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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1492/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Basile e Laura Ficili del Foro di Ragusa, che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti depositata in atti
OPPONENTI contro
(già , con sede legale in Venezia-Mestre, Via Controparte_1 Controparte_1
Terraglio n. 63, p.i. in persona del suo rappresentante pro tempore, e per essa quale P.IVA_1 mandataria, (già , con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_2 CP_3
Terraglio n. 63, p.i. , elettivamente domiciliata in Verona, V.lo S. Bernardino n. 5A, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 244/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 21/22.02.2022 (R.G.
593/2022), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di
[...] a somma di €. 29.593,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Controparte_1
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e per essa n.q. di Controparte_1 mandataria per i motivi sopra esposti;
Controparte_2
pagina 1 di 5 - Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza assoluta dei presupposti normativi e, per l'effetto, revocarlo con ogni provvedimento inerente e/o consequenziale;
- Dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di prestito e comunque, in subordine annullarlo e/o dichiararlo risolto e/o rescisso per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa, con ogni conseguenza di legge in ordine a tutti gli atti a questi inerenti e/o conseguenti;
- Dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo in quanto Controparte_1 non vanta alcun diritto di credito nei confronti dei sigg.ri e per Parte_1 Parte_2
i motivi sopra esposti;
- Dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo in quanto i sigg.ri Parte_1
e non sono decaduti dal beneficio del termine e il credito è inesigibile;
[...] Parte_2
- Accertata l'illegittimità delle operazioni poste in essere dall' Controparte_4 nella gestione del rapporto de quo, giusto quanto dedotto e da dedurre, dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria azionata e revocare, per l'effetto, il decreto opposto attesa l'attuale inesigibilità, incertezza e illiquidità del credito azionato;
- All'esito degli accertamenti e risultanze di cui sopra, operare le necessarie e conseguenti operazioni di compensazione determinando, altresì, l'entità dei conguagli da effettuarsi a favore della parte che, all'esito dell'operazione di compensazione richiesta, dovesse risultare creditore;
- Con il favore delle spese e dei compensi difensivi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Parte opposta:
“In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dei debitori in solido della Controparte_1 somma di € 9.480,65 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso così come indicato in ricorso monitorio e comunque entro i limiti stabiliti per legge, fino al soddisfo, con condanna degli stessi al pagamento in solido;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 244/2022 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Ragusa il 21/22.02.2022 (proc. n. 593/2022 R.G.), su ricorso di per il pagamento della complessiva somma di €. Controparte_1
29.593,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza del contratto di prestito n. 1819276 del 12.03.2014 stipulato tra e TE OL Parte_1
Personal Finance S.p.a. del Gruppo BA TE OL, con quale soggetto Parte_2 coobbligato.
Gli opponenti a sostegno dell'invocata revoca eccepivano: 1) la carenza di prova che il contratto pagina 2 di 5 sottoscritto da e sia stato trasferito da TE OL Personal Finance S.p.a. a Parte_1 Pt_2 [...]
e da questa ceduto a nonché la mancanza di prova Controparte_5 Controparte_1 del contratto di cessione (e l'assenza di riferimenti alla posizione debitoria degli opponenti), della notifica della predetta cessione al debitore e la mancata produzione della pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale;
2) la carenza probatoria dell'estratto conto prodotto in atti;
3) la nullità di clausole riportate in contratto;
4) l'inesigibilità del credito ingiunto per mancanza di decadenza dal pagamento rateale.
Costituitasi in giudizio, invocava in via preliminare la concessione della Controparte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome generica ed infondata;
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso l'accertamento del credito di oltre interessi nei confronti dei debitori in solido, Controparte_1 con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
Alla prima udienza del 12.10.2022, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta ed appariva prima facie infondata, il G.I. riteneva di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 5.07.2023 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 12.12.2022 in atti, alla predetta udienza del 5.07.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
All'udienza del 13.11.2024 di esame dei mezzi istruttori, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza della eccepita carenza di prova della cessione in favore di in quanto dalla documentazione in atti risulta che TE OL S.p.a., Controparte_1 società capogruppo del Gruppo BA TE OL (nel quale rientrava la società TE
OL Personal Finance S.p.a., fusa in TE San Paolo spa), ha ceduto alla Società opposta la titolarità del credito oggetto di ingiunzione con il contratto di cessione dell'11.11.2020 prodotto nel procedimento monitorio. Parte opposta ha altresì prodotto l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti e la dichiarazione della cedente (con l'espressa indicazione del credito ceduto per cui è causa e del numero di riferimento del rapporto oggetto di cessione). Risulta infine agli atti l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB di TE OL S.p.a. attestante l'importo del credito relativo al rapporto di finanziamento n. 1819276 (con l'indicazione del saldo scaduto all'11.11.2020 pari ad € 29.420,62). La materiale disponibilità, da parte di della predetta documentazione di pertinenza della Controparte_1 creditrice cedente, costituisce un ulteriore elemento di valutazione a favore della prova della cessione.
Sul punto, valga richiamare l'ormai consolidato principio di diritto, alla cui stregua: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023). Posto che nel caso in esame la cessione del credito risulta già individuata dalla produzione del contratto di cessione e dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti;
si evidenziano altresì altri elementi indiziari, quali in primo luogo, la disponibilità della documentazione afferente al credito ceduto (trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito) e la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito al soggetto poi dichiaratosi cessionario
[cfr. ordinanza Cass. Civ. n. 10200/2021, alla cui stregua “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della pagina 3 di 5 disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. SS. UU.
4.5.2017 n. 10790)”].
Ed ancora, l'opposta ha altresì prodotto agli atti la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 21.11.2020 Parte Seconda (cfr. pag. 5 G.U.), dando con ciò prova della notificazione della stessa al debitore ceduto in una operazione di cessione in blocco di crediti.
Infatti, secondo giurisprudenza costante, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Ancora, più in particolare, secondo Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020, n. 20495: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.”. La Suprema Corte ha inoltre confermato anche recentemente che ai fini della comunicazione della cessione: fermo l'onere di “dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. Civ. n. 12734/2021). Per quanto sopra vanno rigettate tutte le contestazioni sollevate dagli opponenti in merito alla notifica della cessione, a nulla rileva il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla attestazione di consegna della raccomandata del 28.12.2020.
In merito alla prova del credito si rileva che parte opponente ha confermato, in più parti dei propri scritti difensivi, la sottoscrizione da parte di e del contratto di Parte_1 Parte_2 finanziamento (cfr. pag. 3 e 4 atto di citazione); circostanza rilevata anche dall'opposta, che deve ritenersi come provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. A nulla rilevano, pertanto, le contestazioni dell'opponente relative alle carenze probatorie dell'estratto conto ex art. 50 TUB ed in generale del presente giudizio di opposizione. In ogni caso, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte in tema di prova nei contratti di prestito o mutuo, parte opposta ha regolarmente prodotto in atti il contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento, unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018,
18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Per quanto sopra esposto, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati e alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti, deve ritenersi che parte opposta ha adempiuto all'onere della prova del credito cui era tenuta;
gravava conseguentemente sugli opponenti l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione ed a operare specifiche contestazioni sul punto e questi non vi hanno provveduto nei termini in cui erano tenuti (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 13533/2001 cit.).
Passando all'esame delle contestazioni dell'opponente relative alle eccezioni contrattuali ed alla nullità delle clausole, si rileva l'estrema genericità ed indeterminatezza delle eccezioni e deduzioni di parte opponente, facenti principalmente riferimento ad un non meglio precisato rapporto di conto corrente, non oggetto di ingiunzione. Tra l'altro le difese degli opponenti risultano esposte con il solo atto di citazione, senza alcuna integrazione in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (ad eccezione della stringata memoria n. 2 che si limita ad una richiesta di C.T.U. tecnico-contabile, rigettata in quanto pagina 4 di 5 esplorativa). Parimenti generiche appaiono le contestazioni degli opponenti relative agli addebiti di interessi di mora e spese nel contratto di finanziamento.
Infine, sulla presunta mancanza della decadenza dal beneficio del termine si rileva che, secondo orientamento pacifico della giurisprudenza, “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio 2003; Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020)”. Pertanto, nel caso di specie, la decadenza del debitore dal beneficio del termine deve ritenersi avvenuta anche con la sola corretta notifica del decreto ingiuntivo opposto, senza che sia necessaria una distinta e preventiva comunicazione stragiudiziale.
Per tutto quanto argomentato ed esposto, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1492/2022: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 21/22.02.2022 (proc. n. 593/2022 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna gli opponenti e , in solido, a pagare a Parte_1 Parte_2
e per essa a le spese di lite che liquida Controparte_1 Controparte_2 in complessivi € 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 17/02/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1492/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Basile e Laura Ficili del Foro di Ragusa, che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti depositata in atti
OPPONENTI contro
(già , con sede legale in Venezia-Mestre, Via Controparte_1 Controparte_1
Terraglio n. 63, p.i. in persona del suo rappresentante pro tempore, e per essa quale P.IVA_1 mandataria, (già , con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_2 CP_3
Terraglio n. 63, p.i. , elettivamente domiciliata in Verona, V.lo S. Bernardino n. 5A, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 244/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 21/22.02.2022 (R.G.
593/2022), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di
[...] a somma di €. 29.593,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Controparte_1
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e per essa n.q. di Controparte_1 mandataria per i motivi sopra esposti;
Controparte_2
pagina 1 di 5 - Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza assoluta dei presupposti normativi e, per l'effetto, revocarlo con ogni provvedimento inerente e/o consequenziale;
- Dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di prestito e comunque, in subordine annullarlo e/o dichiararlo risolto e/o rescisso per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa, con ogni conseguenza di legge in ordine a tutti gli atti a questi inerenti e/o conseguenti;
- Dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo in quanto Controparte_1 non vanta alcun diritto di credito nei confronti dei sigg.ri e per Parte_1 Parte_2
i motivi sopra esposti;
- Dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo in quanto i sigg.ri Parte_1
e non sono decaduti dal beneficio del termine e il credito è inesigibile;
[...] Parte_2
- Accertata l'illegittimità delle operazioni poste in essere dall' Controparte_4 nella gestione del rapporto de quo, giusto quanto dedotto e da dedurre, dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria azionata e revocare, per l'effetto, il decreto opposto attesa l'attuale inesigibilità, incertezza e illiquidità del credito azionato;
- All'esito degli accertamenti e risultanze di cui sopra, operare le necessarie e conseguenti operazioni di compensazione determinando, altresì, l'entità dei conguagli da effettuarsi a favore della parte che, all'esito dell'operazione di compensazione richiesta, dovesse risultare creditore;
- Con il favore delle spese e dei compensi difensivi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Parte opposta:
“In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dei debitori in solido della Controparte_1 somma di € 9.480,65 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso così come indicato in ricorso monitorio e comunque entro i limiti stabiliti per legge, fino al soddisfo, con condanna degli stessi al pagamento in solido;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 244/2022 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Ragusa il 21/22.02.2022 (proc. n. 593/2022 R.G.), su ricorso di per il pagamento della complessiva somma di €. Controparte_1
29.593,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza del contratto di prestito n. 1819276 del 12.03.2014 stipulato tra e TE OL Parte_1
Personal Finance S.p.a. del Gruppo BA TE OL, con quale soggetto Parte_2 coobbligato.
Gli opponenti a sostegno dell'invocata revoca eccepivano: 1) la carenza di prova che il contratto pagina 2 di 5 sottoscritto da e sia stato trasferito da TE OL Personal Finance S.p.a. a Parte_1 Pt_2 [...]
e da questa ceduto a nonché la mancanza di prova Controparte_5 Controparte_1 del contratto di cessione (e l'assenza di riferimenti alla posizione debitoria degli opponenti), della notifica della predetta cessione al debitore e la mancata produzione della pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale;
2) la carenza probatoria dell'estratto conto prodotto in atti;
3) la nullità di clausole riportate in contratto;
4) l'inesigibilità del credito ingiunto per mancanza di decadenza dal pagamento rateale.
Costituitasi in giudizio, invocava in via preliminare la concessione della Controparte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome generica ed infondata;
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso l'accertamento del credito di oltre interessi nei confronti dei debitori in solido, Controparte_1 con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
Alla prima udienza del 12.10.2022, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta ed appariva prima facie infondata, il G.I. riteneva di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 5.07.2023 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 12.12.2022 in atti, alla predetta udienza del 5.07.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
All'udienza del 13.11.2024 di esame dei mezzi istruttori, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza della eccepita carenza di prova della cessione in favore di in quanto dalla documentazione in atti risulta che TE OL S.p.a., Controparte_1 società capogruppo del Gruppo BA TE OL (nel quale rientrava la società TE
OL Personal Finance S.p.a., fusa in TE San Paolo spa), ha ceduto alla Società opposta la titolarità del credito oggetto di ingiunzione con il contratto di cessione dell'11.11.2020 prodotto nel procedimento monitorio. Parte opposta ha altresì prodotto l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti e la dichiarazione della cedente (con l'espressa indicazione del credito ceduto per cui è causa e del numero di riferimento del rapporto oggetto di cessione). Risulta infine agli atti l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB di TE OL S.p.a. attestante l'importo del credito relativo al rapporto di finanziamento n. 1819276 (con l'indicazione del saldo scaduto all'11.11.2020 pari ad € 29.420,62). La materiale disponibilità, da parte di della predetta documentazione di pertinenza della Controparte_1 creditrice cedente, costituisce un ulteriore elemento di valutazione a favore della prova della cessione.
Sul punto, valga richiamare l'ormai consolidato principio di diritto, alla cui stregua: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023). Posto che nel caso in esame la cessione del credito risulta già individuata dalla produzione del contratto di cessione e dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti;
si evidenziano altresì altri elementi indiziari, quali in primo luogo, la disponibilità della documentazione afferente al credito ceduto (trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito) e la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito al soggetto poi dichiaratosi cessionario
[cfr. ordinanza Cass. Civ. n. 10200/2021, alla cui stregua “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della pagina 3 di 5 disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. SS. UU.
4.5.2017 n. 10790)”].
Ed ancora, l'opposta ha altresì prodotto agli atti la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 21.11.2020 Parte Seconda (cfr. pag. 5 G.U.), dando con ciò prova della notificazione della stessa al debitore ceduto in una operazione di cessione in blocco di crediti.
Infatti, secondo giurisprudenza costante, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Ancora, più in particolare, secondo Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020, n. 20495: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.”. La Suprema Corte ha inoltre confermato anche recentemente che ai fini della comunicazione della cessione: fermo l'onere di “dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. Civ. n. 12734/2021). Per quanto sopra vanno rigettate tutte le contestazioni sollevate dagli opponenti in merito alla notifica della cessione, a nulla rileva il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla attestazione di consegna della raccomandata del 28.12.2020.
In merito alla prova del credito si rileva che parte opponente ha confermato, in più parti dei propri scritti difensivi, la sottoscrizione da parte di e del contratto di Parte_1 Parte_2 finanziamento (cfr. pag. 3 e 4 atto di citazione); circostanza rilevata anche dall'opposta, che deve ritenersi come provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. A nulla rilevano, pertanto, le contestazioni dell'opponente relative alle carenze probatorie dell'estratto conto ex art. 50 TUB ed in generale del presente giudizio di opposizione. In ogni caso, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte in tema di prova nei contratti di prestito o mutuo, parte opposta ha regolarmente prodotto in atti il contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento, unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018,
18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Per quanto sopra esposto, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati e alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti, deve ritenersi che parte opposta ha adempiuto all'onere della prova del credito cui era tenuta;
gravava conseguentemente sugli opponenti l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione ed a operare specifiche contestazioni sul punto e questi non vi hanno provveduto nei termini in cui erano tenuti (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 13533/2001 cit.).
Passando all'esame delle contestazioni dell'opponente relative alle eccezioni contrattuali ed alla nullità delle clausole, si rileva l'estrema genericità ed indeterminatezza delle eccezioni e deduzioni di parte opponente, facenti principalmente riferimento ad un non meglio precisato rapporto di conto corrente, non oggetto di ingiunzione. Tra l'altro le difese degli opponenti risultano esposte con il solo atto di citazione, senza alcuna integrazione in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (ad eccezione della stringata memoria n. 2 che si limita ad una richiesta di C.T.U. tecnico-contabile, rigettata in quanto pagina 4 di 5 esplorativa). Parimenti generiche appaiono le contestazioni degli opponenti relative agli addebiti di interessi di mora e spese nel contratto di finanziamento.
Infine, sulla presunta mancanza della decadenza dal beneficio del termine si rileva che, secondo orientamento pacifico della giurisprudenza, “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio 2003; Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020)”. Pertanto, nel caso di specie, la decadenza del debitore dal beneficio del termine deve ritenersi avvenuta anche con la sola corretta notifica del decreto ingiuntivo opposto, senza che sia necessaria una distinta e preventiva comunicazione stragiudiziale.
Per tutto quanto argomentato ed esposto, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1492/2022: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 21/22.02.2022 (proc. n. 593/2022 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna gli opponenti e , in solido, a pagare a Parte_1 Parte_2
e per essa a le spese di lite che liquida Controparte_1 Controparte_2 in complessivi € 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 17/02/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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