Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2161
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Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso il consolidamento/efficacia della SCIA edilizia condizionata

    La SCIA non presentava i presupposti necessari per produrre effetti in quanto non conforme allo stato legittimato dal permesso di costruire, postulava una variante urbanistica, era condizionata all'acquisizione di ulteriori atti di assenso e non risultavano perfezionati atti prodromici di vincolo a parcheggio e asservimento.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto che gli atti convenzionali e pianificatori consentissero esclusivamente la realizzazione di esercizi di vicinato

    Il progetto esecutivo approvato con il permesso di costruire n. 27/2012 suddivideva la porzione in quattro locali commerciali autonomi, ciascuno con superficie inferiore a 250 mq. La prima variante progettuale del 2008 aveva espressamente ridimensionato i locali entro i limiti degli esercizi di vicinato, e la seconda variante del 2012 ha confermato tale assetto. L'assetto autorizzatorio vigente non ha mai contemplato la realizzazione di una seconda media struttura di vendita. Inoltre, l'intervento era incompatibile con la destinazione urbanistica della zona (area per urbanizzazioni secondarie S2).

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 66 c.p.a., del principio del contraddittorio e palese travisamento dei fatti in relazione alle risultanze della verificazione

    La verificazione ha esaminato l'intera documentazione disponibile, fornito risposte puntuali ai quesiti e le conclusioni sono coerenti con gli atti amministrativi e la disciplina urbanistica applicabile. Non sono stati indicati specifici errori metodologici o travisamenti tali da inficiarne l'attendibilità.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, nonché dei principi di legittimo affidamento e di contrarius actus

    Non sussiste un ragionevole affidamento in quanto la SCIA presentata conteneva dichiarazioni non corrispondenti al vero (non conformità allo stato legittimato dal permesso di costruire, necessità di variante urbanistica, SCIA condizionata, mancato perfezionamento atti prodromici). Gli atti pianificatori, convenzionali ed edilizi indicavano chiaramente che nella porzione immobiliare interessata erano assentibili soltanto esercizi di vicinato. Il rilascio di un titolo edilizio per una diversa porzione non è idoneo a fondare affidamento per un intervento ulteriore e distinto in contrasto con l'assetto urbanistico vigente.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria

    L'intervento richiesto non era assentibile per le ragioni già esaminate, quindi manca il presupposto della spettanza del bene della vita. Non risultano provati né la colpa dell'Amministrazione né il nesso causale tra la condotta amministrativa e i pregiudizi lamentati. La stipulazione del contratto di locazione antecedentemente all'ottenimento dei titoli abilitativi costituisce una scelta imprenditoriale imputabile esclusivamente all'appellante.

  • Improcedibile
    Illegittimità del silenzio per violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento ex art. 97 Cost.

    Il TAR ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio, rilevando l'intervenuta adozione di un provvedimento espresso da parte del Comune.

  • Rigettato
    Fondatezza della pretesa e conseguente condanna ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso avverso il silenzio è stato dichiarato improcedibile e le altre domande sono state ritenute infondate nel merito.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno da ritardo e di ulteriori pregiudizi economici

    La domanda risarcitoria è stata convertita in rito ordinario. Il TAR ha ritenuto che i pregiudizi non risultavano eziologicamente riconducibili al comportamento dell'Ente locale, anche in considerazione del fatto che il contratto di locazione richiamato era stato stipulato anteriormente alla presentazione della SCIA e in un contesto in cui la società non poteva non conoscere i limiti derivanti dagli atti convenzionali ed edilizi.

  • Rigettato
    Accertamento dell’avvenuto consolidamento della SCIA edilizia condizionata

    La SCIA non presentava i presupposti necessari per produrre effetti in quanto non conforme allo stato legittimato dal permesso di costruire, postulava una variante urbanistica, era condizionata all'acquisizione di ulteriori atti di assenso e non risultavano perfezionati atti prodromici di vincolo a parcheggio e asservimento.

  • Rigettato
    Accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di apertura di una media struttura di vendita

    La domanda di apertura della media struttura di vendita non poteva essere assentita tramite silenzio-assenso in quanto l'intervento non era conforme all'assetto urbanistico e edilizio assentito.

  • Rigettato
    Condanna all’adozione di misure idonee a tutelare la posizione giuridica dedotta in giudizio ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., anche in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., nonché condanna al rilascio degli atti consequenziali

    La domanda è stata respinta in quanto l'intervento non era assentibile e le altre domande sono state ritenute infondate nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2161
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2161
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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