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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
nella persona del giudice, dott. Antonio Cirma,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel processo iscritto al n. 4000/2023 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2023 avente a oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 430/2023 e vertente tra le seguenti parti:
(C.F. indicato: ), elett.te dom.to in Aversa Parte_1 C.F._1
(CE) alla Via San Girolamo n. 10 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Petrenga, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione (domicilio digitale indicato in atti);
OPPONENTE
e
(C.F. indicato: ), società soggetta ad attività di Controparte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea C.F._2
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Ornati (C.F. , giusta procura alle liti allegata al ricorso per C.F._3
decreto ingiuntivo, con domicilio digitale indicato in atti;
OPPOSTA
FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli nord con decreto ingiuntivo n. 430/2023 nel procedimento iscritto a R.G. n. 307/2023 intimava a di pagare alla la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di euro 9.159,88 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con l'atto di opposizione domandava al Tribunale di Napoli nord: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, preliminarmente
acquisire fascicolo d'ufficio del procedimento monitorio recante calce R. G. 307/2023, 1)
rigettare ogni richiesta di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione è fondata su prova
scritta; 2) revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Tribunale di
Napoli Nord, per i motivi di cui in narrativa. 3) Condanna e vittoria di spese, competenze e
onorari di giudizio”.
La società si costituiva in giudizio ed eccepiva, in rito, Controparte_1
l'improcedibilità dell'atto di opposizione atteso che aveva notificato alla Parte_1
l'atto di citazione in data 22 marzo 2023 e si era costituito oltre il Controparte_1
termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 C.p.c., infine nel merito contestava le difese di controparte e domandava la conferma del titolo monitorio.
Con ordinanza del 12.02.2024 si è disposto che si procedesse a norma dell'art. 702 ter c.p.c. e all'udienza del 26.09.2024, ritenutasi la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
l'udienza del 6.02.2024 di cui, con decreto del 18.01.2025, si è disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'atto di citazione in opposizione proposta da è improcedibile. Parte_1
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Il Tribunale evidenza che dall'esame degli atti dell'istruttoria risulta che Parte_1
ha notificato l'atto di opposizione alla a mezzo pec presso il domicilio Controparte_1
eletto da parte opposta, in data 22 marzo 2023, quindi avrebbe dovuto costituirsi, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., in data 3 aprile 2023.
Invece, il si è costituito in giudizio solo in data 4 aprile 2023. Pt_1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente è equiparata alla mancata costituzione, con la conseguenza della improcedibilità della opposizione (Cassazione, Sezione II^ Civile, Ord. n. 849 del 26-
01-2000; Cassazione, Sezione III^ Civile, Sentenza n. 16117 del 14-07-2006).
3.Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con la riduzione del 50%, in ragione del valore del procedimento, di poco superiore al minimo dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciandosi nel processo n.
4000/2023 Registro Generale Affari Civili Contenziosi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara improcedibile l'opposizione presentata da;
Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 430/2023 del Tribunale di Napoli nord e lo dichiara esecutivo;
-condanna a pagare in favore di a titolo di rimborso Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, la somma di euro 1.700,00 oltre rimborso spese generali,
CPA e Iva come per legge.
Così deciso in Aversa il 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cirma
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