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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30802 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 73, scala A int. 2, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Rossella Perri che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Filippo Corridoni n. 25, presso lo studio dell'avv. Marco Ciaralli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. in via principale e nel Controparte_1 merito: - accertare e dichiarare il diritto del dott. al pagamento dell'indennizzo per il Parte_1 furto del veicolo Toyota Rav4 4A serie, targato FJ032PS, assicurato con la compagnia assicurativa e, per l'effetto, - condannare la compagnia assicurativa, qui convenuta, Controparte_1 al pagamento della somma di € 17.300,00 o di quella diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino al soddisfo, per tutti
i motivi esposti nella narrativa che precede;
B. nel merito: - accertare e dichiarare il diritto del
Dott. alla restituzione della somma corrisposta per il noleggio del veicolo, stante la Pt_1 negligenza ovvero il ritardo della compagnia assicurativa circa l'espletamento dell'istruttoria relativa alla liquidazione del sinistro e, per l'effetto, - condannare la compagnia assicurativa alla restituzione della somma di € 560,47 per tutti motivi esposti nella narrativa che precede;
C. In via subordinata, adottare ogni altro provvedimento ritenuto secondo giustizia;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”. Assumeva
l'attore di essere proprietario del veicolo Toyota Rav4 4A serie, targato FJ032PS, immatricolato il
24.4.2017 ed acquistato il successivo 11.06.2019, assicurato anche per il rischio furto con la
[...] con polizza n. DLI0000050470477 valida per il periodo 17.6.2020 al 17.6.2021. Controparte_1
Rilevava altresì che il 3.12.2020, alle ore 08:30 circa, non avendo trovato un parcheggio libero vicino al cancello dello studio medico dove esercita l'attività di medico, parcheggiava l'autovettura in Via della Sierra Nevada e si allontanava dopo essersi assicurato di averla chiusa a chiave. Alle ore 13,00 circa, in compagnia di una paziente, ritornava a prendere il caricabatterie che aveva dimenticato all'interno dell'auto e quindi si dirigeva al vicino bar per consumare un caffè dopo essersi sincerato, come d'abitudine, che l'autovettura fosse chiusa a chiave. Al termine della giornata lavorativa, tornato a prendere l'autovettura, accertava che la stessa era stata sottratta ad opera di ignoti e nell'immediatezza ne denunciava il furto al Commissariato di P.S. “Esposizione” nonché alla propria compagnia assicurativa alla quale trasmetteva tutta la documentazione richiesta, tra cui gli originali delle chiavi in dotazione. Nonostante la diligenza adottata, la non liquidava CP_1 il sinistro adducendo che “una delle due chiavi inviate non appartengono al veicolo”. Con esito negativo si concludeva anche il procedimento di negoziazione assistita al cui invito la CP_1 comunicava di non voler aderire. Adiva quindi l'intestato Tribunale per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo e la somma di € 560,47 dovuta quale rimborso delle spese sostenute in conseguenza della negligenza della compagnia per il noleggio di un veicolo Fiat Panda per il periodo dal 7.12.2020 al 5.1.2021 necessario a consentirgli lo svolgimento dell'attività di medico.
Ritualmente citata si costituiva in giudizio la che concludeva Controparte_1 chiedendo “- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
- in via principale, accertare e dichiarare l'esclusione della garanzia assicurativa per il furto del veicolo Toyota Rav4 targata FJ032PS, polizza n. DLI0000000504704677 in favore del dott. per aver lo stesso posto in essere una Parte_1 condotta dolosa o colposa, non fornendo le chiavi facenti parte del kit originale. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, applicare lo scoperto del 10% al valore dell'autovettura al momento del furto. In ogni caso, rigettare per l'effetto tutte le avverse domande per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e onorari di giustizia oltre agli oneri di legge.”. A sostegno delle proprie difese la Compagnia evidenziava di aver ricevuto dal dott. la documentazione richiesta solo nel febbraio del 2021, Pt_1 come provato dalla procura a vendere recante la data del 27.1.2021, e che con mail del 12.2.2021 il liquidare dava atto che le chiavi erano giunte all'Ispettorato Sinistri. Fatti eseguire accertamenti come da prassi per evitare possibili truffe, emergeva che una delle chiavi non apparteneva al veicolo e della circostanza ne veniva data notizia all'assicurato ed al suo difensore in data 22.3.2021.
Contestava altresì anche l'evento furto evidenziando come fosse onere dell'assicurato fornire prova della verificazione del fatto storico “… nelle modalità e nelle circostanze dallo stesso dedotte nella denuncia alle Autorità”. Si opponeva infine alla domanda di condanna della Compagnia al rimborso delle spese di noleggio evidenziando che la richiesta riguardava un periodo nel quale il signor Pt_1 neanche aveva consegnato tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria del sinistro. In ogni caso rilevava la presenza di uno scoperto del 10% da applicare eventualmente al valore di mercato del veicolo al momento del furto e si opponeva, in assenza di inadempimento, alla richiesta di liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria.
All'udienza del 29.9.2021, verificato che l'attore non aveva avviato il procedimento di mediazione obbligatorio in materia assicurativa, veniva concesso termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza. Quindi accertato l'esito negativo del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. nel rispetto dei quali le parti, oltre a controdedurre alle avverse difese, formulavano richieste istruttorie. Con ordinanza riservata del 30.5.2022, che si conferma in questa sede, non veniva ammessa la prova orale richiesta dalla difesa del signor
[...]
, in quanto riferita a fatti ininfluenti ai fini della decisione, né quella richiesta dalla difesa Pt_1 della a conferma di circostanze già contenute nella relazione redatta dalla Cieffe Investigazioni CP_1
s.r.l. Veniva invece disposta CTU per la verifica delle chiavi del veicolo consegnate dall'attore all'Ufficio sinistri, depositate in originale presso la Cancelleria della Sezione come da ordinanza del
30.3.2022. Infine, depositato l'elaborato peritale definitivo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024 e trattenuta in decisione con ordinanza del
31.10.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Costituendosi in giudizio la compagnia convenuta non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla vigenza della polizza al momento dell'evento ma nel merito ha contestato l'evento furto ed eccepito l'inoperatività della garanzia a causa della mancata osservanza da parte dell'assicurato della clausola contrattuale che impone, dopo il furto totale, la consegna all'assicuratore delle chiavi in dotazione al veicolo.
In punto di diritto, è principio consolidato della Suprema Corte, da ultimo richiamato nella sentenza n. 3446 del 3.2.2023, quello secondo il quale “… nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.21/12/2017, n.30656); dall'altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 07/11/2022, n. 32637; in precedenza, più in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935).”
Nel caso in esame alcuna prova è stata fornita in tal senso dall'assicurato né idonea allo scopo poteva ritenersi quella richiesta e non ammessa. La teste , infatti, avrebbe dovuto Testimone_1 rispondere su fatti avvenuti alle ore 13,00 del giorno dell'asserito furto allorché il dott. Parte_1 si recava nel punto dove aveva parcheggiato l'autovettura per prendere un caricabatterie, come tali ininfluenti, mentre il teste su circostanze apprese de relato dallo stesso assicurato Testimone_2 ovvero estranee all'evento per cui è causa.
La domanda, in ogni caso, non potrebbe trovare accoglimento anche sotto diverso profilo.
Secondo quanto pattuito all'art.
3.14 delle condizioni di assicurazione “L'indennizzo del danno è subordinato alla ricezione della specifica documentazione” tra cui le “… » chiavi originali del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, anche dei dispositivi elettronici di avviamento” con espressa autorizzazione alla ad effettuare gli accertamenti CP_1 ritenuti necessari compresi quelli presso la casa costruttrice.
Sulla clausola contrattuale che impone all'assicurato la consegna delle chiavi la Corte di
Cassazione, a più riprese, ha sottolineato che “lo scopo è quello di evitare che si chieda la garanzia per un furto eventualmente agevolato dall'aver lasciato le chiavi inserite nel mezzo o, comunque, da altri comportamenti negligenti”. È stato altresì chiarito che tale scopo non può incidere ai fini dell'applicazione dell'articolo 1469 bis c.c. in quanto ciò che rileva è solamente se quanto imposto con la clausola determini squilibrio dei diritti e degli obblighi, mentre detto scopo riguarda la funzione della clausola e non il suo oggetto. Qualora infatti le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso e quindi, ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza, non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza,
l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Tali clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato ad ottenere l'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso (in tal senso, Cass. n.
14422/2016 e n. 10194/2010).
Nel caso di specie all'esito degli accertamenti eseguiti in sede di CTU sia sulla parte meccanica che su quella elettronica delle chiavi è emerso che quella elettronica identificata con la lettera “B” non è associabile alla Toyota Rav 4 targata FJ032PS oggetto di furto “a causa della data marchiata sul circuito stampato – 30° settimana del 2019 - e sull'antenna - 11° settimana del 2019” anche se non
è stato possibile accertare se si tratta di una duplicazione ovvero di una chiave estranea, mentre la parte meccanica della chiave identificata con la lettera “A” indica una duplicazione della chiave originale non richiesta alla casa madre.
Ne consegue, il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle fasi effettivamente svolte e del ridotto grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattese o assorbite, per quanto in motivazione così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
- Condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
- Pone definitivamente a carico del signor le spese di CTU liquidate con decreto Parte_1 del 5.1.2024 in € 1.636,53 per compensi, oltre accessori di legge, contributo previdenziale ed IVA, ed € 710,10 per spese anticipate e documentate dal consulente.
Roma, 21.3.2025
Dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30802 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 73, scala A int. 2, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Rossella Perri che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Filippo Corridoni n. 25, presso lo studio dell'avv. Marco Ciaralli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. in via principale e nel Controparte_1 merito: - accertare e dichiarare il diritto del dott. al pagamento dell'indennizzo per il Parte_1 furto del veicolo Toyota Rav4 4A serie, targato FJ032PS, assicurato con la compagnia assicurativa e, per l'effetto, - condannare la compagnia assicurativa, qui convenuta, Controparte_1 al pagamento della somma di € 17.300,00 o di quella diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino al soddisfo, per tutti
i motivi esposti nella narrativa che precede;
B. nel merito: - accertare e dichiarare il diritto del
Dott. alla restituzione della somma corrisposta per il noleggio del veicolo, stante la Pt_1 negligenza ovvero il ritardo della compagnia assicurativa circa l'espletamento dell'istruttoria relativa alla liquidazione del sinistro e, per l'effetto, - condannare la compagnia assicurativa alla restituzione della somma di € 560,47 per tutti motivi esposti nella narrativa che precede;
C. In via subordinata, adottare ogni altro provvedimento ritenuto secondo giustizia;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”. Assumeva
l'attore di essere proprietario del veicolo Toyota Rav4 4A serie, targato FJ032PS, immatricolato il
24.4.2017 ed acquistato il successivo 11.06.2019, assicurato anche per il rischio furto con la
[...] con polizza n. DLI0000050470477 valida per il periodo 17.6.2020 al 17.6.2021. Controparte_1
Rilevava altresì che il 3.12.2020, alle ore 08:30 circa, non avendo trovato un parcheggio libero vicino al cancello dello studio medico dove esercita l'attività di medico, parcheggiava l'autovettura in Via della Sierra Nevada e si allontanava dopo essersi assicurato di averla chiusa a chiave. Alle ore 13,00 circa, in compagnia di una paziente, ritornava a prendere il caricabatterie che aveva dimenticato all'interno dell'auto e quindi si dirigeva al vicino bar per consumare un caffè dopo essersi sincerato, come d'abitudine, che l'autovettura fosse chiusa a chiave. Al termine della giornata lavorativa, tornato a prendere l'autovettura, accertava che la stessa era stata sottratta ad opera di ignoti e nell'immediatezza ne denunciava il furto al Commissariato di P.S. “Esposizione” nonché alla propria compagnia assicurativa alla quale trasmetteva tutta la documentazione richiesta, tra cui gli originali delle chiavi in dotazione. Nonostante la diligenza adottata, la non liquidava CP_1 il sinistro adducendo che “una delle due chiavi inviate non appartengono al veicolo”. Con esito negativo si concludeva anche il procedimento di negoziazione assistita al cui invito la CP_1 comunicava di non voler aderire. Adiva quindi l'intestato Tribunale per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo e la somma di € 560,47 dovuta quale rimborso delle spese sostenute in conseguenza della negligenza della compagnia per il noleggio di un veicolo Fiat Panda per il periodo dal 7.12.2020 al 5.1.2021 necessario a consentirgli lo svolgimento dell'attività di medico.
Ritualmente citata si costituiva in giudizio la che concludeva Controparte_1 chiedendo “- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
- in via principale, accertare e dichiarare l'esclusione della garanzia assicurativa per il furto del veicolo Toyota Rav4 targata FJ032PS, polizza n. DLI0000000504704677 in favore del dott. per aver lo stesso posto in essere una Parte_1 condotta dolosa o colposa, non fornendo le chiavi facenti parte del kit originale. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, applicare lo scoperto del 10% al valore dell'autovettura al momento del furto. In ogni caso, rigettare per l'effetto tutte le avverse domande per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e onorari di giustizia oltre agli oneri di legge.”. A sostegno delle proprie difese la Compagnia evidenziava di aver ricevuto dal dott. la documentazione richiesta solo nel febbraio del 2021, Pt_1 come provato dalla procura a vendere recante la data del 27.1.2021, e che con mail del 12.2.2021 il liquidare dava atto che le chiavi erano giunte all'Ispettorato Sinistri. Fatti eseguire accertamenti come da prassi per evitare possibili truffe, emergeva che una delle chiavi non apparteneva al veicolo e della circostanza ne veniva data notizia all'assicurato ed al suo difensore in data 22.3.2021.
Contestava altresì anche l'evento furto evidenziando come fosse onere dell'assicurato fornire prova della verificazione del fatto storico “… nelle modalità e nelle circostanze dallo stesso dedotte nella denuncia alle Autorità”. Si opponeva infine alla domanda di condanna della Compagnia al rimborso delle spese di noleggio evidenziando che la richiesta riguardava un periodo nel quale il signor Pt_1 neanche aveva consegnato tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria del sinistro. In ogni caso rilevava la presenza di uno scoperto del 10% da applicare eventualmente al valore di mercato del veicolo al momento del furto e si opponeva, in assenza di inadempimento, alla richiesta di liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria.
All'udienza del 29.9.2021, verificato che l'attore non aveva avviato il procedimento di mediazione obbligatorio in materia assicurativa, veniva concesso termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza. Quindi accertato l'esito negativo del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. nel rispetto dei quali le parti, oltre a controdedurre alle avverse difese, formulavano richieste istruttorie. Con ordinanza riservata del 30.5.2022, che si conferma in questa sede, non veniva ammessa la prova orale richiesta dalla difesa del signor
[...]
, in quanto riferita a fatti ininfluenti ai fini della decisione, né quella richiesta dalla difesa Pt_1 della a conferma di circostanze già contenute nella relazione redatta dalla Cieffe Investigazioni CP_1
s.r.l. Veniva invece disposta CTU per la verifica delle chiavi del veicolo consegnate dall'attore all'Ufficio sinistri, depositate in originale presso la Cancelleria della Sezione come da ordinanza del
30.3.2022. Infine, depositato l'elaborato peritale definitivo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024 e trattenuta in decisione con ordinanza del
31.10.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Costituendosi in giudizio la compagnia convenuta non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla vigenza della polizza al momento dell'evento ma nel merito ha contestato l'evento furto ed eccepito l'inoperatività della garanzia a causa della mancata osservanza da parte dell'assicurato della clausola contrattuale che impone, dopo il furto totale, la consegna all'assicuratore delle chiavi in dotazione al veicolo.
In punto di diritto, è principio consolidato della Suprema Corte, da ultimo richiamato nella sentenza n. 3446 del 3.2.2023, quello secondo il quale “… nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.21/12/2017, n.30656); dall'altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 07/11/2022, n. 32637; in precedenza, più in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935).”
Nel caso in esame alcuna prova è stata fornita in tal senso dall'assicurato né idonea allo scopo poteva ritenersi quella richiesta e non ammessa. La teste , infatti, avrebbe dovuto Testimone_1 rispondere su fatti avvenuti alle ore 13,00 del giorno dell'asserito furto allorché il dott. Parte_1 si recava nel punto dove aveva parcheggiato l'autovettura per prendere un caricabatterie, come tali ininfluenti, mentre il teste su circostanze apprese de relato dallo stesso assicurato Testimone_2 ovvero estranee all'evento per cui è causa.
La domanda, in ogni caso, non potrebbe trovare accoglimento anche sotto diverso profilo.
Secondo quanto pattuito all'art.
3.14 delle condizioni di assicurazione “L'indennizzo del danno è subordinato alla ricezione della specifica documentazione” tra cui le “… » chiavi originali del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, anche dei dispositivi elettronici di avviamento” con espressa autorizzazione alla ad effettuare gli accertamenti CP_1 ritenuti necessari compresi quelli presso la casa costruttrice.
Sulla clausola contrattuale che impone all'assicurato la consegna delle chiavi la Corte di
Cassazione, a più riprese, ha sottolineato che “lo scopo è quello di evitare che si chieda la garanzia per un furto eventualmente agevolato dall'aver lasciato le chiavi inserite nel mezzo o, comunque, da altri comportamenti negligenti”. È stato altresì chiarito che tale scopo non può incidere ai fini dell'applicazione dell'articolo 1469 bis c.c. in quanto ciò che rileva è solamente se quanto imposto con la clausola determini squilibrio dei diritti e degli obblighi, mentre detto scopo riguarda la funzione della clausola e non il suo oggetto. Qualora infatti le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso e quindi, ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza, non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza,
l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Tali clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato ad ottenere l'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso (in tal senso, Cass. n.
14422/2016 e n. 10194/2010).
Nel caso di specie all'esito degli accertamenti eseguiti in sede di CTU sia sulla parte meccanica che su quella elettronica delle chiavi è emerso che quella elettronica identificata con la lettera “B” non è associabile alla Toyota Rav 4 targata FJ032PS oggetto di furto “a causa della data marchiata sul circuito stampato – 30° settimana del 2019 - e sull'antenna - 11° settimana del 2019” anche se non
è stato possibile accertare se si tratta di una duplicazione ovvero di una chiave estranea, mentre la parte meccanica della chiave identificata con la lettera “A” indica una duplicazione della chiave originale non richiesta alla casa madre.
Ne consegue, il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle fasi effettivamente svolte e del ridotto grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattese o assorbite, per quanto in motivazione così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
- Condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
- Pone definitivamente a carico del signor le spese di CTU liquidate con decreto Parte_1 del 5.1.2024 in € 1.636,53 per compensi, oltre accessori di legge, contributo previdenziale ed IVA, ed € 710,10 per spese anticipate e documentate dal consulente.
Roma, 21.3.2025
Dott.ssa Laura Liberati