Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
10 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G9534 /2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. SABINO SERNIA e Parte_1 dall'avv. CELESTE LISO per procura come in atti
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore con il Controparte_1
funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. Controparte_2
-resistente -
Avente ad oggetto
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L.
107/2015
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 il ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo:
-di aver prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del
[...]
sottoscrivendo uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30 Controparte_1
giugno e al 31 agosto per le annualità 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024.
(cfr. doc. 1).
- che tale omissione è frutto di una erronea interpretazione dell'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 volta a circoscriverne l'ambito di applicazione, atteso che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola hanno previsto espressamente l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra i quali rientra la
Carta del docente;
- che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari;
-che con Ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, la Corte di Giustizia Europea ha infine dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
- che, secondo la Corte di Giustizia Europea, la limitazione del bonus solo al personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato derivando da ciò l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015 con l'ordinamento comunitario;
Tanto premesso il ricorrente, richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, ha rassegnato le seguenti conclusioni : “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il
all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il Controparte_1
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituito il convenuto eccependo la prescrizione e nel merito chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso con la vittoria delle spese o, in caso di rigetto, la compensazione delle stesse. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 10 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
_____________
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che il termine non risulta decorso, come si desume dalla verifica del periodo per il quale viene richiesto il beneficio e dalla data di notifica dell'atto introduttivo.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto da questo Ufficio in fattispecie identiche, alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att.
c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva (da ultimo sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
sentenza n. 4904 del 5.12.2023 est. dott.ssa
Laura Renda;
sentenza n.2300 del 26 aprile 2024).
Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1
una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n. 450)”.
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40
e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte ha ancora evidenziato che
“Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”. Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha così argomentato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza….». […] 38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
C556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C- Persona_1 Per_2
361/12, punto 35, 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-315/17, punto 45.)”. Quanto agli effetti della Persona_3
pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI,
08/02/2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70,
e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015. Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...”
(cfr. sentenza n. n. 4904/2023 cit.).
Nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dai contratti prodotti in atti, parte ricorrente ha espletato servizio per gli anni scolastici in questione, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- fino al termine delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico.
La situazione lavorativa della parte ricorrente, nei termini appena descritti, è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con Ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1 Stante quanto sopra in definitiva, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato in ogni anno scolastico indicato e documentato – nella specie negli aa.ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023, 2023/2024 – e dunque per complessivi €
2.500 con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere CP_1
effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, assorbita ogni ulteriore questione e disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in accoglimento del ricorso: dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; per l'effetto condanna il , in persona del , Controparte_1 Controparte_3
alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €.2.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n.
724/94; condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1029,5 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Catania il giorno 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo