TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 759/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo CA, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniela Carmela Parte_1
NICASTRO
- ricorrente -
CONTRO
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis c.p.c. dal dott. Emanuele Giordano
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
-contumace-
OGGETTO: ricostruzione carriera personale ATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 4.11.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 1.6.2023, , premesso di essere Parte_1 stata assunta dalla amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato nel profilo di assistente amministrativo, con decorrenza dall'1.09.2017 – ha contestato la legittimità del decreto di ricostruzione di carriera laddove in luogo della effettiva anzianità maturata di 12 anni e 28 giorni (già escluso l'anno 2013), le è stata riconosciuta l'anzianità di anni 9 anni e 5 mesi e 8 giorni, non riconoscendo in tal modo l'intero servizio pre-ruolo, il quale veniva valutato per l'intero solo per i primi 4 anni, mentre la rimanente parte per due terzi.
Ha quindi convenuto in giudizio il Controparte_3
chiedendo: “accertare e dichiarare, previa disapplicazione degli artt. 569-570 del
[...]
T.U. e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del decreto di ricostruzione di carriera indicato e qui impugnato – e previa dichiarazione di nullità dello stesso- il diritto della ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera Parte_1 mediante il riconoscimento di tutto il servizio preruolo per intero (e non per 2/3 per gli anni oltre il quarto), pari a 12 anni e 28 giorni (già escluso l'anno 2013) e il conseguente inserimento della stessa, al momento della immissione in ruolo, nella seconda fascia stipendiale (anni 9-14) corrispondente all'integrale anzianità così determinata;
accertare
e dichiarare, il diritto della ricorrente a percepire i derivanti Parte_1 incrementi stipendiali – in riferimento ai cosidetti “gradoni” - di cui al CCNL applicato e tempo per tempo vigente, unitamente alle conseguenti differenze retributive e contributive maturate, maturande e non percepite;
- per l'effetto condannare il
[...]
ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera, Controparte_4 considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato, pari a 12 anni e 28 giorni (già escluso l'anno 2013) nonché ad inserire la ricorrente nella II fascia stipendiale (anni 9-14) corrispondente all'anzianità così effettivamente maturata, nonché a rideterminare in favore della parte ricorrente, il trattamento retributivo e contributivo dovuto ed al pagamento delle differenze stipendiali derivanti così maturate e maturande;
- condannare, altresì, il resistente alla regolarizzazione della posizione CP_1 contributiva e previdenziale della ricorrente per effetto della rideterminazione stipendiale
e del riconoscimento delle differenze di retribuzione ritenute dovute come sopra. Il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al
Pag. 2 di 10 saldo. Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore”.
L'amministrazione scolastica convenuta si è costituita in giudizio, avvalendosi di un proprio funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c,, contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
L' , sebbene ritualmente citato, non si è Controparte_5 costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con note scritte del 4.11.2023, parte ricorrente ha eccepito la inammissibilità della memoria di costituzione, sul presupposto che il Dirigente Scolastico non sarebbe legittimato a stare in giudizio in assenza di delega.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della memoria di costituzione.
L'art. 417-bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 387 del 1998, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 possono stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti, senza necessità di procura o delega specifica.
Tale disposizione si distingue dalla previsione dell'art. 2 del R.D. n. 1611 del 1933, che disciplina la rappresentanza da parte dell'Avvocatura dello Stato, in quanto nel primo caso l'amministrazione assume direttamente la difesa mediante un proprio dipendente;
nel secondo, invece, la delega concerne la sola rappresentanza processuale, mentre la difesa rimane in capo all'Avvocatura (in questi termini, Cass. 17596/2016; Cass. 4690/2008).
Come di recente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione “l'art. 417-bis cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 387 del 1998, consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 di stare in giudizio «avvalendosi
Pag. 3 di 10 direttamente dei propri dipendenti». Legittimati a rappresentare in giudizio la pubblica amministrazione sono, dunque, tutti i dipendenti, anche senza particolare qualifica o particolari requisiti e, poiché lo jus postulandi è attribuito direttamente dalla legge, non è necessario il conferimento di un mandato generale o speciale da parte dell'Amministrazione, in considerazione della sussistenza di un rapporto organico tra
l'Amministrazione stessa ed il proprio rappresentante in giudizio. Conferma indiretta di questa conclusione si ricava dal comma 3 dell'art. 417 bis cod. proc. civ., laddove si prevede la facoltà per gli enti locali di avvalersi delle strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno conferendo, però, apposito mandato;
in tal caso l'adempimento è reso necessario dalla carenza di un sottostante rapporto organico tra delegato ed ente pubblico delegante”. (cfr. Cass. 606/2019)
Ne consegue che il Dirigente scolastico, quale rappresentante organico dell'istituzione scolastica, è pienamente legittimato a costituirsi in giudizio e a depositare memorie difensive senza necessità di delega da parte dell' o Controparte_6 dell'Avvocatura dello Stato.
Nel merito, ll ricorso va accolto per le ragioni esposte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150/2019 (per il personale A.T.A.), da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo risultato accertato che la ricorrente ha prestato servizi pre-ruolo per un periodo più lungo di quello riconosciutole in sede di ricostruzione della carriera.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n. 297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399 del 1988 (poi ripreso nei successivi
CCNL) pure per il personale ATA.
Pag. 4 di 10 Lamenta in particolare che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 SA Persona_1
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
Pag. 5 di 10 d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una
Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Venendo al caso di specie, le ragioni oggettive evidenziate dalla Corte non paiono sussistere, non avendo l'amministrazione convenuta dedotto alcunché; d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di “collaboratore amministrativo” espletate dalla ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
Deve, poi, rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 T.U. 297/94, è intervenuta la recente sentenza della
Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 contro Parte_2 Controparte_7
, del 20.09.18. In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato: – al punto 47:
[...]
“gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale,
Pag. 6 di 10 possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”; - al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”; - al punto
49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierno ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento.
Pag. 7 di 10 Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib.
Padova 20/11/2018; Trib. Roma 22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale
ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una
Pubblica Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il
Pag. 8 di 10 riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri:
«la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
In concreto, non è contestato, oltre che documentato, che la ricorrente abbia svolto nel periodo pre- ruolo, 12 anni e 28 giorni di servizio (escluso il 2013) e che invece le sono stati riconosciuti anni mesi 9 anni e 5 mesi e 8 giorni.
Va pertanto dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2001/2002 (vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE) fino all'immissione in ruolo.
Per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed CP_8 economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Va pertanto affermato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive e contributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, ordinandone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, la quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 (12 anni e 28 giorni) con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a collocare la ricorrente al CP_8 livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata, al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali e alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente;
condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00 per CP_8 compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, e distrae in favore dell'avv.to Daniela Carmela NICASTRO;
Così deciso in Sciacca, 29 novembre 2025
Il Giudice
Leonardo CA
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo CA, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniela Carmela Parte_1
NICASTRO
- ricorrente -
CONTRO
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis c.p.c. dal dott. Emanuele Giordano
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
-contumace-
OGGETTO: ricostruzione carriera personale ATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 4.11.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 1.6.2023, , premesso di essere Parte_1 stata assunta dalla amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato nel profilo di assistente amministrativo, con decorrenza dall'1.09.2017 – ha contestato la legittimità del decreto di ricostruzione di carriera laddove in luogo della effettiva anzianità maturata di 12 anni e 28 giorni (già escluso l'anno 2013), le è stata riconosciuta l'anzianità di anni 9 anni e 5 mesi e 8 giorni, non riconoscendo in tal modo l'intero servizio pre-ruolo, il quale veniva valutato per l'intero solo per i primi 4 anni, mentre la rimanente parte per due terzi.
Ha quindi convenuto in giudizio il Controparte_3
chiedendo: “accertare e dichiarare, previa disapplicazione degli artt. 569-570 del
[...]
T.U. e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del decreto di ricostruzione di carriera indicato e qui impugnato – e previa dichiarazione di nullità dello stesso- il diritto della ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera Parte_1 mediante il riconoscimento di tutto il servizio preruolo per intero (e non per 2/3 per gli anni oltre il quarto), pari a 12 anni e 28 giorni (già escluso l'anno 2013) e il conseguente inserimento della stessa, al momento della immissione in ruolo, nella seconda fascia stipendiale (anni 9-14) corrispondente all'integrale anzianità così determinata;
accertare
e dichiarare, il diritto della ricorrente a percepire i derivanti Parte_1 incrementi stipendiali – in riferimento ai cosidetti “gradoni” - di cui al CCNL applicato e tempo per tempo vigente, unitamente alle conseguenti differenze retributive e contributive maturate, maturande e non percepite;
- per l'effetto condannare il
[...]
ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera, Controparte_4 considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato, pari a 12 anni e 28 giorni (già escluso l'anno 2013) nonché ad inserire la ricorrente nella II fascia stipendiale (anni 9-14) corrispondente all'anzianità così effettivamente maturata, nonché a rideterminare in favore della parte ricorrente, il trattamento retributivo e contributivo dovuto ed al pagamento delle differenze stipendiali derivanti così maturate e maturande;
- condannare, altresì, il resistente alla regolarizzazione della posizione CP_1 contributiva e previdenziale della ricorrente per effetto della rideterminazione stipendiale
e del riconoscimento delle differenze di retribuzione ritenute dovute come sopra. Il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al
Pag. 2 di 10 saldo. Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore”.
L'amministrazione scolastica convenuta si è costituita in giudizio, avvalendosi di un proprio funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c,, contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
L' , sebbene ritualmente citato, non si è Controparte_5 costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con note scritte del 4.11.2023, parte ricorrente ha eccepito la inammissibilità della memoria di costituzione, sul presupposto che il Dirigente Scolastico non sarebbe legittimato a stare in giudizio in assenza di delega.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della memoria di costituzione.
L'art. 417-bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 387 del 1998, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 possono stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti, senza necessità di procura o delega specifica.
Tale disposizione si distingue dalla previsione dell'art. 2 del R.D. n. 1611 del 1933, che disciplina la rappresentanza da parte dell'Avvocatura dello Stato, in quanto nel primo caso l'amministrazione assume direttamente la difesa mediante un proprio dipendente;
nel secondo, invece, la delega concerne la sola rappresentanza processuale, mentre la difesa rimane in capo all'Avvocatura (in questi termini, Cass. 17596/2016; Cass. 4690/2008).
Come di recente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione “l'art. 417-bis cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 387 del 1998, consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 di stare in giudizio «avvalendosi
Pag. 3 di 10 direttamente dei propri dipendenti». Legittimati a rappresentare in giudizio la pubblica amministrazione sono, dunque, tutti i dipendenti, anche senza particolare qualifica o particolari requisiti e, poiché lo jus postulandi è attribuito direttamente dalla legge, non è necessario il conferimento di un mandato generale o speciale da parte dell'Amministrazione, in considerazione della sussistenza di un rapporto organico tra
l'Amministrazione stessa ed il proprio rappresentante in giudizio. Conferma indiretta di questa conclusione si ricava dal comma 3 dell'art. 417 bis cod. proc. civ., laddove si prevede la facoltà per gli enti locali di avvalersi delle strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno conferendo, però, apposito mandato;
in tal caso l'adempimento è reso necessario dalla carenza di un sottostante rapporto organico tra delegato ed ente pubblico delegante”. (cfr. Cass. 606/2019)
Ne consegue che il Dirigente scolastico, quale rappresentante organico dell'istituzione scolastica, è pienamente legittimato a costituirsi in giudizio e a depositare memorie difensive senza necessità di delega da parte dell' o Controparte_6 dell'Avvocatura dello Stato.
Nel merito, ll ricorso va accolto per le ragioni esposte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150/2019 (per il personale A.T.A.), da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo risultato accertato che la ricorrente ha prestato servizi pre-ruolo per un periodo più lungo di quello riconosciutole in sede di ricostruzione della carriera.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n. 297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399 del 1988 (poi ripreso nei successivi
CCNL) pure per il personale ATA.
Pag. 4 di 10 Lamenta in particolare che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 SA Persona_1
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
Pag. 5 di 10 d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una
Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Venendo al caso di specie, le ragioni oggettive evidenziate dalla Corte non paiono sussistere, non avendo l'amministrazione convenuta dedotto alcunché; d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di “collaboratore amministrativo” espletate dalla ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
Deve, poi, rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 T.U. 297/94, è intervenuta la recente sentenza della
Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 contro Parte_2 Controparte_7
, del 20.09.18. In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato: – al punto 47:
[...]
“gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale,
Pag. 6 di 10 possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”; - al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”; - al punto
49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierno ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento.
Pag. 7 di 10 Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib.
Padova 20/11/2018; Trib. Roma 22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale
ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una
Pubblica Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il
Pag. 8 di 10 riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri:
«la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
In concreto, non è contestato, oltre che documentato, che la ricorrente abbia svolto nel periodo pre- ruolo, 12 anni e 28 giorni di servizio (escluso il 2013) e che invece le sono stati riconosciuti anni mesi 9 anni e 5 mesi e 8 giorni.
Va pertanto dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2001/2002 (vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE) fino all'immissione in ruolo.
Per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed CP_8 economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Va pertanto affermato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive e contributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, ordinandone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, la quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 (12 anni e 28 giorni) con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a collocare la ricorrente al CP_8 livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata, al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali e alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente;
condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00 per CP_8 compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, e distrae in favore dell'avv.to Daniela Carmela NICASTRO;
Così deciso in Sciacca, 29 novembre 2025
Il Giudice
Leonardo CA
Pag. 10 di 10