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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 6142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6142 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 16 marzo 2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...]; Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall' avvocato MATTEO GALIMBERTI ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...] in data [...]; Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2025
********************************************************************************
pagina 1 di 10
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato, la pronuncia di separazione e gli ulteriori provvedimenti del Giudice delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16 Marzo 2024, (cittadina rumena), Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Romania a Bucarest in data 30/12/2004 (matrimonio registrato a
Bucarest settore 2 serie CD nr.507015, come da certificato di matrimonio tradotto e dotato di Apostille in data
24/10/2005 sub doc. 1, non trascritto nei registri dello stato civile in Italia), con (cittadino Controparte_1 rumeno), dalla cui unione è nata la figlia (nata a Milano, in [...] Persona_1
14/12/2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedeva al Tribunale di Milano, in via cautelare, di ordinare inaudita altera parte ex artt. 342 bis c.c. 473 bis.15 e 50 c.p.c. l'allontanamento del signor dalla casa familiare sita in Milano, via Padova 217, segnalando che il marito poneva in Controparte_1 essere una serie di condotte aggressive e maltrattanti, spesso in stato di alterazione alcolica e alla presenza della figlia generando nella stessa uno stato di ansia e panico. Nel merito, chiedeva di pronunciare Persona_1 la separazione personale dei coniugi, l'autorizzazione della signora al Parte_1 mantenimento del cognome del marito “ ”, l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Pt_1
Padova 217 alla stessa della quale la madre avrebbe sostenuto per intero i costi dal momento del rilascio da parte del marito, un contributo paterno al mantenimento della figlia nella somma mensile di € Persona_1
450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale della madre collocataria dell'assegno unico. Chiedeva, infine, di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre
1970, n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale.
Con decreto emesso in data 18 marzo 2024, con riferimento alla richiesta di emissione inaudita altera parte di ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., il Giudice Delegato, ritenuto che, sulla base di quanto dedotto e dei documenti prodotti, tra cui emergeva anche una scrittura privata del 31/01/2024 sottoscritta da entrambe le parti nell'ambito di trattative portate avanti in vista del deposito di ricorso congiunto per separazione (con la previsione del rilascio dell'abitazione da parte del marito entro tre mesi dal deposito del ricorso congiunto da formalizzare entro il 29/02/2024), non sussistessero i presupposti per emettere il provvedimento richiesto inaudita altera parte, dovendosi pertanto instaurare il contraddittorio e considerato altresì come, a seguito della denuncia che la parte aveva dichiarato di aver presentato (ma che non risultava tra i documenti prodotti) dovevano essere comunque già state attivate dall'Autorità Giudiziaria penale competente tutte le ben più efficaci tutele penali previste dal c.d. codice rosso ai sensi della legge 69/2019 e succ. mod., fissava davanti a sé udienza per il 16 aprile 2024. Con separato decreto, emesso in parti data, fissava contestualmente udienza di prima comparizione per la separazione, parimenti richiesta, per la data del 4 luglio
2024.
pagina 2 di 10 All'udienza ex art. 473 bis 69 e segg. c.p.c. del 16 aprile 2024, alla quale nessuno compariva per la parte convenuta, il difensore di parte attrice dava atto di aver depositato ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip di Milano in data 24 marzo 2024 ex art. 282 bis c.p.c. di allontanamento del marito dalla casa familiare per il reato di cui all'art. 527 c.p. e si riservava di produrre nel fascicolo la denuncia che non era stata prodotta per esigenze di tutela del segreto istruttorio. Il difensore depositava, altresì, ricorso e allegato decreto di fissazione dell'udienza, notificati al convenuto ex art. 140 c.p.c. presso la residenza familiare, pur dando atto di non aver ancora ricevuto la cartolina attestante la regolarità della notifica, per la produzione della quale chiedeva il rinvio dell'udienza per la richiesta ex art. 473 bis. 69 c.p.c a quella già fissata per la separazione ex art. 473 bis. 21 c.p.c.. Il Giudice Delegato, come da richiesta di parte attrice, rinviava pertanto l'udienza con riferimento alla richiesta cautelare alla stessa udienza già fissata per il procedimento principale, invitando il difensore a depositare su PCT la cartolina e la denuncia querela mancanti.
All'udienza di prima comparizione ex artt. 473 bis. 21 e 22 c.p.c. del 4 luglio 2024, il Giudice Delegato rilevava un'alterazione nella data di ricevimento della prima cartolina prodotta riferibile alla notifica della richiesta di ordine di protezione, tale per cui la stessa non poteva essere considerata valida ed efficace, ritenendo necessaria la rinnovazione. Verificata, al contrario, la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo per la separazione, consegnata al portiere dello stabile e perfezionata il 5 aprile 2024, entro il termine assegnato, dichiarava la contumacia del convenuto ex art. 171 c.p.c., in quanto non comparso personalmente né costituito.
Il difensore con la parte, stante la necessità di rinnovare la notifica del ricorso con la richiesta di ordine di protezione, rinunciavano alla richiesta di ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., essendo peraltro intervenuta misura cautelare di allontanamento ex art. 282 bis e ter c.p.c., riservandosi di ripresentarla ove fosse venuta meno tale misura penale ovvero fossero emerse situazioni di pregiudizio ed esigenze di tutela della signora e della figlia.
Il Giudice delegato prendeva atto della rinuncia al ricorso limitatamente alla richiesta di ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., disponendo l'estinzione del subprocedimento.
Con riferimento al procedimento principale di separazione, procedeva quindi a sentire la parte attrice che così dichiarava:” mio marito è stato allontanato con la misura cautelare del GIP il 24 marzo 29024, da allora non si
è fatto più vedere. Chiamava ogni tanto mia figlia per sapere come stava e se poteva tornare a casa. poi ad un certo ho saputo anche da mia cognata che lui è tornato in Romania accompagnato dal fratello nella casa familiare a Bucarest e sta lì da circa due mesi. Mi risulta che lavori con sua sorella che ha una panetteria a
Bucarest, dovrebbe guadagnare sui 500/600 euro. Non ha particolari spese. Lui non ha mai versato alcuna somma di denaro per la figlia neanche prima. L'ultima volta mi ha dato 500 euro a gennaio 2024, poi più nulla. lui ha lavorato regolarmente come operaio e ho prodotto le dichiarazioni dei redditi prendeva circa 1600/1700 al mese, poi ad agosto 2023 non si è presentato al lavoro e ha ricevuto due lettere disciplinari e si è licenziato da loro. Non mi risulta abbia chiesto né preso la Naspi e neppure credo il TFR. Dopo ha cominciato a svolgere dei lavori in nero come muratore. Tutto quello che prendeva se lo teneva per sé e comprava alcol, lui beveva vino alcolici. Era spesso alterato. quando era alterato urlava e insultava. Mi minacciava di picchiarmi ma solo
pagina 3 di 10 una volta mi ha afferrato al collo e al braccio destro è intervenuta mia figlia che ha chiamato il 112. Ho detto tutto nella denuncia che poi ho presentato e che confermo integralmente e su cui poi è stata emessa la misura cautelare del GIP. Non so nulla del procedimento penale per maltrattamento per cui credo ci siano ancora le indagini. E' stata sentita mia figlia, poi sono stati sentiti mia cugina, mio cugino, e i miei zii. So che lui mi ha fatto una denuncia, ma nego di averlo mai picchiato, si sarà fatto male in una delle sue solite cadute perchè era sempre ubriaco anche al lavoro. Ha avuto infatti due incidenti con la macchina a causa dello stato di alterazione alcolica. Noi avevamo fatto un accordo di separazione consensuale che ho prodotto in base al quale mi avrebbe dovuto dare 450,00 euro al mese per nostra figlia che studia ancora, ha appena fatto la maturità e ha intenzione di proseguire a studiare. Vuole fare la interior designer. In base all'accordo di separazione poi ci dovevamo dividere le spese straordinarie al 50% e con AU interamente percepito da me, che percepisco nella misura di € 126 euro. Il canone di locazione della casa è € 700 al mese e che ho sempre pagato io, anche se il contratto è cointestato. Io lavoro come operaia e guadagno € 1300 circa netti al mese. ho ancora un finanziamento per cui pago 300 euro al mese per la macchina. Io avevo le dichiarazioni dei redditi di mio marito perché stavano in casa. io voglio avere in fretta la separazione. Vorrei avere l'importo per mia figlia concordato di € 450,00 al mese. nostra figlia sta meglio, ha superato bene l'esame di maturità e adesso è più tranquilla.”
All'esito il difensore di parte attrice si riportava alle domande, chiedendo l'assegnazione alla signora della casa familiare e un contributo paterno per il mantenimento della figlia nella misura di € 450,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale con AU interamente percepito dalla signora. Dava atto, infine, di rinunciare alle istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dava lettura dei seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“Rilevato come parte attrice, dando conto che il marito, dopo aver posto in essere una serie di condotte aggressive e maltrattanti, spesso in stato di alterazione alcolica e alla presenza della figlia Persona_1
(nata il [...]) generando nella stessa uno stato di ansia e panico, è stato allontanato dalla casa coniugale giusta ordinanza emessa dal Gip di Milano il 24 Marzo 2024 in relazione al reato di maltrattamento aggravato in danno della moglie e della figlia, con la quale è stata applicata la misura cautelare ex art.. 282 bis e ter c.p.p dell'allontanamento della casa familiare e con divieto di avvicinamento.
Rilevato come la parte attrice abbia nel corso dell'udienza, così rinviata anche in relazione alla richiesta pure avanzata di ordine di protezione ex art. 473 bis 69 e segg. c.p.c., rinunciato a tale istanza essendo peraltro stata già emessa la misura cautelare, tenuto anche conto della non regolarità della notifica.
Osservato come debba essere assegnata alla signora la casa coniugale, in locazione con contratto Pt_1 cointestato ai coniugi e canone mensile di € 700,00 finora sostenuto dalla sola attrice, atteso che presso la madre è rimasta a vivere la figlia , unica figura genitoriale tutelante, a fronte dei Persona_1 comportamenti vessatori e maltrattanti posti in essere anche in suo danno dal padre per cui allo stesso è stata applicata la misura cautelare e presso cui è rimasta a vivere dopo l'allontanamento del padre, ciò a tutela della
pagina 4 di 10 figlia medesima alla luce dei principi di cui all'art. 337 sexies c.c. essendosi comunque già allontanato il marito.
Rilevato che con riferimento al contributo economico chiesto per la figlia maggiorenne, che pacificamente, dopo aver conseguito il diploma, ha intenzione di continuare a studiare, risulta che il marito signor CP_1
ha svolto la professione di operaio specializzato edile, fino a quanto nell'agosto 2023 ha dato le
[...] dimissioni dopo aver ricevute delle lettere disciplinari, svolgendo in seguito lavori in nero come muratore;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta aver percepito un reddito annuo pari a: € 6.880,8 - 730 /2021 per anno
2020; €.2.019,14 - 730 /2022 per anno 2021; €.9.932,38 - 730 /2023 per anno 2022. Attualmente da circa due mesi è rientrato in Romania nella casa familiare a Bucarest lavorando con la sorella nel suo panificio;
quanto alla signora anche ella lavora come operaia con uno stipendio riferito di circa Parte_1
€ 1300 netti al mese e il suo reddito annuo è stato pari a € 14.805 nell'anno 730 /2021 per anno 2020; € 15.500 nell'anno 730 /2022 per anno 2021; € 15.711 nell'anno 730 /2023 per anno 2022; ha in corso un finanziamento per l'acquisto di una autovettura con rata mensile di euro 300,00 scadenza al luglio 2026; paga la locazione dell'immobile per €.700,00 al mese. In base ad un accordo di separazione consensuale cui erano pervenute le parti nel gennaio 2024 (prodotto in atti) avrebbe dovuto versare un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie con AU percepito per intero dalla madre come finora percepito nella misura di € 126,00.
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato aggiornato e attuale in ordine all'attività lavorativa del sig. , che ha sempre lavorato e attualmente dovrebbe Pt_1 svolgere attività lavorativa a Bucarest e che è comunque dotato comunque di piena capacità lavorativa e ha
l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento, tenuto anche conto che le spese di mantenimento diretto per la figlia sono interamente a carico della madre può essere accolta la richiesta della parte attrice, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto equo e congruo nella misura come anche oggetto di precedente accordo tra le parti di € 450,00 al mese con decorrenza dalla mensilità successiva al suo allontanamento e quindi da aprile 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano qui richiamate stante l'interruzione di comunicazione e rapporti tra le parti, disponendo che l'AU venga percepito per intero dalla madre, che provvede alla gestione e cura della figlia.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Assegna la casa ex coniugale, in locazione, con tutti gli arredi alla madre signora Parte_1
presso cui vive la figlia (nata il [...]) maggiorenne ma economicamente
[...] Persona_1 non autonoma, da cui il marito è stato già allontanato con misura cautelare del GIP di Milano del 24.03.2024 di allontanamento, notificata in parti data;
pagina 5 di 10 2) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
, con decorrenza dalla mensilità successiva al suo allontanamento dalla casa, quindi da aprile 2024
[...] mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € Parte_1
450,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
3) Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
4) Prende atto che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie;
”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, stante la rinuncia di parte attrice alle istanze istruttorie, il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato;
decorsi i termini di legge chiedeva, altresì, che venisse pronunciato anche lo scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.
49 c.p.c..
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
In data 10 luglio 2024 veniva, quindi, emessa dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n. 7215/24 pubblicata il 19 luglio 2024 (passata in giudicato). In pari data il Collegio, con ordinanza, ordinava, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473 bis. 49 c.p.c. e fissava udienza di prima comparizione delle parti per procedere al divorzio ex art. 473 bis. 21 c.p.c. davanti al Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per il giorno 16 luglio 2025.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. per il divorzio del 16 luglio 2025, il
Giudice delegato procedeva nuovamente a sentire la parte attrice che così dichiarava:”purtroppo mio marito me lo sono ritrovato il primo maggio scorso sotto casa per chiacchierare;
lui mi ha salutato e io non gli ho risposto.
Lui è rimasto sotto casa, io sono rientrata e non so cosa abbia fatto. Dall'ultima udienza, a luglio 2024, con me non si era più fatto sentire ma con la figlia sì chiedendole come stesse lei e come stessi io, non si sono comunque mai visti. Lui telefonava poco, quando telefonava era sotto influenza di alcool. Io ho presentato una nuova denuncia anche per questi fatti che sono successi;
il procedimento penale per maltrattamenti è attualmente in corso. La prima udienza di smistamento c'è già stata e la prossima udienza è fissata per l'escussione mia e di mia figlia per il 28 ottobre 2025. Io mi sono costituita parte civile e per ogni cosa c'è il mio avvocato qui presente che mi sta seguendo anche per il procedimento penale e sa tutto. Nella nuova denuncia presentata
l'anno scorso ho raccontato tutti i fatti, non so cosa stia facendo la Procura ma il Tribunale è a conoscenza di
pagina 6 di 10 tutto. Lui era presente alla prima udienza con l'avvocato di ufficio. Anche il mio avvocato ora sta dicendo che lui ha chiesto al giudice di ammonire verbalmente l'imputato perché nell'ultimo periodo, dopo essere sparito per mesi e non essersi fatto vivo, ha assunto comportamenti vessatori. Infatti, nelle settimane precedenti
l'udienza, 6 maggio 2024, aveva cominciato a telefonare e mandare messaggi soprattutto a mia figlia e lei si è spaventata, in udienza ha pure pianto. Dopo l'ammonimento del giudice ha smesso. La misura cautelare è cessata per decorrenza termini dopo un anno di durata. Mi riservo di presentare con il mio avvocato nuova denuncia o chiedere nuova misura. Ove dovesse ripresentarsi chiamerò le forze dell'ordine e non accetterò mai di incontrarlo. Anche il mio avvocato sta dicendo di riservarsi di presentare al Giudice penale delle richieste ove mio marito insistesse con questi agiti. Lui insiste nel cercare incontri con mia figlia ma lei non vuole vederlo, è parte civile nel processo penale, e io le dirò sempre di non vederlo. So che lui lavora tre vie dietro casa nostra in via Meucci n. 3 come muratore in cantiere. In 15 mesi ha pagato solo 300,00 euro e 100,00 euro
a dicembre 2024 e luglio 2024 euro 200,00. Mia figlia ha iniziato a lavorare da un paio di giorni come stagista al Penny market e guadagna 700,00 euro al mese. dopo il diploma voleva continuare a studiare Per_1 all'università ma ci sono pochi soldi, tenuto anche conto che il papà non versa nulla. Io continuo a lavorare sempre come operaia da Pellegrini S.p.A. e guadagno sempre 1.300,00 euro al mese. pago regolarmente il canone della casa familiare e ho tante spese per mia figlia. Continuo a prendere 90,00 al mese di AU, sarà così fino a 21 anni. Rinuncio alla domanda di mantenere il cognome . Insisto nella domanda di scioglimento Pt_1 del matrimonio, chiedo la conferma dell'assegnazione a me della casa familiare, circa il contributo per mia figlia anche se sta entrando ora nel mondo del lavoro, spero venga assunta, ma ha ancora bisogno di essere aiutata e a me andrebbe bene anche un assegno un po' più basso di 400,00 euro però vorrei che lui me lo versasse con regolarità.”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande e alla discussione.
Il difensore di parte attrice chiedeva, a questo punto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, essendo ormai decorso il termine di legge, nonché la conferma dell'assegnazione alla signora della casa ex coniugale e un importo per il mantenimento della figlia, che solo ora stava cominciando a lavorare con reddito molto basso avendo ancora quindi bisogno di essere aiutata e supportata, nella misura di € 400,00 al mese con decorrenza dal mese di agosto 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale, con
AU interamente percepito dalla signora. Si riservava di verificare se fosse possibile iniziare un'azione esecutiva ove venisse accertata la regolarità dell'assunzione del convenuto. Dava atto di aver già rinunciato alle istanze istruttorie articolate. Dichiarava, infine, unitamente alla signora, di rinunciare alla domanda di mantenimento del cognome . Pt_1
Il Giudice Delegato, sentita la parte attrice e il suo difensore, preso anche atto della rinuncia alla domanda di mantenimento del cognome, viste le richieste della parte, attesa la vigenza delle statuizioni della separazione e senza la necessità di emettere ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti, considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio, rimetteva la causa subito al collegio per la decisione nella prima camera di consiglio utile.
pagina 7 di 10 La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 23 luglio 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste ancora - come già osservato in sede di separazione - la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo entrambe le parti di cittadinanza rumena, atteso che l'Italia è stata l'ultima residenza abituale dei coniugi e la parte attrice vi risiede ancora;
per i medesimi motivi è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n.1259/2010.
Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, lett b) risiedendovi abitualmente la madre (creditore) ed è applicabile la legge italiana ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007, essendo sempre la residenza abituale della madre (creditore) in Italia.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice già in precedenza rinunciato alle istanze istruttorie articolate.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice anche nel corso dell'udienza per il divorzio, anche con riferimento alla figlia , la documentazione in atti, consentono a Per_1 questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine a tutte le domande qui svolte.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto deve premettersi che (cittadina rumena) e (cittadino Parte_1 Controparte_1 rumeno), hanno contratto matrimonio a Bucarest, Romania in data 30/12/2004 (matrimonio registrato a Bucarest settore 2 serie CD nr.507015, come da certificato di matrimonio tradotto e dotato di Apostille in data 24/10/2005 sub doc. 1, non trascritto nei registri dello stato civile in Italia),
Dalla loro unione è nata la figlia (in data 14/12/2005). Persona_1
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 7215/24 emessa il 10 luglio 2024 e pubblicata il 19 luglio 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la pagina 8 di 10 comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
La parte attrice, ha, altresì, rinunciato alla domanda inizialmente proposta in sede di ricorso di mantenimento del cognome . Pt_1
Assegnazione della casa familiare
Va, altresì, confermata l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Milano via Padova n. 217, in locazione, alla parte attrice, come già statuito e da disposizione vigente, che continuerà a sostenere i relativi costi, atteso che presso la stessa vive ancora la figlia che, sebbene abbia terminato il percorso scolastico e Persona_1 abbia da poco iniziato uno stage, deve ancora ritenersi non autonoma economicamente.
Contributo al mantenimento della figlia
Quanto al contributo al mantenimento della figlia , anche sulla base delle dichiarazioni rese Persona_1 dalla signora all'udienza del 16 luglio 2025, è stato accertato che la ragazza, ha in effetti terminato lo Pt_1 scorso anno il percorso scolastico con il diploma e nonostante avesse manifestato l'intenzione di proseguire la formazione, stante le difficoltà economiche anche della madre non sostenuta per nulla dal padre, ha preferito al momento interrompere gli studi. La stessa, molto giovane, da qualche giorno ha iniziato uno stage presso il supermercato Penny con una retribuzione riferita dalla madre di € 700 al mese. La stessa, quindi, pur avendo terminato gli studi e essendosi di recente attivata per reperire un'attività lavorativa, avendo da poco iniziato uno stage con una retribuzione assai contenuta, tipica di questi percorsi lavorativi giovanili, essendo comunque molto giovane, ha necessità ancora di essere sostenuta ed aiutata per inserirsi in modo più regolare e stabile nel mondo del lavoro e ricevere una retribuzione più idonea. Deve quindi confermarsi l'obbligo a carico del padre di provvedere al suo mantenimento indiretto, con un assegno che può essere rideterminato, tenuto conto che la stessa, pur avendo aumentato le esigenze, percepisce comunque una retribuzione (se pur bassa), nella somma come richiesta in udienza di € 400,00 al mese da versare sempre alla madre che provvede a sostenere le spese della sua gestione, con decorrenza dall'agosto 2025 e con il 50% delle spese straordinarie obbligatore come da protocollo e AU ancora percepito interamente dalla madre, finchè ancora vigente.
Si provvede, pertanto, come da dispositivo in conformità alla domanda della parte attrice.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta, anche tento conto della rinuncia della parte attrice alla domanda di mantenimento del cognome.
Le spese di lite
Le spese di lite, dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto quindi difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alla domanda di mantenimento del cognome del marito, pronunciata la separazione con sentenza di separazione
7215/24 del 10 luglio/19 luglio 2024, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da ( Parte_1 [...]
) e in Romania a Bucarest in data 30/12/2004 (matrimonio registrato a Persona_2 Controparte_1
Bucarest settore 2 serie CD nr.507015, come da certificato di matrimonio sub doc. 1), non trascritto nei registri dello stato civile in Italia, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al cognome;
Pt_1
2) Conferma l'assegnazione della casa ex coniugale, in locazione, con tutti gli arredi alla madre signora presso cui vive la figlia (nata il [...]) maggiorenne ma Parte_1 Persona_1 economicamente non autonoma;
3) Ridetermina a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
con decorrenza dalla mensilità di agosto 2025, mediante versamento a
[...] Parte_1 entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
4) Dispone che l'assegno unico venga sempre percepito per intero dalla madre;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite;
6) Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
7) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato al Comune di Milano (in relazione al luogo di residenza della parte attrice) perché provveda all'annotazione ed alle ulteriori incombente per legge.
Manda al Cancelliere per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 16 marzo 2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...]; Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall' avvocato MATTEO GALIMBERTI ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...] in data [...]; Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2025
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato, la pronuncia di separazione e gli ulteriori provvedimenti del Giudice delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16 Marzo 2024, (cittadina rumena), Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Romania a Bucarest in data 30/12/2004 (matrimonio registrato a
Bucarest settore 2 serie CD nr.507015, come da certificato di matrimonio tradotto e dotato di Apostille in data
24/10/2005 sub doc. 1, non trascritto nei registri dello stato civile in Italia), con (cittadino Controparte_1 rumeno), dalla cui unione è nata la figlia (nata a Milano, in [...] Persona_1
14/12/2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedeva al Tribunale di Milano, in via cautelare, di ordinare inaudita altera parte ex artt. 342 bis c.c. 473 bis.15 e 50 c.p.c. l'allontanamento del signor dalla casa familiare sita in Milano, via Padova 217, segnalando che il marito poneva in Controparte_1 essere una serie di condotte aggressive e maltrattanti, spesso in stato di alterazione alcolica e alla presenza della figlia generando nella stessa uno stato di ansia e panico. Nel merito, chiedeva di pronunciare Persona_1 la separazione personale dei coniugi, l'autorizzazione della signora al Parte_1 mantenimento del cognome del marito “ ”, l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Pt_1
Padova 217 alla stessa della quale la madre avrebbe sostenuto per intero i costi dal momento del rilascio da parte del marito, un contributo paterno al mantenimento della figlia nella somma mensile di € Persona_1
450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale della madre collocataria dell'assegno unico. Chiedeva, infine, di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre
1970, n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale.
Con decreto emesso in data 18 marzo 2024, con riferimento alla richiesta di emissione inaudita altera parte di ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., il Giudice Delegato, ritenuto che, sulla base di quanto dedotto e dei documenti prodotti, tra cui emergeva anche una scrittura privata del 31/01/2024 sottoscritta da entrambe le parti nell'ambito di trattative portate avanti in vista del deposito di ricorso congiunto per separazione (con la previsione del rilascio dell'abitazione da parte del marito entro tre mesi dal deposito del ricorso congiunto da formalizzare entro il 29/02/2024), non sussistessero i presupposti per emettere il provvedimento richiesto inaudita altera parte, dovendosi pertanto instaurare il contraddittorio e considerato altresì come, a seguito della denuncia che la parte aveva dichiarato di aver presentato (ma che non risultava tra i documenti prodotti) dovevano essere comunque già state attivate dall'Autorità Giudiziaria penale competente tutte le ben più efficaci tutele penali previste dal c.d. codice rosso ai sensi della legge 69/2019 e succ. mod., fissava davanti a sé udienza per il 16 aprile 2024. Con separato decreto, emesso in parti data, fissava contestualmente udienza di prima comparizione per la separazione, parimenti richiesta, per la data del 4 luglio
2024.
pagina 2 di 10 All'udienza ex art. 473 bis 69 e segg. c.p.c. del 16 aprile 2024, alla quale nessuno compariva per la parte convenuta, il difensore di parte attrice dava atto di aver depositato ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip di Milano in data 24 marzo 2024 ex art. 282 bis c.p.c. di allontanamento del marito dalla casa familiare per il reato di cui all'art. 527 c.p. e si riservava di produrre nel fascicolo la denuncia che non era stata prodotta per esigenze di tutela del segreto istruttorio. Il difensore depositava, altresì, ricorso e allegato decreto di fissazione dell'udienza, notificati al convenuto ex art. 140 c.p.c. presso la residenza familiare, pur dando atto di non aver ancora ricevuto la cartolina attestante la regolarità della notifica, per la produzione della quale chiedeva il rinvio dell'udienza per la richiesta ex art. 473 bis. 69 c.p.c a quella già fissata per la separazione ex art. 473 bis. 21 c.p.c.. Il Giudice Delegato, come da richiesta di parte attrice, rinviava pertanto l'udienza con riferimento alla richiesta cautelare alla stessa udienza già fissata per il procedimento principale, invitando il difensore a depositare su PCT la cartolina e la denuncia querela mancanti.
All'udienza di prima comparizione ex artt. 473 bis. 21 e 22 c.p.c. del 4 luglio 2024, il Giudice Delegato rilevava un'alterazione nella data di ricevimento della prima cartolina prodotta riferibile alla notifica della richiesta di ordine di protezione, tale per cui la stessa non poteva essere considerata valida ed efficace, ritenendo necessaria la rinnovazione. Verificata, al contrario, la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo per la separazione, consegnata al portiere dello stabile e perfezionata il 5 aprile 2024, entro il termine assegnato, dichiarava la contumacia del convenuto ex art. 171 c.p.c., in quanto non comparso personalmente né costituito.
Il difensore con la parte, stante la necessità di rinnovare la notifica del ricorso con la richiesta di ordine di protezione, rinunciavano alla richiesta di ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., essendo peraltro intervenuta misura cautelare di allontanamento ex art. 282 bis e ter c.p.c., riservandosi di ripresentarla ove fosse venuta meno tale misura penale ovvero fossero emerse situazioni di pregiudizio ed esigenze di tutela della signora e della figlia.
Il Giudice delegato prendeva atto della rinuncia al ricorso limitatamente alla richiesta di ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., disponendo l'estinzione del subprocedimento.
Con riferimento al procedimento principale di separazione, procedeva quindi a sentire la parte attrice che così dichiarava:” mio marito è stato allontanato con la misura cautelare del GIP il 24 marzo 29024, da allora non si
è fatto più vedere. Chiamava ogni tanto mia figlia per sapere come stava e se poteva tornare a casa. poi ad un certo ho saputo anche da mia cognata che lui è tornato in Romania accompagnato dal fratello nella casa familiare a Bucarest e sta lì da circa due mesi. Mi risulta che lavori con sua sorella che ha una panetteria a
Bucarest, dovrebbe guadagnare sui 500/600 euro. Non ha particolari spese. Lui non ha mai versato alcuna somma di denaro per la figlia neanche prima. L'ultima volta mi ha dato 500 euro a gennaio 2024, poi più nulla. lui ha lavorato regolarmente come operaio e ho prodotto le dichiarazioni dei redditi prendeva circa 1600/1700 al mese, poi ad agosto 2023 non si è presentato al lavoro e ha ricevuto due lettere disciplinari e si è licenziato da loro. Non mi risulta abbia chiesto né preso la Naspi e neppure credo il TFR. Dopo ha cominciato a svolgere dei lavori in nero come muratore. Tutto quello che prendeva se lo teneva per sé e comprava alcol, lui beveva vino alcolici. Era spesso alterato. quando era alterato urlava e insultava. Mi minacciava di picchiarmi ma solo
pagina 3 di 10 una volta mi ha afferrato al collo e al braccio destro è intervenuta mia figlia che ha chiamato il 112. Ho detto tutto nella denuncia che poi ho presentato e che confermo integralmente e su cui poi è stata emessa la misura cautelare del GIP. Non so nulla del procedimento penale per maltrattamento per cui credo ci siano ancora le indagini. E' stata sentita mia figlia, poi sono stati sentiti mia cugina, mio cugino, e i miei zii. So che lui mi ha fatto una denuncia, ma nego di averlo mai picchiato, si sarà fatto male in una delle sue solite cadute perchè era sempre ubriaco anche al lavoro. Ha avuto infatti due incidenti con la macchina a causa dello stato di alterazione alcolica. Noi avevamo fatto un accordo di separazione consensuale che ho prodotto in base al quale mi avrebbe dovuto dare 450,00 euro al mese per nostra figlia che studia ancora, ha appena fatto la maturità e ha intenzione di proseguire a studiare. Vuole fare la interior designer. In base all'accordo di separazione poi ci dovevamo dividere le spese straordinarie al 50% e con AU interamente percepito da me, che percepisco nella misura di € 126 euro. Il canone di locazione della casa è € 700 al mese e che ho sempre pagato io, anche se il contratto è cointestato. Io lavoro come operaia e guadagno € 1300 circa netti al mese. ho ancora un finanziamento per cui pago 300 euro al mese per la macchina. Io avevo le dichiarazioni dei redditi di mio marito perché stavano in casa. io voglio avere in fretta la separazione. Vorrei avere l'importo per mia figlia concordato di € 450,00 al mese. nostra figlia sta meglio, ha superato bene l'esame di maturità e adesso è più tranquilla.”
All'esito il difensore di parte attrice si riportava alle domande, chiedendo l'assegnazione alla signora della casa familiare e un contributo paterno per il mantenimento della figlia nella misura di € 450,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale con AU interamente percepito dalla signora. Dava atto, infine, di rinunciare alle istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dava lettura dei seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“Rilevato come parte attrice, dando conto che il marito, dopo aver posto in essere una serie di condotte aggressive e maltrattanti, spesso in stato di alterazione alcolica e alla presenza della figlia Persona_1
(nata il [...]) generando nella stessa uno stato di ansia e panico, è stato allontanato dalla casa coniugale giusta ordinanza emessa dal Gip di Milano il 24 Marzo 2024 in relazione al reato di maltrattamento aggravato in danno della moglie e della figlia, con la quale è stata applicata la misura cautelare ex art.. 282 bis e ter c.p.p dell'allontanamento della casa familiare e con divieto di avvicinamento.
Rilevato come la parte attrice abbia nel corso dell'udienza, così rinviata anche in relazione alla richiesta pure avanzata di ordine di protezione ex art. 473 bis 69 e segg. c.p.c., rinunciato a tale istanza essendo peraltro stata già emessa la misura cautelare, tenuto anche conto della non regolarità della notifica.
Osservato come debba essere assegnata alla signora la casa coniugale, in locazione con contratto Pt_1 cointestato ai coniugi e canone mensile di € 700,00 finora sostenuto dalla sola attrice, atteso che presso la madre è rimasta a vivere la figlia , unica figura genitoriale tutelante, a fronte dei Persona_1 comportamenti vessatori e maltrattanti posti in essere anche in suo danno dal padre per cui allo stesso è stata applicata la misura cautelare e presso cui è rimasta a vivere dopo l'allontanamento del padre, ciò a tutela della
pagina 4 di 10 figlia medesima alla luce dei principi di cui all'art. 337 sexies c.c. essendosi comunque già allontanato il marito.
Rilevato che con riferimento al contributo economico chiesto per la figlia maggiorenne, che pacificamente, dopo aver conseguito il diploma, ha intenzione di continuare a studiare, risulta che il marito signor CP_1
ha svolto la professione di operaio specializzato edile, fino a quanto nell'agosto 2023 ha dato le
[...] dimissioni dopo aver ricevute delle lettere disciplinari, svolgendo in seguito lavori in nero come muratore;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta aver percepito un reddito annuo pari a: € 6.880,8 - 730 /2021 per anno
2020; €.2.019,14 - 730 /2022 per anno 2021; €.9.932,38 - 730 /2023 per anno 2022. Attualmente da circa due mesi è rientrato in Romania nella casa familiare a Bucarest lavorando con la sorella nel suo panificio;
quanto alla signora anche ella lavora come operaia con uno stipendio riferito di circa Parte_1
€ 1300 netti al mese e il suo reddito annuo è stato pari a € 14.805 nell'anno 730 /2021 per anno 2020; € 15.500 nell'anno 730 /2022 per anno 2021; € 15.711 nell'anno 730 /2023 per anno 2022; ha in corso un finanziamento per l'acquisto di una autovettura con rata mensile di euro 300,00 scadenza al luglio 2026; paga la locazione dell'immobile per €.700,00 al mese. In base ad un accordo di separazione consensuale cui erano pervenute le parti nel gennaio 2024 (prodotto in atti) avrebbe dovuto versare un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie con AU percepito per intero dalla madre come finora percepito nella misura di € 126,00.
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato aggiornato e attuale in ordine all'attività lavorativa del sig. , che ha sempre lavorato e attualmente dovrebbe Pt_1 svolgere attività lavorativa a Bucarest e che è comunque dotato comunque di piena capacità lavorativa e ha
l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento, tenuto anche conto che le spese di mantenimento diretto per la figlia sono interamente a carico della madre può essere accolta la richiesta della parte attrice, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto equo e congruo nella misura come anche oggetto di precedente accordo tra le parti di € 450,00 al mese con decorrenza dalla mensilità successiva al suo allontanamento e quindi da aprile 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano qui richiamate stante l'interruzione di comunicazione e rapporti tra le parti, disponendo che l'AU venga percepito per intero dalla madre, che provvede alla gestione e cura della figlia.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Assegna la casa ex coniugale, in locazione, con tutti gli arredi alla madre signora Parte_1
presso cui vive la figlia (nata il [...]) maggiorenne ma economicamente
[...] Persona_1 non autonoma, da cui il marito è stato già allontanato con misura cautelare del GIP di Milano del 24.03.2024 di allontanamento, notificata in parti data;
pagina 5 di 10 2) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
, con decorrenza dalla mensilità successiva al suo allontanamento dalla casa, quindi da aprile 2024
[...] mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € Parte_1
450,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
3) Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
4) Prende atto che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie;
”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, stante la rinuncia di parte attrice alle istanze istruttorie, il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato;
decorsi i termini di legge chiedeva, altresì, che venisse pronunciato anche lo scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.
49 c.p.c..
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
In data 10 luglio 2024 veniva, quindi, emessa dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n. 7215/24 pubblicata il 19 luglio 2024 (passata in giudicato). In pari data il Collegio, con ordinanza, ordinava, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473 bis. 49 c.p.c. e fissava udienza di prima comparizione delle parti per procedere al divorzio ex art. 473 bis. 21 c.p.c. davanti al Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per il giorno 16 luglio 2025.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. per il divorzio del 16 luglio 2025, il
Giudice delegato procedeva nuovamente a sentire la parte attrice che così dichiarava:”purtroppo mio marito me lo sono ritrovato il primo maggio scorso sotto casa per chiacchierare;
lui mi ha salutato e io non gli ho risposto.
Lui è rimasto sotto casa, io sono rientrata e non so cosa abbia fatto. Dall'ultima udienza, a luglio 2024, con me non si era più fatto sentire ma con la figlia sì chiedendole come stesse lei e come stessi io, non si sono comunque mai visti. Lui telefonava poco, quando telefonava era sotto influenza di alcool. Io ho presentato una nuova denuncia anche per questi fatti che sono successi;
il procedimento penale per maltrattamenti è attualmente in corso. La prima udienza di smistamento c'è già stata e la prossima udienza è fissata per l'escussione mia e di mia figlia per il 28 ottobre 2025. Io mi sono costituita parte civile e per ogni cosa c'è il mio avvocato qui presente che mi sta seguendo anche per il procedimento penale e sa tutto. Nella nuova denuncia presentata
l'anno scorso ho raccontato tutti i fatti, non so cosa stia facendo la Procura ma il Tribunale è a conoscenza di
pagina 6 di 10 tutto. Lui era presente alla prima udienza con l'avvocato di ufficio. Anche il mio avvocato ora sta dicendo che lui ha chiesto al giudice di ammonire verbalmente l'imputato perché nell'ultimo periodo, dopo essere sparito per mesi e non essersi fatto vivo, ha assunto comportamenti vessatori. Infatti, nelle settimane precedenti
l'udienza, 6 maggio 2024, aveva cominciato a telefonare e mandare messaggi soprattutto a mia figlia e lei si è spaventata, in udienza ha pure pianto. Dopo l'ammonimento del giudice ha smesso. La misura cautelare è cessata per decorrenza termini dopo un anno di durata. Mi riservo di presentare con il mio avvocato nuova denuncia o chiedere nuova misura. Ove dovesse ripresentarsi chiamerò le forze dell'ordine e non accetterò mai di incontrarlo. Anche il mio avvocato sta dicendo di riservarsi di presentare al Giudice penale delle richieste ove mio marito insistesse con questi agiti. Lui insiste nel cercare incontri con mia figlia ma lei non vuole vederlo, è parte civile nel processo penale, e io le dirò sempre di non vederlo. So che lui lavora tre vie dietro casa nostra in via Meucci n. 3 come muratore in cantiere. In 15 mesi ha pagato solo 300,00 euro e 100,00 euro
a dicembre 2024 e luglio 2024 euro 200,00. Mia figlia ha iniziato a lavorare da un paio di giorni come stagista al Penny market e guadagna 700,00 euro al mese. dopo il diploma voleva continuare a studiare Per_1 all'università ma ci sono pochi soldi, tenuto anche conto che il papà non versa nulla. Io continuo a lavorare sempre come operaia da Pellegrini S.p.A. e guadagno sempre 1.300,00 euro al mese. pago regolarmente il canone della casa familiare e ho tante spese per mia figlia. Continuo a prendere 90,00 al mese di AU, sarà così fino a 21 anni. Rinuncio alla domanda di mantenere il cognome . Insisto nella domanda di scioglimento Pt_1 del matrimonio, chiedo la conferma dell'assegnazione a me della casa familiare, circa il contributo per mia figlia anche se sta entrando ora nel mondo del lavoro, spero venga assunta, ma ha ancora bisogno di essere aiutata e a me andrebbe bene anche un assegno un po' più basso di 400,00 euro però vorrei che lui me lo versasse con regolarità.”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande e alla discussione.
Il difensore di parte attrice chiedeva, a questo punto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, essendo ormai decorso il termine di legge, nonché la conferma dell'assegnazione alla signora della casa ex coniugale e un importo per il mantenimento della figlia, che solo ora stava cominciando a lavorare con reddito molto basso avendo ancora quindi bisogno di essere aiutata e supportata, nella misura di € 400,00 al mese con decorrenza dal mese di agosto 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale, con
AU interamente percepito dalla signora. Si riservava di verificare se fosse possibile iniziare un'azione esecutiva ove venisse accertata la regolarità dell'assunzione del convenuto. Dava atto di aver già rinunciato alle istanze istruttorie articolate. Dichiarava, infine, unitamente alla signora, di rinunciare alla domanda di mantenimento del cognome . Pt_1
Il Giudice Delegato, sentita la parte attrice e il suo difensore, preso anche atto della rinuncia alla domanda di mantenimento del cognome, viste le richieste della parte, attesa la vigenza delle statuizioni della separazione e senza la necessità di emettere ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti, considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio, rimetteva la causa subito al collegio per la decisione nella prima camera di consiglio utile.
pagina 7 di 10 La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 23 luglio 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste ancora - come già osservato in sede di separazione - la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo entrambe le parti di cittadinanza rumena, atteso che l'Italia è stata l'ultima residenza abituale dei coniugi e la parte attrice vi risiede ancora;
per i medesimi motivi è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n.1259/2010.
Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, lett b) risiedendovi abitualmente la madre (creditore) ed è applicabile la legge italiana ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007, essendo sempre la residenza abituale della madre (creditore) in Italia.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice già in precedenza rinunciato alle istanze istruttorie articolate.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice anche nel corso dell'udienza per il divorzio, anche con riferimento alla figlia , la documentazione in atti, consentono a Per_1 questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine a tutte le domande qui svolte.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto deve premettersi che (cittadina rumena) e (cittadino Parte_1 Controparte_1 rumeno), hanno contratto matrimonio a Bucarest, Romania in data 30/12/2004 (matrimonio registrato a Bucarest settore 2 serie CD nr.507015, come da certificato di matrimonio tradotto e dotato di Apostille in data 24/10/2005 sub doc. 1, non trascritto nei registri dello stato civile in Italia),
Dalla loro unione è nata la figlia (in data 14/12/2005). Persona_1
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 7215/24 emessa il 10 luglio 2024 e pubblicata il 19 luglio 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la pagina 8 di 10 comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
La parte attrice, ha, altresì, rinunciato alla domanda inizialmente proposta in sede di ricorso di mantenimento del cognome . Pt_1
Assegnazione della casa familiare
Va, altresì, confermata l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Milano via Padova n. 217, in locazione, alla parte attrice, come già statuito e da disposizione vigente, che continuerà a sostenere i relativi costi, atteso che presso la stessa vive ancora la figlia che, sebbene abbia terminato il percorso scolastico e Persona_1 abbia da poco iniziato uno stage, deve ancora ritenersi non autonoma economicamente.
Contributo al mantenimento della figlia
Quanto al contributo al mantenimento della figlia , anche sulla base delle dichiarazioni rese Persona_1 dalla signora all'udienza del 16 luglio 2025, è stato accertato che la ragazza, ha in effetti terminato lo Pt_1 scorso anno il percorso scolastico con il diploma e nonostante avesse manifestato l'intenzione di proseguire la formazione, stante le difficoltà economiche anche della madre non sostenuta per nulla dal padre, ha preferito al momento interrompere gli studi. La stessa, molto giovane, da qualche giorno ha iniziato uno stage presso il supermercato Penny con una retribuzione riferita dalla madre di € 700 al mese. La stessa, quindi, pur avendo terminato gli studi e essendosi di recente attivata per reperire un'attività lavorativa, avendo da poco iniziato uno stage con una retribuzione assai contenuta, tipica di questi percorsi lavorativi giovanili, essendo comunque molto giovane, ha necessità ancora di essere sostenuta ed aiutata per inserirsi in modo più regolare e stabile nel mondo del lavoro e ricevere una retribuzione più idonea. Deve quindi confermarsi l'obbligo a carico del padre di provvedere al suo mantenimento indiretto, con un assegno che può essere rideterminato, tenuto conto che la stessa, pur avendo aumentato le esigenze, percepisce comunque una retribuzione (se pur bassa), nella somma come richiesta in udienza di € 400,00 al mese da versare sempre alla madre che provvede a sostenere le spese della sua gestione, con decorrenza dall'agosto 2025 e con il 50% delle spese straordinarie obbligatore come da protocollo e AU ancora percepito interamente dalla madre, finchè ancora vigente.
Si provvede, pertanto, come da dispositivo in conformità alla domanda della parte attrice.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta, anche tento conto della rinuncia della parte attrice alla domanda di mantenimento del cognome.
Le spese di lite
Le spese di lite, dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto quindi difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alla domanda di mantenimento del cognome del marito, pronunciata la separazione con sentenza di separazione
7215/24 del 10 luglio/19 luglio 2024, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da ( Parte_1 [...]
) e in Romania a Bucarest in data 30/12/2004 (matrimonio registrato a Persona_2 Controparte_1
Bucarest settore 2 serie CD nr.507015, come da certificato di matrimonio sub doc. 1), non trascritto nei registri dello stato civile in Italia, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al cognome;
Pt_1
2) Conferma l'assegnazione della casa ex coniugale, in locazione, con tutti gli arredi alla madre signora presso cui vive la figlia (nata il [...]) maggiorenne ma Parte_1 Persona_1 economicamente non autonoma;
3) Ridetermina a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
con decorrenza dalla mensilità di agosto 2025, mediante versamento a
[...] Parte_1 entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
4) Dispone che l'assegno unico venga sempre percepito per intero dalla madre;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite;
6) Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
7) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato al Comune di Milano (in relazione al luogo di residenza della parte attrice) perché provveda all'annotazione ed alle ulteriori incombente per legge.
Manda al Cancelliere per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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