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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2442/2023 tra:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Annunziatina Speranza del Foro di
Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla via Vassalli Eandi n. 10 parte attrice in riassunzione
e
della società Controparte_1
Controparte_2
in persona del Curatore pro tempore parte convenuta contumace in riassunzione
nonché
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Bonjour del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pinerolo (TO) alla via Clemente Lequio n. 24 parte convenuta originaria
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
azione di risoluzione per inadempimento;
risarcimento del danno;
domanda di pagamento e restituzione somme. 1
CONCLUSIONI: la parte attrice in riassunzione ha precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice in riassunzione : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: -accertare e dichiarare il diritto del sig. alla restituzione Pt_1 dell'importo di €. 79.406,00 da parte della in Controparte_2 persona del liquidatore e per l'effetto - condannare quest'ultima al pagamento nei confronti del sig. dell'importo di €. 79.406,00 oltre Pt_1 gli interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite del procedimento per sequestro conservativo ammontanti a complessivi € 5.223,50 per compensi ed €. 359,50 per esposti oltre IVA, CPA e rimborso forfettario. Con vittoria di spese tutte di causa, oltre oneri accessori di legge, rimborso forfettario nella misura del 15%, nonché tassa di registro e successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice in riassunzione ha promosso il Parte_1
presente giudizio, nelle forme di cui all'articolo 702 bis del c.p.c., nei confronti della parte convenuta in IS (c.f. Controparte_2
) con sede in Pinerolo (TO) alla via Giuseppe Mazzini n. 1, al P.IVA_1
fine di sentire condannare la predetta parte resistente alla restituzione della somma di € 79.406,00.
In particolare, la parte attrice in riassunzione ha Parte_1
dedotto quanto segue nell'originario ricorso introduttivo del presente giudizio:
- essa ricorrente ha versato alla parte resistente la predetta somma di
€ 79.406,00 quale corrispettivo per i lavori ad essa commissionati (iniziati
2 nel novembre del 2021) di manutenzione straordinaria dell'edificio di sua proprietà sito in Frazione Fenils n. 7 alla Borgata Vernin in Cesana
Torinese (TO);
- la resistente è risultata inadempiente Controparte_2
interrompendo immotivatamente i lavori nel mese di aprile 2022 e rifiutando la loro ripresa;
- il contratto di appalto è stato quindi risolto dalla parte ricorrente con pec del 12 ottobre 2022 con la quale è stata anche richiesta la restituzione del predetto importo;
- peraltro, per quanto riguarda la somma anticipata di € 79.406,00, il
Difensore di parte resistente, con missiva inviata ante causam, ha respinto la relativa richiesta di restituzione sostenendo che “tale importo è stato fatturato per opere richieste e regolarmente eseguite da parte della mia cliente”;
- la parte ricorrente ha quindi diritto ad ottenere la restituzione della summenzionata somma di € 79.406,00 in quanto indebitamente trattenuta e non giustificata da alcuna attività da parte della Controparte_2
invero l'accordo per i lavori del sisma bonus 110% intervenuto fra le parti ha previsto lo sconto in fattura e le attività svolte dalla società sono già state integralmente saldate e fatturate per l'importo di € 59.121,94, come da fattura SAL;
tale ultimo importo è, ad oggi, presente nel cassetto fiscale dell'azienda;
- con ricorso per sequestro conservativo esso ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il sequestro di tutti i crediti vantati da nei confronti di chiunque fino alla concorrenza di Controparte_2
€ 120.906,00;
- il giudice adito con provvedimento del 22 dicembre 2022 ha autorizzato il sequestro conservativo, tra l'altro, “di tutti i crediti vantati dalla stessa società verso chiunque fino alla concorrenza di €. 100.000,00
3 a titolo di credito e spese di lite vantate da nei confronti Parte_1
della con spese di lite liquidate in € 5.223,50 per Controparte_2
compensi ed € 359,50 per esposti oltre IVA, CPA e rimborso forfettario;
- parte resistente non ha provveduto al pagamento del dovuto né delle spese di lite come liquidate dal giudice;
- esso ricorrente ha proceduto quindi al pignoramento presso Pt_1
l'Agenzia delle Entrate dei crediti tributari vantati da nei Controparte_2
confronti del Fisco fino alla concorrenza di € 100.000,00;
- parte ricorrente ha quindi diritto ad ottenere la condanna di
[...]
al pagamento dell'importo di € 79.406,00 oltre gli interessi Controparte_2
e spese di lite del procedimento per sequestro conservativo ammontanti ad
€ 5.223,50 per compensi ed € 359,50 per esposti oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Alla luce di quanto sopra, e delle ulteriori motivazioni contenute in atti, la parte attrice ha quindi rassegnato le sopra trascritte Parte_1
conclusioni chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di € 79.406,00 nonché dell'ulteriore importo di € 5.223,50 oltre accessori, e ciò per i titoli sopra specificati, oltre accessori di legge.
La parte resistente dal canto suo, si è Controparte_2
ritualmente costituita in giudizio e, dopo aver argomentato in fatto e in diritto richiamando le argomentazioni rassegnate nel procedimento cautelare per sequestro conservativo ex art. 671 del c.p.c. (ove è stato espressamente contestato il credito restitutorio ex adverso azionato), ha richiesto il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza ex art. 702 ter comma 3 del c.p.c. del 23 agosto 2023
è stato mutato il rito da sommario a ordinario.
Nel corso del giudizio, poi, preso atto che con sentenza n. 20/2024 del Tribunale Ordinario di Torino è stata disposta l'apertura della
4 liquidazione giudiziale della società convenuta Controparte_2
(procedura n. 13/2024 LG), è stata dichiarata l'interruzione del processo ex artt. 300 del c.p.c. e 143 comma 3 del D. Lgs. n. 14/2019.
Il presente processo è stato dunque riassunto dalla parte attrice nei confronti della sola Procedura di Liquidazione Giudiziale della società convenuta Controparte_2
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Come sopra, detto nel corso del giudizio è stata emessa e pubblicata la sentenza n. 20/2024 del Tribunale Ordinario di Torino con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta (procedura n. 13/2024 LG). Controparte_2
L'articolo 143 comma 3 del D. Lgs. n. 14/2019 (rubricato come
“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”) espressamente stabilisce quanto segue:
“l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
In ragione di ciò, come sopra detto, il Tribunale - con ordinanza del
24 aprile 2024 - ha quindi dichiarato l'interruzione del processo ex artt. 300 del c.p.c. e 143 comma 3 del D. Lgs. n. 14/2019.
A seguito dell'interruzione la parte attrice – con Parte_1
ricorso ex art. 303 del c.p.c. - ha riassunto il presente processo.
Il presente processo è stato tuttavia riassunto nei confronti della sola
Procedura di Liquidazione Giudiziale e non già nei confronti della società fallita.
5 Ebbene, a tal riguardo vanno richiamati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, va richiamato il pronunciamento di cui alla sentenza n.
2608/2014 della Corte Suprema di Cassazione ove – fra l'altro - è stato affermato quanto segue:
“(…) La dichiarazione di fallimento ha, tra i suoi effetti, quello di privare il fallito della legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Questo principio è sancito dall'art. 43, comma 1, r.d. 16.3.1942 n. 267, ai sensi del quale “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”. La ragione per la quale il fallito non può domandare in prima persona l'adempimento delle obbligazioni di cui sia creditore, né essere convenuto per l'adempimento di quelle di cui sia debitore, risiede nel fatto che l'esito di questi giudizi incide sul patrimonio del fallito, e quindi influisce sulla formazione dell'attivo e sulla soddisfazione dei creditori ammessi al concorso.
Questa finalità segna il fondamento ed il limite della perdita di legittimazione in capo al fallito. Se, infatti, la legittimazione di quest'ultimo è trasferita ope legis al curatore al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori, di tale trasferimento non vi sarà bisogno per tutte quelle azioni insuscettibili di nuocere al ceto creditorio. Questo principio viene espresso con la tradizionale formula secondo cui la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa, e non comprende: (a) dal punto di vista oggettivo, i diritti e le azioni esclusi dal fallimento;
(b) dal punto di vista soggettivo, i diritti e le azioni proposti da creditori che, in luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che residuerà alla distribuzione dell'attivo (c.d. tutela postfallimentare). (…) I princìpi appena esposti sono incontrastati nella giurisprudenza di legittimità, e prevalenti in dottrina. In applicazione di essi si è ammesso, ad esempio: (-) che il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in IS (Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 26/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, e via risalendo, sino alla sentenza "capostipite", rappresentata da Cass. n. 3475 del 1955); 6 (-) che la pubblica amministrazione possa emettere nei confronti del fallito una ordinanza - ingiunzione per il pagamento d'una sanzione amministrativa, destinata a produrre effetti quando il trasgressore sia tornato in IS (Sez. 1, Sentenza n. 12563 del 08/07/2004); (-) che il fallito possa partecipare al giudizio arbitrale, al fine di ottenere un lodo destinato a produrre i propri effetti nei confronti del fallito una volta che questi sarà ritornato in IS (Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003); (-) che il fallito possa essere convenuto in giudizio con una domanda fondata su un rapporto di cui gli organi fallimentari si siano disinteressati, e tesa ad ottenere una condanna da far valere dopo la chiusura del fallimento (Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003; Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 18/02/1999) (…)”
(v. Cass. Sez. 3, sent. n. 2608/2014).
Ciò chiarito, applicando ora i principi predetti alla fattispecie qui delibata, si osserva quanto segue.
Sussisteva in allora - in via generale e astratta - l'interesse dell'odierna parte attrice in riassunzione a riassumere il presente giudizio e ciò al fine, come spiegato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, di ottenere una sentenza di condanna “da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in IS (Sez. 3, Sentenza n.
10640 del 26/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, e via risalendo, sino alla sentenza “capostipite”, rappresentata da Cass. n. 3475 del 1955)” (v. la sopra citata e trascritta Cass. Sez. 3, sent. n. 2608/2014).
Tuttavia, va rilevato come in questi casi il giudizio deve essere riassunto nei confronti del soggetto (il fallito) nei cui confronti si vuole eventualmente far valere l'accertamento cui si tende (ovverosia il titolo, rectius la sentenza ottenuta) una volta che questi tornerà eventualmente in IS.
L'odierna parte attrice in riassunzione avrebbe dunque dovuto riassumere il giudizio nei confronti della (soggetto Controparte_2
fallito che però, in ragione dei principi sopra richiamati, conserva residua capacità processuale nei termini sopra riferiti).
7 Il giudizio invece è stato riassunto nei confronti della Procedura di
Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
Nei confronti di questo soggetto giuridico la domanda di pagamento somme proposta da parte attrice è ora improcedibile in quanto la stessa deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo fallimentare.
Il presente giudizio non è stato invece riassunto nei confronti della società fallita nei termini di legge (entro tre mesi dall'interruzione come disposto dall'articolo 305 del c.p.c.).
Non vi è stata riassunzione in allora e non vi può comunque più essere ora per allora poiché il termine di legge di legge per la riassunzione
è oramai spirato.
Ciò appurato, va allora evidenziato come il presente giudizio R.G.
2442/2023 (instaurato dall'odierna parte attrice nei confronti della parte convenuta si è estinto per inattività delle parti ai Controparte_2
sensi dell'articolo 305 del c.p.c..
Alla luce di quanto sopra va allora:
- dichiarata l'improcedibilità delle domande avanzate (dalla parte attrice) nei confronti della parte convenuta in riassunzione Procedura di
Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
- dichiarata l'estinzione del presente processo R.G. 2442/2023.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori questioni, argomentazioni e istanze.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
8 Nulla deve disporsi in punto spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta in riassunzione Procedura di Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande avanzate (dalla parte attrice) nei confronti della parte convenuta in riassunzione Procedura di
Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
2) Dichiara l'estinzione del presente processo R.G. 2442/2023.
3) Nulla a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Torino il giorno 15 luglio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2442/2023 tra:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Annunziatina Speranza del Foro di
Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla via Vassalli Eandi n. 10 parte attrice in riassunzione
e
della società Controparte_1
Controparte_2
in persona del Curatore pro tempore parte convenuta contumace in riassunzione
nonché
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Bonjour del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pinerolo (TO) alla via Clemente Lequio n. 24 parte convenuta originaria
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
azione di risoluzione per inadempimento;
risarcimento del danno;
domanda di pagamento e restituzione somme. 1
CONCLUSIONI: la parte attrice in riassunzione ha precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice in riassunzione : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: -accertare e dichiarare il diritto del sig. alla restituzione Pt_1 dell'importo di €. 79.406,00 da parte della in Controparte_2 persona del liquidatore e per l'effetto - condannare quest'ultima al pagamento nei confronti del sig. dell'importo di €. 79.406,00 oltre Pt_1 gli interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite del procedimento per sequestro conservativo ammontanti a complessivi € 5.223,50 per compensi ed €. 359,50 per esposti oltre IVA, CPA e rimborso forfettario. Con vittoria di spese tutte di causa, oltre oneri accessori di legge, rimborso forfettario nella misura del 15%, nonché tassa di registro e successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice in riassunzione ha promosso il Parte_1
presente giudizio, nelle forme di cui all'articolo 702 bis del c.p.c., nei confronti della parte convenuta in IS (c.f. Controparte_2
) con sede in Pinerolo (TO) alla via Giuseppe Mazzini n. 1, al P.IVA_1
fine di sentire condannare la predetta parte resistente alla restituzione della somma di € 79.406,00.
In particolare, la parte attrice in riassunzione ha Parte_1
dedotto quanto segue nell'originario ricorso introduttivo del presente giudizio:
- essa ricorrente ha versato alla parte resistente la predetta somma di
€ 79.406,00 quale corrispettivo per i lavori ad essa commissionati (iniziati
2 nel novembre del 2021) di manutenzione straordinaria dell'edificio di sua proprietà sito in Frazione Fenils n. 7 alla Borgata Vernin in Cesana
Torinese (TO);
- la resistente è risultata inadempiente Controparte_2
interrompendo immotivatamente i lavori nel mese di aprile 2022 e rifiutando la loro ripresa;
- il contratto di appalto è stato quindi risolto dalla parte ricorrente con pec del 12 ottobre 2022 con la quale è stata anche richiesta la restituzione del predetto importo;
- peraltro, per quanto riguarda la somma anticipata di € 79.406,00, il
Difensore di parte resistente, con missiva inviata ante causam, ha respinto la relativa richiesta di restituzione sostenendo che “tale importo è stato fatturato per opere richieste e regolarmente eseguite da parte della mia cliente”;
- la parte ricorrente ha quindi diritto ad ottenere la restituzione della summenzionata somma di € 79.406,00 in quanto indebitamente trattenuta e non giustificata da alcuna attività da parte della Controparte_2
invero l'accordo per i lavori del sisma bonus 110% intervenuto fra le parti ha previsto lo sconto in fattura e le attività svolte dalla società sono già state integralmente saldate e fatturate per l'importo di € 59.121,94, come da fattura SAL;
tale ultimo importo è, ad oggi, presente nel cassetto fiscale dell'azienda;
- con ricorso per sequestro conservativo esso ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il sequestro di tutti i crediti vantati da nei confronti di chiunque fino alla concorrenza di Controparte_2
€ 120.906,00;
- il giudice adito con provvedimento del 22 dicembre 2022 ha autorizzato il sequestro conservativo, tra l'altro, “di tutti i crediti vantati dalla stessa società verso chiunque fino alla concorrenza di €. 100.000,00
3 a titolo di credito e spese di lite vantate da nei confronti Parte_1
della con spese di lite liquidate in € 5.223,50 per Controparte_2
compensi ed € 359,50 per esposti oltre IVA, CPA e rimborso forfettario;
- parte resistente non ha provveduto al pagamento del dovuto né delle spese di lite come liquidate dal giudice;
- esso ricorrente ha proceduto quindi al pignoramento presso Pt_1
l'Agenzia delle Entrate dei crediti tributari vantati da nei Controparte_2
confronti del Fisco fino alla concorrenza di € 100.000,00;
- parte ricorrente ha quindi diritto ad ottenere la condanna di
[...]
al pagamento dell'importo di € 79.406,00 oltre gli interessi Controparte_2
e spese di lite del procedimento per sequestro conservativo ammontanti ad
€ 5.223,50 per compensi ed € 359,50 per esposti oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Alla luce di quanto sopra, e delle ulteriori motivazioni contenute in atti, la parte attrice ha quindi rassegnato le sopra trascritte Parte_1
conclusioni chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di € 79.406,00 nonché dell'ulteriore importo di € 5.223,50 oltre accessori, e ciò per i titoli sopra specificati, oltre accessori di legge.
La parte resistente dal canto suo, si è Controparte_2
ritualmente costituita in giudizio e, dopo aver argomentato in fatto e in diritto richiamando le argomentazioni rassegnate nel procedimento cautelare per sequestro conservativo ex art. 671 del c.p.c. (ove è stato espressamente contestato il credito restitutorio ex adverso azionato), ha richiesto il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza ex art. 702 ter comma 3 del c.p.c. del 23 agosto 2023
è stato mutato il rito da sommario a ordinario.
Nel corso del giudizio, poi, preso atto che con sentenza n. 20/2024 del Tribunale Ordinario di Torino è stata disposta l'apertura della
4 liquidazione giudiziale della società convenuta Controparte_2
(procedura n. 13/2024 LG), è stata dichiarata l'interruzione del processo ex artt. 300 del c.p.c. e 143 comma 3 del D. Lgs. n. 14/2019.
Il presente processo è stato dunque riassunto dalla parte attrice nei confronti della sola Procedura di Liquidazione Giudiziale della società convenuta Controparte_2
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Come sopra, detto nel corso del giudizio è stata emessa e pubblicata la sentenza n. 20/2024 del Tribunale Ordinario di Torino con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta (procedura n. 13/2024 LG). Controparte_2
L'articolo 143 comma 3 del D. Lgs. n. 14/2019 (rubricato come
“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”) espressamente stabilisce quanto segue:
“l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
In ragione di ciò, come sopra detto, il Tribunale - con ordinanza del
24 aprile 2024 - ha quindi dichiarato l'interruzione del processo ex artt. 300 del c.p.c. e 143 comma 3 del D. Lgs. n. 14/2019.
A seguito dell'interruzione la parte attrice – con Parte_1
ricorso ex art. 303 del c.p.c. - ha riassunto il presente processo.
Il presente processo è stato tuttavia riassunto nei confronti della sola
Procedura di Liquidazione Giudiziale e non già nei confronti della società fallita.
5 Ebbene, a tal riguardo vanno richiamati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, va richiamato il pronunciamento di cui alla sentenza n.
2608/2014 della Corte Suprema di Cassazione ove – fra l'altro - è stato affermato quanto segue:
“(…) La dichiarazione di fallimento ha, tra i suoi effetti, quello di privare il fallito della legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Questo principio è sancito dall'art. 43, comma 1, r.d. 16.3.1942 n. 267, ai sensi del quale “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”. La ragione per la quale il fallito non può domandare in prima persona l'adempimento delle obbligazioni di cui sia creditore, né essere convenuto per l'adempimento di quelle di cui sia debitore, risiede nel fatto che l'esito di questi giudizi incide sul patrimonio del fallito, e quindi influisce sulla formazione dell'attivo e sulla soddisfazione dei creditori ammessi al concorso.
Questa finalità segna il fondamento ed il limite della perdita di legittimazione in capo al fallito. Se, infatti, la legittimazione di quest'ultimo è trasferita ope legis al curatore al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori, di tale trasferimento non vi sarà bisogno per tutte quelle azioni insuscettibili di nuocere al ceto creditorio. Questo principio viene espresso con la tradizionale formula secondo cui la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa, e non comprende: (a) dal punto di vista oggettivo, i diritti e le azioni esclusi dal fallimento;
(b) dal punto di vista soggettivo, i diritti e le azioni proposti da creditori che, in luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che residuerà alla distribuzione dell'attivo (c.d. tutela postfallimentare). (…) I princìpi appena esposti sono incontrastati nella giurisprudenza di legittimità, e prevalenti in dottrina. In applicazione di essi si è ammesso, ad esempio: (-) che il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in IS (Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 26/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, e via risalendo, sino alla sentenza "capostipite", rappresentata da Cass. n. 3475 del 1955); 6 (-) che la pubblica amministrazione possa emettere nei confronti del fallito una ordinanza - ingiunzione per il pagamento d'una sanzione amministrativa, destinata a produrre effetti quando il trasgressore sia tornato in IS (Sez. 1, Sentenza n. 12563 del 08/07/2004); (-) che il fallito possa partecipare al giudizio arbitrale, al fine di ottenere un lodo destinato a produrre i propri effetti nei confronti del fallito una volta che questi sarà ritornato in IS (Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003); (-) che il fallito possa essere convenuto in giudizio con una domanda fondata su un rapporto di cui gli organi fallimentari si siano disinteressati, e tesa ad ottenere una condanna da far valere dopo la chiusura del fallimento (Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003; Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 18/02/1999) (…)”
(v. Cass. Sez. 3, sent. n. 2608/2014).
Ciò chiarito, applicando ora i principi predetti alla fattispecie qui delibata, si osserva quanto segue.
Sussisteva in allora - in via generale e astratta - l'interesse dell'odierna parte attrice in riassunzione a riassumere il presente giudizio e ciò al fine, come spiegato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, di ottenere una sentenza di condanna “da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in IS (Sez. 3, Sentenza n.
10640 del 26/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, e via risalendo, sino alla sentenza “capostipite”, rappresentata da Cass. n. 3475 del 1955)” (v. la sopra citata e trascritta Cass. Sez. 3, sent. n. 2608/2014).
Tuttavia, va rilevato come in questi casi il giudizio deve essere riassunto nei confronti del soggetto (il fallito) nei cui confronti si vuole eventualmente far valere l'accertamento cui si tende (ovverosia il titolo, rectius la sentenza ottenuta) una volta che questi tornerà eventualmente in IS.
L'odierna parte attrice in riassunzione avrebbe dunque dovuto riassumere il giudizio nei confronti della (soggetto Controparte_2
fallito che però, in ragione dei principi sopra richiamati, conserva residua capacità processuale nei termini sopra riferiti).
7 Il giudizio invece è stato riassunto nei confronti della Procedura di
Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
Nei confronti di questo soggetto giuridico la domanda di pagamento somme proposta da parte attrice è ora improcedibile in quanto la stessa deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo fallimentare.
Il presente giudizio non è stato invece riassunto nei confronti della società fallita nei termini di legge (entro tre mesi dall'interruzione come disposto dall'articolo 305 del c.p.c.).
Non vi è stata riassunzione in allora e non vi può comunque più essere ora per allora poiché il termine di legge di legge per la riassunzione
è oramai spirato.
Ciò appurato, va allora evidenziato come il presente giudizio R.G.
2442/2023 (instaurato dall'odierna parte attrice nei confronti della parte convenuta si è estinto per inattività delle parti ai Controparte_2
sensi dell'articolo 305 del c.p.c..
Alla luce di quanto sopra va allora:
- dichiarata l'improcedibilità delle domande avanzate (dalla parte attrice) nei confronti della parte convenuta in riassunzione Procedura di
Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
- dichiarata l'estinzione del presente processo R.G. 2442/2023.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori questioni, argomentazioni e istanze.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
8 Nulla deve disporsi in punto spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta in riassunzione Procedura di Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande avanzate (dalla parte attrice) nei confronti della parte convenuta in riassunzione Procedura di
Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
2) Dichiara l'estinzione del presente processo R.G. 2442/2023.
3) Nulla a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Torino il giorno 15 luglio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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