratori maturati alla data di notifica dell'atto di citazione, scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, nonché
l'indennizzo previsto ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 quantizzato in € 40,00 per ciascuna fattura oggetto del credito ceduto.
Procedendo all'esame della pretesa creditoria sotto la diversa qualificazione giudica dell'ingiustificato arricchimento proposta dall'attrice, si osserva che l'azione ex art. 2041
c.c. riveste carattere sussidiario, potendo essere esperita soltanto nell'ipotesi in cui manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato il diritto di credito.
Nello specifico, i presupposti per l'azione generale di arricchimento vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta e immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione. Non può dirsi, quindi, che la locupletazione di un soggetto a danno di un altro sia conseguenza di un contratto o di un altro rapporto, fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (cfr. S.U. 14215/2002).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass. 10 agosto 2007, n. 17647), ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (Cass. 2 aprile 2009, n. 8020).
Nella fattispecie in esame, non ricorre l'ipotesi di inesistenza ab origine del rapporto atteso che l'azione contrattuale era astrattamente attivabile ma non consente il riconoscimento del credito per assenza di contratto avente forma scritta ad substantiam.
Ragionare diversamente, d'altronde, potrebbe comportare un serio rischio sulla tenuta del sistema, specie in relazione ai rapporti con la pubblica amministrazione. Infatti, la forma scritta ad substantiam risponde all'esigenza di rendere possibile l'espletamento della funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, nel rispetto dei principi di parzialità e buon andamento sanciti dalla Costituzione.
Ebbene, se fosse consentito agire ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. da parte della controparte contrattuale ma in assenza di contratto in forma scritta ad substantiam, significa, di fatto, consentire di aggirare e frustrare tutti i principi e le logiche sopra richiamate, con rischio di concreta tenuta degli stessi e, alla lunga, dell'intero sistema di buona amministrazione. La stessa Corte di Cassazione, d'altronde, ha precisato che la
“impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto CP_3 del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando, approvata dal la proposta di conferimento CP_3 dell'incarico professionale, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge, e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario” (cfr. C. 15296/2007).
In virtù di tutto quanto esposto, pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. va rigettata.
In ordine alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante l'accoglimento parziale della domanda e la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 9.979,14 per interessi moratori, ex D.lgs. n. 231/2002, oltre interessi prodotti dagli interessi moratori maturati sulle suddette somme alla data di notifica dell'atto di citazione, scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, nonché l'indennizzo previsto ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 quantizzato in € 40,00 per ciascuna fattura oggetto del credito ceduto e riconosciuto;
- Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo